N. 335/02 Reg. Sent

N. 162/02 Reg Ric.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

 

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 162 deI 2002 proposto da          TAFHASI SHABAN e FAHRIJE

 

per il figlio minore TAFHASI FLAMUR, rappresentati e

 

difesi daIl'avv. Agostino Catalano  ed elettivamente domiciliati presso

 

lo stesso in Trento, via Suffragio 78;

 

contro

 

IL COMITATO PER I MINORI STRANIERI presso la Presidenza del

 

Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro e delle Politiche

 

Sociali -,in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

 

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato

 

in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;

 

per l'annullamento,

 

previa sospensiva, del decreto del Comitato per i Minori Stranieri

 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro

 

e delle Politiche Sociali - n. CMSIMNAIUI2162/02 dd. 05.04.2002,

 

ricevuto in copia dai Servizi Sociali del Comune di Trento in data

 

3.5.2002, avente ad oggetto il rimpatrio assistito di Tafhasi Flamur

 

presso i genitori, residenti a                             (Albania).

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Amministrazione intimata;

 

Vista I' ordinanza di questo Tribunale amministrativo n. 63/2002 di

 

accoglimento   della domanda   incidentale di sospensione del

 

provvedimento impugnato;

 

Visti gli atti tutti della causa;

 

Uditi alla Camera di Consiglio del  18 luglio 2002 - relatore il

 

Consigliere Gianfranco Bronzetti - l'avv. Agostino Catalano per i

 

ricorrenti  e  l'avvocato dello Stato Guido Denicolò    per I'

 

Amministrazione resistente;

 

Ritenuto che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma

 

semplificata ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 205/2000 e

 

che non vi è luogo a provvedere ad acquisizioni istruttorie;

 

Atteso che le parti sono state informate della fissazione dell'odierna

 

Camera di Consiglio per la decisione del ricorso con sentenza in

 

forma semplificata;

 

Ritenuto e considerato in

 

Fatto e Diritto:

 

A) Il minore  Tafhasi Flamur è giunto in Italia dall'Albania nell'

 

agosto 2001, senza accompagnatori.

 

Già nell'ottobre 2001 risulta inserito - tramite i Servizi Sociali del

 

Comune di Trento - in un centro di pronta accoglienza gestito

 

dall'Associazione Provinciale per i Problemi dei Minori in Roncafort di

 

Trento.

 

Ha ottenuto, altresì, un permesso di soggiorno per minore età, ai

 

sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 394/99.

 

Durante il periodo di permanenza presso la struttura il minore (come

 

risulta dalla relazione dell'equipe educativa del Centro in parola,

 

versata in atti) ha sempre mantenuto un comportamento adeguato

 

ed  improntato alla correttezza ed alla collaborazione ed ha

 

frequentato, con impegno ed esito positivo, un corso di lingua italiana

 

ed un corso per l'acquisizione dei "pre-requisiti lavorativi", entrambi

 

necessari all'inserimento nel mercato del lavoro.

 

Ha,  infine, trovato la disponibilità all'assunzione  a tempo

 

indeterminato presso un'officina riparazioni di S. Michele all'Adige,

 

non appena in possesso di regolare permesso di soggiorno.

 

Nell'imminenza del raggiungimento della maggiore età, il       

 

inoltrava alla Questura di Trento istanza di rilascio di permesso di

 

soggiorno ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. 286/98.

 

Aveva nel contempo notizia dal Comune di Trento dell'emissione a

 

suo carico di un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per

 

i Minori stranieri.

 

Avverso tale provvedimento i genitori di Tafhsi Flamur hanno

 

proposto il presente ricorso, deducendo i vizi di violazione e falsa

 

applicazione di legge e di eccesso di potere.

 

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il

 

rigetto del gravame.

 

B) lì ricorso è fondato.

 

Va, anzitutto, premesso che la vigente normativa sull'immigrazione

 

(D. lgs. 25.7.1998, n. 286 e succ. modif.) pone un divieto di massima

 

di espulsione degli stranieri minori di diciotto anni (art. 19).

 

Ora, come già rilevato, il minore Tafhasi Flamur è giunto in Italia

 

clandestinamente nel 2001 ed attualmente vi soggiorna con un

 

permesso per minore età rilasciato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n.

 

permesso per minore età rilasciato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n.

 

394/99.

Allo stato attuale - sulla base della documentazione prodotta - egli

 

risulta ben integrato nella comunità locale, frequenta con profitto la

 

scuola ed ha instaurato positive relazioni sociali.

 

Tale situazione non trova alcuna rispondenza nel provvedimento di

 

rimpatrio assistito, il cui contenuto anzi appare in contrasto con la

 

stessa: di qui l'illegittimità di detto provvedimento sotto il profilo

 

dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e

 

carenza di motivazione.

 

Pertanto il ricorso va accolto - restando così superata l'adombrata

 

eccezione di incostituzionalità - con conseguente annullamento

 

dell'atto impugnato.

 

Considerato, inoltre, che il ricorrente ha raggiunto la maggiore età in

 

data 27.5.2002, sarà onere dell'Autorità competente rilasciare i

 

iprowedimenti del caso, anche in riferimento all'istanza di permesso

 

ex art. 32 del citato D.lgs. n. 286 del 1998.

 

Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle

 

spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto

 

Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n.

 

162/2002, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento

 

impugnato.

 

Spese del giudizio compensate.

 

Ordina che  la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità

 

amministrativa.

 

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2002,

 

con l'intervento dei Magistrati:

 

dott. Paolo Numerico                          Presidente

 

dott.  Silvia La Guardia                        Consigliere

 

dott. Gianfranco Bronzetti                  Consigliere estensore

 

 

 

 

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il

 

 giorno 17 settembre  2002.

                                                                                              Il segretario Generale

 

                                                                       dott. Fiorenzo Tomaselli