UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

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STUDI GIURIDICI IMMIGRAZIONE

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Egregi Signori,

la Giunta dell’U.C.P.I. ha deliberato di aderire al Vostro appello, indirizzatoci in data 22 u.s., e concernente le problematiche che, sul fronte del processo penale, si sono verificate in ragione dell’introduzione della contravvenzione di cui all’art.14 comma ter del DLGS 286/1998, come modificato dalla recente legge Bossi-Fini.

Il Vostro documento pone in rilievo uno degli aspetti più allarmanti della recente legge.

La previsione dell’arresto obbligatorio in deroga agli artt. 380 e 381 c.p.p., infatti, provoca la situazione da Voi descritta in ragione proprio dell’obbligatorietà per il Pubblico Ministero dell’arresto, da un lato, e della contestuale impossibilità di richiedere una misura coercitiva, dall’altro.

Sono evidenti i profili di incostituzionalità che il meccanismo processuale comporta in ragione all’indebita restrizione della libertà dello straniero che provoca.

Sul punto è opportuno ricordare che, con sentenza n.105 dell’aprile 2001, la Corte Costituzionale, in riferimento alla misura del trattenimento e dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, ha stabilito che entrambe le misure incidono sulla libertà personale e non meramente sulla libertà di circolazione, e che pertanto non possono essere adottate al di fuori delle garanzie dell’art.13 della Costituzione.

Sembrano allora manifesti i profili di incostituzionalità che gli effetti provocati dal meccanismo processuale secondo cui si prevede l’arresto obbligatorio per ipotesi contravvenzionali per le quali non è possibile la richiesta di applicazione di misura cautelare, presentano.

L’U.CP.I. ritiene che le modifiche al DLGS 286/1988 introdotte dalla legge” Bossi-Fini” necessitano di un’attenta riflessione circa i loro effetti sul fronte del processo penale e, con tale consapevolezza, promuoverà ogni strumento utile per raggiungere tale scopo.

 

                                                    Avv. Valerio Spigarelli