Preliminarmente occorre ricordare che dal punto di vista tecnico-costituzionale le norme regolamentari hanno dei vincoli precisi, eludendo i quali si va incontro al parere contrario del Consiglio di Stato (al quale il Governo deve inviare il testo per un parere non oltre 45 gg. prima della scadenza del termine per l'emanazione) e dopo l'emanazione del regolamento si arriva a gravi ritardi e della registrazione da parte della Corte dei conti (prima essa chiede chiarimenti e il Governo ha un ulteriore termine di 45 gg. per rispondere e poi può arrivare al rinvio al Governo, che può superare le sue obiezioni chiedendo la registrazione con riserva).

 

La precedente  vicenda regolamentare ci deve ricordare qualcosa sul punto o no? 

 

Il regolamento non può dunque:

a) disciplinare materie che la Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni (ma le materie dell'immigrazione, del diritto d'asilo e della condizione giuridica dell'extracomunitario in base al nuovo art. 117 Cost. sono nella potestà legislativa esclusiva dello Stato)

b) disciplinare materie che la Costituzione riserva alla disciplina della legge (principio della riserva di legge), a meno che quella legge stessa abbia conferito la potestà regolamentare al Governo, indicando principi e criteri direttivi: poichè vige la riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero e di diritto d'asilo il regolamento deve limitarsi ad attuare ciò che le norme primarie legislative (statali o comunitarie) prevedono; istituti giuridici totalmente nuovi rispetto a quelli previsti a livello delle norme legislative, internazionali e comunitarie sono dunque inammissibili in norme regolamentari

c) prevedere una nuova spesa non prevista da una legge, perchè non si può violare l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi previsto dall'art. 81 Cost.: per la violazione di tale obbligo la legge prevede addirittura che la Corte dei conti non può neppure limitatarsi alla registrazione con riserva, ma ha l'obbligo di rifiutarsi di apporre il visto e perciò in presenza di rifiuto assoluto di registrazione la norma regolamentare non può neppure essere pubblicata, né dunque entrare in vigore

d) disciplinare materie sono già disciplinate diversamente da norme di rango primario, siano esse leggi statali, norme comunitarie o internazionali (criterio gerarchico del sistema delle fonti del diritto)

 

Scrivo questo, perchè anche se entrambi sappiamo di condividere le critiche più radicali sul testo della nuova legge alcune proposte che ho letto nel tuo scritto appaiono in contrasto più o meno palese con quei limiti e perciò sembrano poco accettabili.

 

Certo - forse dirai tu - bisogna essere consapevoli di azzardare, ci si prova e poi... accada quel che accada.

 

Peraltro tu sai bene che tatticamente presentare troppe proposte che nella sostanza appaiono palesemente inaccettabili rischia di rendere inaccettabile l'insieme.

Ed entrambi sappiamo che accogliere proposte ben fatte ed inattaccabili è importante perchè attraverso le norme regolamentari si tenta di rendere un po' più decente un testo legislativo molto inadeguato e pericoloso.

 

Tutto ciò premesso (probabilmente sai già tutto, ma volevo ricordartelo) eccoti in calce a questo messaggio alcune mie (un po' frettolose) osservazioni con valutazioni e integrazioni alle proposte indicate nel tuo testo (secondo la sua elencazione), le quali di quelle premesse tengono conto. 

Spero ti siano utili.

 

Fammi sapere e a presto

Un abbraccio

 

Paolo Bonetti

_____________________________________________

1. Accesso al permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

*** La proposta viola il principio della chiamata nominativa del lavoratore che si trova all'estero, principio previsto dalla legge, al quale essa stessa deroga soltanto in casi espliciti (studenti ecc.) e dunque è e resta inaccoglibile all'interno di norme regolamentari.

 

 

 

2. Conversione dei permessi di soggiorno per studio

 

*** Concordo in gran parte. La proposta è accettabile, salvo che per il secondo periodo della "proposta tecnica" che viola il principio della programmazione delle quote previsto dalla legge, principio che non è più automatico ogni anno ed è evidente che con quella proposta lo si forza.

 

 

 

3. Conversione dei permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per lavoro autonomo

 

*** Concordo, ma la proposta può estendere la possibilità di rilascio della certificazione ad altri uffici che sono di volta competenti per le singole attività di lavoro autonomo (Comuni, ordini e albi professionali, camere di commercio). L'UTG dovrebbe restare come ufficio residuale qualora non ve ne siano altri già competenti

 

 

 

4. Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno

 

***

 

1) Circa la 1^ proposta tecnica concordo

 

2) Circa la 2^ proposta tecnica ne comprendo bene le ragioni, ma la soluzione indicata è di assai dubbia legittimità.

 

Poichè la legge prescrive l'esibizione del passaporto o di altro documento di viaggio essa non è superabile se non quando altra norma legislativa, comunitaria o internazionale (p. es. Conv. di Ginevra sullo status dei rifugiati) lo consenta. Inoltre poichè si tratta di rinnovo del permesso il passaporto deve essere già stato esibito in sede di rilascio e dunque il problema è solo quello di un rinnovo, non quello di una mancanza assoluta del passaporto. Occorre inoltre non incoraggiare l'odiosa (e oggi punita penalmente) pratica di rivendere passaporti in prossimità della scadenza al solo fine di far se dunque il problema è la domanda di rinnovo del passaporto occorre limitarsi a consentire che ai fini della presentazione della domanda di rinnovo sia sufficiente l'esibizione della ricevuta o dell'attestazione da parte del proprio consolato di aver presentato una domanda di rinnovo del passaporto. 

 

3) concordo con la 3^ e con la 4^ proposta tecnica

 

4) Occorre aggiungere un'ulteriore esigenza, cioè una proposta strategica che da anni ripetiamo e che non bisogna cessare di richiedere. Essa può essere formulata come segue:

 

Per esigenze di certezza del diritto e di buon andamento dell'amministrazione  il regolamento preveda una disciplina esplicita di tutti i tipi di permesso di soggiorno che possono essere rilasciati: condizioni per il rilascio e per il rinnovo (anche in sede di conversione), durata, documenti da presentare per il rilascio, il rinnovo e la conversione, condizione giuridica del titolare di ciascun tipo di permesso.

 

 

 

5. Carta di soggiorno

 

 *** Concordo su tutto, ma Sposterei anche in questa sede il testo delle proposte sulla carta di soggiorno dei familiari di cittadini italiani che scrivi al punto 8. Occorre inoltre che aggiungere anche un'ulteriore precisazione, come segue.

 

Occorre che una norma regolamentare provveda a  specificare una volta per tutte (e non per circolare!) quali sono i permessi di soggiorno che consentono un numero indeterminato di rinnovi (lavoro sbordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo ecc.). 

 

 

 

6. Iscrizione anagrafica e iscrizione al Servizio sanitario nazionale

 

*** Concordo su tutto

 

 

 

7. Diritto all’unità familiare

 

***

 

1)  La proposta è condivisibile nel merito, ma purtroppo si pone in contrasto insanabile con gli obblighi derivanti dagli accordi di Schengen e dai regolamenti comunitari che prevedono l'obbligo generale che l'attraversamento delle frontiere degli extracomunitari avvenga soltanto con un visto di ingresso, rilasciato dopo che le autorità degli Stati membri abbiano effettuato precisi controlli, salvo che per quei casi e per quei Paesi in cui le stesse norme comunitarie espressamente consentano l'esenzione dall'obbligo del visto. Il problema dei ritardi nel rilascio dei visti (talvolta usato come meccanismo surrettizio di limitazione degli ingressi) riguarda anche i consolati di molti altri Paesi dell'Unione europea e sarà effettivamente risolubile a) se e quando ci si deciderà ad investire in tecnologia e personale, b) quanto più si allargherà il numero dei  motivi e dei paesi esenti dall'obbligo del visto d'ingresso; c) quando i nuovi trattati comunitari (di prossima entrata in vigore) consentiranno il rilascio di visti di lungo periodo da parte delle rappresentanze consolari di altri Paesi membri dell'UE 

 

