Dichiarazione finale

della prima convenzione nazionale sul diritto d’asilo

 

 

 

Le associazioni, gli enti, i sindacati e gli altri organismi partecipanti alla prima convenzione nazionale sul diritto d’asilo tenutasi a Bologna il giorno 12 ottobre 2002,

 

consapevoli della propria diversità sotto il profilo dei propri obblighi giuridici e dei propri fini statutari

ritengono di condividere le seguenti valutazioni ed i seguenti principi fondamentali la cui concreta traduzione in atti ed impegni formali verrà attuata da ogni ente secondo quanto di propria competenza e sulla base delle proprie procedure interne

 

1.

 

Esprimono la loro profonda preoccupazione in merito alle disposizioni sul diritto d’asilo contenute nella Legge 30 luglio 2002 n. 189, ritenendo che esse non consentano di fornire un’adeguata protezione ai rifugiati e che siano anzi lesive dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

 

2.

 

Ritengono che non sia più rinviabile che l’Italia si doti di una legge organica sul diritto d’asilo che permetta di dare attuazione al dettato costituzionale. Tale legge dovrebbe ispirarsi ai seguenti principi:

 

  1. Venga data piena attuazione al dettato costituzionale che, all’art. 10 comma 3, concepisce l’asilo come un diritto soggettivo perfetto.
  2. Vengano previste adeguate garanzie procedurali che permettano di assicurare una tutela effettiva dei diritti del richiedente: in fase di accesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e in sede di esame di merito delle istanze medesime. In ogni caso va data attuazione alla risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea (20 giugno 1995) sulle “garanzie minime per le procedure di asilo”.
  3. Gli organi di valutazione delle istanze di asilo siano strutturati come organi "terzi" rispetto all’amministrazione dello Stato, dotati di reale indipendenza valutativa e decisionale.
  4. Non siano previste forme di trattenimento per i richiedenti asilo che hanno fatto ingresso irregolare nel territorio dello stato al solo scopo di chiedere protezione. Eventuali misure di trattenimento a scopo identificativo dovranno avere carattere di eccezionalità, in casi tassativamente indicati dalla norma, ove si riscontri una oggettiva necessità di tutelare la sicurezza pubblica.
  5. Vengano disposte misure atte a tutelare la condizione peculiare del minore non accompagnato richiedente asilo.
  6. Venga definito lo status giuridico del titolare di forme sussidiarie di protezione umanitaria in attuazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani cui l’Italia aderisce, ed in primis della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
  7. Alla luce della natura di diritto soggettivo dell’asilo, la previsione di una effettiva tutela giurisdizionale avverso la decisione di rigetto dell’istanza di asilo da parte dell’organo di decisione, deve costituire un elemento irrinunciabile della normativa.
  8. Vengano predisposte misure idonee a garantire la salvaguardia del principio di non refoulement nei confronti dei richiedenti asilo in generale e in particolare di coloro che abbiano ottenuto un diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.

 

3.

 

Ritengono che, in attesa dell’emanazione di una legge organica basata sui principi sopraindicati, sia prioritario che il regolamento di attuazione della Legge n.189/2002 intervenga a definire alcune garanzie procedurali che permettano di assicurare una maggiore e più efficace tutela dei diritti del richiedente asilo e del rifugiato. 

In modo particolare si ritiene necessario che:

 

1.     Gli enti e gli organismi di tutela possano intervenire per un’azione di tutela e orientamento dei richiedenti asilo, oltre che presso i valichi di frontiera anche nelle situazioni di considerevoli ingressi irregolari, marittimi e terrestri, al fine di potere permettere ai possibili richiedenti asilo presenti di beneficiare della medesima assistenza.

 

2.     Il trattenimento dei richiedenti asilo non possa essere oggetto di una misura generalizzata, o ampiamente discrezionale, ma la sua applicazione vada circoscritta a casi limitati. In ogni caso, ricordando che i richiedenti asilo spesso non hanno altro modo di arrivare in Italia se non quello dell’ingresso irregolare, è necessario che sia esclusa ogni forma di trattenimento coattivo nei confronti dei richiedenti asilo per il solo fatto di avere fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato. 

