Allegato A
Seduta n. 201 del 9/10/2002


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(A.C. 3197 - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera, visto che gli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, introducono la raccolta e il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici degli stranieri;
l'articolo 2 comma 6 dell'A.C. 3197 per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici limita l'applicazione della «disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni»;
il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che i cittadini italiani all'atto di consegna della carta di identità elettronica siano sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato, rispettivamente, dagli articoli 5 comma 1, lettere b) e g) della legge 30 luglio 2002, n. 189,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sui criteri che intende seguire per realizzare le norme di attuazione di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 dell'A.C. 3197 con particolare riferimento alle modalità di raccolta dei rilievi fotodattiloscopici, della loro conservazione, dell'accesso agli stessi e della logica su cui si basa il loro trattamento.
9/3197/1.«Mascia, Bielli, Boato, Bressa».

La Camera,
al fine di dar seguito alla regolarizzazione prevista dal provvedimento n. 3197 e considerati diverse situazioni che si sono riscontrate

impegna il Governo

ad adottare iniziative finalizzate a considerare ai fini della identificazione dei richiedenti asilo non in possesso di passaporto valido, documenti prodotti anche da organizzazioni internazionali, attestanti l'identità del soggetto.
9/3197/2. «Bressa, Mascia, Boato, Bielli».

La Camera
esaminato il disegno di legge n. 3197 «Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;
valutato l'articolo 2, comma 5, con particolare riferimento alla deroga del comma 3, lettera e) dell'articolo 5 del T.U.

impegna il Governo

ad individuare modalità operative, in sede di attuazione, relative al prelievo dei dati fotodattiloscopici per i lavoratori stagionali, tali da - nella fase di avvio di detti rilievi - non pregiudicare la suddetta attività lavorativa.
9/3197/3. «Zeller, Brugger, Widmann, Boato, Bressa, Detomas, Collè, Olivieri».


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La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2002, nel prevedere la legalizzazione di lavoro irregolare, limita tale possibilità agli esercenti attività di impresa per i loro dipendenti, escludendo quindi i lavoratori extracomunitari autonomi, parasubordinati e stagionali indipendentemente da qualsiasi condizione soggettiva o oggettiva che possa ostare al loro inserimento sociale;
tale indiscriminata e generalizzata esclusione appare totalmente arbitraria, configurando non solo una irragionevole disparità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori, ma anche una discriminazione nella tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, così come prescritto dall'articolo 35, primo comma, della Costituzione;
il permanere in condizioni di irregolarità di tali lavoratori provoca altresì gravi e ingiustificate distorsioni nei meccanismi di mercato, limitando così di fatto la libera iniziativa economica richiamata dall'articolo 41, primo comma, della Costituzione

impegna il Governo

a predispone con urgenza un provvedimento volto a consentire l'emersione del lavoro irregolare anche nei settori attualmente esclusi.
9/3197/4.«Leoni».

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2002 in materia di legalizzazione di lavoro irregolare svolto da extracomunitari dipendenti da imprese prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori occupati «nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore» del medesimo decreto, riprendendo la identica dizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, riguardante l'emersione di lavoro irregolare svolto dagli stranieri addetti ai servizi domestici;
qualsiasi canone ermeneutico letterale, logico o sistematico si voglia adottare la disposizione deve intendersi nel senso che sono regolarizzabili i lavoratori che abbiano comunque prestato la loro opera nel corso del periodo indicato anche se non per tutto il periodo;
tuttavia, da autorevoli fonti ministeriali sono venute negli ultimi tempi interpretazioni confuse e contraddittorie, tali da indurre incertezza nei destinatari del provvedimento e possibili difformità di applicazione presso gli uffici territoriali di Governo

impegna il Governo

a chiarire con apposita circolare l'esatto ambito temporale della norma, precisando che possono essere regolarizzati i lavoratori occupati anche per un periodo inferiore ai tre mesi purché antecedente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti richiamati in premessa.
9/3197/5.«Bielli».

