PARLAMENTO EUROPEO

1999

2004

Documento di seduta

FINALE

A5-0397/2002

19 novembre 2002

*

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti

(COM(2002) 71 – C5‑0085/2002 – 2002/0043(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Patsy Sörensen

 


 

CONS1AM

 

 

Significato dei simboli utilizzati

         *       Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

     **I       Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

    **II       Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

    ***       Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

   ***I       Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II       Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III       Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

 

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

 

 

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

 

 

 

 


INDICE

Pagina

PAGINA REGOLAMENTARE............................................................................................... 4

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.................................................................. 5

MOTIVAZIONE .................................................................................................................... 25

OPINIONI DELLA MINORANZA ...................................................................................... 29

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO............................................................................................................................... 30

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ.......................................................................................................... 43


PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 21 febbraio 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti (COM(2002) 71 – 2002/0043 (CNS)).

Nella seduta del 27 settembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno e alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (C5-0085/2002).

Nella riunione del 19 marzo 2002 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatrice Patsy Sörensen.

Nelle riunioni del 9 luglio, 3 ottobre e 12 novembre 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 28 voti favorevoli e 5 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Giacomo Santini (presidente f.f.), Lousewies van der Laan (vicepresidente), Patsy Sörensen (relatrice), Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Francesco Fiori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Giuseppe Di Lello Finuoli), Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Ole Krarup), Bill Newton Dunn, Arie M. Oostlander (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di The Lord Bethell), Jacques F. Poos (in sostituzione di Carmen Cerdeira Morterero, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bernd Posselt, Heide Rühle, Olle Schmidt (in sostituzione di Francesco Rutelli), Ingo Schmitt (in sostituzione di Jorge Salvador Hernández Mollar), Ilka Schröder, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Adeline Hazan, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Gianni Vattimo (in sostituzione di Martine Roure) e Christian Ulrik von Boetticher.

I pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità sono allegati.

La relazione è stata depositata il 19 novembre 2002.

 


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti (COM(2002) 71 – C5‑0085/2002 – 2002/0043(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 71[1]),

–    visto l’articolo 63, primo comma, punto 3), del trattato CE,

–    consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0085/2002),

–    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–    visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0397/2002),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


 

Testo della Commissione

 

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Titolo

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del traffico illecito di persone e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti

Motivazione

Sembra opportuno semplificare il testo del titolo.

Emendamento 2

Intero testo

(1) Elaborare una politica comune dell'immigrazione, comprendente la definizione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno degli stranieri e misure di lotta contro l'immigrazione clandestina, è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione europea di attuare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(1) Elaborare una politica comune dell'immigrazione, comprendente la definizione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno degli stranieri e misure di lotta contro il traffico illecito di persone, è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione europea di attuare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Motivazione

E’ opportuno sostituire l’espressione “immigrazione illegale” con “traffico illecito di persone”, più semplice.

Emendamento 3

Considerando 1

(1) Elaborare una politica comune dell'immigrazione, comprendente la definizione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno degli stranieri e misure di lotta contro l'immigrazione clandestina, è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione europea di attuare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(1) Elaborare una politica comune dell'immigrazione, comprendente la definizione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno degli stranieri e misure di lotta contro il traffico illecito di persone, è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione europea di attuare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La tratta di esseri umani e il traffico illecito di persone costituiscono una grave violazione dei diritti umani che va combattuta.

Motivazione

E’ importante sottolineare che la direttiva concerne reati gravi, che costituiscono una violazione dei diritti umani.

 

 

Emendamento 4

Considerando 3 ter (nuovo)

 

 

3 ter. La maggioranza delle vittime identificate proviene dall'Europa centrale e orientale. Considerando la vicinanza geografica e i legami culturali con tale regione nonché l’imminente allargamento, all'UE spetta in tale materia una responsabilità particolare.

Emendamento 5

Considerando 7

(7) È necessario informare la vittima che le è possibile ottenere tale titolo di soggiorno e che essa dispone di un periodo di riflessione. Scopo di tale periodo è consentire alla vittima di essere in grado di decidere con cognizione di causa se voglia o no cooperare con le autorità di polizia e con le autorità giudiziarie - tenendo conto dei rischi che corre - cosicché la sua cooperazione sia libera e, quindi, più efficace. In considerazione della sua grande vulnerabilità, la vittima deve avere accesso all'assistenza e alle cure richieste dalle sue condizioni.

(7) È necessario informare la vittima che le è possibile ottenere tale titolo di soggiorno e che essa dispone di un periodo di riflessione. Scopo di tale periodo è consentire alla vittima di essere in grado di decidere con cognizione di causa se voglia o no cooperare con le autorità di polizia e con le autorità giudiziarie - tenendo conto dei rischi che corre - cosicché la sua cooperazione sia libera e, quindi, più efficace. In considerazione della sua grande vulnerabilità, la vittima deve avere accesso all'assistenza e alle cure richieste dalle sue condizioni. Le organizzazioni non governative riconosciute dallo Stato membro possono svolgere un ruolo importante nella prestazione di assistenza e sostegno alle vittime.

Motivazione

E’ importante riconoscere il ruolo svolto dalle organizzazioni non governative riconosciute dagli Stati membri nell’accoglienza e nell’assistenza alle vittime. Queste organizzazioni possono contribuire in modo significativo a ristabilire la fiducia della vittima.

Emendamento 6

Considerando 8

(8) Se la vittima manifesta con chiarezza la sua volontà di cooperare e se l'autorità giudiziaria ne ritenga utile la presenza ai fini del procedimento, l'autorità amministrativa competente rilascia un titolo di soggiorno di breve durata, valido sei mesi, rinnovabile per altri periodi semestrali.

(8) Se la vittima manifesta con chiarezza la sua volontà di cooperare e se l'autorità giudiziaria ritenga che la sua presenza sia nell’interesse della cooperazione, l'autorità amministrativa competente rilascia un titolo di soggiorno di breve durata, valido sei mesi, rinnovabile per altri periodi semestrali.

Motivazione

La ”utilità della presenza della vittima” è un’espressione arbitraria e vaga. Per chi dovrebbe essere utile la sua presenza, chi lo decide, e su quali basi? La nuova formulazione è specifica e non lascia spazio ad ambiguità.

 

 

Emendamento 7

Considerando 9

 

(9) Per consentire alla vittima di rendersi indipendente e di non ricadere nella rete, il permesso di soggiorno comporta l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Nella medesima visuale, gli Stati membri possono abbinare il rilascio del titolo di soggiorno con la partecipazione della vittima a programmi miranti alla sua integrazione o alla preparazione del suo rimpatrio assistito.

Soppresso

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza dell'emendamento presentato all'articolo 12. Lo scopo della presente direttiva non è quello di istituire un permesso di soggiorno specifico che dia accesso al mercato del lavoro.

 

Emendamento 8

Articolo 1

 

Oggetto della presente direttiva è istituire un titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime del reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale o del reato di tratta di esseri umani (in appresso denominate le "vittime"), i quali cooperino alla lotta contro i perpetratori di tali reati.

Oggetto della presente direttiva è istituire un titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime del reato di traffico illecito di persone avente lo sfruttamento per conseguenza diretta o del reato di tratta di esseri umani (in appresso denominate le "vittime"), i quali cooperino alla lotta contro i perpetratori di tali reati.

Motivazione

Occorre operare una distinzione fra la tratta di esseri umani e il contrabbando di esseri umani. Nel primo caso si tratta di un reato contro la vittima, in quanto lo sfruttamento rappresenta una violazione dei diritti umani. Il contrabbando di esseri umani costituisce un reato contro lo Stato.

Emendamento 9

Articolo 2, lettera b)

b) "favoreggiamento dell'immigrazione illegale", i reati definiti agli articoli 1 e 2 della direttiva del Consiglio ..../..../CE [intesa a definire il favoreggiamento dell'ingresso, transito e soggiorno irregolari];

b) “traffico illecito di persone”, il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso irregolare di una persona in uno Stato membro di cui la persona non è cittadina o residente permanente;

Motivazione

Per la definizione di traffico illecito di persone ci si ricollega al testo del Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico di migranti per via terrestre, area o marittima.

 

Emendamento 10

Articolo 2, lettera b)

b) "favoreggiamento dell'immigrazione illegale", i reati definiti agli articoli 1 e 2 della direttiva del Consiglio ..../..../CE [intesa a definire il favoreggiamento dell'ingresso, transito e soggiorno irregolari];

b) "favoreggiamento dell'immigrazione illegale", il fatto di agevolare intenzionalmente, mediante favoreggiamento diretto o indiretto, al fine di trarne un vantaggio pecuniario diretto o indiretto, l’ingresso, la circolazione o il soggiorno irregolari sul proprio territorio di uno straniero non cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;

 

Motivazione

È contestabile dal punto di vista giuridico far riferimento, in un atto legislativo, a una proposta di atto che non è ancora in vigore o la cui entrata in vigore non è ancora finalizzata. La definizione presa qui in considerazione è quella dell’iniziativa francese C5-2002/0427, così come modificata dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo.

Emendamento 11

Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) “ingresso irregolare”, l’attraversamento delle frontiere senza ottemperare ai requisiti necessari per l’ingresso regolare nello Stato di accoglienza;

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento 12

Articolo 2, lettera c)

c) "tratta di esseri umani", i reati definiti agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio del […] [sulla lotta alla tratta di esseri umani];

Soppresso

 

Le definizioni della tratta di esseri umani figurano nella decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203 del 1° agosto 2002, pag. 1), articoli 1, 2 e 3)

 

Motivazione

Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato una decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

 

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 2

 

2. Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva ai minorenni rispondenti a determinate condizioni definite nel rispettivo ordinamento giuridico.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva ai minorenni vittime della tratta di esseri umani allo stesso titolo degli adulti.

 

Motivazione

Bisogna offrire ai minorenni, vittime della tratta di esseri umani, la possibilità di cooperare con le autorità giudiziarie e di polizia, in quanto costituiscono una proporzione sempre maggiore delle vittime di tale tratta. Se non venissero presi in considerazione in questa sede, l’interesse dei trafficanti per i minori ne risulterebbe ulteriormente rafforzato. Tuttavia, bisogna rispettare l’interesse primario del bambino, come peraltro stipula l’articolo 14 della presente direttiva.

Emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Ove venga concessa protezione a minori, gli Stati membri provvedono a che essi siano accolti da organizzazioni non governative riconosciute.

Motivazione

I minori rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile di vittime. E’ opportuno che alle organizzazioni non governative riconosciute venga attribuito un ruolo importante nell’accoglienza di queste vittime in particolare.

Emendamento 15

Articolo 4

L'attuazione della presente direttiva non incide sulla protezione prevista per i rifugiati, per i beneficiari di una protezione sussidiaria e per chi chiede protezione internazionale a norma del diritto internazionale riguardante i rifugiati, né sugli altri strumenti relativi ai diritti umani.

L'attuazione della presente direttiva non incide sulla protezione prevista per i rifugiati, per i beneficiari di una protezione sussidiaria e per chi chiede protezione internazionale a norma del diritto internazionale riguardante i rifugiati, né sugli altri strumenti relativi ai diritti umani, quali in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Motivazione

E’ importante citare esplicitamente i principali strumenti di protezione dei diritti dell’uomo nell’Unione europea.

 

Emendamento 16

Articolo 7, comma 1

 

Quando le autorità competenti ritengono che una persona è una vittima ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, questa persona viene informata senza indugio della possibilità di ottenere il titolo di soggiorno di breve durata definito dalla presente direttiva.

Quando le autorità competenti ritengono che una persona è una vittima ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, questa persona viene informata senza indugio, in una lingua che capisce, della possibilità di ottenere il titolo di soggiorno di breve durata definito dalla presente direttiva.

Motivazione

E’ importante che le vittime possano capire chiaramente la portata e le condizioni relative alla possibilità di ottenere un titolo di soggiorno di breve durata.

Emendamento 17

Articolo 7, comma 2 bis (nuovo)

 

All’atto della prima accoglienza le organizzazioni non governative riconosciute dagli Stati membri possono svolgere un ruolo particolare nella prestazione dell’assistenza di cui all’articolo 9.

Motivazione

Alle organizzazioni non governative riconosciute dalle autorità incombe un ruolo importante nella prestazione della prima assistenza alla vittima come pure, in molti casi, all’atto dell’accoglienza iniziale.

 

Emendamento 18

Articolo 7 bis (nuovo)

 

 

Articolo 7 bis

 

Per poter determinare se una persona è una vittima ai sensi dell’articolo 1, le autorità competenti possono consultare appropriate organizzazioni e associazioni non governative.

Motivazione

ONG competenti con conoscenze ed esperienze significative possono aiutare le autorità a identificare le vittime.

Emendamento 19

Articolo 8, paragrafo 1

1. Alla vittima è concesso un periodo di riflessione di trenta giorni, perché decida se voglia cooperare con le autorità competenti. Il periodo decorre dal momento in cui la vittima rompe ogni relazione con i presunti perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c).

1. Alla vittima è concesso un periodo di riflessione di trenta giorni, perché decida se voglia cooperare con le autorità competenti in questione. Il periodo decorre dal momento in cui la vittima viene affidata ad un’organizzazione non governativa riconosciuta.

Motivazione

E’ opportuno far decorrere il periodo di riflessione dal momento in cui la vittima entra in contatto con un’organizzazione non governativa riconosciuta dallo Stato membro o le viene affidata (ad esempio dalla polizia).

 

Emendamento 20

Articolo 8, paragrafo 4

 

4. Lo Stato interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se la vittima ha ristabilito un legame con i perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c) oppure per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

4. Lo Stato interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se la vittima ha ristabilito un legame con i perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c), a meno che tale contatto sia approvato dalle autorità come parte dell’indagine o del procedimento, oppure per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

Motivazione

Sarebbe ingiusto punire una vittima nel caso in cui i trafficanti tentino di mettersi in contatto con lei contro la sua volontà. Inoltre, in talune circostanze, il contatto con i trafficanti potrebbe persino rivelarsi utile ai fini dell’indagine o del procedimento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere liberi di decidere se e quando l’assenza di qualsiasi contatto sia assolutamente necessaria e se e quando le competenti autorità possano approvare una presa di contatto con i trafficanti a titolo dell’indagine o del procedimento.

Emendamento 21

Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Il periodo di riflessione di 30 giorni può essere prorogato solo per gravi motivi.

 

Motivazione

Il termine di 30 giorni previsto per il periodo di riflessione va preso seriamente. Solo in casi eccezionali è possibile accordare un periodo di riflessione più lungo, ad esempio quando la vittima non è in grado di sporgere denuncia per motivi psicologici, medici o pratici.

 

 

Emendamento 22

Articolo 9, paragrafo –1 (nuovo)

 

-1. Gli Stati membri proteggono la vita privata e l’identità delle persone impegnate in un procedimento giudiziario, segnatamente garantendo il carattere non pubblico di quest’ultimo.

Motivazione

L’assistenza primaria cui hanno diritto le persone coinvolte in un procedimento giudiziario consiste nell’essere protette da atti intimidatori e/o da ritorsioni. La riservatezza di tali procedure è un principio elementare di precauzione.

 

 

 

Emendamento 23

Articolo 9, paragrafo 1

 

1. Fatta salva l'applicazione delle misure relative alla protezione delle vittime e alla protezione dei testimoni, gli Stati membri assicurano alla vittima l'accesso a un alloggio adeguato, alle cure mediche e psicologiche urgenti e alle cure mediche indifferibili, nonché al sostegno necessario in termini di aiuto sociale e di mantenimento, se la vittima non dispone di risorse sufficienti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili.

 

1. Fatta salva l'applicazione delle misure relative alla protezione delle vittime e alla protezione dei testimoni, gli Stati membri assicurano alla vittima l'accesso a un alloggio adeguato, a cure mediche e psicologiche nonché al sostegno necessario in termini di aiuto sociale e di mantenimento, se la vittima non dispone di risorse sufficienti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, come i minori, le donne, soprattutto quelle in stato di gravidanza, e le persone disabili.

 

Motivazione

Le cure mediche e psicologiche devono comprendere l’insieme delle cure cui hanno accesso i cittadini del paese. Inoltre, tale articolo è ripreso nell’articolo 13 che fa riferimento alle cure mediche e psicologiche di cui beneficiano le persone in possesso di un titolo di soggiorno di breve durata.

 

Emendamento 24

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Nella prestazione di assistenza alla vittima le organizzazioni non governative riconosciute dallo Stato membro possono svolgere un ruolo importante.

Motivazione

Le organizzazioni non governative riconosciute dallo Stato possono svolgere un ruolo importante nella prestazione di assistenza, date le loro competenze e la loro esperienza. Gli Stati membri devono provvedere a che vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.