2) Il più grande ed inutile ostacolo al ricongiungimento familiare sta nel nuovo obbligo di produrre con la richiesta di nullaosta i documenti  autenticati dal consolato italiano all'estero. In proposito occorre che le nuove norme regolamentari aiutino a semplificare e ad accelerare le procedure di rilascio dei documenti e dei visti. Si deve dunque richiedere che sia modificato l'art. 6 del regolamento prevedendo che:

 

 I) la documentazione tradotta e autenticata dal consolato circa la parentela, il matrimonio e la minore età può essere richiesta dagli interessati anche con l'invio per via postale (raccomandata con a.r.)  dei documenti stranieri da autenticare (in doppia copia) con allegata l'indicazione che l'auteticazione serve ai fini della presentazione di domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare e l'indicazione dell'UTG al quale si presenterà la domanda di nulla-osta al ricongiungimento;

 

II) la documentazione autenticata  deve essere trasmessa d'ufficio dal consolato stesso (anche per le vie brevi: fax, via telematica ecc.), sia al competente UTG che la trattiene ai fini del completamento della domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare, sia al richiedente entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta;

 

III) il nulla-osta al ricongiungimento familiare, con allegata copia dei documenti prodotti dallo straniero, siano trasmessi d'ufficio dall'UTG al competente consolato italiano all'estero;

 

IV) l'avvenuta comunicazione al consolato del nulla-osta da parte dell'UTG equivale a presentazione di richiesta di rilascio di visto in favore delle persone indicate nel nulla-osta e comporta che lo stesso consolato ha l'obbligo di iniziare subito i controlli di sicurezza e le altre procedure di verifica sulle persone straniere e di comunicare immediatamente (anche in via breve) allo stesso UTG  la data (non oltre i 90 gg. dal ricevimento della comunicazione dell'UTG) in cui gli stranieri interessati dovranno presentarsi al consolato per consegnare il passaporto e presentare la documentazione di viaggio necessari ai fini del rilascio del visto;

 

V) l'UTG consegna al richiedente sia il nulla-osta, sia copia dell'avvenuta comunicazione al consolato, con l'indicazione della data da questo fissata per la presentazione di passaporto e documenti necessari ai fini del rilascio del visto;

 

VI) il rilascio o il diniego del visto deve avvenire entro il termine di 90 gg. dalla presentazione del passaporto e della prescritta documentazione o, nei casi di silenzio-assenso, dalla presentazione della richiesta del visto corredata dalla documentazione attestante la presentazione della richiesta di nulla-osta;

 

VII) a queste procedure si applicano comunque, qualora prevedano condizioni più favorevoli, tutte le norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

8. Familiari di cittadini italiani

 

*** Concordo su tutto, ma forse questa proposta dovrebbe essere meglio collocata in tutto o in parte nella parte sulla carta di soggiorno

 

 

 

9. Familiari di rifugiati

 

*** Concordo. Peraltro si può anche richiedere che sia prevista una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia da rilasciarsi su richiesta del rifugiato a cura della rappresentanza italiana o locale dell'ACNUR

 

 

 

10. Contratto di soggiorno per lavoro

 

***

 

1) La proposta indica soluzioni che sono condivisibili nella sostanza, ma che sono formulate in modo incompatibile con le norme legislative vigenti in materia di collocamento dei lavoratori, recentemente riformate: i centri per l'impiego hanno l'obbligo di comunicare ai lavoratori interessati le proposte di impiego e devono presentarsi al datore di lavoro indicato e se non lo fanno decadono dallo stato di disoccupazione, salvo che il lavoro si trovi a più di 50 km. Inoltre il datore di lavoro non può liberamente assumere il lavoratore extracomunitario residente all'estero o comunque non già inserito nelle liste di collocamento senza aver preventivamente verificato l'inidoneità dei lavoratori segnalati ed averla motivata ai competenti servizi ispettivi per l'impego. Occorre allora prevedere piuttosto che

 

I) l'UTG qualora gli siano stati segnalati dai centri per l'impiego altri lavoratori non deve adottare un provvedimento di rigetto della domanda di nulla-osta, ma deve sospendere la risposta alla domanda e deve rilasciare comunque il nulla-osta all'assunzione del nuovo lavoratore extracomunitario nei casi in cui i lavoratori italiani o comunitari non si siano presentati entro un determinato termine (p. es. 5 gg.) dalla segnalazione del centro per l'impiego o comunque non abbiano iniziato il rapporto di lavoro o siano stati motivatamente ritenuti inidonei dal datore di lavoro;

