TRIBUNALE DI MILANO

 

 

 

 

 

 

 

Il Giudice dott. Vincenzo Perozziello

 

 

 

Provvedendo sull’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata dalla Difesa ai sensi degli artt. 3, 13, 27 in relazione all’art. 14 coma 5 quinquies della l. 189/2002 nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dell’indagato in flagranza di reato,

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

 

 

            ******* ********* è stato tratto in arresto in flagranza di reato di cui all’art. 14 comma V° quinquies in  data 22.11.2002 e presentato in data odierna davanti a questo Giudice per il rituale giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all’obbligo di lasciare il territorio dello Stato impartito con provvedimento del Questore di Milano a lui notificato in data 26.10.02.

 

 

 

In sede di udienza il PM ha formalmente richiesto la convalida dell’arresto, sottolineando come si versi nel caso di specie in ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza ed è proprio su detta previsione di obbligatorietà che si appuntano le contestazioni proposte dalla Difesa.

 

 

 

Invero nell’eccezione all’esame il Difensore ha bene richiamato l’attenzione sui principi fondamentali in materia indicati dall’art. 13 della Carta Costituzionale, assolutamente intangibili per il Legislatore ordinario e come tali evidentemente preclusivi di ogni forma di interpretazione estensiva dei limiti e delle condizioni ivi previsti per l’imposizione di misure restrittive della libertà personale.

 

 

 

Nel caso di specie l’attenzione va posta in particolare sul comma III° dell’art. 13 Cost. laddove espressamente si prevede che solo “in casi di necessità e urgenza…l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori…” di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

 

 

 

Sul punto, in via preliminare, va ricordato come già in passato il Giudice delle Leggi abbia senz’altro ritenuto ammissibile in diritto il sindacato delle scelte del Legislatore in materia di selezione dei casi legittimanti l’arresto obbligatorio in flagranza (v. ad es. ord. C. Cost. 92/260).

 

 

 

Nel merito,

 

/ in via generale va rilevato inanzitutto come la previsione in esame introduca nell’ordinameno un’ipotesi di arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (le ipotesi di cui agli art. 380 e 381 cpp), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo d’urgenza ad una situazione di fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto a tutte le altre ipotesi già previste dalla Legge;

 

sotto diverso profilo va in particolare sottolineato che alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile alcuna misura cautelare: in tal senso, se il comma III° dell’art. 13 Cost. viene a configurare il potere di iniziativa della autorità di Pubblica Sicurezza in materia come una forma eccezionale di anticipazione dell’intervento del Giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi una ipotesi di attribuzione diretta alla autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (sotto il profilo della concreta possibilità di imporre una limitazione della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), certo soggetto al controllo successivo della A.G. ma che non trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto dalla legge in capo al Giudice (unico soggetto cui è invece riconosciuto dalla Carta Costituzionale il potere di incidere sulla libertà delle persone);

 

 

 

/ più in particolare in relazione alla specifica previsione di “obbligatorietà” dell’arresto, va sottolineata l’evidente disparità di trattamento che viene a delinearsi tra l’ipotesi all’esame rispetto a quella di cui all’art. 13-ter della medesima legge, in cui si prevede un’ipotesi di arresto meramente facoltativa ( e come tale assoggettata ad una più complessa valutazione ai sensi dell’art. 381 comma IV cpp, già da parte delle autorità di polizia procedenti) sia nell’ipotesi di cui all’art. 13 sostanzialmente analoga a quella sin qui in esame, sia addirittura nell’ipotesi di cui all’art. 13-bis (sempre nella medesima materia) sanzionata come delitto, con una pena da 1 a 4 anni di reclusione e per la quale sarebbe quindi anche prevista la possibilità di applicazione di misure cautelari: anche sotto tale profilo allora la norma qui all’esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti dall’art. 13 comma III Cost.

 

 

 

Per tali motivi ritiene questo giudice che possono effettivamente proporsi seri dubbi di legittimità costituzionale della norma qui all’esame, in generale rispetto alla previsione di un potere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l’applicazione di alcuna misura cautelare, in particolare e comunque rispetto alla configurazione dell’esercizio di tale potere come “obbligatorio”.

 

La conseguente necessità di sospensione del procedimento per le valutazioni del Giudice delle Leggi impone comunque l’immediata rimessione in libertà dell’indagato in mancanza di adeguato titolo detentivo.

 

 

 

PQM

 

 

 

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 l.87/53

 

 

 

DICHIARA

 

 

 

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma V° quinquies l.189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5 quater, l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto per violazione degli artt. 3 e 13 comma III della Costituzione nei termini espressi in motivazione.

 

 

 

DISPONE l’immediata rimessione in libertà dell’indagato.

 

 

 

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

 

 

 

Milano, 23.11.02

 

 

 

Il Giudice