 

Emendamento 25

Articolo 10

 

1. L'autorità incaricata dell'indagine o dell’azione giudiziaria si pronuncia, al più tardi dieci giorni dopo la scadenza del periodo di riflessione, sui seguenti elementi:

1. L'autorità incaricata dell'indagine o dell’azione giudiziaria accerta, al più tardi dieci giorni dopo la scadenza del periodo di riflessione, i seguenti elementi:

a) l'utilità della presenza della vittima;

a) l'utilità della presenza della vittima;

b) l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dalla vittima e concretatasi in una prima dichiarazione sostanziale resa alle autorità incaricate dell'indagine o dell'azione giudiziaria, oppure nella presentazione di una denuncia o in ogni altro atto previsto nell'ordinamento giuridico dello Stato membro;

b) l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dalla vittima e concretatasi in una prima dichiarazione sostanziale resa alle autorità incaricate dell'indagine o dell'azione giudiziaria, oppure nella presentazione di una denuncia o in ogni altro atto previsto nell'ordinamento giuridico dello Stato membro;

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2.

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2, a meno che le autorità non ritengano tali legami necessari per l’inchiesta o per l’azione giudiziaria e abbiano autorizzato la vittima a mantenerli.

2. Il titolo di soggiorno di breve durata viene rilasciato se:

2. Il titolo di soggiorno di breve durata viene rilasciato se:

a) l'autorità incaricata dell'indagine o dell’azione giudiziaria si è pronunciata in senso favorevole sui criteri enumerati al paragrafo 1;

a) l'autorità incaricata dell'indagine o dell’azione giudiziaria si è pronunciata in senso favorevole sui criteri enumerati al paragrafo 1 e se

b) non vi si oppongono motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

b) il suo rilascio non è in contrasto con la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. Il fatto che una vittima non sia (più) in possesso di documenti o sia in possesso di documenti falsi non osta alla concessione di un permesso di soggiorno temporaneo.

3. Il titolo di soggiorno di breve durata è valido sei mesi e viene rinnovato per periodi semestrali se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

3. Il titolo di soggiorno di breve durata è valido sei mesi e viene rinnovato per periodi semestrali se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

4. Quando rilasciano un titolo di soggiorno di breve durata a una persona che è stata vittima di uno dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c) insieme ai membri della loro famiglia e alle persone assimilate ai membri della loro famiglia, gli Stati membri tengono conto di tale circostanza nell'esaminare la possibilità di rilasciare ai familiari un permesso di soggiorno a titolo umanitario.

4. Nel rilasciare un titolo di soggiorno gli Stati membri esaminano la possibilità di rilasciare ai familiari che accompagnano la vittima un permesso di soggiorno a titolo umanitario limitato al periodo in questione.

 

4 bis. La decisione dell’autorità incaricata dell’indagine o dell’azione giudiziaria di cui al paragrafo 1 deve essere debitamente motivata. Contro tale decisione può essere presentato ricorso davanti all’istanza competente.

 

Motivazione

Si tratta di una precisazione; il testo originale del paragrafo 4 risultava in particolare assolutamente incomprensibile.

Emendamento 26

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

a) l'utilità della presenza della vittima;

a) l’interesse della cooperazione della vittima con l’autorità incaricata dell’indagine o dell’azione giudiziaria;

Motivazione

La ”utilità della presenza della vittima” è un’espressione arbitraria e vaga. Per chi dovrebbe essere utile la sua presenza, chi lo decide, e su quali basi? La nuova formulazione è specifica e non lascia spazio ad ambiguità.

 

Emendamento 27

Articolo 12

 

Articolo 12

Lavoro, formazione e istruzione

Soppresso

Gli Stati membri autorizzano l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione del beneficiario del titolo di soggiorno di breve durata.

 

 

Motivazione

 

La disposizione oggetto del presente emendamento non si concilia con l'obiettivo della direttiva, che è quello di permettere la partecipazione delle vittime all'azione giudiziaria. Viceversa, essa crea un titolo di soggiorno specifico che consente di intraprendere un'attività professionale o studi della cui prosecuzione occorre tener conto favorevolmente al termine dell'azione giudiziaria, nel quadro della richiesta di un nuovo titolo di soggiorno. In questo modo l'immigrato illegale acquisirebbe in ultima analisi il diritto a un titolo di soggiorno, il che significa in pratica che, denunciando lo scafista o passatore, ogni immigrato illegale potrebbe legalmente ottenere un titolo di soggiorno definitivo.

 

 

 

Emendamento 28

Articolo 13, paragrafo 1

 

1. Gli Stati membri provvedono perché il beneficiario del titolo di soggiorno di breve durata abbia accesso, oltre all'assistenza e alle cure menzionate all'articolo 9, all’assistenza sanitaria di base.

1. Gli Stati membri garantiscono che il beneficiario del titolo di soggiorno di breve durata abbia accesso, oltre all'assistenza e alle cure menzionate all'articolo 9, all’assistenza sanitaria di base.

Motivazione

Dovrebbe essere garantito l’accesso all’assistenza sanitaria di base per il beneficiario del titolo di soggiorno di breve durata.

 

 

Emendamento 29

Articolo 14, alinea

 

Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

Qualora le vittime siano minorenni, si applicano le seguenti disposizioni:

Motivazione

Bisogna offrire ai minorenni, vittime della tratta di esseri umani, la possibilità di cooperare con le autorità giudiziarie e di polizia, in quanto costituiscono una proporzione sempre maggiore delle vittime di tale tratta. Se non venissero presi in considerazione in questa sede, l’interesse dei trafficanti per i minori ne risulterebbe ulteriormente rafforzato. Tuttavia, bisogna rispettare l’interesse primario del bambino, come peraltro stipula l’articolo 14 della presente direttiva.

 

 

Emendamento 30

Articolo 15

 

Gli Stati membri possono vincolare il rilascio del titolo di soggiorno di breve durata alla partecipazione della vittima a un programma avente come prospettiva o la sua integrazione nel paese ospitante ed eventualmente la sua formazione professionale, oppure il suo ritorno assistito nel paese di origine o in un altro Stato disposto ad accoglierla.

Gli Stati membri vincolano il rilascio del titolo di soggiorno di breve durata alla partecipazione della vittima a un programma avente come prospettiva o la sua integrazione nel paese ospitante ed eventualmente la sua formazione professionale, oppure il suo ritorno assistito nel paese di origine o in un altro Stato disposto ad accoglierla.

 

Gli Stati membri si assicurano che il loro sistema giuridico preveda misure di protezione contro i trafficanti, che consentano alle vittime di ottenere il riconoscimento e/o la riparazione per il crimine/reato/danno subito.

Motivazione

La sorte delle vittime al di là dei procedimenti giudiziari deve essere una condizione per la concessione dei titoli di soggiorno. Un reinserimento è possibile solo se le vittime sono riconosciute in quanto tali. Inoltre, poiché il titolo di soggiorno può essere concesso solo se viene presentata una denuncia, è importante, anche per le vittime, che tali denunce vengano portate a termine.

 

 

Emendamento 31

Articolo 15 bis (nuovo)

 

 

Articolo 15 bis

 

Gli Stati membri assicurano che la vittima sia effettivamente a disposizione dell’autorità incaricata dell’indagine o dell’azione giudiziaria per tutta la durata del procedimento.

Motivazione

Per proteggere gli interessi della vittima è vivamente auspicabile che sia rapidamente contattabile nell’arco della procedura.

Emendamento 32

Articolo 16, paragrafo 1

1. La carta di soggiorno di breve durata non è rinnovata se non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, se una decisione giudiziaria ha posto fine al procedimento oppure se, pur ricorrendone le condizioni, il beneficiario non partecipa al programma di reinserimento di cui all'articolo 15.

1. La carta di soggiorno di breve durata non è rinnovata se non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, se una decisione giudiziaria che fa cessare il perseguimento dei trafficanti o passatori ha posto fine al procedimento oppure se, pur ricorrendone le condizioni, il beneficiario non partecipa al programma di reinserimento di cui all'articolo 15.

Motivazione

E’ importante indicare chiaramente di quale decisione giudiziaria si tratta.

Emendamento 33

Articolo 16, paragrafo 2

2. Allo scadere del titolo di soggiorno di breve durata, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri. Se la vittima presenta domanda per ottenere un titolo di soggiorno di un'altra categoria, nell'esame della domanda gli Stati membri tengono conto della cooperazione della vittima.

2. Allo scadere del titolo di soggiorno di breve durata, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri. Gli Stati membri garantiscono che la vittima abbia accesso, alle condizioni a tal fine previste nello Stato membro, alla presentazione di una domanda di protezione nel quadro della procedura d’asilo. Se la vittima presenta domanda per ottenere un titolo di soggiorno permanente, nell'esame della domanda gli Stati membri tengono conto della cooperazione della vittima nell’ambito sia del procedimento giudiziario che del programma di integrazione.