 

II) sulla base della preferenza prevista dal comma 3 del nuovo art. 23 T.U. l'UTG rilascia comunque il nulla-osta nel caso in cui la chiamata riguardi l'assunzione di lavoratori da adibire a settori di impiego per i quali il  lavoratore extracomunitario richiesto abbia regolarmente acquisito i titoli di prelazione a seguito della partecipazione alle attività e ai progetti formativi consentiti dal nuovo art. 23 T.U.

 

 

 

2) Molti altri aspetti di questo contratto di soggiorno restano ambigui e meritano di essere integrati ed attuati dalle norme del regolamento, come impone espressamente lo stesso art. 6, comma 2 L. n. 189/2002, se possibile in un'ottica di semplificazione:

 

I) dagli artt. 5 e 5-bis T.U. deve trarsi la conseguenza, che deve essere espressamente indicata nel regolamento, che la stipula del contratto di soggiorno è richiesta soltanto per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (e dunque non è richiesta per iul rilascio o il rinnovo di altri tipi di permesso che consentano l'accesso al lavoro subordinato, come quelli per  lavoro autonomo, motivi familiari, studio, asilo, motivi umanitari ecc., né per il rilascio della carta di soggiorno).

 

II) la stipula del contratto di soggiorno costituisce anche ad ogni effetto la comunicazione all'autorità di P.S. prevista dall'art. 7 T.U. e perciò è lo stesso U.T.G. che deve provvedere d'ufficio alla comunicazione alla competente autorità locale di P.S. Lo stesso U.T.G. deve provvedere d'ufficio alle comunicazioni prescritte dalla legge ai fini dell'assunzione all'INPS e all'INAIL.

 

III) l'onere dell'alloggio si deve considerare soddisfatto se il datore di lavoro o un suo familiare o l'impresa o, in alternativa, lo stesso lavoratore o un suo familiare dispongono di un alloggio ad uso di abitazione riconosciuto idoneo dai competenti uffici comunali in base ai parametri previsti dalla legge regionale di E.R.P. o dalla competente ASL in base all'idoneità igienico-sanitaria, del quale costoro hanno la disponibilità mediante un contratto (regolarmente registrato) di proprietà o di locazione non transitoria (salvo che si tratti di lavoro a tempo determinato) o di uso o di abitazione. In caso di più datori di lavoro l'onere dell'alloggio è soddisfatto anche se uno solo dei datori di lavoro mette a disposizione l'alloggio. In caso di soggiorno per lavoro stagionale l'onere dell'alloggio si considera soddisfatto se l'alloggio è fornito da associazioni di datori di lavoro o da centri di accoglienza.

 

IV) Come prevede già oggi l'art. 2, comma 9 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, i datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile. Per evitare elusioni e decurtazioni secche ed ingiustificate delle retribuzioni - che comporterebbero una grave e permanente violazione del principio di parità di trattamento retributivo e previdenziale tra lavoratorti italiani e stranieri - occorre allora prevedere che la trattenuta sia consentita soltanto se il datore di lavoro abbia comunicato per iscritto tale circostanza al lavoratore al momento della stipula del contratto di soggiorno, indicando quale sia il tipo di contratto regolarmente registrato (proprietà, locazione, uso, usufrutto, abitazione) avente durata che copra tutta la durata del rapporto di lavoro (o per i contratti di lavoro a tempo indeterminato almeno di 4 anni rinnovabile per i contratti di locazione) in base al quale il datore di lavoro sostiene la spesa, l'importo della spesa effettivamente sostenuta dal datore di lavoro, i riferimenti dell'eventuale terzo proprietario, l'avvenuta comunicazione della cessione di fabbricato fatta dal proprietario, l'eventuale comunicazione della sub-locazione effettuata dal proprietario, la certificazione concernente l'idoneità alloggiativa. Nessuna decurtazione della retribuzione è comunque consentita per quei tipi di rapporto di lavoro (p. es. lavoro domestico di collaboratori "conviventi", portieri) per i quali i corrispondenti contratti nazionali di lavoro di settore applicabili prevedano che al lavoratore che fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro spetta uno speciale importo della retribuzione.

