Ric. n. 2166/2002                                        Sent.n.6174/02

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

       Umberto Zuballi                   Presidente, relatore

       Italo Franco                        Consigliere

       Claudio Rovis                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex articolo 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma

primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso n. 2166/2002 proposto da CHIMIJ MOHAMED, rappresentato e difeso dall’avv.to Vincenzo Tallarico con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, la Questura della Provincia di Vicenza, in persona del Questore pro tempore, non costituiti;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza di correzione dell’autorizzazione n. 0/41/2001, emesso dalla Questura di Vicenza il 12.8.2002, prot. n. 401/2002 Imm. d/p;

Visto il ricorso, notificato l’1.10.2002 e depositato presso la Segreteria il 18.10.2002 con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Udit alla camera di consiglio del 31.10.2002 (relatore il Presidente Zuballi),

rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente, cittadino marocchino regolarmente residente in Italia, aveva presentato in data 24 maggio del 2001 istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso per l'inserimento nel mercato di lavoro di un suo connazionale. L'autorizzazione veniva rilasciata in data 24 luglio del 2001, ma, nel provvedimento autorizzatorio, il cognome del beneficiario veniva peraltro erroneamente indicato, per cui veniva chiesta la correzione per errore materiale; a corredo dell'istanza veniva proposta una fotocopia del passaporto e della carta di identità del cittadino marocchino.

La questura peraltro, con l'atto qui impugnato, negava la correzione.

A sostegno, il ricorrente deduce un difetto di istruttoria, la carenza della motivazione, il travisamento dei fatti e l'erroneità dei presupposti.

Erroneamente infatti il provvedimento cita la documentazione proposta al momento della domanda, mentre a quella data nessuna documentazione era stata esibita. L'amministrazione poi non ha svolto alcuna istruttoria per verificare l'errore.

D I R I T T O

Il presente ricorso merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato infatti consiste in un diniego di correzione di un'autorizzazione rilasciata al ricorrente per l'ingresso di un cittadino marocchino. Il diniego peraltro fa unicamente riferimento alla documentazione presentata al momento della domanda, mentre viene ignoratala la successiva documentazione prodotta a corredo dell'istanza di correzione. La mancanza di istruttoria quindi appare palese, anche se l'errore dell'amministrazione potrebbe essere stato causato dal ricorrente medesimo.

Di fronte a una domanda di correzione, era compito infatti dell'amministrazione verificare quale fosse il cognome corretto del beneficiario, indipendentemente dalla ragione dell'errore.

Il ricorso merita quindi accoglimento con l'annullamento dell'impugnato provvedimento, e con la conseguenza che l'amministrazione dovrà valutare la documentazione prodotta dal ricorrente e provvedere, ove non ostino altre ragioni, alla correzione dell'autorizzazione già rilasciata.

Sussistono tuttavia valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie,

come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2002.

Il Presidente estensore

 

Il Segretario