Ric. n. 722/2002                                                Sent. n. 6293/02

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, costituito da:

Umberto Zuballi                       - Presidente, relatore

Italo Franco                              - Consigliere

Claudio Rovis                          - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 722/02 di Misbah Norredine, rappresentato e difeso dallíavvocato Vincenzo Tallarico, con domicilio presso la Segreteria del TAR ai sensi dellíart. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Ministero dellíInterno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura della Provincia di Venezia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dallíAvvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliatala ex lege;

PER

l'annullamento del provvedimento del Questore di Venezia notificato il 28 gennaio 2002 recante il diniego di conversione del permesso di soggiorno;

     Visto il ricorso, notificato il 7 marzo 2002 e depositato presso la Segreteria il 27 marzo 2002 con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio delle P.A., depositato il 5 aprile 2002;

     Visti gli atti tutti della causa;

Vista in particolare líordinanza di questo TAR n. 269 del 2002 con la quale Ë stata accolta líistanza cautelare proposta da parte ricorrente;

     Uditi, alla pubblica udienza del 30 ottobre 2002 - relatore il Presidente Umberto Zuballi ñ líavvocato Tallarico per il ricorrente e Brunetti per il Ministero;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, cittadino marocchino, era entrato in Italia e autorizzato a soggiornarvi per motivi di turismo; necessitando peraltro di cure mediche, otteneva dalla questura di Venezia il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di salute valido fino al 31 ottobre del 2000.

Avendo intenzione di svolgere l'attivitý lavorativa di giardiniere, richiedeva alla camera di commercio di Padova il rilascio del prescritto nulla osta. Ottenuto poi il permesso dalla direzione provinciale del lavoro, chiedeva alla questura la conversione del permesso di soggiorno, che gli veniva negata con il provvedimento qui impugnato, che egli considera illegittimo per i seguenti motivi:

Violazione di legge, difetto di istruttoria, illogicitý e contraddittorietý della motivazione.

Sulla base del decreto legislativo n. 286 del '98, Ë consentita la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo. Il ricorrente aveva ottenuto il prescritto nulla osta e le attestazioni fornite dalle competenti autoritý, per cui la conversione non poteva essergli negata.

Resiste in giudizio l'amministrazione, che confuta tutte le affermazioni del ricorrente, concludendo in conformitý.

D I R I T T O

Il presente ricorso non puÚ trovare accoglimento.

La questione giuridica si incentra sull'interpretazione dell'articolo 39 del dPR 394 del '99, che costituisce chiaramente una norma di chiusura. Orbene, la conversione dei permessi di soggiorno riguarda unicamente i permessi di soggiorno ordinari, ma non vi puÚ essere alcun riferimento ai permessi di soggiorno del tutto temporali rilasciati per ragioni di salute.

In altri termini, il permesso rilasciato al ricorrente, ex articolo 36 del decreto legislativo n. 286 del '98, cioË un permesso di soggiorno per cure mediche, non puÚ essere convertito come puÚ avvenire invece per gli altri permessi di soggiorno ordinari.

Va poi aggiunto ñ e il rilievo appare decisivo - che il ricorrente ha lasciato scadere il permesso per motivi di salute ed Ë quindi rimasto in Italia senza alcun titolo e che quindi ogni tipo di conversione era comunque impossibile.

La stessa documentazione prodotta risale ad una data successiva alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di salute.

Per completezza va aggiunto che la motivazione del provvedimento impugnato, ancorchÈ succinta, risulta sufficiente.

Quanto fin qui evidenziato basta per rigettare il ricorso.

Le spese ed onorari di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,

lo rigetta.

Spese compensate.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritý amministrativa.

     CosÏ deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 30 ottobre 2002.

Il Presidente estensore

 

Il Segretario