 

V) Non comportano la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, né la revoca del contratto di soggiorno la circostanza che dopo la stipula del contratto di soggiorno o durante il periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia variato il numero dei familiari che abita nell'alloggio ovvero l'alloggio idoneo di cui dispone il lavoratore sia mutato  ovvero sia comunque cessata per qualsiasi ragione la disponibilità dell'alloggio che era stato indicato nel contratto di soggiorno.   

 

VI) La garanzia concernente il pagamento delle spese per il rientro in patria del lavoratore è assicurata mediante la consegna da parte del datore di lavoro all'UTG del titolo di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria stipulata dallo stesso datore di lavoro, con la quale si garantisce per tutta la durata del rapporto di lavoro e per l'anno successivo che i costi di tale viaggio di rientro nel Paese di origine del lavoratore straniero saranno pagati al vettore (compagnia aerea, ferroviaria ecc., ma anche straniero titolare dell'auto di propria proprietà) dietro esibizione di idonea documentazione di spesa, su richiesta dello stesso straniero o della competente autorità di P.S.

 

VII) Non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno per i particolari rapporti di lavoro indicati nell'art. 27 T.U.

 

VIII) Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non è richiesta la stipula di un nuovo contratto di soggiorno se perdura il rapporto di lavoro con il datore che aveva stipulato il contratto di soggiorno originario.

 

IX) Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non è richiesta la stipula di un contratto di soggiorno qualora lo straniero al momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno documenti di essere regolarmente iscritto ad un corso di formazione o riqualificazione profesionale legalmente autorizzato ovvero di non potere svolgere attività lavorativa a causa di maternità, puerperio, invalidità per causa di lavoro, malattia professionale, altri gravi e comprovati motivi di salute o motivi familiari.

 

 

 

11. Minori inespellibili

 

*** Concordo

 

 

 

12. Ricorso avverso il provvedimento di espulsione

 

 

 

*** Concordo

 

 

 

 

 

13. Espulsione a titolo di misura di sicurezza

 

*** Concordo

 

 

 

14. Trattenimento nei CPT e nei centri di identificazione per richiedenti asilo

 

*** L'intera proposta deve essere profondamente rivista sulla base della profonda distinzione della natura giuridica del trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza rispetto alla natura giuridica dell'alloggiamento nei centri di identificazione per richiedenti asilo.

 

In proposito ai centri di identificazione la legge n. 189/2002 appare ambigua perchè non prevede alcun intervento giurisdizionale e perciò non può essere interpretata o applicata in modo da  violare la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione che sono previsti dall'art. 13 Cost. in materia di provvedimenti limitativi della livbertà personale. Si deve dunque concludere che per il legislatore l'alloggiamneto dei richiedenti asilo nei centri di identificazione non è un provvedimento limitativo della libertà personale, ma comporta soltanto un provvedimento limitativo della libertà di circolazione e di soggiorno del richiedente asilo, cioè un obbligo di dimora all'interno di quei centri di identificazione, la cui violazione in base all'art. 1-ter, comma 4 L. n. 39/1990 comporta soltanto la rinuncia alla domanda di asilo e dunque l'equiparazione al clandestino espellibile.

 

Pertanto nessuna norma regolamentare deve prevedere neppure implicitamente che eventuali forme di controllo dei centri di identificazione da parte delle forze di polizia comporti un trattenimento dei richiedenti asilo o comunque impedisca il materiale allontanamento degli stranieri dai centri stessi o l'ingresso di altre persone, come i familiari.

 

Con tale distinzione tutta la proposta deve essere ripensata, anche se è giusto introdurre nella disciplina regolamentare dei CPT e dei centri di identificazione gran parte delle garanzie che finora sono previste nella direttiva ministeriale concernente i CPT

 

Concordo comunque con la "proposta tecnica" finale.