La Camera,
premesso che:
il disposto degli articoli 1, comma 8, lettera a) e 9-quinquies del decreto-legge n. 195 del 2002, nell'escludere la possibilità di revoca dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei lavoratori extracomunitari sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, salvo che il procedimento stesso si sia concluso con un giudizio di proscioglimento, sembra rovesciare totalmente il principio di presunzione di innocenza sancito dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione;
tale rovesciamento è ribadito in forma ancora più grave dagli articoli 1, comma 8, lettera c) e 9-sexies, laddove si esclude la possibilità di regolarizzare


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rap porti di lavoro riguardanti i lavoratori extracomunitari in presenza di una semplice denuncia da qualsiasi fonte provenga, sempre salvo che il relativo procedimento penale si sia concluso con un provvedimento di proscioglimento;
in tal modo infatti, non solo si espongono i lavoratori extracomunitari ad ogni possibile ricatto fondato sulla minaccia di denunce pretestuose e strumentali, ma si potrebbe persino giungere alla davvero aberrante conclusione di escludere rispettivamente dalla possibilità di revoca dell'espulsione e dalla regolarizzazione addirittura lavoratori assolti in primo grado quando la relativa sentenza non sia ancora divenute irrevocabile;
infine, appare davvero bizzarro, sempre alla citata lettera c) del comma 8, il richiamo alle sole ipotesi di archiviazione di cui all'articolo 411 del codice di procedura penale, senza nessun riferimento all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato prevista dagli articoli 408 e seguenti dello stesso codice

impegna il Governo

a chiarire con apposite circolari interpretative che la dizione «non si sia concluso» di cui alle disposizioni richiamate in premessa deve intendersi riferita al procedimento penale di primo grado e che l'espulsione è revocabile ed il lavoratore immigrato regolarizzabile in tutti i casi di archiviazione del procedimento a suo carico.
9/3197/6.«Carboni, Bielli».

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 8, lettera a), ultimo periodo, del decreto legge n. 195 del 2002 pone l'ennesima restrizione alla possibilità di prevedere quote ragionevoli di stranieri da ammettere nel territorio nazionale, facendo seguito alla disciplina recata dalle recenti modifiche al testo unico sull'immigrazione, che hanno prodotto in materia una serie di illogicità e incongruenze sotto diversi profili;
in particolare, la suddetta disciplina risulta penalizzante per gli istituti italiani che vogliano avvalersi delle competenze e dell'esperienza di cittadini extracomunitari, come ha dimostrato la vicenda che ha visto coinvolto il professore americano Dionisio Bernal, cui è stata preclusa la possibilità di collaborare con il politecnico di Torino:

impegna il Governo

ad individuare ipotesi di esclusione dalle quote annue di cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio nazionale sulla base di attività lavorative particolarmente qualificate.
9/3197/7.«Montecchi, Bielli, Leoni».

La Camera,
premesso che le procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevedono una serie di adempimenti complessi da attivarsi nel più breve tempo possibile, essendo la scadenza fissata al prossimo 11 novembre;
considerato che sia opportuno un ampio decentramento della rete degli sportelli polifunzionali sia per agevolare i cittadini e i lavoratori interessati sia per snellire i tempi di conclusione delle pratiche;

impegna il Governo

a predisporre un ampio decentramento della rete degli sportelli polifunzionali, in premessa citati, con l'assegnazione di adeguato personale.
9/3197/8.(Nuova formulazione) «D'Agrò».


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La Camera,
premesso che:
in Italia vi sono migliaia di extracomunitari che esercitano un lavoro autonomo in piccole e medie imprese, in gran parte, di carattere artigianale;
i predetti non adempiono in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale;
nel decreto-legge del 9 settembre 2002 n. 195 al fine di evitare regolarizzazioni di lavoro autonomo che andrebbero a favorire anche organizzazioni malavitose che, servendosi di lavoratori extracomunitari stanno sviluppando in Italia un mercato della contraffazione e del commercio illegale, non vengono regolarizzate posizioni di lavoratori autonomi extracomunitari presenti in piccole e medie imprese

impegna il Governo

a ricercare adeguate soluzioni per quei lavoratori extracomunitari che, al momento della conversione in legge del decreto legge n. 195 del 2002 esercitano un lavoro autonomo in imprese regolarmente iscritte nel rispetto della normativa vigente.
9/3197/9.«Mazzocchi».