Motivazione

E’ importante prevedere una connessione con eventuali possibilità di protezione della vittima previste nel quadro della procedura d’asilo. Inoltre, in caso di domanda di titolo di soggiorno permanente si deve tener conto della cooperazione prestata dalla vittima durante il procedimento.

Emendamento 34

Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Contro una decisione di non rinnovo della carta di soggiorno di breve durata motivata dal fatto che non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, può essere presentato ricorso di fronte all’istanza competente.

Motivazione

In linea con i requisiti di una buona amministrazione della giustizia, la vittima deve avere la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale contro una decisione di non rinnovo del suo titolo di soggiorno allorché tale decisione è dovuta al fatto che non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

 

Emendamento 35

Articolo 17, lettera a)

a) se il beneficiario ha ristabilito un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati, oppure

a) se il beneficiario ha ristabilito un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati, a meno che esso non sia stato autorizzato dalle autorità quale parte dell’inchiesta o dell’azione giudiziaria, oppure

 

 

Emendamento 36

Articolo 17, lettera c)

 

c) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza interna.

c) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza interna. Il fatto che una vittima non sia (più) in possesso di documenti, oppure sia in possesso di documenti falsi non può costituire uno dei suddetti motivi.

Motivazione

La vittima che è stata privata dei documenti d’identità e simili dal contrabbandiere o dal trafficante di esseri umani non può vedersi ritirato il titolo di soggiorno per motivi attinenti all’ordine pubblico e alla sicurezza interna, per cui la vittima non ottempera ad altre disposizioni nazionali relative al diritto di soggiorno, quali, ad esempio, il fatto di essere in possesso di un documento valido per l’espatrio.

 

Emendamento 37

Articolo 17, comma 1 bis (nuovo)

 

Il ritiro della carta di soggiorno deve essere debitamente motivato.

 

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento 38

Articolo 17, comma 1 ter (nuovo)

 

Contro una decisione di ritiro del permesso di soggiorno può essere presentato ricorso davanti alla giurisdizione competente.

Motivazione

Nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, è importante offrire alla vittima la possibilità di un ricorso (giurisdizionale).

 

Emendamento 39

Articolo 20

1. Entro il 30 giugno 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per la stesura di tale relazione.

 

1. Entro il 30 giugno 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per la stesura di tale relazione.

2. Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

2. Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno ogni due anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

 


MOTIVAZIONE

 

Con lettera del 21 febbraio 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti. Tale proposta è stata presentata dal Consiglio al Parlamento europeo a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE.

 

Il quadro istituzionale

 

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam l'Unione europea si è posta l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come prevede l'articolo 2, quarto trattino, del trattato UE. Tale spazio viene approfondito al Titolo VI del trattato UE e al Titolo IV della terza parte del trattato che istituisce le Comunità europee (trattato CE). L'articolo 61 del trattato CE prevede che il Consiglio, allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adotta misure in materia di asilo e immigrazione. Anche l'articolo 63, paragrafo 3, prevede tra l'altro l'adozione di misure in materia di immigrazione e soggiorno irregolari. Gli obiettivi di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono confermati e ulteriormente approfonditi rispettivamente nel piano d'azione di Vienna e nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. Il Consiglio europeo afferma nelle sue conclusioni che una delle priorità dell'Unione europea è quella di arrestare l'immigrazione clandestina[2]. Il Consiglio europeo si dichiara determinato ad affrontare alla radice l'immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti. I diritti delle vittime di tali attività devono essere garantiti, con particolare attenzione ai problemi delle donne e dei minori[3]. La lotta contro l'immigrazione clandestina è stato al centro anche del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002. Nelle conclusioni il Consiglio europeo propone di accelerare l'attuazione, in tutti i suoi aspetti, dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea[4].

 

Lotta contro l'immigrazione clandestina

 

A livello internazionale

 

Nella lotta contro la tratta e il contrabbando di persone è stato compiuto un passo importante con la firma della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la criminalità e dei due protocolli ad essa allegati. Il primo protocollo riguarda la prevenzione, la lotta e la repressione della tratta delle persone, in particolare di donne e minori. Il secondo riguarda il contrabbando di migranti via terra, via mare e via aria[5].

 

A livello del Parlamento europeo

 

Il Parlamento europeo vanta una lunga tradizione nella lotta contro la tratta di persone e l'immigrazione clandestina e in particolare nell'attenzione prestata alla posizione dei soggetti vulnerabili come donne e minori. Per quanto concerne l'assistenza alle vittime, già nel 1996 il Parlamento europeo ha affermato che occorre adottare misure per tutelare la sicurezza e la dignità delle vittime, tra l'altro rilasciando loro un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari[6].

 

Nel 2000 il Parlamento europeo ha raccomandato una politica europea comune focalizzata su di un quadro giuridico, di applicazione ai fini della prevenzione, della repressione e della punizione dei rei, come pure della protezione e sostegno delle vittime[7].

 

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a prendere misure per tutelare le vittime della tratta di persone e a fornire loro un permesso di soggiorno temporaneo[8]. Inoltre, in una relazione del 2001, il Parlamento europeo ha chiesto che sia data assistenza alle vittime della tratta di esseri umani che non dispongono di mezzi sufficienti[9].

 

La proposta dela Commissione

 

Base giuridica

 

La proposta della Commissione si basa sull'articolo 63, paragrafo 1, del trattato CE. Dato che si tratta di una misura comune in materia di immigrazione la scelta della base giuridica pare opportuna.

 

Contenuto della proposta

 

La proposta di direttiva mira al rafforzamento degli strumenti di lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani mediante l'introduzione di un titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani.

 

Tali vittime dovrebbero essere incoraggiate a collaborare ad individuare e perseguire gli autori di fatti criminosi. La direttiva prevede a tal fine una procedura nella quale la vittima beneficia di un periodo di riflessione per poter decidere se collaborare o meno all'individuazione degli autori dei reati. A talune condizioni può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata. In tal caso l'autorità responsabile delle indagini o dell'azione penale deve ritenere utile la presenza della vittima e quest'ultima deve indicare se è disposta a collaborare. Quindi tutti i contatti con i presunti rei devono essere interrotti. Gli Stati membri danno accesso al titolare del titolo di soggiorno, ad esempio, al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale. Inoltre viene fornito alla vittima un alloggio adeguato nonché un'assistenza medica e psicologica. Lo scopo è quello di offrire alla vittima dei mezzi di difesa e renderla indipendente dai responsabili della tratta e del contrabbando di esseri umani. Lo scopo ultimo è quello di aiutare la vittima a ricostruirsi una vita.

 

Osservazioni della relatrice

 

I responsabili della tratta e del contrabbando di esseri umani sfruttano la debole posizione sociale ed economica delle vittime, le quali sono spesso ingannate con false promesse ed attirate, ad esempio mediante annunci o intermediari, a lavorare nei "ricchi paesi occidentali" come ballerini(e), parrucchieri(e), nel settore alberghiero, nell'edilizia, ecc. Inoltre spesso queste persone non hanno idea delle condizioni disumane alle quali dovranno lavorare. Sovente sono vittime di violenze, minacce, maltrattamenti e segregazioni e devono risarcire ingenti debiti per coprire i costi del trasporto e dei documenti. In termini generali, la vostra relatrice appoggia senza riserve quanto indicato nella proposta della Commissione. E' importante che a livello UE sia introdotta una legislazione di cui questa direttiva costituisce il primo passo. Tuttavia la vostra relatrice ritiene opportuno apportare alcuni perfezionamenti al testo della proposta. La Commissione ha scelto di far rientrare nel campo di applicazione della direttiva sia la tratta che il contrabbando di esseri umani, una scelta che la relatrice condivide. Ma nella realtà è spesso molto difficile operare una netta distinzione tra tratta e contrabbando di persone, in quanto spesso si sovrappongono. Le persone giungono qui passando da un'agenzia di collocamento o di viaggi per poi scoprire al proprio arrivo di essere finite nelle mani di criminali. Per quanto concerne la definizione dei concetti la vostra relatrice desidera avanzare una proposta riguardante il contrabbando di persone. Essa si rifà al protocollo delle Nazioni Unite firmato nel dicembre 2000[10]. Inoltre vorrebbe proporre un titolo semplificato della direttiva: "direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del contrabbando di persone e della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti". A suo giudizio questo titolo chiarisce il campo di applicazione dello strumento. Invece del complicato concetto di "favoreggiamento dell'immigrazione illegale", la vostra relatrice preferisce il termine "traffico illecito di persone". Per la definizione di tale concetto essa si riallaccia all protocollo contro il contrabbando di persone. Nella proposta si parla di un periodo di riflessione di 30 giorni da concedere alla vittima in vista di una sua collaborazione. La relatrice condivide appieno la brevità di questo periodo.