 

 

 

15. Permesso per richiesta di asilo

 

 

 

*** Concordo, ma è opportuno una maggiore precisione giuridica nella proposta tecnica:

 

Il permesso per richiesta di asilo ha la durata di 3/6 mesi ed è rinnovabile fino a quando la decisione sulla domanda di asilo non sia più impugnabile o sia passata in giudicato l'eventuale sentenza nel giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato contro il rigetto della domanda.

 

 

 

 

 

16. Trattenimento discrezionale del richiedente asilo

 

*** La proposta in gran parte appare giuridicamente inaccettabile, perchè viola i nuovi termini e limiti del trattenimento previsti dal nuovo testo dell'art. 14 T.U. Spetta comunque al giudice accertare la sussistenza degli eleemtni necessari per la proroga del trattenimento oltre i 30 gg. 

 

 

 

17. Trattenimento obbligatorio del richiedente asilo

 

*** Concordo pienamente. Suggerisco di citare nelle motivazioni anche l'art. 31 della Convenzione di Ginevra che consente che coloro che si trovino sul territorio senza autorizzazione si presentino senza ritardo e che abbiano ragioni riconosciute come valide della loro entrata o presenza irregolare.

 

 

 

18. Garanzia procedurali

 

*** Concordo, ma ritengo che siano molte di più le garanzie procedurali che debbano essere previste, magari attuando la propodta di direttiva comunitaria in materia.

 

Suggerisco pertanto di aggiungere le seguenti garanzie:

 

1). La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo in cui lo straniero dimora.

 

2). Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, ed all’articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. E’ fatta salva l’applicazione degli articoli 1-bis e 1-ter della legge  n. 39/1990.

 

3) La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall’autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonchè di richiedere l’assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall’autorità che l’ha ricevuta ovvero copia del verbale.

 

4). Al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo sono ammessi ai posti di frontiera, nei locali della questura, dei centri di identificazione e dei centri di permanenza temporanea e assistenza gli avvocati, i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, gli appartenenti ad enti ed associazioni iscritti nel registro nazionale istituito ai sensi dell’articolo 42 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

 

5) Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un’assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori

 

6) Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, se non si tratta di un caso in cui è disposto il trattenimento ai sensi dell’articolo 1-bis della legge n. 39/1990 autorizza lo straniero all’ingresso nel territorio della Repubblica, con l’obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l’allegata documentazione alla questura.

 

7) Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L’autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

 

8) Il questore territorialmente competente ritira il passaporto e ogni altro tipo di documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto e, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter L. n. 39/1990, rilascia, su richiesta dello straniero o dell’apolide che ha presentato domanda di asilo, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero o l’apolide ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

 

9) Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato anche al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del richiedente asilo.

 

10) Qualora la domanda d’asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

 

11) La domanda di asilo e tutti gli atti conseguenti, inclusi i verbali delle dichiarazioni rese dallo straniero al momento della presentazione della domanda di asilo, nonché i verbali dell’audizione svolta innanzi alle Commissioni territoriali e i verbali dell’audizione svolta innanzi alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, in sede di revoca o cessazione dello status di rifugiato o dell’asilo umanitario devono riportare i contenuti e la sottoscrizione degli intervenuti secondo le disposizioni previste dagli articoli 136 e 137 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e sono divulgabili soltanto allo straniero e al suo difensore, alla competente Commissione territoriale, alla Commissione nazionale, all’autorità giudiziaria e all’autorità di pubblica sicurezza.

 

12) Il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d’asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria.

 

13) La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione territoriale, che, nell’ambito delle direttive impartite dalla Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione territoriale al fine di esaminare la domanda di asilo deve comunque valutare:

 

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d’ufficio;

 

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) l’effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell’allontanamento;

 

d) l’eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani

 

14)  Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

 

15) In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l’eventuale presenza dello stesso personale durante l’audizione del richiedente. L’audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

 

16) Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. Durante l’audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

 

17) L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall’interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l’eventuale documentazione prodotta durante l’audizione. L’audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri. L’esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo straniero. Al termine dell’audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell’audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione.

