N. 334/02 Reg. Sent

N. 125/02 Reg Ric.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

 

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 125 del 2002 proposto da  NDOJ PJETER. e DILA  per il

 

figlio minore NDOJ BLEDAR, rappresentati e difesi dall'avv.

 

Agostino Catalano e presso lo stesso  domiciliati in Trento, via            ;

 

Suffragio n.78

contro

 

Il COMITATO PER I MINORI STRANIERI presso la Presidenza del

 

Consiglio dei Ministri - Amministrazione del Lavoro e delle

 

Politiche  Sociali -, in persona del   Ministro pro tempore,

 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e

 

presso la stessa domiciliato in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;

 

per l'annullamento

 

previa sospensione, del provvedimento del Presidente del Comitato

 

per i minori stranieri di data 23.10.2001, ricevuto dai ricorrenti il

 

6.2.2002, con il quale viene disposto il rimpatrio assistito di Bledar Ndoj

 

presso i genitori a Vig-Scutari (Albania).

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

 

Vista I' ordinanza di questo Tribunale amministrativo n. 59/2002 di

 

accoglimento  della domanda  incidentale di sospensione del

 

provvedimento impugnato;

 

Visti gli atti tutti della causa;

 

Uditi alla Camera di Consiglio del  18 luglio 2002 - relatore il

 

Consigliere Gianfranco Bronzetti - l'avv. Antonella Facci , in dichiarata

 

sostituzione dell'avv.  Agostino Catalano, per i ricorrenti e l'avvocato

 

dello Stato Guido Denicolò per I' Amministrazione resistente;

 

Ritenuto che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma

 

semplificata ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 205/2000 e

 

che non vi è luogo a provvedere ad acquisizioni istruttorie;

 

Atteso che le parti sono state informate della fissazione dell'odierna

 

Camera di Consiglio per la decisione del ricorso con sentenza in

 

forma semplificata;

 

Ritenuto e considerato in

 

Fatto e Diritto:

 

A) Il minore    Ndoj Bledar, con il consenso dei genitori, è giunto in

 

Italia, senza accompagnatori, clandestinamente nel giugno 2000.

 

Individuato nel territorio trentino, è stato accolto da una idonea

 

struttura residenziale.

 

In data 25.07.2000 il Tribunale per i Minorenni di Trento emetteva un

 

decreto di affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di

 

Trento ed in data 25.07.2001 la Questura di Trento rilasciava un

 

regolare permesso di soggiorno per motivi di affidamento.

 

Il minore, dopo aver partecipato ad un corso intensivo di italiano,

 

nell'anno scolastico 2000/2001 ha iniziato a frequentare, e tutt'oggi

 

frequenta con profitto, un corso triennale di formazione professionale

 

presso l'ENAIP di Villazzano - Trento.

 

Con provvedimento di data 28.11.2001, ricevuto dai ricorrenti il

 

6.02.2002, il Comitato per i Minori Stranieri istituito presso la

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri disponeva il rimpatrio assistito

 

del minore Bledar Ndoj.                     .

 

Avverso tale provvedimento i genitori del minore hanno proposto il

 

presente ricorso, deducendo i vizi di violazione e falsa applicazione

 

di legge e di eccesso di potere.

 

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il

 

rigetto del gravame.

 

B) Il ricorso è fondato.

 

Va, anzitutto, premesso che la vigente normativa sull'immigrazione

 

(D. Igs. 25.7.1998, n.286 e succ. modif.) pone un divieto di massima

 

di espulsione degli stranieri minori di diciotto anni (art. 19).

 

Ora, come già rilevato, il minore Ndoj Bledar  è giunto in Italia

 

clandestinamente nel 2000 ed attualmente vi soggiorna con un

 

permesso per affidamento rilasciato ai sensi dell'art. 31, comma 1,

 

del citato D.lgs. n. 286 del 1998.

 

Allo stato attuale - sulla base della documentazione versata in atti -

 

egli risulta ben integrato nella comunità locale, frequenta con profitto

 

la scuola ed ha instaurato positive relazioni sociali.

 

A ciò va aggiunto che il Tribunale per i minorenni in data 26.3.2002,

 

dopo un'accurata disamina della situazione personale e familiare del

 

minore, ha disposto la revoca del nulla osta al suo rimpatrio, viste le

 

condizioni di estrema indigenza in cui vivono i genitori ed i fratelli

 

rimasti in Albania, avvalorate anche da relazioni di organismi del

 

Servizio sociale internazionale, nonché da una dichiarazione del

 

Sindaco della città di provenienza del minore.

 

Tale situazione non trova alcuna rispondenza nel provvedimento di

 

rimpatrio assistito, il cui contenuto anzi appare in contrasto con la

 

stessa; di qui l'illegittimità di detto provvedimento sotto il profilo

 

dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e

 

carenza di motivazione.

 

Pertanto il ricorso va accolto, con conseguente annullamento

 

dell'atto impugnato.

 

Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle

 

spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto

 

Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n.

 

125/2002, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento

 

impugnato.

 

Spese del giudizio compensate.

 

Ordina  che la presente      sentenza sia eseguita dall'Autorità

 

amministrativa.

 

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2002,

 

con l'intervento dei Magistrati:

 

dott. Paolo Numerico                  Presidente

 

dott. Silvia La Guardia               Consigliere

 

dott. Gianfranco Bronzetti            Consigliere estensore

 

 

 

 

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 27 settembre

 

2002.

 

                                                                                   Il Segretario Generale

 

dott. Fiorenzo Tomaselli