XIV Legislatura

 

 

Disegno di legge

 

 

MODIFICHE ALLA LEGGE  30 LUGLIO 2002, N. 189 PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E DI INTERVENTO INTEGRATIVO DELLE REGIONI IN MATERIA ABITATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'iniziativa dei senatori

VIVIANI

GIARETTA

CREMA

TREU

BASSO

BEDIN

BARATELLA

BUDIN

BETTA

MICHELINI

PETERLINI

KOFLER


Onorevoli Senatori.-

Il presente disegno di legge intende affrontare uno dei problemi più spinosi provocato dalla legge n. 189 del 2002, recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

Non pochi sono stati, infatti, i guasti causati da una legge mossa più di uno spirito di propaganda che da una volontà di miglioramento della normativa esistente.

In particolare, si è voluto stravolgere lo spirito della legge n. 40 del 1998, in quanto proveniente dai precedenti governi di centro-sinistra, senza calcolare gli effetti che questo avrebbe prodotto sull'insieme della vita sociale e produttiva del nostro paese.  Ora, a pochi mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, si è già in grado di dimostrare che alcuni nodi sono venuti al pettine: purtroppo provocando dei danni alle realtà regionali più sviluppate.

Infatti, proprio in quei settori produttivi e regionali ove numerosi lavoratori extracomunitari sono impiegati da anni si sono verificati, prima dell'entrata in vigore della legge, fenomeni di abbandono del posto di lavoro e di ritorno nei paesi di origine, con grave danno per l'economia visto il grado di professionalità raggiunto da questi soggetti. I motivi di questa situazione sono da ricercare nella norma posta dalla nuova legge (L. n. 189/2002) che ha stabilito che i contributi versati dai lavoratori extracomunitari non possano essere liquidati una volta ritornati in patria, ma solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Con l'entrata in vigore di questa norma è evidente che i lavoratori extracomunitari, per non perdere l'ammontare dei contributi versati, preferiscano lavorare in clandestinità, trasferendo in busta paga tutto o in parte il carico contributivo.

Con l'articolo 1 si intende ripristinare la facoltà del lavoratore, che ritorna nel paese di origine, di  richiedere la liquidazione dei contributi versati maggiorati di un congruo tasso di interesse.

Con l'articolo 2 si prevede la possibilità di un intervento integrativo da parte delle Regioni, a favore degli enti locali o di altri enti pubblici e privati, per consentire loro, attraverso un processo di concertazione con gli imprenditori ed altri soggetti impegnati nel settore, di favorire le condizioni di accesso ad una abitazione dignitosa ai cittadini extracomunitari titolari della carta di soggiorno o di un contratto di soggiorno regolare, così come prevede la legge in vigore.


Art. 1

(Contributi previdenziali)

 

1. Il comma 13 dell'articolo 22  del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è così sostituito:

 

"13.. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo."

 

 

Art. 2

(Disposizioni in materia di accesso all'abitazione)

 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto il seguente:

 

"4 bis. Le Regioni concedono contributi a Comuni, Province, consorzi di Comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

 


 

Art. 3

(Copertura finanziaria)

 

1.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2002 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.      Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.