 

18) La Commissione territoriale si pronuncia sulla domanda di asilo entro i tre giorni successivi alla data in cui si è svolta l’audizione e notifica la decisione non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che non disponga motivatamente un approfondimento dell’istruttoria per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

 

19) Alla decisione sulla domanda di asilo deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l’audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

 

20) Quando la Commissione riconosce allo straniero o all’apolide rispettivamente lo status di rifugiato alla decisione è allegato un apposito certificato e la decisione è comunicata alla competente Questura. Il Questore provvede a consegnare immediatamente al richiedente asilo la decisione e il certificato e a rilasciare al richiedente asilo e ai suoi familiari conviventi il documento di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno per asilo.

 

21) La decisione di rigetto comporta l’obbligo per l’interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all’intimazione a lasciare entro 30 giorni il territorio nazionale, la cui violazione è sanzionata dal prefetto con la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e con il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero da eseguirsi dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica secondo le procedure previste dalla legge.

 

 

 

 

 

19bis Permesso di soggiorno per asilo e status di rifugiato

 

*** Occorre inserire un nuovo punto nelle proposte relative al regolamento, nel quale si definiscano i documenti e permessi che ricevono il rifugiato e la sua famiglia e si dà attuazione a talune norme internazionali in materia di status di rifugiato, cioè la convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e la Convenzione europea sull'assistenza amministrativa ai rifugiati.

 

Suggerisco un articolato come segue:

 

1) Allo straniero o all’apolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto lo status di rifugiato il Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno per motivo di asilo della durata di cinque anni.

 

2) Il Questore, salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, su richiesta del rifugiato, rilascia permesso di soggiorno per asilo di identica durata nonché un titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato.

 

3) Il permesso di soggiorno per asilo è rinnovabile fino a quando la Commissione centrale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello status allo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, fatta salva la facoltà per il titolare di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge.

 

4) In osservanza delle garanzie previste dall'art. 32 della Convenzione relativa allo status ddei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, di seguito indicata come "Convenzione di Ginevra", il provvedimento amministrativo di espulsione nei confronti del rifugiato può essere adottato soltanto dal Ministro dell'Interno qualora sulla base del  comportamento del rifugiato la sua presenza costituisca un pericolo concreto ed attuale per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. In ogni caso tale provvedimento può essere adottato ed eseguito soltanto nei medesimi termini e dopo che siano state esperite le medesime modalità e garanzie procedurali previste preliminarmente all'adozione dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari dagli articoli 7 (L), 8 (L) e 9 (R) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54. Tuttavia in tal caso il parere ivi previsto e la relativa procedura si svolge innanzi alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

 

5) In osservanza dell'art. 7 della Convenzione di Ginevra lo straniero o l'apolide titolare del permesso di soggiorno per asilo è esente dalla verifica della condizione di reciprocità per lo svolgimento in Italia di qualsiasi attività.

 

6) In osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 4, 14, 16, 22 comma 1, 23 e 24 della Convenzione di Ginevra allo straniero o all'apolide titolare del permesso di soggiorno per asilo si applica il medesimo trattamento previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani in materia di

 

a) la libertà di praticare la loro religione e la libertà d’istruzione religiosa dei loro figli;

 

b) protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

 

c) il diritto di adire agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, incluso il gratuito patrocinio o la difesa a carico dello Stato e l’esenzione dalla cautio judicatum solvi;

 

d) istruzione obbligatoria;

 

e) assistenza pubblica e prestazioni assistenziali anche di natura economica, ivi comprese le assunzioni obbligatorie previste dalle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

f) la retribuzione dei lavoratori, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, semprechè tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;

 

g) la protezione dei lavoratori in materia di infortuni sul lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, di invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione,  di oneri familiari, nonchè le disposizioni relative a tutti gli altri rischi che sono coperti per legge da un sistema di sicurezza sociale;

 

h) oneri fiscali.

 

7) In osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 15 e 17 della Convenzione di Ginevra allo straniero o all'apolide titolare del permesso di soggiorno per asilo si applica il medesimo trattamento previsto dalle norme vigenti per i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea in materia di:

 

a) partecipazione e costituzione di associazioni a scopo non politico e non lucrativo e di sindacati professionali;

 

b) accesso ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato e pubblico.

