All’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

 

All’UNIONE delle CAMERE PENALI ITALIANE

 

 

La legge 189/2002 (cosiddetta “Bossi-Fini”) ha introdotto una nuova contravvenzione all’art. 14 comma 5 ter del DLGS 286/1998 (“Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno”) e con l’introduzione del comma 5 quinquies ha stabilito che “Per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo”.

All’arresto dello straniero consegue la sua liberazione, non essendo applicabile alcuna misura cautelare per la contravvenzione.

Che la previsione contenuta nell’art. 14 comma 5 quinquies sia di dubbia legittimità costituzionale ci pare evidente, ma quello che vogliamo segnalare è un problema sorto nell’applicazione di queste norma.

In forza dell’art. 121 disp. att. c.p.p. il Pubblico Ministero, appresa la notizia dell’arresto per la contravvenzione, deve disporre con decreto motivato che l’arrestato sia posto immediatamente in libertà perchè non richiederà l’applicazione della misura cautelare.

E’ invalsa la prassi di disapplicare questa norma, far mantenere in stato d’arresto lo straniero, richiedere la convalida al Giudice monocratico e lasciare che sia quest’ultimo a disporre la liberazione dell’arrestato al termine dell’udienza e prima di procedere con rito direttissimo.

La prassi, che ci consta essere generalizzata, determina la prosecuzione della privazione della libertà personale ben oltre i termini dovuti e consentiti.

Non sappiamo se questo sia frutto di un’ignoranza delle norma, di mere esigenze burocratiche e di organizzazioni degli uffici o di una precisa scelta di politica giudiziaria.

Sappiamo, però, che l’art. 13 della Costituzione è per i magistrati, gli avvocati e tutti i cittadini qualcosa di più di una semplice norma.

E’ per questo che chiediamo all’Associazione Nazionale dei Magistrati di sensibilizzare i propri aderenti al rigoroso e puntuale rispetto dell’art. 121 disp. att. c.p.p., norma che rende il Pubblico Ministero garante della libertà personale del cittadino.

E’ per questo che chiediamo all’Unione Camere Penali di sostenere questo nostro appello al rispetto delle garanzie dei cittadini.

22 ottobre 2002

                                           Coordinamento Nazionale dei Giuristi Democratici

                                                Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione