Repubblica Italiana

 

Commissariato del Governo

 

per la Provincia di Bolzano

 

Bolzano, 30 ottobre 2002

 Area Diritti civili

 

Oggetto: Legge di modifica della normativa in materia di immigrazione e asilo

Legalizzazione di lavoratori extracomunitari.

Legge 9 ottobre 2002 n.222.

 

 

Con riferimento alla recente normativa di cui all’oggetto, è pervenuto a questo Ufficio un quesito riguardante la seguente fattispecie:

1)    il lavoratore ha instaurato un regolare rapporto di lavoro a carattere stagionale, prima dell’entrata in vigore della legge, ottenendo il relativo permesso di soggiorno;

2)    all’atto dell’entrata in vigore della legge perdura la validità del predetto permesso di soggiorno;

 

Al riguardo è stato chiesto se, per tale ipotesi, sia possibile estendere la  recente normativa in materia di legalizzazione.

La richiesta di chiarimenti deriva dall’insufficiente formulazione della norma e, allo stato, dalla mancata emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai flussi di ingresso ai lavoratori stranieri in Italia per l’anno 2002 – DPCM che potrebbe consentire la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

            Per un fondamentale principio di equità r ragionevolezza nell’interpretazione delle norme di legge e di economia nelle attività della pubblica amministrazione, il quesito in questione non può che avere risposta positiva.

 

E’ infatti appena il caso di rilevare che, ove il quesito dovesse essere risolto in modo negativo , si verrebbero  a premiare posizioni esclusivamente irregolari e, viceversa, si dovrebbero escludere dalla possibilità di  legalizzazione situazioni concernenti soggetti in regola con le norme relative al lavoro e al permesso di soggiorno , situazioni  degne certamente di pari(se non di maggiore) tutela giuridica.

Una corretta interpretazione della “ratio” delle disposizioni , “ratio” volta appunto a favorire forme di regolarizzazione “tout court” , con il risultato di prevedere l’instaurazione di contratti di lavoro  a tempo indeterminato o di durata quanto meno non inferiore ad un anno, deve necessariamente condurre alla possibilità di trasformare in una di tali  tipologie rapporti di lavoro a carattere stagionale.

Sulla base di quanto  precede sono ritenute ammissibili  le domande di legalizzazione  riferite a tutti quei soggetti il cui contratto  di lavoro  stagionale sia stato instaurato entro la data del 10 settembre 2002.

Per quanto concerne gli aspetti assicurativi, è da ritenere ovviamente possibile la continuità delle rispettive posizioni e l’eventuale conguaglio con le somme già versate.

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Di Santo)