 

I fatti dimostrano che le vittime che vogliono collaborare decidono di farlo rapidamente. Un periodo più lungo può spesso indurre le vittime a scegliere la procedura più conveniente, cioé la soluzione che permette loro di poter rimanere nel paese. Per la vittima non si tratta quasi mai di soluzioni favorevoli. Oltretutto tale scelta della "procedura più conveniente" è una pratica cui non solo sono dedite le vittime, ma anche e soprattutto i trafficanti di esseri umani. Essa comporta perdita di tempo prezioso ed è pertanto controproducente per le indagini a carico di chi esercita il traffico e il contrabbando di esseri umani. Solo in casi eccezionali e giustificati si può estendere il periodo di riflessione, in particolare per motivi medici o di sicurezza riguardanti la vittima, la sua famiglia e i suoi conoscenti. La relatrice desidera quindi chiedere una maggiore attenzione per la tutela dei minori che costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile e deve essere protetto. E' auspicabile attribuire alle organizzazioni non governative riconosciute dallo Stato un ruolo attivo nella tutela delle vittime. Anche lo Stato deve rivestire un ruolo importante in stretta collaborazione con le ONG. Esso deve provvedere a fornire un numero sufficiente di centri nei quali le vittime possano essere accolte e seguite da organizzazioni non governative. Inoltre lo Stato deve stanziare finanziamenti sufficienti a copertura dell'assistenza alle vittime. Occorre istituire programmi d'azione per aiutare le vittime a ricostruirsi una vita nella società. In proposito è importante sottolineare il ruolo delle organizzazioni non governative, in particolare quelle che operano a livello locale. Una corretta comprensione e riconoscimento reciproci dei rispettivi compiti e responsabilità tra Stato e organizzazioni non governative è di importanza decisiva nella lotta contro i trafficanti e il traffico di persone. Occorre puntare a un equilibrio per quanto riguarda l'autonomia, l'autosufficienza e le competenze specifiche.

 

Ma a giudizio della vostra relatrice l'aspetto più importante è che si metta a punto uno strumento equilibrato, sia per le vittime che per lo Stato, soggetti sui quali grava una responsabilità comune. Gli emendamenti presentati dalla relatrice sono dettati dalla ricerca di tale equilibrio. Il termine per l'attuazione della direttiva è fissato al 30 giugno 2003.


OPINIONI DELLA MINORANZA

 

di Ilka Schröder

 

sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti

(COM(2002) 71 – C5‑0085/2002 – 2002/0043(CNS))

 

Noi sosteniamo l'idea di aiutare le vittime della tratte di esseri umani, ma non è questo l'oggetto della direttiva.

Occorre operare una chiara distinzione tra tratta di esseri umani e traffico illecito di migranti. Il primo fenomeno implica per lo più il consenso della persona ad essere trasportata nell'UE, cui però fa seguito uno sfruttamento della persona che va al di là dei normali livelli capitalistici. Il traffico illecito di migranti può invece essere visto come un atto di disobbedienza contro la Fortezza Europa e com uno sforzo per superare le massicce barriere dei controlli alle frontiere che l'UE ha eretto. L'immigrazione illegale non è altro che una comprensibile reazione agli sforzi dell'UE di proteggersi dai flussi migratori dovuti alla povertà, alle guerre e allo sfruttamento capitalistico di cui anche l'UE è in parte responsabile. In realtà la cosiddetta immigrazione illegale è l'unico modo di raggiungere il territorio dell'UE e non dovrebbe essere criminalizzata. Dobbiamo invece garantire libero accesso all'UE affinché le persone possano esercitare il diritto all'asilo.

Se vogliamo veramente aiutare le vittime del tratta delle persone, dello sfruttamento e delle moderne forme di schiavitù non dovremmo nasconderci dietro gli interessi dell'applicazione della legislazione europea e tenere cinicamente sulla corda le vittime con permessi di soggiorno di breve durata. Lo Stato non deve esercitare pressioni sulle vittime, minacciandole di espulsione affinché cooperino con la polizia e le autorità investigative.

Una protezione completa delle vittime deve invece garantire, in primo luogo, un permesso di soggiorno permanente, l'accesso in particolare alle procedure di asilo e un accesso completo, paritario e incondizionato a servizi sanitari e sociali. Tutto il resto è forse utile ai pubblici ministeri europei, ma sicuramente non abbastanza per le vittime della tratta di esseri umani.

 


 

9 ottobre 2002

PARERE della commissione giuridica e per il mercato interno

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell’immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti

(COM(2002) 0071 – C5‑0085/2002 – 2002/0043(CNS))

Relatore per parere: Ioannis Koukiadis

 

PROCEDURA

Nella riunione del 26 febbraio 2002 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Ioannis Koukiadis.

Nelle riunioni del 10 settembre e 30 settembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente e relatore per parere), Luis Berenguer Fuster (in sostituzione di Carlos Candal), Ward Beysen, Michel J.M. Dary, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer (in sostituzione di Heidi Anneli Hautala), Janelly Fourtou, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer (in sostituzione di Rainer Wieland), Manuel Medina Ortega, Fernando Pérez Royo (in sostituzione di Maria Berger, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Marianne L.P. Thyssen, Diana Wallis e Stefano Zappalà.


BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. Dimensione del problema della “tratta di esseri umani” e del “traffico dei migranti” e caratteristiche delle vittime

 

Secondo le statistiche dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), ogni anno da 700.000 a 2 milioni di donne e bambini costituiscono l’oggetto di un traffico su scala mondiale. Si potrebbe ritenere che le persone che vengono fatte entrare in un altro paese partecipino ad una transazione criminale. In realtà, queste persone trasportate da gruppi criminali organizzati sono spesso vittime sul piano economico, fisico o di altra natura. Vengono spesso ingannate quanto al paese di destinazione e a volte sono obbligate a prostituirsi o a partecipare ad attività criminali nello stesso paese per rimborsare le spese in cui sono incorse. In quest’ultimo caso, i gruppi criminali organizzati commettono due reati: il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Nel corso degli ultimi decenni, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono diventati un’attività di vaste proporzioni e una considerevole fonte di reddito per le organizzazioni criminali sia a livello nazionale che internazionale. Il fenomeno ha assunto proporzioni tali che in Europa, per esempio, i traffici sono diventati un fattore determinante dei flussi migratori. I diversi gruppi criminali organizzati si strutturano sempre più in reti allo scopo di realizzare economie di scala e di controllare tutti i passaggi del traffico, dall’entrata clandestina fino al controllo dei mercati della prostituzione.

 

Secondo “Terre des Hommes”, 6.000 minori dai 12 ai 16 anni vengono condotti clandestinamente ogni anno in Europa occidentale ai fini dello sfruttamento sessuale, del traffico di droga o dell’accattonaggio.[11]

Nel 2000, nella Repubblica Federale di Germania si sono registrate complessivamente 926 vittime della tratta di esseri umani, di cui l’81,5% proveniva da paesi dell’Europa centrale o orientale. Tutte le vittime in questione erano donne.[12]

 

L’ex Iugoslavia è diventata uno dei principali obiettivi della tratta di esseri umani. Sembra che durante la crisi del Kosovo, donne e ragazze siano state rapite da bande armate o attirate in altro modo fuori dai campi profughi del nord dell’Albania.

 

2. Perché una direttiva?

 

Nella maggior parte dei casi, la potenziale vittima dei trafficanti, tratta in inganno con false promesse, crede che le venga proposto un lavoro regolare o un matrimonio all’estero. Altre vittime sono consapevoli di essere reclutate per l’industria del sesso e anche di dover rimborsare importi elevati per il reclutamento e il trasporto. In generale, i trafficanti cercano di ottenere il controllo sull’identità della vittima sottraendole i documenti personali. Per questo motivo e per il fatto di essere entrate generalmente nel paese in modo illegale non possono partecipare a una vita sociale normale per paura di essere espulse.

I trafficanti sovraccaricano le loro vittime di debiti per tenerle in pugno e poter realizzare grazie a loro profitti che si protraggono nel tempo. Non vengono quasi mai arrestati e i procedimenti penali nei loro confronti sono ancora più rari. Le persone vittime della tratta di esseri umani hanno spesso più da perdere che da guadagnare cooperando con la giustizia. In numerosi paesi sono considerate responsabili di atti criminali anziché vittime della criminalità e vengono perseguite per violazione delle leggi sull’immigrazione, per prostituzione o per fatti criminosi e illeciti che, sotto il profilo giuridico, rientrano nelle categorie di “offesa al buon costume”, “vagabondaggio”, ecc. L’assenza di adeguati programmi di protezione per i testimoni e le vittime può ridurre l’efficacia delle indagini, dei procedimenti e delle azioni in giudizio. Le persone introdotte clandestinamente hanno quindi scarso interesse a collaborare con le autorità del luogo di destinazione.

 

È in questo momento che interviene la misura proposta dalla Commissione europea: la testimonianza in tribunale delle vittime della tratta di esseri umani è di importanza capitale per le indagini e il procedimento penale.

 

Tuttavia, per la natura stessa del reato, le vittime che testimoniano sono in pericolo, poiché esse costituiscono spesso il principale elemento di prova contro gli indagati. Allorché le indagini si svolgono nei paesi di origine o allorché i reclutatori vengono a sapere che gli indagati sono stati arrestati sulla base delle testimonianze delle donne, queste ultime e i membri della loro famiglia rimasti nel paese d’origine vengono minacciati. È pertanto imperativo vigilare altresì sulla sicurezza di queste ultime dopo l’udienza. La protezione delle vittime, necessaria per procedere contro gli istigatori, può essere garantita solo nei rispettivi Stati dell’Unione europea in cui esse dimorano. Per questo motivo, conformemente all’articolo 10 della proposta, gli Stati membri possono rilasciare un titolo di soggiorno alle vittime disposte a cooperare.

 

3. Base giuridica

 

Essendo una misura connessa alla politica d’immigrazione, non vi sono obiezioni all’articolo 63, primo comma, punto 3, del trattato CE.

 

4. Conclusione

 

La proposta della Commissione può essere approvata con alcune modifiche volte a migliorare la sua certezza giuridica.


EMENDAMENTI

 

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione [13]

 

Emendamenti del Parlamento

 

Emendamento 1

Titolo

 

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare agli autori di reati connessi all'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani che cooperino con le autorità competenti

Motivazione

Si tratta di una modifica terminologica dettata da esigenze di chiarezza, che si applica di conseguenza all'intero testo. La direttiva riguarda persone che, sebbene esse stesse responsabili del reato di immigrazione illegale, cooperano all'individuazione di reti di immigrazione clandestina. È questo il motivo per cui, in presenza di talune condizioni, esse non vengono perseguite, ma ciò non le trasforma in vittime di un reato.

Emendamento 2

Considerando 4

 

(4) Al livello della Comunità europea sono in corso di adozione vari testi comportanti la definizione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e del reato di tratta di esseri umani.24

soppresso

24. Direttiva …/…/CE del Consiglio [intesa a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno irregolari], GU L del , p. [JAI(2000) 22]; decisione quadro del Consiglio, del […] [sulla lotta alla tratta di esseri umani], GU L del , p. [COM(2000) 854 del 22 gennaio 2000].

 

 

Motivazione

È contestabile dal punto di vista giuridico far riferimento, in un atto legislativo, a una proposta di atto che non è ancora in vigore o la cui entrata in vigore non è ancora finalizzata. La definizione presa qui in considerazione è quella dell’iniziativa francese C5-2002/0427, così come modificata dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo.

 

 

Emendamento 3

Considerando 5

 

(5) È opportuno prevedere un titolo di soggiorno destinato alle vittime dei reati suddetti, avente carattere d'incitamento sufficiente perché esse cooperino con le autorità competenti, pur subordinandola a determinate condizioni, per evitare gli abusi.

(5) È opportuno prevedere un titolo di soggiorno destinato agli autori di reati connessi all'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani, avente carattere d'incitamento sufficiente perché (soppressione) cooperino con le autorità competenti, pur subordinandola a determinate condizioni, per evitare gli abusi.

Motivazione

Si tratta di un emendamento dettato da esigenze di precisione che riguarda l'intero testo.

 

 

Emendamento 4

Considerando 9

 

(9) Per consentire alla vittima di rendersi indipendente e di non ricadere nella rete, il permesso di soggiorno comporta l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Nella medesima visuale, gli Stati membri possono abbinare il rilascio del titolo di soggiorno con la partecipazione della vittima a programmi miranti alla sua integrazione o alla preparazione del suo rimpatrio assistito.

Soppresso

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza dell'emendamento presentato all'articolo 12. Lo scopo della presente direttiva non è quello di istituire un permesso di soggiorno specifico che dia accesso al mercato del lavoro.

 

Emendamento 5

Considerando 12

 

(12) Gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'istituzione di un titolo di soggiorno di breve durata per le vittime che cooperino alla lotta contro i trafficanti ed i passatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. In effetti, le organizzazioni criminali operano per definizione a livello internazionale. Per lottare contro questo fenomeno, un numero crescente di Stati membri ha introdotto, con risultati positivi, carte di soggiorno ai fini della cooperazione con la giustizia. Sarebbe nefasto, tuttavia, che la disparità dei provvedimenti tra l'uno e l'altro Stato membro inducesse le reti internazionali a spostare le loro attività verso gli Stati membri dove esse incontrano minori difficoltà o corrono meno rischi. Di conseguenza, poiché a causa dell'ampiezza dell'azione gli obiettivi perseguiti possono essere attuati in modo migliore a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in applicazione del principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di sussidiarietà quale è enunciato nel suddetto articolo, la presente direttiva non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi,

(12) Gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'istituzione di un titolo di soggiorno di breve durata per gli immigrati illegali o le vittime che sporgano denuncia e cooperino alla lotta contro i trafficanti ed i passatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. In effetti, le organizzazioni criminali operano per definizione a livello internazionale. Per lottare contro questo fenomeno, un numero crescente di Stati membri ha introdotto, con risultati positivi, carte di soggiorno di portata limitata ai fini della cooperazione con la giustizia, così da evitare che la disparità dei provvedimenti tra l'uno e l'altro Stato membro inducesse le reti internazionali a spostare le loro attività verso gli Stati membri in cui l'azione giudiziaria non può ricorrere a questo strumento. Di conseguenza, poiché a causa dell'ampiezza dell'azione gli obiettivi perseguiti possono essere attuati in modo migliore a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in applicazione del principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di sussidiarietà quale è enunciato nel suddetto articolo, la presente direttiva non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in particolare non viene istituito un permesso di soggiorno specifico per le persone implicate in reati che siano disposte a collaborare,

Motivazione

Si tratta di una precisazione. Nel caso dell'immigrazione illegale non si tratta della protezione delle vittime di reati bensì di responsabili di reati disposti a collaborare, cui vengono concesse attenuanti o che non vengono perseguiti a causa del valore della loro deposizione.

 

Emendamento 6

Articolo 1

 

Oggetto della presente direttiva è istituire un titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime del reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale o del reato di tratta di esseri umani (in appresso denominate le "vittime"), i quali cooperino alla lotta contro i perpetratori di tali reati.

Oggetto della presente direttiva è istituire un titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare ai cittadini di paesi terzi autori di reati connessi all'immigrazione illegale o di vittime della tratta di esseri umani (in appresso denominate le "vittime"), che cooperino con le autorità degli Stati membri nell'azione penale contro i perpetratori di tali reati.

Motivazione

Si tratta di una modifica terminologica dettata da esigenze di chiarezza, che si applica di conseguenza all'intero testo. La direttiva riguarda persone che, sebbene esse stesse responsabili del reato di immigrazione illegale, cooperano all'individuazione di reti di immigrazione clandestina. È questo il motivo per cui, in presenza di talune condizioni, esse non vengono perseguite, ma ciò non le trasforma in vittime di un reato.

Emendamento 7

Articolo 2, lettera b)

 

b) "favoreggiamento dell'immigrazione illegale", i reati definiti agli articoli 1 e 2 della direttiva del Consiglio ..../..../CE [intesa a definire il favoreggiamento dell'ingresso, transito e soggiorno irregolari];

b) "favoreggiamento dell'immigrazione illegale", il fatto di agevolare intenzionalmente, mediante favoreggiamento diretto o indiretto, al fine di trarne un vantaggio pecuniario diretto o indiretto, l’ingresso, la circolazione o il soggiorno irregolari sul proprio territorio di uno straniero non cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;

 

Motivazione

È contestabile dal punto di vista giuridico far riferimento, in un atto legislativo, a una proposta di atto che non è ancora in vigore o la cui entrata in vigore non è ancora finalizzata. La definizione presa qui in considerazione è quella dell’iniziativa francese C5-2002/0427, così come modificata dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo.


Emendamento 8

Articolo 2, lettera c)

 

c) "tratta di esseri umani", i reati definiti agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio del […] [sulla lotta alla tratta di esseri umani];

c) "tratta di esseri umani",

 

– il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, mediante la minaccia o l’uso della forza o altre forme di coercizione, mediante rapimento, frode, inganno, abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o mediante l’offerta o l’accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita il controllo su un’altra ai fini dello sfruttamento.

 

Lo sfruttamento comprende, al minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù, la servitù o il prelievo di organi;

 

– il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di un minore ai fini dello sfruttamento;

 

Motivazione

È contestabile dal punto di vista giuridico far riferimento, in un atto legislativo, a una proposta di atto che non è ancora in vigore o la cui entrata in vigore non è ancora finalizzata. La definizione proposta è quella della proposta COM(2000) 0854, così come modificata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 12 giugno 2001.

 

Emendamento 9

Articolo 5

 

Articolo 5

Non discriminazione

Soppresso

Gli Stati membri applicano la presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credenze, opinioni politiche od ogni altra opinione, appartenenza a una minoranza nazionale, condizioni economiche, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.

 

 

Motivazione

Poiché tutti gli Stati membri sono vincolati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dal momento che i loro rispettivi ordinamenti contengono norme che vietano la discriminazione, è superfluo citare letteralmente il testo della Carta.

 

Emendamento 10

Articolo 8

 

Periodo di riflessione

Periodo di riflessione

1. Alla vittima è concesso un periodo di riflessione di trenta giorni, perché decida se voglia cooperare con le autorità competenti. Il periodo decorre dal momento in cui la vittima rompe ogni relazione con i presunti perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c).

1. Alla vittima è concesso un periodo di riflessione di trenta giorni, perché decida se voglia cooperare con le autorità competenti. Il periodo decorre dal momento in cui la vittima rompe ogni relazione con la persona sospettata di aver commesso i reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c).

2. Durante tale periodo, e nell'attesa che l'autorità incaricata dell'indagine o del perseguimento giudiziario si pronunci a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, è accordato alla vittima l'accesso all'assistenza e alle cure previste all'articolo 9 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

2. Durante tale periodo, e nell'attesa che l'autorità incaricata dell'indagine o del perseguimento giudiziario si pronunci a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, è accordato alla vittima l'accesso all'assistenza e alle cure previste all'articolo 9 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

3. Il periodo di riflessione non conferisce diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.

3. Il fatto di avvalersi del periodo di riflessione non conferisce diritto di soggiorno.

4. Lo Stato interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se la vittima ha ristabilito un legame con i perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c) oppure per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

4. Gli Stati membri possono porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se la vittima ha ristabilito un legame con la persona sospettata oppure per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

 

Motivazione

Si tratta di precisazioni di carattere linguistico.

 

 

Emendamento 11

Articolo 10

 

Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno

Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno

1. L'autorità incaricata dell'indagine o dell’azione giudiziaria si pronuncia, al più tardi dieci giorni dopo la scadenza del periodo di riflessione, sui seguenti elementi:

1. L'autorità incaricata dell'indagine o dell’azione giudiziaria accerta, al più tardi dieci giorni dopo la scadenza del periodo di riflessione, i seguenti elementi:

a) l'utilità della presenza della vittima;

a) l'utilità della presenza della vittima;

b) l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dalla vittima e concretatasi in una prima dichiarazione sostanziale resa alle autorità incaricate dell'indagine o dell'azione giudiziaria, oppure nella presentazione di una denuncia o in ogni altro atto previsto nell'ordinamento giuridico dello Stato membro;

b) l'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dalla vittima e concretatasi in una prima dichiarazione sostanziale resa alle autorità incaricate dell'indagine o dell'azione giudiziaria, oppure nella presentazione di una denuncia o in ogni altro atto previsto nell'ordinamento giuridico dello Stato membro;

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2.

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2.

2. Il titolo di soggiorno di breve durata viene rilasciato se:

2. Il titolo di soggiorno di breve durata viene rilasciato se:

a) l'autorità incaricata dell'indagine o dell’azione giudiziaria si è pronunciata in senso favorevole sui criteri enumerati al paragrafo 1;

a) l'autorità incaricata dell'indagine o dell’azione giudiziaria si è pronunciata in senso favorevole sui criteri enumerati al paragrafo 1 e se

b) non vi si oppongono motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

b) il suo rilascio non è in contrasto con la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

3. Il titolo di soggiorno di breve durata è valido sei mesi e viene rinnovato per periodi semestrali se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

3. Il titolo di soggiorno di breve durata è valido sei mesi e viene rinnovato per periodi semestrali se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

4. Quando rilasciano un titolo di soggiorno di breve durata a una persona che è stata vittima di uno dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c) insieme ai membri della loro famiglia e alle persone assimilate ai membri della loro famiglia, gli Stati membri tengono conto di tale circostanza nell'esaminare la possibilità di rilasciare ai familiari un permesso di soggiorno a titolo umanitario.

4. Nel rilasciare un titolo di soggiorno gli Stati membri esaminano la possibilità di rilasciare ai familiari che accompagnano la vittima un permesso di soggiorno a titolo umanitario limitato al periodo in questione.

 

Motivazione

Si tratta di una precisazione; il testo originale del paragrafo 4 risultava in particolare assolutamente incomprensibile.

 

Emendamento 12

Articolo 12

 

Articolo 12

Lavoro, formazione e istruzione

Soppresso

Gli Stati membri autorizzano l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione del beneficiario del titolo di soggiorno di breve durata.

 

Motivazione

La disposizione oggetto del presente emendamento non si concilia con l'obiettivo della direttiva, che è quello di permettere la partecipazione delle vittime all'azione giudiziaria. Viceversa, essa crea un titolo di soggiorno specifico che consente di intraprendere un'attività professionale o studi della cui prosecuzione occorre tener conto favorevolmente al termine dell'azione giudiziaria, nel quadro della richiesta di un nuovo titolo di soggiorno. In questo modo l'immigrato illegale acquisirebbe in ultima analisi il diritto a un titolo di soggiorno, il che significa in pratica che, denunciando lo scafista o passatore, ogni immigrato illegale potrebbe legalmente ottenere un titolo di soggiorno definitivo.

 

 

Emendamento 13

Articolo 13

 

Articolo 13

Cure mediche e psicologiche

Soppresso

1. Gli Stati membri provvedono perché il beneficiario del titolo di soggiorno di breve durata abbia accesso, oltre all'assistenza e alle cure menzionate all'articolo 9, all'assistenza sanitaria di base.

 

2. Gli Stati membri rispondono alle particolari esigenze delle vittime, come le donne incinte, i disabili, le vittime di stupro o di altre forme di violenza basate sul sesso e, nell'ipotesi che essi si avvalgano della facoltà conferita dall'articolo 3, paragrafo 2, i minorenni.

 

 

Motivazione

L'articolo 9 prevede già l'accesso alle cure mediche. Per i motivi indicati all'emendamento all'articolo 12 non è opportuno prevedere una regolamentazione più dettagliata in proposito.


 

8 ottobre 2002

PARERE della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell’immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti

(COM(2002) 71 – C5‑0085/2002 – 2002/0043(CNS))

Relatrice per parere: Lousewies van der Laan

 

PROCEDURA

Nella riunione del 27 marzo 2002 la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha nominato relatrice per parere Lousewies van der Laan.

Nelle riunioni del 27 agosto 2002, 10 settembre 2002 e 2 ottobre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Marianne Eriksson (presidente f.f.), Jillian Evans (vicepresidente), Lousewies van der Laan (relatrice per parere), Regina Bastos, Lone Dybkjær, Ilda Figueiredo, Geneviève Fraisse, María Izquierdo Rojo, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Martens e Sabine Zissener.


EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione [14]

 

Emendamenti del Parlamento

 

Emendamento 1

Considerando 3 bis (nuovo)

 

 

3 bis. La stragrande maggioranza delle vittime sono di sesso femminile. Oltre la metà delle vittime della tratta di esseri umani ha meno di 25 anni e i tre quarti meno di 30 anni. Inoltre, più della metà delle vittime censite nella tratta di esseri umani vengono sfruttate nel settore della prostituzione.

 

 

Emendamento 2

Considerando 3 ter (nuovo)

 

 

3 ter. La maggioranza delle vittime identificate proviene dall'Europa centro-orientale. Considerando la vicinanza geografica e i legami culturali con tale regione nonché l’imminente allargamento, all'UE spetta in tale materia una responsabilità particolare.

 

 

Emendamento 3

Articolo 7

 

Quando le autorità competenti ritengono che una persona è una vittima ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, questa persona viene informata senza indugio della possibilità di ottenere il titolo di soggiorno di breve durata definito dalla presente direttiva.

Il compito di fornire tale informazione spetta alle autorità incaricate dell'indagine o del perseguimento giudiziario, a un'associazione o a un'organizzazione non governativa.

 

Quando le autorità competenti ritengono che una persona è una vittima ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, questa persona viene informata, in una lingua da essa compresa e senza indugio, della possibilità di ottenere il titolo di soggiorno di breve durata definito dalla presente direttiva.

Il compito di fornire tale informazione spetta alle autorità incaricate dell'indagine o del perseguimento giudiziario, a un'associazione o a un'organizzazione non governativa.

 

Motivazione

La vittima deve capire bene la portata delle conseguenze dell’ottenimento del titolo di soggiorno e ciò che le autorità competenti si attendono da lei.

 

Emendamento 4

Articolo 7 bis (nuovo)

 

 

7 bis. Quando procedono all'identificazione di persone considerate vittime ai sensi dell’articolo 1, le autorità possono consultare le organizzazioni e le associazioni non governative competenti.

 

Emendamento 5

Articolo 8, paragrafo 1

 

1. Alla vittima è concesso un periodo di riflessione di trenta giorni, perché decida se voglia cooperare con le autorità competenti. Il periodo decorre dal momento in cui la vittima rompe ogni relazione con i presunti perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c).

1. Alla vittima è concesso un periodo di riflessione di trenta giorni, perché decida se voglia cooperare con le autorità competenti. Il periodo decorre dal momento in cui la vittima rompe ogni relazione con i presunti perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c). In casi eccezionali, le autorità possono prorogare tale periodo fino a 60 giorni.

 

 

 

 

Emendamento 6

Articolo 8, paragrafo 4

 

4. Lo Stato interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se la vittima ha ristabilito un legame con i perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c) oppure per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

4. Lo Stato interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se la vittima ha volontariamente ristabilito un legame con i perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c), a meno che il legame non sia stato autorizzato dalle autorità quale parte dell’inchiesta o dell’azione giudiziaria, oppure per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

 

 

 

Emendamento 7

Articolo 9, paragrafo –1 (nuovo)

 

-1. Gli Stati membri proteggono la vita privata e l’identità delle persone impegnate in un procedimento giudiziario, segnatamente garantendo il carattere non pubblico di quest’ultimo.

Motivazione

L’assistenza primaria cui hanno diritto le persone coinvolte in un procedimento giudiziario consiste nell’essere protette da atti intimidatori e/o da ritorsioni. La riservatezza di tali procedure è un principio elementare di precauzione.

 

 

 

Emendamento 8

Articolo 9, paragrafo 1

 

1. Fatta salva l'applicazione delle misure relative alla protezione delle vittime e alla protezione dei testimoni, gli Stati membri assicurano alla vittima l'accesso a un alloggio adeguato, alle cure mediche e psicologiche urgenti e alle cure mediche indifferibili, nonché al sostegno necessario in termini di aiuto sociale e di mantenimento, se la vittima non dispone di risorse sufficienti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili.

 

1. Fatta salva l'applicazione delle misure relative alla protezione delle vittime e alla protezione dei testimoni, gli Stati membri assicurano alla vittima l'accesso a un alloggio adeguato, alle cure mediche e psicologiche urgenti e alle cure mediche indifferibili, nonché al sostegno necessario in termini di aiuto sociale e di mantenimento, se la vittima non dispone di risorse sufficienti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, come i minori, le donne, soprattutto quelle in stato di gravidanza, e le persone disabili.

 

Motivazione

Le cure mediche e psicologiche devono comprendere l’insieme delle cure cui hanno accesso i cittadini del paese. Inoltre, tale articolo è ripreso nell’articolo 13 che fa riferimento alle cure mediche e psicologiche di cui beneficiano le persone in possesso di un titolo di soggiorno di breve durata.

Emendamento 9

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

 

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2.

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all'articolo 2, a meno che le autorità non ritengano tali legami necessari per l’inchiesta o per l’azione giudiziaria e abbiano autorizzato la vittima a mantenerli.

 

 

Emendamento 10

Articolo 10, paragrafo 2, punto b)

 

b) non vi si oppongono motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna.

b) non vi si oppongono motivi attinenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. Il fatto che una vittima della tratta di esseri umani non disponga (più) di documenti ovvero è in possesso di falsi documenti, non osta al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.

 

 

 

Emendamento 11

Articolo 13, paragrafo 1

 

1. Gli Stati membri provvedono perché il beneficiario del titolo di soggiorno di breve durata abbia accesso, oltre all'assistenza e alle cure menzionate all'articolo 9, all’assistenza sanitaria di base.

1. Gli Stati membri garantiscono che il beneficiario del titolo di soggiorno di breve durata abbia accesso, oltre all'assistenza e alle cure menzionate all'articolo 9, all’assistenza sanitaria di base.

Motivazione

Dovrebbe essere garantito l’accesso all’assistenza sanitaria di base per il beneficiario del titolo di soggiorno di breve durata.

 

 

Emendamento 12

Articolo 14, lettera c) bis (nuova)

 

c bis) Inoltre, gli Stati membri fanno in modo che i minori non accompagnati siano ospitati, in ordine di preferenza:

-       presso membri adulti della famiglia;

-       in seno ad una famiglia d’accoglienza;

-       in centri specializzati nell’accoglienza di minori;

-       in altri centri d’accoglienza adattati ai minori.

Motivazione

Si deve tener conto anche dell’alloggio delle vittime minorenni.

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento 13

Articolo 15

 

Gli Stati membri possono vincolare il rilascio del titolo di soggiorno di breve durata alla partecipazione della vittima a un programma avente come prospettiva o la sua integrazione nel paese ospitante ed eventualmente la sua formazione professionale, oppure il suo ritorno assistito nel paese di origine o in un altro Stato disposto ad accoglierla.

Gli Stati membri possono vincolare il rilascio del titolo di soggiorno di breve durata alla partecipazione della vittima a un programma avente come prospettiva o la sua integrazione nel paese ospitante ed eventualmente la sua formazione professionale, oppure il suo ritorno assistito nel paese di origine o in un altro Stato disposto ad accoglierla.

 

Gli Stati membri si assicurano che il loro sistema giuridico preveda misure di protezione contro i trafficanti, che consentano alle vittime di ottenere il riconoscimento e/o la riparazione per il crimine/reato/danno subito.

Motivazione

La sorte delle vittime al di là dei procedimenti giudiziari deve essere una condizione per la concessione dei titoli di soggiorno. Un reinserimento è possibile solo se le vittime sono riconosciute in quanto tali. Inoltre, poiché il titolo di soggiorno può essere concesso solo se viene presentata una denuncia, è importante, anche per le vittime, che tali denunce vengano portate a termine.

Emendamento 14

Articolo 17, lettera a)

 

a) se il beneficiario ha ristabilito un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati, oppure

a) se il beneficiario ha ristabilito un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati, a meno che esso non sia stato autorizzato dalle autorità quale parte dell’inchiesta o dell’azione giudiziaria, oppure

 

Emendamento 15

Articolo 20

 

1. Entro il 30 giugno 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per la stesura di tale relazione.

 

1. Entro il 30 giugno 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per la stesura di tale relazione.

2. Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

2. Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno ogni due anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

 

 

 



[1] GU C 126E del 28.5.2002, pag. 393.

[2] Paragrafo 3 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

[3] Paragrafo 23 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

[4] Paragrafo 26 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

[5] http://www.odccp.org/odccp/crime_cicp_signatures_convention.html

[6] cfr. A4-0326/95, GU C 32/88 del 5 febbraio 1996.

[7] cfr. relazione Sörensen del 19 maggio 2000, A5-0127/2000.

[8] Ibidem, paragrafi 9 e 20.

[9] Relazione Klamt del 12 giugno 2001.

[10] Protocollo contro il contrabbando di migranti via terra, via mare e via aria.

[11] The Guardian, 12 luglio 2002, pag. 6.

[12] Ufficio federale di polizia giudiziaria, Rapporto sulla tratta di esseri umani nel 2000, pag. 5.

[13] GU C 126 del 28.5.2002, pag. 393 (E).

[14] GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 393.