Interrogazione a risposta scritta

 

Al Ministro degli interni

 

Al Ministro degli affari esteri

 

 

Premesso che:

 

il sig. Pailinus Okoye ha ottenuto regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, più volte rinnovato, grazie alla legge 39 del 1990 che consentiva ai cittadini extracomunitari già residenti sul territorio di regolarizzare la loro posizione in Italia;

 

ottenuto il permesso di soggiorno il sig. Okoye si dedicava come lavoratore autonomo al commercio nel settore dell'abbigliamento intimo;

Oltre a ciò il sig. Okoye si dedicava all’attività associativa rendendosi portabandiera dei diritti dei suoi connazionali in Italia. A tal fine si espose in prima linea con le autorità italiane quale presidente dell’N.U.N.C.I. associazione dei Nigeriani in Italia,

 

In particolare, in data 15 novembre 1994, a seguito di discussioni con le autorità locali , il sig. Okoye si presentava presso la questura di Padova per dimostrare l'esistenza di condizioni di reciprocità tra Repubblica italiana e Repubblica Nigeriana in tema di lavoro autonomo, anche al fine di procedere alla conversione del proprio documento di soggiorno in permesso per lavoro autonomo;

 

in quella stessa sede, la questura di Padova, gli notificava decreto di revoca del permesso di soggiorno contestandogli di aver beneficiato della regolarizzazione di cui alla legge 39/90, attestando la sua presenza in Italia in data anteriore al 1 dicembre 1989 grazie alla contraffazione del visto e del timbro di entrata sul proprio passaporto;

 

nel mese di gennaio 1995, quale presidente dell'associazione NUNCI, l'Okoye denunciava il comportamento dei funzionari dell'ambasciata nigeriana di Roma, rilevando la vendita di passaporti al prezzo di settecentoquaranta dollari statunitensi, a seguito di tale denuncia peraltro i funzionari denunciati furono rimossi;

 

in data 7/10/1998 il sig.Okoye contraeva matrimonio con Yassin Hani, cittadina italiana, con la quale tuttora convive in regime matrimoniale in Padova;

 

il sig. Okoye avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno proponeva ricorso al TAR Veneto che veniva rigettato in data 28/11/99 con provvedimento n.188/97, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale - Veneto – Prima Sezione, tempestivamente impugnato al Consiglio di Stato dal ricorrente. Intanto il procedimento penale per i reati di falso nascente dalla contestata contraffazione del passaporto veniva archiviato  seguito di richiesta di Archiviazione 24/05/1995 effettuata dalla Procura di Padova;

 

in pendenza di gravame sull'ordinanza di rigetto del Tribunale Amministrativo, veniva notificato provvedimento di espulsione al ricorrente protocollato al n. 559/443/105674/16/96 I divisione servizio stranieri del ministero dell'interno datato 03/09/97 a firma del Ministro dell'interno pro – tempore, Giorgio Napolitano, ove si riteneva di espellere l'Okoye in quanto pericoloso per l'ordine pubblico. Tale provvedimento scaturisce da una informativa della questura di Padova datata 26/08/1997 nella quale peraltro si specifica che le informazioni contenutevi sul conto dell'Okoye provengono dal consolato nigeriano in Italia;

 

tali denuncie patite dal Sig. Okoye si sono concluse tutte con decreti di archiviazione e sentenze di non luogo a procedere e comunque rilevatesi infondate tanto che ad oggi il sig. Okoye risulta incensurato;

 

il giorno 13/06/1997 il sig. Okoye veniva aggredito da un cittadino extracomunitario di colore, poi deceduto in circostanze ignote, probabilmente un connazionale, che lo riduceva in fina di vita;

 

esiste poi altro provvedimento di espulsione datato 16/05/1997 emesso dal Prefetto della Provincia di Padova con cui veniva sanzionata l'espulsione al sig. Paulinus Okoye a seguito dell'avvenuta revoca del permesso di soggiorno. Detto decreto, peraltro, pur se accompagnato da regolare relata di notifica non venne mai mostrato all'Okoye, il quale ebbe conoscenza dell'atto unicamente quattro anni dopo, sfogliando un fascicolo processuale che lo riguardava;

 

frattanto il gravame proposto in via amministrativa avverso la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale Veneto dava come risultato la sentenza n. 3569/2000 del Consiglio di Stato con cui veniva annullato il decreto di revoca del permesso di soggiorno a carico di Paul Okoye e notificato allo stesso in data 16/11/1994. Ciò anche in conseguenza del decreto di archiviazione intervenuto per il reato di contraffazione del passaporto. A tale provvedimento l'Okoye ha correttamente fatto seguito con istanza al Ministero dell'Interno, volta ad ottenere il consequenziale annullamento del provvedimento di espulsione che proprio nella cassata revoca aveva il suo presupposto. Il ministero ha negato l'annullamento dell'espulsione ed il TAR, ancora una volta adito dall'Okoye ancora non si è pronunciato su tale inerzia poiché a distanza di due anni non viene fissata udienza nel merito. Pochi giorni orsono, l'Istanza di revoca del provvedimento di espulsione è stata reiterata dall'Okoye al fine di aprire nuove vie di tutela;

