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 * INPS: CHIARIMENTI SU ASSEGNO SOCIALE =

 (AGI)  -  Roma, 25  nov. -  L'assegno sociale: il  trasferimento

 all'estero   della  residenza  fa  perdere   il   diritto   alla

 titolarita' dell'assegno. Lo chiarisce l'Inps, che fa  il  punto

 su questo istituto.

     L'assegno sociale e' una prestazione pensionistica che viene

 riconosciuta  in  presenza di precisi  requisiti  anagrafici,  e

 reddituali.  La  sua  particolarita' e'  quella  di  essere  una

 prestazione   "non  esportabile".  Pertanto,  qualora   il   suo

 titolare,  trasferisca definitivamente la residenza  all'estero,

 la   prestazione  non  viene  piu'  erogata.  Per  aver   titolo

 all'assegno   sociale,   si  devono   verificare   le   seguenti

 condizioni:

 * aver compiuto 65 anni di eta';

 *  essere cittadini italiani. Sono equiparati gli abitanti della

 Repubblica  di  san  Marino, i rifugiati politici,  i  cittadini

 dell'Unione  europea e gli extracomunitari, purche' in  possesso

 del  permesso  di  soggiorno. Tutti devono essere  residenti  in

 Italia.  Per coloro che hanno intenzione di tornare nel  proprio

 paese d'origine o che comunque lasciano l'Italia per trasferirsi

 altrove, la legge non prevede l'esportabilita' di questo assegno

 per cui, attenzione, chi parte lo perde.

 *  I  richiedenti  non devono avere altri redditi  ovvero  avere

 redditi  comunque  inferiori a quelli fissati  ogni  anno  dalla

 legge.  Per aver diritto all'assegno si considerano non  solo  i

 redditi  propri  del  titolare ma  anche  quelli  eventuali  del

 coniuge.  Con  una precisazione. Nel caso in cui il  richiedente

 superi  il limite di reddito personale ma cumulandolo con quello

 del  coniuge non superi invece il limite fissato per  legge,  ha

 comunque diritto all'assegno anche se in misura ridotta.

      Il  reddito da dichiarare e' quello dell'anno in cui  viene

 fatta la domanda. Poiche', tuttavia, non e' possibile dichiarare

 in  anticipo quale sara' il reddito dell'anno, il richiedente la

 prestazione,  puo'  dichiarare  in  via  presuntiva  il  reddito

 dell'anno  precedente. Nell'anno successivo, l'Inps  provvedera'

 al conguaglio di quanto pagato rispetto al dovuto.

      L'importo dell'assegno sociale per il 2002 e' pari a 350,57

 euro mensili.  E' prevista inoltre una maggiorazione sociale  di

 12,92  euro mensili per coloro che hanno un'eta' compresa tra  i

 65  e i 75 anni e di euro 20,66 per coloro che hanno superato  i

 75 anni di eta'.

       Alla  formazione  del  reddito  concorrono  i  redditi  di

 qualsiasi natura, quali i redditi soggetti all'Irpef; i  redditi

 esenti  da  imposta;  pensioni ed assegni pagati  dal  Ministero

 dell'Interno  ai  ciechi civili, invalidi  civili  e  sordomuti;

 pensioni di guerra; rendite vitalizie pagate dall'Inail; redditi

 soggetti  a  ritenuta  alla fonte a titolo di  imposta  (vincite

 derivanti  dalla  sorte, da giochi di abilita',  da  concorsi  a

 premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da

 persone  giuridiche  pubbliche e private);  redditi  soggetti  a

 imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi  dei

 BOT,  CCT  e di ogni altro titolo di Stato, interessi,  premi  e

 altri  frutti  delle obbligazioni e titoli similari,  emessi  da

 banche  e  societa' per azioni, interessi delle  obbligazioni  e

 degli  altri  titoli compresi i titoli emessi da  enti  pubblici

 economici  trasformati  per  legge  in  societa'  per   azioni);

 assegni  alimentari  corrisposti  a  norma  del  codice  civile;

 l'assegno    sociale  di  cui  e'  titolare   il   coniuge   del

 richiedente.

      Non  costituiscono reddito: il proprio assegno  sociale;  i

 trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni;  le  competenze

 arretrate  soggette  a tassazione separata;   i  trattamenti  di

 famiglia;  la casa di proprieta' in cui si abita; le  indennita'

 di  accompagnamento di ogni tipo, gli assegni  per  l'assistenza

 personale   continuativa   erogata  dall'Inail   nei   casi   di

 invalidita'  permanente assoluta; gli assegni  per  l'assistenza

 personale  e  continuativa  pagati dall'Inps  ai  pensionati  di

 inabilita'; l'indennita' di comunicazione per i sordomuti. (AGI)

  Red/Lab/Fur

 250831 NOV 02

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