Servizio Attività di Gestione Sanitaria                                                  Trento, 12 Nov 2002

Via Gilli, 4 - 38100 Trento                                                             Prot. n. 9253 /C.25

Tel. 0461 - 494075

Fax 0461 - 494109

 

E mal: serv.attivitagestionesanitaria@provincia.tn.it

www.provincia.tn.it/sanita

 

Funzionario referente dott. Anna Maria Trenti

 

Spettabile

Azienda provinciale per i servizi sanitari

Via Degasperi, 79

38100 TRENTO

 

Spettabile

Azienda provinciale per i servizi sanitari

Ufficio coordinamento estero

Distretto sanitario Valle dell'Adige

Piazza Venezia, 41

38100 TRENTO

 

Spettabile

Servizio Economia Sanitaria

SEDE

 

Spettabile

Servizio Attività Socio assistenziali

SEDE

 

Spettabile

CINFORMA

Via Zambra

38100 TRENTO

 

Spettabile

A.TA.S. onlus

via C. Madruzzo, 21

38100 TRENTO

 

e, p.c.

 

Spettabile

Commissariato del Governo

per la Provincia dl Trento

Via Piave, 1

38100 TRENTO

 

Spettabile

Questura di Trento

P.zza della Mostra, 3

38100 TRENTO

 

 

 

OGGETTO:  Legge 30 luglio 2002, n. 189 e legge 9 ottobre 2002, n. 222.

            Iscrizione al S.S.P. di cittadini extracomunitari per i quali è stata presentata la

            dichiarazione di emersione dl lavoro Irregolare.

 

 

             Con legge 30 luglio 2002, n. 189 e legge 9 ottobre 2002, n. 222 sono state introdotte modifiche alla normativa In materia di immigrazione e diritto di asilo nonché di legalizzazione dei lavoro irregolare di cittadini extracomunitari. Con la presente si forniscono di seguito alcune precisazioni ed indicazioni sul riflesso che la nuova disciplina ha in ambito sanitario.

 

1. Le leggi in esame non introducono alcuna modifica agli art. 34, 35 e 36 del decreto    legislativo 286/98  (Testo  unico delle  disposizioni concernenti la disciplina    dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che disciplinano e    regolamentano le procedure di accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte degli    stranieri. Rimangono pertanto invariate le disposizioni in materia sanitaria riferite agli    stranieri regolarmente soggiornanti e a quelli non in regola con le norme relative    all'ingresso e soggiorno (Sii') di cui al citato Testo Unico e Regolamento di attuazione di cui al DPR 394/99 nonché le indicazioni fornite in materia dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 3699/C.25 di data 29 aprile 1998 e successive.

 

2. Gli stranieri non in regola, per i quali, in base all'art. 33 della legge 189/2002 e dell'art. 1 della legge 222/2002, è stata presentata la dichiarazione di emersione dl lavoro irregolare, pur in attesa di regolarizzazione, sono iscritti al S.S.P..

   I predetti cittadini stranieri - nello spirito della norma che garantisce l'assistenza sanitaria agli extracomunitari che svolgono una regolare attività lavorativa in Italia - hanno titolo all'iscrizione obbligatoria al S.S.P., al sensi del comma i dell'art. 34 del D.Lgs 286/98, in quanto hanno in corso una regolare attività di lavoro, tale a seguito della dichiarazione di emersione e del versamento dei relativo contributo forfetario.

 

   Quanto sopra trova peraltro conferma nelle disposizioni Impartite dai Ministero della    Sanità con telex di data 1 aprile 2000 n. DPS-X40~286/98-240 che si allega in copia (all) ai sensi delle quali, in via analogica, i cittadini stranieri In argomento sono iscritti    temporaneamente    ai Servizio sanitario provinciale in attesa della successiva presentazione del premesso di soggiorno.

 

   Ai fini dell'iscrizione temporanea ai S.S.P. lo straniero non in regola, dovrà presentare:

·     copia del tagliando timbrato della cedola dell'assicurata comprovante l'avvenuto       Invio della dichiarazione di emersione;

·     fotocopia della domanda di emersione/legalizzazione presentata dai datore di lavoro;

·     passaporto o, se mancante, altro documento con dati anagrafici.

 

L'iscrizione  ai S.S.P. decorre dalla data di presentazione della domanda di   emersione/legalizzazione ha validità semestrale ed è successivamente rinnovabile per la durata dei permesso di soggiorno.

 

  Sì evidenzia infine che al momento del rilascio della tessera sanitaria provvisoria,   l'interessato dovrà provvedere a restituire la tessera STP eventualmente rilasciatagli.

 

         Distinti saluti.

 

                                                                                IL DIRIGENTE

                                                                               

allegato