 

ad oggi infatti ogni via di autodifesa contro i provvedimenti patiti è preclusa. Per i procedimenti penali contestategli è stata disposta l'archiviazione ed in alcuni degli episodi ascrittigli non è neanche stato denunciato. In via amministrativa poi, nonostante abbia ottenuto un parziale riconoscimento, di fatto non è stato dato seguito a quanto disposto dal Consiglio di Stato circa l'annullamento della revoca del permesso di soggiorno. E su tale inerzia il TAR Lazio, se pure adito non procede. Anche il ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo è stato rigettato poiché la Corte Adita si è ritenuta incompetente a giudicare;

 

al momento dunque il sig. Okoye patisce una situazione di semi clandestinità che non è supportata da alcun provvedimento giurisdizionale e che poggia su presupposti di fatto, mai accertati nelle vie istituzionali, tuttavia per una serie di coincidenze burocratiche gli è occlusa ogni forma di giustizia.

 

In data 12/11/2002 il sig. Okoye veniva nuovamente espulso con decreto del Prefetto di Bologna poiché trovato sul territorio italiano in costanza del predetto provvedimento di espulsione senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno prevista dall'art. 13 D.lgs 286/98;

 

sempre in data 12/11/2002 il questore di Bologna, considerata l'impossibilità di eseguire con immediatezza la predetta espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, disponeva il trattenimento del sig. Okoye presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza di Bologna "Mattei" ed in data 14/11/2002 il Tribunale di Bologna convalidava il predetto provvedimento del Questore;

L’Okoye pertanto è stato condotto presso il centro di Accoglienza “E. Mattei” di  Bologna per essere tradotto definitivamente in Nigeria ove ormai non ha più casa e famiglia, lontano dal mondo che in oltre dodici anni di vita in Italia si è creato.

 

 

l'Unione delle Camere Penali Italiane ha espresso preoccupazione e ravvisato profili di incostituzionalità in relazione all'indebita  restrizione della libertà dello straniero anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, n. 105 dell'aprile 2001, in riferimento alla misura del trattenimento e dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, stabilendo che entrambe le misure incidono sulla libertà personale e non meramente sulla libertà di circolazione, e che pertanto non possono essere adottate al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione;

 

Si chiede di sapere se

 

Perché il Tribunale Amministrativo adito più di cinque anni fa non fissa udienza per trattare l’illegittimità dell’espulsione emessa a carico dell’Okoye. Pende infatti un decreto del Ministro dell’Interno impugnato dal sig. Okoye in quanto emesso su circostanze la cui inesistenza si è pienamente rivelata (archiviazioni, stato  di incensuratezza), ma nonostante ciò, Tribunale Amministrativo (ad oggi inerte anche a seguito di diverse istanze di fissazione udienza), Tribunale Civile in composizione Monocratica, Tribunale Penale, Corte Europea per i Diritti dell’Uomo,  non hanno voluto (chi per ritenuta incompetenza a procedere, chi per inerzia) esercitare un controllo giurisdizionale su un Provvedimento di Espulsione a tutt’oggi privo di fondamento, ma che tuttavia continua a produrre i suoi effetti devastanti sino a privare il cittadino del suo mondo sociale  familiare dal quale è stato allontanato pur essendo incensurato e tutt’altro che pericoloso per l’ordine pubblico.

 

Il decreto di espulsione, già impugnato dal sig. Okoye, è stato posto in essere in violazione dell'art. 19, comma 2, lett. C) D.lgs 286/98 secondo cui "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1, nei confronti degli stranieri conviventi….con il coniuge di nazionalità italiana";

 

non ritenga utile intervenire per chiarire per quale motivo il sig. Okoye è stato colpito da decreto di espulsione, quando la norma in questione fa salva l'applicazione della disciplina in materia di espulsione solo nel caso in cui si tratti di decreti di esplusione emessi dal Ministero degli Interni per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Nel caso di specie il provvedimento di espulsione che ha colpito il sig. Okoye è stato emesso dal Prefetto di Bologna in quanto si trovava nel territorio nazionale sprovvisto di speciale autorizzazione per il rientro in Italia e quindi non perché soggetto pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

 

non intenda chiarire definitivamente la posizione amministrativa e di permanenza dell'Okoye nel nostro Paese;

 

quali azioni intenda intraprendere per normalizzare e  regolarizzare, qualora nulla osti, la posizione dell'Okoye in vista di un suo pieno e definitivo inserimento nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese.

 

Sen. Stefano Boco