Allegato A
Seduta n. 201 del 9/10/2002


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(A.C. 3197 - Sezione 4)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ha occupato, aggiungere le seguenti: anche non continuativamente,
1. 1. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei tre mesi antecedenti la con le seguenti: entro tre mesi dalla.
1. 4. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei tre mesi antecedenti la con le seguenti: antecedentemente alla.
* 1. 2. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei tre mesi antecedenti la con le seguenti: antecedentemente alla.
* 1. 3. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la data dell'11 novembre 2002 con le seguenti: novanta giorni dalla medesima data.
1. 5. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Prefettura-Ufficio territoriale del Governo con le seguenti: Ufficio territoriale del Governo.

Conseguentemente, ai commi 4, primo periodo, e 5, primo periodo, sostituire le parole: Prefettura-Ufficio territoriale del Governo con le seguenti: Ufficio territoriale del Governo.
1. 6. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farla emergere tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso l'Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validità pari a due anni. L'Ufficio territoriale del Governo, verificata la ricevibilità e l'attendibilità della dichiarazione nei modi e nei termini di cui al comma 4, invita lo straniero a presentarsi nei modi e nei termini di cui al comma 5 e dispone il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per lavoro autonomo di validità semestrale rinnovabile alla scadenza per due anni qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge vigente per l'esercizio di attività di lavoro autonomo. I soggetti di cui al presente comma non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, ferma restando la punibilità per dichiarazioni non rispondenti al vero.
1. 8. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farla emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso l'ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validità pari a due anni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da
: 1.420.160 fino a: 5.955.640 con le seguenti: 2.130.160 per l'anno 2002 ed in euro 8.933.460;
all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole da: 1.267.443 fino a: 1.861.548 con le seguenti: 1.895.160 per l'anno 2002 ed in euro 2.792.322.
1. 7. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 10 giugno 2002, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro all'Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei termini stabiliti ai commi 1 e 2. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro di validità pari a un anno, nel caso in cui lo straniero dichiari che il rapporto di lavoro sia risolto alla data della dichiarazione ovvero che si tratta di rapporto di lavoro a termine di durata inferiore ad un anno, o di due anni nel caso in cui lo straniero dichiari che il rapporto di lavoro è tuttora in atto senza limiti di tempo predefiniti. L'Ufficio territoriale del Governo, eseguiti gli adempimenti di cui al comma 4, convoca le parti nei modi e nei termini di cui al comma 5 e, verificata l'attendibilità della dichiarazione dello straniero, invita il datore di lavoro a sottoscrivere la dichiarazione di cui ai commi 2 e 3, a pena di non applicazione delle cause di non punibilità di cui al comma 6. In caso di rifiuto del datore di lavoro, e ferme restando le eventuali sanzioni nei suoi confronti, l'Ufficio territoriale del Governo può comunque disporre il rilascio del permesso di soggiorno a fronte di dichiarazione di impegno a stipulare un contratto di lavoro da parte di altro datore di lavoro, redatta nei termini di cui al comma 3, lettera a), e contenente i dati di cui al comma 2.
1. 9. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto possono denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro all'Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2.
1. 10. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno.
1. 12. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o a tempo determinato.
1. 11. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre mesi.
1. 15. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.
* 1. 13. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.
* 1. 14. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 20 euro.
1. 17. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.


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Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 300 euro.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle minori entrate derivanti dalle modificazioni apportate in sede di conversione all'articolo 1, comma 3, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 16. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli stranieri richiedenti asilo, anche in caso di rigetto dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché gli stranieri precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora non siano in possesso di passaporto valido e non abbiano ancora ottenuto o dichiarino di non poter ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto o del documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini del presente decreto, consegnando all'Ufficio territoriale del Governo il permesso di soggiorno precedentemente posseduto, in copia originale o in fotocopia. L'autocertificazione di cui al presente comma, nel caso in cui il permesso di soggiorno non sia posseduto in copia originale, è accettata previo accertamento dell'identità dello straniero presso la questura competente per il suo rilascio.
1. 18 Leoni, Bielli, Soda,. Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli stranieri richiedenti asilo, nonché gli stranieri precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora non siano in possesso di passaporto valido e non abbiano ancora ottenuto o dichiarino di non poter ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto o del documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini del presente decreto, consegnando alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo il permesso di soggiorno precedentemente posseduto, in copia originale o in fotocopia. L'autocertificazione di cui al presente comma, nel caso che il permesso di soggiorno non sia posseduto in copia originale, è accettata previo accertamento dell'identità dello straniero presso la questura competente per il suo rilascio.
1. 38. Boato, Sinisi, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I regolarizzandi, i profughi o i richiedenti asilo, che non abbiano ancora ottenuto il documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini del presente decreto.
1. 19. Mascia, Boato, Sinisi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al comma 3, lettera a), dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: «pari all'importo trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «pari alla metà dell'importo trimestrale».
3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-bis, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2002 e in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies.
3-quater. All'articolo 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono soppresse;
b) al comma 8, le parole da: «pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1o gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea»;

3-quinquies. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
1. 20. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di validità pari ad un anno.
* 1. 21. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di validità pari ad un anno.
* 1. 22. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 23. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: di durata non inferiore fino alla fine del comma.
1. 24. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre mesi.
1. 26. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.
1. 25. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato con le seguenti: dello stesso lavoratore.
1. 27. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente decreto non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, di lavoro e di carattere finanziario; sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.
1. 40. Boato, Mascia, Sinisi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
1. 28. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).
1. 29. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
1. 30. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il terzo periodo.
1. 31. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.


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Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso in cui la segnalazione derivi dall'inosservanza delle norme relative all'ingresso e al soggiorno.
1. 36. Sinisi, Mascia, Boato.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato, in Italia, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
1. 33. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
che risultino condannati con sentenza passata in giudicato pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
1. 32. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) che risultino condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
*1. 34. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Bressa.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) che risultino condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
*1. 37. Mascia, Boato, Sinisi.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) che risultino condannati, anche non in via definitiva, con sentenza pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
1. 35. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: che risultino denunciati con le seguenti: per i quali sia stato disposto il rinvio a giudizio.
1. 39. Mascia, Sinisi, Boato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o handicap, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a), è dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di esso.
1. 01. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

ART. 2.
(Disposizioni transitorie e finali).

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: , 2 e 3 con le seguenti: e 2.
2. 1. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.


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Al comma 3, sostituire la parola: fotodattiloscopici con la seguente: dattiloscopici.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola: fotodattiloscopici con la seguente: dattiloscopici.
2. 2. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 3, dopo la parola: fotodattiloscopici aggiungere le seguenti: al momento della consegna della carta di identità elettronica, la quale, di norma, viene rilasciata.
2. 3. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è soppresso.
* 2. 4. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è soppresso.
* 2. 5. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai lavoratori stagionali stranieri che richiedono il permesso di soggiorno di durata non superiore a tre mesi.
2. 6. Zeller, Brugger, Collè, Detomas, Widmann, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 6.
2. 7. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi Bielli, Leoni.

Sopprimere il comma 7.
2. 8. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi, Bielli, Leoni.

Sopprimere il comma 9.
* 2. 9. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Sopprimere il comma 9.
* 2. 10. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 9, sostituire le parole da: abbiano sostenuto fino alla fine del comma con le seguenti: abbiano stipulato regolare contratto di locazione e sostengano le spese per l'affitto di un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente la quota della somma relativa, comunque fino ad un massimo di un quarto dell'importo mensile complessivo.
2. 11. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 9-quinquies, lettera a), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
2. 13. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 9-quinquies, lettera a), sopprimere il terzo periodo.
2. 12. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Sopprimere il comma 9-sexies.
2. 14. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. Fino alla data di scadenza del termine di presentazione


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delle domande di regolarizzazione sono sospese le espulsioni disposte dall'autorità amministrativa, salvo i casi in cui il provvedimento riguardi cittadini extracomunitari entrati nel territorio nazionale dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero nei confronti dei quali sia stata dichiarata la pericolosità sociale.
2. 01. Sinisi, Mascia, Boato.