TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

 VENETO

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

P E R: MISBAH NORREDINE, nato il 01.01.1971 a Old Hachad (Marocco), elettivamente domiciliato in Padova, Via Guido Reni n° 176 presso lo Studio dell’Avv. Vincenzo Tallarico, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto. 

C O N T R O: Questura della Provincia di Venezia, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata, domiciliata e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, P.zza S. Marco n° 63;

NONCHE’ CONTRO: Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato, domiciliato e difeso, ex lege, dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, P.zza S. Marco n° 63.

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

del decreto emanato dal Questore della Provincia di Venezia n° 41/01/Div. Amm.va e Soc. Cat. A11.01/Uff. Immigrazione, del 18.07/31.12.2001, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno ex artt. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98 e 39, co. 7, DPR 394/99, notificato in data 28.01.2002.

N O N C H É

di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente..

F A T T O                                                                                                      

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia ed autorizzato a soggiornare per motivi di turismo, necessitando di cure mediche, otteneva dalla Questura di Venezia il rilascio di un permesso di soggiorno per “salute” valido sino al 31.10.2000.

Avendo maturato l’intenzione di intraprendere in Italia, in forma autonoma, l’attività

lavorativa di giardiniere, attivava tempestivamente la procedura finalizzata alla conversione del titolo di soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98 e 39, co. 7, DPR 394/99.

Allo scopo, già in data 25.10.2000, richiedeva alla CCIAA di Padova, il rilascio della dichiarazione di nulla osta per l’esercizio dell’attività di giardiniere, nonché l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio della stessa ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di Padova l’attestazione che la richiesta rientrasse nell’ambito delle quote d’ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell’art. 3, co. 4, D.Lgs. 286/98.

A fronte dell’immediato riscontro fornito dalla CCIAA, solo in data 21.11.2000 (dopo quasi un mese dalla richiesta), la Direzione Provinciale del Lavoro rilasciava all’interessato la prevista attestazione.

Munito della documentazione idonea a dimostrare la titolarità dei requisiti e delle condizioni prescritti ai fini del rilascio del provvedimento di conversione, il ricorrente formulava la relativa richiesta alla competente Questura.

A distanza di oltre un anno ed a dispetto delle esigenze di celerità e certezza che hanno indotto il legislatore a fissare in materia tempi brevissimi di risposta (venti giorni ex art. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98), in data 28.01.2002, la Questura di Venezia notificava al ricorrente l’inatteso rigetto dell’istanza sulla base di argomentazioni inconferenti e contraddittorie.

D I R I T T O

VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE.

L’esegesi letterale e logico sistematica della normativa vigente non lascia adito a dubbi circa la legittimità della conversione richiesta.

In attuazione della disposizione generale di cui all’art. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98, che consente la conversione di un permesso di soggiorno ad altro titolo ogni qual volta ne sussistano gli specifici requisiti e condizioni, l’art. 39, co. 7, DPR 394/99 espressamente prevede la possibilità di convertire a titolo di lavoro autonomo qualsiasi “permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di attività lavorativa”.

L’ampia formulazione delle norme citate destituisce di qualsiasi fondamento esegesi restrittive intese ad indurre arbitrariamente l’ambito di operatività e quindi foriere di irragionevoli pregiudizi nei confronti di stranieri già autorizzati a soggiornare in Italia, in contrasto con le istanze solidaristiche sottese ad una interpretazione costituzionalmente orientata dei disposti legislativi (Cass., I sez. civ., sent. n° 6374 del 23.06.99).

Del resto, in aderenza al brocardo “ubi lex voluit dixit”, laddove il legislatore ha voluto escludere la possibilità di conversione, lo ha fatto espressamente (vedi art. 40, ultimo comma, DPR 394/99), mentre una simile preclusione non è affatto prevista in alcuna delle norme che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno per cure mediche (art. 36, D.Lgs. 286/98; art. 44 DPR 394/99).

Peraltro, il provvedimento impugnato deduce l’asserita sussistenza del divieto in questione dall’inconsistente rilievo che l’art. 14 DPR 394/99 si riferisce esclusivamente ad ipotesi di conversione di permessi di soggiorno per studio o formazione.

Ma è appena il caso di ricordarlo, per espresso dettato normativo (v. art. 39, co. 7, DPR 394/99), “oltre a quanto previsto dall’art. 14”, la possibilità di conversione a titolo di lavoro autonomo è estesa al “permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di attività lavorativa”.

Né a diverse conclusioni in ordine alla palese illegittimità della denegata conversione può indurre il pretestuoso e miope riferimento alla circostanza secondo cui la richiesta di conversione sarebbe stata presentata dopo la scadenza del permesso di soggiorno.

La procedura ex lege prescritta ai fini del rilascio del provvedimento in questione, individua, infatti, quale imprescindibile atto prodromico l’acquisizione, da parte dell’interessato, di nulla osta ed attestazioni fornite dalle competenti autorità amministrative, per cui il “dies a quo” di riferimento su cui basare l’eventuale valutazione di “tempestività” dell’istanza di conversione non può che coincidere con la data in cui l’interessato ha attivato il suddetto iter procedimentale: nella fattispecie, il 25.10.2000 data antecedente alla scadenza del permesso di soggiorno, per cui nessun ritardo può essere imputato all’odierno ricorrente dovendo semmai censurarsi la colpevole inerzia della Direzione Provinciale del Lavoro che, come specificato nelle premesse di fatto, ha impiegato quasi un mese per rilasciare una attestazione (la disponibilità di un posta in quota) non implicante alcuna specifica attività istruttoria.

Sarebbe, peraltro, del tutto illogico far gravare sul richiedente incolpevole le lungaggini burocratiche che lo stesso legislatore ha inteso scongiurare auspicando la celere attivazione di "collegamenti” informatici fra le amministrazioni (v. art. 39, co. 7, DPR 394/99).

Sotto  altro profilo, si evidenzia che il diniego di conversione fondato su mere valutazioni di ordine temporale sarebbe comunque illegittimo, in quanto disposto a prescindere dalla verifica circa la ricorrenza dei presupposti di merito previsti per il soggiorno.

Si richiama, al riguardo, la consolidata giurisprudenza che ha sancito il superamento dell’automatismo dell’espulsione a fronte di meri ritardi nella presentazione della richiesta iniziale di permesso di soggiorno o di rinnovo dello stesso: ciò, da un lato, in base al rilievo che elementi di tipo formale quali la scadenza dei termini non hanno ragione di prevalere sui requisiti legittimanti la permanenza sul territorio o la prosecuzione del soggiorno; dall’altro, in considerazione del fatto che non corrisponde all’interesse pubblico ad un efficace e trasparente controllo dei flussi migratori spingere nella clandestinità, attraverso un meccanismo espulsivo automatico, persone che abbiano tutti i requisiti richiesti per il soggiorno (Cass., sez. I civ., sent. n° 6374 del 23.06.1999; Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 1999 n° 870).

Si eccepisce, infine, la palese contraddittorietà della motivazione, addotta a sostegno del provvedimento impugnato, che dapprima fa conseguire il diniego dalle esposte valutazioni in ordine formale legate alla scadenza del titolo di soggiorno (peraltro prive di fondamento anche nell’ ”an”, non essendo configurabile alcun ritardo di presentazione della richiesta di conversione) e poi nega la stessa ammissibilità astratta del provvedimento in questione.       

Alla luce di quanto esposto, il provvedimento impugnato è privo di fondamento giuridico in quanto emesso in violazione di legge, viziato da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

SULL’ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il fumus boni iuris il ricorrente si riporta ai motivi di impugnazione i quali evidenziano l’illegittimità del provvedimento impugnato, privo di fondamento giuridico ed in contrasto con lo spirito della legge la quale riconosce al richiedente   la  conversione,  la   titolarità  del diritto  ad  essere  destinatario  di  una

 

pronuncia che vagli la sussistenza dei presupposti nel merito.

Quanto al  periculum in mora,  si rileva che il provvedimento impugnato arreca un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente, costringendolo ad un’amara prospettiva d’indigenza che la perdita di contatti con la realtà socio-economica del suo paese ha reso, nelle more della sua permanenza in Italia, ancora più stringente.

Tutto quanto sopra esposto, con riserva espressa di più ampiamente argomentare  in  sede  di discussione, anche con deposito di note e documenti

nei termini di legge, Misbah Norredine, per come rappresentato, domiciliato e difeso

R I C O R R E

all’ On.le  Tribunale  Amministrativo Regionale del Veneto affinché voglia, previa fissazione dell’udienza per la sospensione del decreto emanato dal Questore della Provincia di Venezia n° 41/01/Div. Amm.va e Soc. Cat. A11.01/Uff. Immigrazione, del 18.07/31.12.2001, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno ex artt. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98 e 39, co. 7, DPR 394/99, notificato in data 28.01.2002, e della successiva udienza di merito, accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia l’On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata

I N   V I A   P R E L I M I N A R E

Sospendere l’atto impugnato

N E L   M E R I T O

Accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare il decreto emanato dal Questore della Provincia di Venezia n° 41/01/Div. Amm.va e Soc. Cat. A11.01/Uff. Immigrazione, del 18.07/31.12.2001, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno ex artt. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98 e 39, co. 7, DPR 394/99, notificato in data

28.01.2002, perché  emesso  in  violazione  di  legge, viziato  da eccesso di potere per

difetto d’istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione per le motivazioni sopra esposte, nonché ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

Con vittoria di spese e competenze.

Si producono i seguenti documenti:

-            Decreto emanato dal Questore della Provincia di Venezia n° 41/01/Div. Amm.va e Soc. Cat. A11.01/Uff. Immigrazione, del 18.07/31.12.2001, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno ex artt. 5, co. 9, D.Lgs. 286/98 e 39, co. 7, DPR 394/99, notificato in data 28.01.2002;

-            Copia dichiarazione di nulla osta ex art. 39, co. 1, DPR 394/99 rilasciato dalla CCIAA di Padova in data 25.10.200;

-            Copia dichiarazione di attestazione dei parametri di capacità econimica e finanziaria ex art. 39, co. 3, DPR 394/99 rilasciato dalla CCIAA di Padova in data 25.10.200;

-            Copia richiesta di attestazione ex art. 39, co. 7, DPR 394/99 presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Padova in data 25.10.2000;

-            Copia attestazione ex art. 39, co. 7, DPR 394/99 rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Padova in data 21.11.2000;

-            Copia polizza fidejussoria n° OC0018487 della SIC Assicurazioni rilasciata a favore di Misbah Norredine;

-            Copia permesso di soggiorno per motivi di turismo rilasciato dalla Questura di Pdova a Misbah Norredine;

-            Copia permesso di soggiorno per motivi di salute rilasciato dalla Questura di Venezia a Misbah Norredine;

-            Copia ricevuta richiesta conversione del permesso di soggiorno da salute a lavoro

 

autonomo;

-            Copia raccomandata a.r. a firma Avv. Vincenzo Tallarico.

Con ogni salvezza.

Padova, Venezia 07.03.2002                                                

Avv. Vincenzo TALLARICO

 

 

 

ATTO DI NOTIFICA

A richiesta dell’Avv. Vincenzo TALLARICO, in qualità, io sottoscritto Assistente UNEP presso la Corte d’Appello di Venezia ho notificato il presente ho notificato il presente ricorso con istanza di sospensiva alla Questura della Provincia di Venezia, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63, mediante consegna di copia conforme all’originale a mani

 

 

 

 

Altra separata copia, conforme all’originale, ho notificato al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n° 63, mediante consegna a mani