 

3.     I richiedenti asilo debbano essere informati dei loro diritti e sulla procedura in una lingua ad essi nota. Deve essere in ogni caso consentita la possibilità, senza limitazioni o restrizioni, di contattare personale dell’ACNUR, degli organismi di tutela del diritto di asilo, dei diritti umani e dei migranti, nonché avvocati o persone di fiducia del richiedente.

 

4.     Sia che si applichi la procedura ordinaria che quella semplificata, ogni richiedente asilo deve potere accedere ad adeguati servizi di orientamento e tutela, ivi compresi servizi specifici rivolti alle situazioni maggiormente vulnerabili, quali le vittime di tortura.

 

5.     Il richiedente asilo trattenuto debba avere la possibilità di allontanarsi temporaneamente dal centro di identificazione, senza che ciò comporti una rinuncia automatica alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

6.     Vadano stabilite precise garanzie procedurali per ciò che attiene la fase dell’audizione del richiedente presso le commissioni territoriali. Tali garanzie debbono prevedere:

a)     la trascrizione del verbale o la registrazione dell’intervista;

b)     il diritto del richiedente a farsi assistere in sede di audizione da una persona di sua fiducia;

c)     l’obbligo, per le commissioni territoriali, di acquisire agli atti ogni memoria personale o altro documento fatto pervenire dal richiedente o dal suo difensore;

d)     il diritto del richiedente a svolgere il colloquio tramite interpreti qualificati;

e)     il diritto del richiedente cui sia stata rigettata l’istanza e che intenda presentare istanza di ricorso o di riesame, di acquisire copia della documentazione che lo riguarda.

 

7.     Le commissioni territoriali debbano operare e decidere collegialmente.

 

8.     Sia l’ACNUR che gli enti di tutela del diritto d’asilo e dei diritti umani debbano potere essere coinvolti nel programma di formazione e di aggiornamento permanente delle neo costituite commissioni territoriali.

 

 

9.     La condizione del beneficiario del cosiddetto “asilo umanitario”, dovrebbe essere maggiormente tutelata,  in accordo con la proposta di direttiva europea sullo status di rifugiato e sulla protezione sussidiaria; in particolare andrebbe previsto che: a) il permesso di soggiorno abbia validità di un anno, sia esteso al lavoro, rinnovabile con le adeguate garanzie procedurali fino a cessazione della protezione; b) l’interessato possa usufruire, ove necessario, di un documento di viaggio temporaneo fornito dalle autorità italiane; c) il ricongiungimento famigliare avvenga alle stesse condizioni di quanto previsto per i rifugiati.

 

10.   Il richiedente asilo che ha presentato istanza di riesame abbia diritto ad una nuova audizione.

 

11.   Vada garantita una effettiva possibilità di accesso ad una tutela giurisdizionale e al gratuito patrocinio anche da parte dei richiedenti asilo che abbiano seguito la procedura semplificata e che pertanto non siano titolari di un permesso di soggiorno.

 

12.    L’eventuale rigetto prefettizio della richiesta di sospensiva avanzata dallo straniero che abbia presentato ricorso al tribunale ordinario, deve consistere in un atto scritto e motivato, emanato previo esame non discrezionale e contenente una valutazione delle conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

 

4.

 

Propongono alle competenti autorità del Governo di costituire nel più breve tempo possibile un Tavolo di lavoro nazionale al quale partecipino anche le regioni e gli enti locali che attuano programmi di accoglienza e tutela dei rifugiati.

Si propone inoltre che detto Tavolo permetta di avanzare utili proposte per la definizione del regolamento di attuazione e di attuare un monitoraggio costante della situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia

 

5.

 

Si impegnano a dare vita ad un coordinamento nazionale sul diritto d’asilo che permetta di attuare uno scambio costante di esperienze, di elaborare posizioni comuni, di realizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul diritto d’asilo.

In via prioritaria si impegnano ad approfondire la possibilità di costituire un Osservatorio nazionale sul diritto d’asilo - in raccordo con analoghi osservatori regionali - che consenta di attuare un monitoraggio rigoroso della situazione del richiedenti asilo e dei rifugiati in tutto il territorio nazionale; e di intervenire con tempestività ed autorevolezza laddove si registrino gravi situazioni di abuso, anche tramite l’assunzione di opportune azioni in sede nazionale ed europea. 

 

 

Bologna, 12 ottobre 2002