 

8) In osservanza della Convenzione di Ginevra nelle materie diverse rispetto a quelle indicate nei commi 6 e 7 lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo riceve il migliore dei trattamenti tra quelli previsti dalle norme vigenti per gli altri cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione eurpea che siano titolari di un permesso di soggiorno di durata biennale.

 

22) La decisione di rigetto comporta l’obbligo per l’interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all’intimazione a lasciare entro 30 giorni il territorio nazionale, la cui violazione è sanzionata dal prefetto con la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e con il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero da eseguirsi dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica secondo le procedure previste dalla legge.

 

 

 

19. Riesame e ricorso in caso di decisione negativa della Commissione territoriale

 

*** Concordo su tutto, ma sull'ultimo punto farei alcune precisazioni e aggiunte anche per evitare l'elusione dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove spese previsto dall'art. 81 Cost.

 

1)  Il pagamento delle spese per la difesa legale dei richiedenti asilo è posto a carico del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo previsto dall'art. 1 septies della L. n. 39/1990.

 

2)  La sentenza che accoglie il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda d’asilo provvede anche a dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per il riconoscimento del diritto di asilo e anche se non è definitiva sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione territoriale. Essa è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione territoriale, alla Commissione centrale e alla Questura competente. Il Questore rilascia immediatamente agli interessati i permessi di soggiorno e i documenti indicati nella sentenza.

 

 

 

20. Protezione umanitaria

 

*** Concordo su tutto, anche se mi chiedo se il termine "protezione umanitaria" non debba essere sostituito col permesso di soggiorno per motivi umanitari, per evitare confuusioni con un'eventuale "protezione temporanea" disposta ai sensi dell'art. 20 T.U.

 

 

 

21. Compiti della Commissione nazionale

 

*** Concordo su tutto 

 

 

 

22. Rispetto della riserva di legge stabilita dall’art. 10 della Costituzione

 

*** Concordo su tutto, ovviamente, ma sarebbe meglio chiedere che sia lo stesso regolamento a far proprie tutte le disposizioni delle circolari fin qui adottate. In ogni caso nella motivazione occorre ricordare che un simile obbligo di pubblicazione delle circolari e direttive che interpretano norme giuridiche si fonda anche su esplicito obbligo in tal senso previsto dall'art. 26 L.  7 agosto 1990, n. 241.

 

 

 

22-bis Sportello unico per l'immigrazione

 

 

 

*** Occorre aggiungere qualche proposta circa le competenze di tale nuova struttura istituita nell'ambito degli UTG. In particolare è possibile ipotizzare un meccanismo per accorpare presso quello Sportello molte o tutte le funzioni previste in materia di stranieri che sono di competenza dell'amministrazione periferica dello Stato.

 

Si può pertanto proporre quanto segue:

 

I) Nell'ambito dello Sportello unico per l'immigrazione sono organizzate e riordinate :

 

a) le attività di competenza dello Sportello previste dal T.U. riformato dalla L. n. 189/2002;

 

b) i compiti finora svolti dalle Prefetture in materia di assistenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati, di istanze di acquisto o di riacquisto della cittadinanza italiana, di riconoscimento dell'apolidia, di gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza;

 

c)  la segreteria delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

d) la segreteria del Consiglio territoriale per l'immigrazione

 

e) la gestione generale dei centri per l'identificazione dei richiedenti asilo

 

f) l'accetazione e istruzione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle organizzazioni che si occpano di stranieri.

 

II) Il Ministro dell'Interno, anche su richiesta del Prefetto, d'intesa col Questore, può disporre che limitatamente al territorio della Provincia specificamente di volta in volta interessata, gli interessati si rivolgano allo Sportello anzichè agli uffici della Questura al fine di indirizzare al Questore determinate o tutte le istanze previste dalle norme vigenti in materia di rilascio, rinnovo o conversione dei permessi di soggiorno, di rilascio e di vidimazione della carta di soggiorno e di riconoscimento dello status di rifugiato. In tali casi i provvedimenti amministrativi adottati dal Questore sulle istanze presentate sono ritirati dagli interessati presso il medesimo Sportello Unico.

 

III) Il Prefetto può organizzare le sedi dello Sportello presso più sedi nell'ambito della medesima Provincia.