Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l’Impiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie


Prot. n. 3610
Allegati: CIRCOLARE N. 52 /2002

Roma, 25 ottobre 2002


Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi
Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi
Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego Trieste
Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo e, p.c.
Assessorati al lavoro Regionali e Provinciale e delle Province Autonome
Loro Sedi
Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro Roma
Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro - Roma
Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Roma
Ministero della Salute
– Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministero – Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie - Roma
INPS–Direzione Generale - Roma

 



Oggetto: 1) Integrazione alla circolare n.50 del 20 settembre 2002. 2) Art. 22 L. 189/2002.



1) A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda l’applicazione nel settore agricolo del decreto legge 195/02 convertito nella legge 222/02, si dispone, considerate le particolari esigenze di flessibilità nel settore e quanto previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, la possibilità per le imprese agricole di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno (10 settembre 2002 – 10 settembre 2003) con la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate.

2) Relativamente all’art. 22 della legge n. 189/2002, che ha aggiunto alle tipologie dei casi particolari, già previsti dall’art. 27, comma 1 D.Lgs. 286/1998, la categoria degli infermieri professionali, da assumersi con contratto di lavoro subordinato presso strutture sanitarie pubbliche e private (lett. r-bis), al di fuori delle quote stabilite con i flussi di ingresso, restando, comunque, in vigore le norme generali che disciplinano le autorizzazioni di cui all’art. 27 sopracitato e poichè la fattispecie di autorizzazioni per infermieri professionali è già stata disciplinata da diverse circolari, si dispone che, nelle more dell’emanazione delle norme di attuazione della legge 189/2002, le Direzioni Provinciali del Lavoro possano continuare a rilasciare le autorizzazioni ex art. 27 di cui sopra. Nel ribadire che le predette disposizioni riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo necessario per la qualificazione di “professionale” e che gli unici soggetti legittimati ad assumere, tramite la specifica procedura, sono le strutture sanitarie, sia pubbliche che private si ritiene, inoltre, possibile la richiesta di assunzione da parte di una società di lavoro interinale, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata, mentre la cooperativa sociale, per la forma giuridica, non può qualificarsi soggetto legittimato alla presentazione della richiesta autorizzativa in argomento, a meno che la cooperativa stessa non gestisca direttamente la struttura sanitaria.

Si precisa, inoltre, a parziale modifica della circolare n. 3 del 21 gennaio 2002 e per evidenti motivi di semplificazione degli adempimenti, che il rilascio, da parte di codeste sedi provinciali, delle autorizzazioni al lavoro per gli infermieri professionali dotati di specifico riconoscimento del titolo conseguito all’estero secondo le modalità previste, può avvenire a prescindere dalla acquisizione da parte della Direzione stessa della copia conforme del decreto dal Ministero della Salute, essendo sufficiente la copia conforme del decreto allegata alla richiesta nominativa della struttura sanitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
Lea Battistoni