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materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2002                                                                                                                      novembre          

 

 

 

 

Sommario

 

 

·    Decreto flussi 2002, pubblicato

       su Gazzetta Ufficiale n.268

           del 15 novembre 2002

 

 

 

·            Nota sulla possibilità

      per  persone dall'Argentina

             di entrare in Italia

            per motivi di lavoro

       

 

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 32

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

Quote dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2002

( D.P.C.M. 15.10.2002 )

Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreto 15 ottobre 2002

 

 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.

 

(Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2002 n.268)

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

 

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";

 

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2002 non e' stato emanato;

 

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

 

Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente in data 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998, n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1998, n. 249, 8 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000, n. 62, e 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, n. 113;

 

 

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, n. 113, ha autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini stranieri non comunitari;

 

Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003, dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico;

 

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e stagionale;

 

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;

 

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

 

Considerato che l'art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189, colloca gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private tra le categorie incluse nell'art. 27 del testo unico sull'immigrazione, e dunque al di fuori della programmazione dei flussi;

 

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";

 

Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;

 

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

 

Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso dell'anno 2001, con conseguente possibilita' di accesso immediato al lavoro;

 

Visti e confermati i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 56.000 ingressi per lavoro stagionale e 3.000 per lavoro autonomo;

 

Decreta:

 

Art. 1.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

 

Art. 2.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "dirigenti", entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998.

 

Art. 3.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 4.000 persone.

 

Art. 4.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come di seguito ripartite:

 

3.000 cittadini albanesi;

2.000 cittadini tunisini;

2.000 cittadini marocchini;

1.000 cittadini egiziani;

500      cittadini nigeriani;

500    cittadini moldavi;

1.000 cittadini srilankesi.

 

Art. 5.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 4.000 persone.

 

 

 

Roma, 15 ottobre 2002

 

 

p. Il Presidente: Letta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota sulla possibilità per persone dall'Argentina

di entrare in Italia per motivi di lavoro

 

 

 

A causa della grave situazione economica in Argentina sempre più persone di questo paese chiedono di venire in Italia per motivi di lavoro.

 

Facciamo presente che per vari motivi non sempre è una buona soluzione scegliere l’emigrazione:

1)   le aspettative potrebbero essere troppo elevate;

2)   le possibilità di inserimento lavorativo e sociale sono limitate;

3)   l’emigrazione significa sempre un impoverimento per il paese di provenienza e questo vale p.e. anche per le chiese evangeliche in questo paese, che perdono membri e dunque risorse umane.

 

In questo senso desideriamo informare le chiese e chi riceve domande di immigrazione, che una buona informazione prima di lasciare eventualmente il paese è estremamente importante.

 

Informiamo inoltre che il Consiglio dei Ministri ha deliberato sul decreto flussi 2002, cioè per l’anno che si sta concludendo, ed è prevista una quota specifica per l’Argentina.

 

 

 

Citiamo dal decreto flussi del 15.10.2002, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.268 del 15.11.2002

 

Art.3

Per l’anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e di lavoro autonomo lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi entro una quota massima di 4mila persone.

 

 

 

Il Servizio Rifugiati e Migranti della FCEI, nell'ambito delle proprie competenze,  è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

 

 

 

Roma, 12.11.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

 

 

ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it

digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia Canciani dell'ASGI)

 

Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione: 

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo

 

ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch

 

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org

 

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.

 

GOVERNO:  http://www.governo.it

 

Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

 

Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp