IMMIGRAZIONE
Extracomunitari, sanatoria più ampia
Circolare del ministero dell'Interno alle prefetture.
Un permesso di soggiorno di sei mesi per l'extracomunitario che
apre una vertenza nei confronti del datore di lavoro che l'ha licenziato
negandogli così la regolarizzazione. È questa - come aveva
annunciato la settimana scorsa il sottosegretario Alfredo Mantovano - la
principale novità interpretativa inserita nella circolare 31 ottobre
2002 del ministero dell'Interno in corso di spedizione alle Prefetture. La
circolare fa riferimento alla disposizione del Testo unico della legge
sull'immigrazione (legge 189/2002) che consente il rilascio di un permesso di
soggiorno di sei mesi in attesa di occupazione.
L'extracomunitario che apre la vertenza viene sostanzialmente
considerato come «in attesa di lavoro». Sarà poi
regolarizzato - anche se questa precisazione viene data per scontata e non
è stata quindi inserita nella circolare - anche chi nei tre mesi
precedenti all'entrata in vigore della normativa (10 giugno-11 settembre 2002)
si è assentato per motivi di salute, familiari o semplicemente per
ferie. Motivi - spiega Mantovano - che chiaramente non interrompono il rapporto
di lavoro. Inoltre, per le badanti il cui datore di lavoro muoia prima della firma
del contratto, potrà subentrare la famiglia del defunto e in caso
potranno essere assunte anche come collaboratrici.
L'attività del ministero dell'Interno non si limita alla
circolare. Da ieri il Viminale ha iniziato a inviare alle prefetture altri
chiarimenti. In primo luogo, il decesso del datore di lavoro domestico avvenuto
tra la presentazione della domanda di regolarizzazione e la stipula del
contratto di soggiorno non impedisce all'extracomunitario l'ulteriore
permanenza sul territorio italiano. Le altre precisazioni riguardano poi la
possibilità di prosecuzione - in caso di subentro di azienda - della
regolarizzazione dell'extracomunitario dipendente, la regolarizzazione di un
socio lavoratore di coop (purché dipendente) e la presentazione
«non necessaria» di apposita istanza di revoca in caso di
regolarizzazione di un extracomunitario colpito da provvedimento di espulsione.
Il testo integrale dei chiarimenti è reperibile nel sito del Sole-24 Ore
all'indirizzo www.ilsole24ore.com/norme. Infine, a una settimana dal termine
per la presentazione delle domande di regolarizzazione alle Poste (11
novembre), il ministero dell'Interno ha diffuso un'ulteriore nota esplicativa
che dovrebbe dare una risposta a molti dubbi che ancora circondano la
procedura.
Anche in caso di rigetto della domanda di regolarizzazione il
datore di lavoro non potrà essere denunciato per aver impiegato in nero
un extracomunitario. La posizione lavorativa irregolare che va dal 10 giugno al
9 settembre 2002 - spiega il ministero - sarà infatti sanata comunque
grazie al contributo una tantum versato alle Poste. Questo però vuol
dire che, in caso di rigetto, i soldi versati non verranno restituiti. Ancora,
nel caso in cui la domanda di regolarizzazione venga respinta, il lavoratore extracomunitario
viene informato ufficialmente che non gli sarà rilasciato il permesso di
soggiorno. A quel punto avrà 15 giorni per lasciare l'Italia.
Contro il rigetto della domanda il datore di lavoro, e non
l'extracomunitario, può fare ricorso al Tar. La domanda di
regolarizzazione - spiega ancora l'Interno - è consentita anche per gli
extracomunitari che hanno un documento di riconoscimento scaduto e non ancora
rinnovato. In ogni caso, però, all'atto della sottoscrizione del
contratto il lavoratore deve avere un documento di identificazione in corso di
validità. Questo documento può essere sostituito dall'attestato
di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica del Paese di
provenienza.
5 novembre 2002