(Sergio Briguglio
19/10/2002)
TESTO DEL DECRETO LEGGE 195/2002 INTEGRATO DALLE MODIFICHE APPORTATE DAL SENATO IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE
Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9
settembre 2002.
Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione all’impegno
assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente
all’entrata in vigore della nuova normativa sull’immigrazione, a
legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle medesime
condizioni stabilite dalla predetta normativa per altre categorie di lavoratori
extracomunitari;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
settembre 2002;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma
individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la
data dell’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione,
a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è
sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la
data di presentazione è quella recata dal timbro dell’ufficio
postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La
dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi
dell’imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b) l’indicazione delle
generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato
al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l’indicazione della tipologia e
delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di
impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di
lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all’articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di seguito denominato: «testo unico», di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, introdotto dall’articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(…);
b) attestato di pagamento di un contributo
forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta
giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta
dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la
medesima dichiarazione, verifica l’ammissibilità e la
ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro (…) per l’impiego competente per
territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari
ad un anno.
5. Nei dieci
giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
La mancata presentazione delle parti comporta l’improcedibilità e
l’archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno
può essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata
non inferiore ad un anno, nonchè della regolarità della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato.
6. I soggetti
di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le
violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non
punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di
procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le
modalità per l’imputazione del contributo forfettario di cui al
comma 3, lettera b),
sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale
ed assistenziale del
lavoratore interessato, al fine di garantire l’equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto,
determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e
degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti
lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti
l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di
cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta
nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all’articolo 3,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per
lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera.
b) che risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato (…);
c) che risultino denunciati per uno dei
reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione
previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in
ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di
eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto,
è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l’obbligo
relativo alla comunicazione dell’alloggio di cui all’articolo 7 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari
denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell’11 novembre
2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di
emersione di cui all’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data
di conclusione della procedura di cui all’articolo 1, non possono essere
adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti
dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo
che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 1, comma 5, comporta la
contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già
adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di
soggiorno.
3. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come introdotto
dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori
extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono
sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio
del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni
dei commi 1, 2 e 3, nonchè le modalità di presentazione della
dichiarazione di legalizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo
periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di
emersione di lavoro irregolare previste dall’articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni
di cui ai commi 2-bis
e 4-bis
dell’articolo 5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo
straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non
superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il
trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui
al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7
della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista all’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
7. All’atto
della consegna della carta d’identità elettronica, di cui
all’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi
dattiloscopici, ai sensi dell’articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo
modalità stabilite, anche per quanto riguarda l’utilizzazione e la
conservazione dei dati e l’accesso alle informazioni raccolte, con il
decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4,
primo periodo, dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per
soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo
articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui
all’articolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
9. I datori di
lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno
per lavoro subordinato di cui all’articolo 6 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai
requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma
massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile.
9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189, le parole: “della manodopera
occupata“ sono sostituite dalle seguenti: “previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato“.
9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti:
“I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri
reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data
della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni“.
9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell’articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: “sia in
relazione alla posizione contributiva“ sono inserite le seguenti:
“previdenziale e assistenziale“.
9-quinquies. Al comma 7 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, lettera la a) è sostituita dalla seguente:
“a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti
l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di
cui alle lettere b) e
c), non
può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore
extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo
ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero
abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all’articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge,
sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della
presente lettera;“.
9-sexies. Al comma 7, lettera c), dell’articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, le parole da: “che esclude“ fino a:
“interessato“ sono sostituite dalle seguenti: “che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione
previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale“.
9-septies. All’articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189, le parole da: “di cui agli articoli 18, 23 e 28,“ alla
fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “già esercitate
in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle
direzioni medesime“.
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere
derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, valutato in
euro 1.420.160 per l’anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l’anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All’onere
derivante dall’attuazione dell’articolo 1, commi 4 e 5, valutato in
euro 1.267.443 per l’anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l’anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per l’erogazione del compenso per lavoro straordinario
a favore del personale dell’Amministrazione civile dell’interno
impiegato per fronteggiare l’ulteriore attività richiesta per la
definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all’articolo 1,
è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per
l’anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall’anno 2003, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 4.
(Entrata in vigore)
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 9 settembre 2002.