ASGI – ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE

 

 

LEGALIZZAZIONE  DEI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

2002

 

 

 

 

INDICE

 

  1. REQUISITI ED ELEMENTI OSTATIVI ALLA REGOLARIZZAZIONE
  2. TIPOLOGIE DI CONTRATTI REGOLARIZZABILI
  3. MODULISTICA
  4. ALLEGATI
  5. CONSEGNA
  6. SANZIONI
  7. L’ESAME DELLA DICHIARAZIONE
  8. ADEMPIMENTI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE
  9. PREFETTURA: STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO
  10. ADEMPIMENTI DOPO DELLA FIRMA DEL CONTRATTO
  11. RIGETTO E ARCHIVIAZIONE
  12. PERMESSO DI SOGGIORNO
  13. NOTE IMPORTANTI
  14. FONTI NORMATIVE

 

 

 

 

Nota bene: le informazioni qui raccolte sono aggiornate al 6 ottobre  2002. Sono previste successive circolari a chiarimento della legge  e la conversione in legge del decreto legge n.195 del 9 settembre 2002.

 

1.

Requisiti dei Beneficiari

Potranno essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge .Può essere regolarizzato chi ha lavorato in modo continuativo dal 10 giugno 2002 al 10 settembre 2002.

La dichiarazione di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare dovrà essere presentata agli uffici competenti entro due mesi dall’entrata in vigore della legge per quanto riguarda tutti i rapporti di lavoro.

 I lavoratori stranieri che potranno beneficiare della regolarizzazione sono :

1.     gli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno;

2.     gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consenta attività lavorativa (es.  turismo, salute, cure mediche, residenza elettiva, richiedenti asilo politico, ecc);

3.     gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che permetta una limitata attività lavorativa (es. studio, lavoratori dello spettacolo, minore età, lavoratori dipendenti da ditte estere o autorizzati in base all’art.27 del T.U. 286/98, ecc.)

Ogni famiglia potrà regolarizzare una/o collaboratrice/ore domestica/o, mentre non vi sono limiti numerici per quanto riguarda le persone adibite all’assistenza familiare a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap. In quest’ultimo caso sarà necessaria la presentazione di una certificazione medica che attesti lo stato di salute degli assistiti.

Nelle altre categorie,  i datori di lavoro potranno regolarizzare tutti i lavoratori stranieri subordinati impiegati irregolarmente.

 

In attesa di chiarimenti

Dubbi persistono ancora sulle possibilità di regolarizzazione dei richiedenti asilo e degli stranieri titolari di un permesso per minore età, in mancanza di precise indicazioni da parte dell’autorità centrale e di fronte a differenti interpretazioni delle locali Prefetture.

 

 

Elementi ostativi alla regolarizzazione

 

Può presentare la dichiarazione di emersione :

- Chi ha ricevuto il provvedimento  di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno (lo straniero era titolare di un permesso di soggiorno in precedenza e non lo ha rinnovato, ricevendo il provvedimento di espulsione).In tal caso  la cancellazione avviene automaticamente, con la sola spedizione della dichiarazione;

-Chi è destinatario di un provvedimento di espulsione perché non era titolare di alcun permesso di soggiorno valido per vivere in  Italia . In questo caso alla dichiarazione va allegata un’istanza di revoca del provvedimento di espulsione, indirizzata al Prefetto che ha emanato il provvedimento di allontanamento dal territorio sottolineando la presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale del cittadino straniero interessato  ( inserimento lavorativo, non pericolosità sociale, ecc.).

E’escluso dalla regolarizzazione il cittadino straniero  se:

-è stato espulso con accompagnamento immediato alla frontiera ed è rientrato in Italia illegalmente ;

- a seguito dell’espulsione, è rientrato nel suo paese, ha richiesto l’autorizzazione  di reingresso all’ambasciata italiana (art.13 , c.13 T.U. n.286/98) ma è già  rientrato in Italia illegalmente, senza attendere il visto previsto;

- risulta destinatario di denunce per  uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura  penale per i quali  è previsto l’arresto, obbligatorio o facoltativo in flagranza, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale, salvo che abbia ottenuto un provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilità o preveda la loro riabilitazione;

- risulta destinatario dell’applicazione di una misura di prevenzione;

-  risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato.

- è stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

 

 

 

 

2.TIPOLOGIE DI CONTRATTI REGOLARIZZABILI

 

 

 

Lavoratori subordinati

 

Possono regolarizzare i lavoratori stranieri tutte le imprese  costituite sia in forma societaria che individuale.

Il decreto legge n.195/2002 definisce come contratti di lavoro validi ai fini della regolarizzazione dei cittadini stranieri il contratto di lavoro sia  a tempo indeterminato che a tempo determinato di durata non inferiore a un anno. Il rapporto di lavoro può essere sia a tempo pieno (40 ore settimanali) che part-time (ad avviso del Ministero del Lavoro non potrebbe comunque essere inferiore alle 20 ore settimanali - circolare del Ministero del Lavoro n° 50 del 20 settembre 2002).Valido sia il  part-time orizzontale (es.: "mezza giornata" per tutti i giorni lavorativi della settimana), e il c.d. part-time verticale (es.: orario lavorativo a tempo pieno per sei mesi nell'arco di ogni anno, oppure per otto ore ogni tre giorni di ciascuna settimana ). Tuttavia,  nella modulistica non vi è lo spazio apposito in cui indicare questa tipologia contrattuale.

Sarà possibile regolarizzare anche il rapporto di lavoro di durata non inferiore a un anno, svolto alle dipendenze di aziende agricole.

 

 

Socio di cooperativa

 

Non è prevista ad oggi la possibilità di regolarizzazione per gli stranieri che dimostrano di aver intrapreso un’attività di lavoro autonomo e il lavoro di un socio di cooperativa viene configurato come attività di lavoro autonomo.
Si ricorda che, in materia di lavoro nelle cooperative la recente Legge n.142/2001
stabilisce il principio per cui OLTRE al contratto sociale (adesione del lavoratore come socio della cooperativa) sarà comunque necessario stipulare separatamente uno specifico contratto di lavoro, nella maggior parte dei casi un vero e proprio contratto di lavoro subordinato.
Si ritiene che, nei casi in cui la cooperativa stipuli il contratto sociale e il contratto di lavoro subordinato,  essa possa dichiarare i lavoratori immigrati che impiega irregolarmente.

Tuttavia, potranno stipulare un contratto di lavoro subordinato – e usufruire, eventualmente, della regolarizzazione - solamente le cooperative che, a seguito della convocazione dell’assemblea dei soci, approvino il regolamento previsto dalla legge 142/2001, con cui disciplinare i diversi tipi di contratto applicabili.

 

Lavoratori domestici

 

Per regolarizzare  un lavoratore domestico il datore di lavoro deve dichiarare di aver avuto alle proprie dipendenze dei cittadini stranieri  che hanno svolto attività di sostegno alla famiglia ( aiuto domestico e/o assistenza familiare). Il lavoratore deve poter disporre di un minimo stipendio mensile non inferiore a  439 euro (pari all'assegno sociale stabilito per l'anno 2002), dichiarato da uno o più datori di lavoro tramite la presentazione dei moduli .

Non vi sono differenze contrattuali nell’assunzione di un collaboratore domestico o di  un assistente familiare : per entrambe le categorie di lavoratori vale il Contratto Nazionale Collettivo per i Lavoratori domestici e le tabelle relative alla contribuzione previdenziale dell’INPS.

Chi dichiara un lavoratore straniero adibito ad attività di assistenza di una persona non completamente autosufficiente, dovrà allegare il certificato medico che ne attesti lo stato di salute.

 

 

 

 Il limite da tenere SEMPRE  in considerazione è quello della retribuzione media mensile dichiarata per il lavoratore che non può essere  inferiore a 439 euro mensili. Tale importo è pari all’assegno sociale mensile, stabilito per l’anno 2002. Il datore di lavoro , quindi, per poter regolarizzare uno straniero, deve assicurare una retribuzione media mensile non inferiore a tale importo minimo con una delle tipologie di contratto sopra elencate.

 

 

 

 

3. MODULISTICA

 

 

Il plico (di due tipi distinti, uno relativo al lavoro domestico, l’altro relativo al lavoro subordinato) contiene:

 

 

  1. un modulo per la presentazione della dichiarazione del lavoro irregolare.
  2. un bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfetario ;
  3. una busta prestampata in cui inserire la documentazione da presentare allo sportello postale;
  4. la cedola dell’assicurata;
  5. le istruzioni per la compilazione e per la presentazione della dichiarazione.

 

   Nel modulo il datore di lavoro dovrà indicare:

 

a.      le proprie generalità, la sua cittadinanza italiana o la regolarità della propria residenza in Italia;

b.     le generalità dei lavoratori irregolarmente occupati, indicando la data d’ingresso in Italia, il Visto d’ingresso e il tipo di permesso di soggiorno eventualmente posseduto ;

c.      la tipologia e le modalità d’impiego dei lavoratori occupati;

d.     la retribuzione convenuta, in base al vigente contratto collettivo nazionale di riferimento.

 

 

 

 

4. ALLEGATI

 

 

 

Il datore di lavoro dovrà spedire nella busta prestampata il presente modulo, inserendo:

 

a.     l’attestato di pagamento del contributo forfettario

Lavoratori domestici   : 290 €

Lavoratori subordinati :  700 €

 

Se vi sono più datori di lavoro per uno stesso lavoratore straniero, ognuno  di loro deve effettuare il pagamento del contributo forfetario per intero.Per la consegna, si consiglia di spedire le buste consegnandole contestualmente allo stesso ufficio postale.

 

b.     la certificazione medica della persona assistita (solo per assistenza  a non autosufficienti)  documentata dall’ASL o da un privato;

 

c.      una copia del documento di identità del datore di lavoro (carta d’identità, passaporto, patente di guida);

 

 

d.     la copia di tutte le pagine del documento valido per l’espatrio del lavoratore.

(Lo straniero privo del passaporto deve richiedere, in mancanza di passaporto valido, la carta d’identità consolare, da allegare in copia alla dichiarazione.In caso di passaporto scaduto o mancante, va richiesto all’autorità consolare, un duplicato.In sua attesa, deve essere inviata, oltre alla copia della carta d’identità consolare, anche  copia delle pagine del passaporto scaduto e, se possibile, dell’attestazione dell’avvenuta richiesta di duplicato.)

 

 

 

 

 

5. CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE

 

Il datore di lavoro dovrà consegnare personalmente la busta chiusa allo sportello postale, assieme alla cedola dell’assicurata, debitamente compilata, pagando le spese per la spedizione della dichiarazione ( 40€ per i lavoratori domestici e 100€ per gli altri lavoratori ) in uno dei 14 mila Uffici postali preposti entro e non oltre l’11 novembre 2002 .

 

I soggetti diversi dal datore di lavoro che presentano la busta agli uffici postali devono munirsi di una delega per la consegna, muniti di un documento di identità proprio e del datore di lavoro effettivo (allegando fotocopia di quest’ultimo alla delega).

Verrà rilasciato il tagliando della cedola dell’assicurata, contenente la causale ed i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore che dovrà essere conservato dalle parti, assieme alle fotocopie di TUTTI i documenti presentati,a dimostrazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

 

Al lavoratore straniero devono essere consegnate una copia della dichiarazione e una copia della cedola dell’assicurata, documenti che, in caso di controllo da parte delle autorità preposte, attesteranno che risulta attivata la procedura di regolarizzazione .

 

***

Nei prossimi mesi verrà inviata alle parti la lettera di convocazione della Prefettura-UTG che conterrà tutte le indicazioni riguardanti l’appuntamento (luogo, giorno e orario) per gli ulteriori adempimenti di legge.

 

 

6. SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO

I soggetti che hanno impiegato irregolarmente lavoratori stranieri e  che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2002, n.189 e del decreto legge, n.195 del 9 settembre 2002. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

 

Coloro che non si avvalgono della procedura di emersione sono punibili  per le seguenti  violazioni  :

-        Obbligazioni civili

-        Violazioni amministrative

-        Violazioni penali

 

Schema delle principali obbligazioni e violazioni di natura civile, amministrativa e penale, connesse all’assunzione e all’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (allegato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. L’ESAME DELLA DICHIARAZIONE

 

La verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità della domanda di emersione è demandata dal legislatore, in via esclusiva, alle Prefetture- UTG, mentre la procedura d’interesse delle Questure deve essere indirizzata unicamente verso l’accertamento dei requisiti soggettivi, del datore di lavoro e del lavoratore straniero (vedi elementi ostativi, art.33,c.7 della Legge 30 luglio 2002).

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Poste Italiane  dovranno raccogliere le dichiarazioni dirette alle Prefetture-UTG in un apposito centro servizi, dove avverrà una prima verifica circa la corretta compilazione della dichiarazione.

 

Il Centro Servizi  delle Poste Italiane provvederà a :

 
- trasmettere le istanze cartacee ad ogni Prefettura-UTG, con relativo supporto magnetico per la realizzazione dell’archivio informatizzato previsto dalla legge; 


- inviare i relativi dati informatici al Centro Elaborazione Nazionale della P.S. di Napoli (CEN) ed alle Questure competenti, per ogni indagine finalizzata all’accertamento della sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno a favore del lavoratore straniero.

 

-  inviare al datore di lavoro la comunicazione relativa alla convocazione per la stipula del contratto di lavoro e il ritiro del permesso di soggiorno da parte del lavoratore, secondo un’agenda di appuntamenti;

 

- inviare alle parti le comunicazioni relative ai rigetti e all’archiviazione delle istanze.

 

 

 

 

 

 

Presso le Prefetture-UTG, verrà  istituito lo ‘Sportello Polifunzionale’, dotato di un terminalista messo a disposizione dalle Poste,che riceverà i dati dal Centro Servizi delle Poste Italiane e le  comunicazioni dalle Questure in merito alla verifica delle posizioni dei datori di lavoro e dei lavoratori segnalati.

 

 

 

 

 

 

 

Nello sportello polifunzionale saranno presenti  :

 

-        un rappresentante della Prefettura;

-        un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro;

-        un rappresentante della Questura.

-        un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a rilasciare ai lavoratori stranieri sprovvisti il codice fiscale.

 

-        (facoltativo) un rappresentante dell’Istituto per la previdenza Sociale (INPS) per la definizione della posizione contributiva del lavoratore straniero.

 

A seconda delle esigenze locali, potranno essere presenti più unità operative (l’insieme dei funzionari sopraelencati costituisce il nucleo di una sola unità).

 

 

 

8.ADEMPIMENTI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE IN PREFETTURA

 

 

Entro e non oltre cinque giorni dalla spedizione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare dei lavoratori subordinati  stranieri, il datore di lavoro deve presentare la denuncia di iscrizione all’INAIL ai fini dell’apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i lavoratori dichiarati. Il rapporto assicurativo avrà inizio dalla  data del 10 settembre 2002. Va aperta una nuova posizione assicurativa  anche per i lavoratori per i quali si era  già provveduto ( con chi aveva già un permesso di soggiorno per es.).Per la denuncia si deve presentare la cedola dell’assicurata che attesta la spedizione della dichiarazione di emersione e la denuncia nominativa degli assicurati : l’INAIL  ha messo a disposizione la modulistica necessaria, anche per i lavoratori privi di codice fiscale, per i quali saranno sufficienti le proprie generalità, in attesa della conclusione dell’iter della regolarizzazione.

In attesa della convocazione della Prefettura – UTG, il datore di lavoro dovrà impiegare in modo continuativo il lavoratore straniero dichiarato, iscrivendolo  sul proprio libro paga il lavoratore straniero e rilasciandogli regolarmente la retribuzione mensile .

 

Per l’apertura della posizione assicurativa dei lavoratori domestici, il datore di lavoro deve effettuarla entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno presso la Prefettura – UTG .

 

 

9. PREFETTURA: STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO

 

Nei venti giorni successivi la ricezione della documentazione dalle Poste Italiane, la Prefettura-UTG verificherà l’ammissibilità della dichiarazione e la Questura accerterà l’esistenza o meno di elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, dandone comunicazione motivata alla stessa Prefettura-UTG che la registrerà nell’apposito registro informatizzato istituito in collaborazione e con il supporto delle Poste Italiane.

 

Nei dieci giorni successivi a tale comunicazione comprovante la mancanza di elementi ostativi, la Prefettura-UTG fisserà un appuntamento con il datore di lavoro e il lavoratore straniero denunciato per la stipula del contratto di lavoro e il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

 

Il datore di lavoro ( o un delegato) e il lavoratore verranno convocati, tramite una comunicazione delle Poste Italiane, presso lo Sportello Polifunzionale istituito presso le Prefetture-UTG dove , nell’ordine, si recheranno:

 

-        presso la postazione dell’Agenzia delle Entrate, per l’attribuzione del codice fiscale del lavoratore;

-        presso il rappresentante della Prefettura- UTG , per la verifica definitiva della dichiarazione presentata: sarà possibile, in questa sede, fornire i dati eventualmente mancanti , necessari per l’ammissibilità della documentazione;

-        presso la postazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, al fine di stipulare il contratto di lavoro;

-        presso il rappresentante della Questura che consegnerà il permesso di soggiorno al lavoratore straniero.

 

Le parti che non si presenteranno all’appuntamento  presso lo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG  , verranno riconvocate  in caso di giustificato motivo comprovante la loro assenza.

 

Il contratto di soggiorno  potrà essere stipulato in nome e per conto delle persone anziane assistite da un familiare, come il coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado., previo accertamento dell’identità del dichiarante. E’ sufficiente una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e relativa fotocopia, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla documentazione amministrativa).

 

Nel Decreto Legge riguardante la regolarizzazione dei lavoratori stranieri subordinati è prevista una deroga alle disposizioni relative alla presa di rilievi fotodattiloscopici (le c.d.” impronte “) agli stranieri coinvolti in questa procedura di legalizzazione.Ai titolari dei permessi di soggiorno per lavoro ottenuto tramite la regolarizzazione verranno rilevate le impronte entro un anno dalla data di rilascio del titolo di soggiorno e , comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

 

 

 

10. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO

 

Rapporto di lavoro

 

Il contratto di soggiorno decorre dalla data del 10 settembre 2002.Da tale data decorrono gli obblighi contrattuali e di legge  previsti ( assicurativi, previdenziali) oltre agli obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro a carico del datore di lavoro.

 

Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare all’INPS i contributi previdenziali e premi assicurativi assieme gli interessi dovuti per i periodi dichiarati antecedenti la data del 10 giugno 2002, come stabilito (per i lavoratori domestici al momento)  dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26.08.2008 (G.U. n.227, del 27.09.2002)

 

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e premi assicurativi, anche in caso di mancata stipula del contratto di soggiorno a partire dal 10 settembre 2002 , per tutta la durata del rapporto di lavoro precedente l’esito della procedura di regolarizzazione.

 

Alloggio

 

I funzionari addetti all’esame della domanda non sono tenuti a effettuare verifiche in merito all’alloggio   dichiarato dal datore di lavoro, a meno che non vi siano dubbi circa la liceità della dichiarazione. I datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile (ex art. 2 comma 10 del Decreto Legge 195).

 

Capacità di reddito 

 

Allo stesso modo, nell’ambito dell’iter della regolarizzazione il Ministero del lavoro ha dato indicazioni di non procedere alla  verifica della capacità economica dei datori di lavoro, presupponendo che, se il  rapporto di lavoro risulta in corso, vi sono i presupposti economici. I controlli si limiteranno alle situazioni che risultano  dubbie circa l’effettività del rapporto di lavoro tra le parti.

 

I controlli sulla capacità economica  dei datori di lavoro e sulle caratteristiche dell’alloggio del lavoratore straniero avverranno in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

Viaggio di rientro

 

Si rimane in attesa di indicazioni da parte del Ministero riguardo le modalità con cui il datore di  lavoro dovrà garantire il viaggio di ritorno (definitivo) del lavoratore straniero.

 

 

11. RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

 

 

Le Prefetture-UTG  accantoneranno le pratiche se risultano incomplete nella compilazione o mancano degli allegati previsti .Verranno accantonate le pratiche che appaiono non ricevibili o se presentano aspetti di dubbio o di particolare complessità. Sarà altresì rinviata la trattazione delle dichiarazioni riguardanti le parti che non si sono presentate senza giustificato motivo all’appuntamento indetto dallo sportello polifunzionale.Tali dichiarazioni verranno trattate al termine di tutta la procedura di emersione del lavoro irregolare.

I provvedimenti di rigetto delle dichiarazioni di emersione verranno inviati nei casi in cui vengano rilevati degli elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (art.33, c.7 Legge 30 luglio 2002) da parte delle Questure, a seguito della verifica delle condizioni soggettive dei soggetti interessati tramite l’interrogazione degli archivi elettronici del C.E.N. (Centro Elaborazione Nazionale) della Polizia di Stato di Napoli.

Le Prefetture-UTG provvederanno a rigettare con provvedimento formale anche le istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il nulla osta.

I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno  essere notificati al domicilio del dichiarante tramite il servizio postale, evidenziando che, dalla data di notifica, decorreranno i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego.

12. PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Il permesso di soggiorno per lavoro avrà durata di un anno. Esso potrà essere rinnovato alla sua scadenza, dimostrando la presenza di un rapporto di lavoro e la regolarità della posizione contributiva dello straniero.

Per gli stranieri che otterranno tale soggiorno vigeranno le regole  previste per gli altri titolari di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

 

 

13. NOTE IMPORTANTI

-        Il datore di lavoro dovrà compilare una dichiarazione per ogni lavoratore denunciato.

 

-        E’ importante indicare correttamente i recapiti dove il dichiarante può essere normalmente rintracciato.

- la mancanza degli allegati comporterà l’accantonamento della pratica che sarà  posta in trattazione alla fine della procedura, per una verifica finale ed un eventuale provvedimento di archiviazione;


-  le dichiarazioni che non contengono tutti gli elementi indicati, a pena di inammissibilità, dalla legge andranno,   invece, ugualmente trattate, essendo sempre possibile il completamento degli elementi informativi mancanti, nell’incontro finale con il datore di lavoro;

- chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni di legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

 

 

 

 

15.   FONTI NORMATIVE

 

 

 

Consiglio dei Ministri

 

LEGGE 30 LUGLIO 2002 n.189, G.U. n.199 – Supplemento n.173

 

Decreto - legge  9 settembre 2002, n.195 , G.U. n.211

 

Ordinanza del Consiglio dei Ministri – 6 settembre 2002

 

 

 

 

Ministero dell’Interno

CIRCOLARI

09.09.2002

19.07.2002

22.07.2002  

27.07.2002

 

Manuale tecnico-pratico

 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

DECRETI

Decreto 26 agosto 2002 – G.U. n.227, 27.09.2002

 

CIRCOLARI

 Circolare n.50 /2002

 

 

 

 

INAIL

CIRCOLARI

 

 Circolare n.58 del 10 settembre 2002

 

 Circolare  del 27 settembre 2002