IL
DIRITTO D’ASILO
Riflessioni
e proposte
1.
Principali caratteristiche del
fenomeno dell’asilo nei paesi della UE
- 1.1. Il numero dei richiedenti asilo che fanno ingresso nel territorio della UE è in costante aumento negli ultimi anni (anche se in alcuni paesi si registra una flessione). Dal 1998 al 2000 le domande sono cresciute del 26,5% (fonte ACNUR). Tale dato è particolarmente significativo se si considera l’altissimo numero dei respingimenti di migranti, tra i quali vi sono senza dubbio dei potenziali richiedenti asilo.
- 1.2. Vi è un utilizzo sempre più esteso del canale dell’asilo allo scopo di superare la chiusura dei canali di immigrazione regolare per lavoro.
- 1.3. Vi è una assoluta preminenza di “flussi misti” di rifugiati e di migranti. La criminalità internazionale controlla in maniera uguale (in termini di gestione delle rotte) attraverso le sue offerte, sia la domanda di emigrazione volontaria, sia il bisogno di fuga del rifugiato
- 1.4. Il fenomeno più noto e consolidato (sul quale va comunque richiamata l’attenzione) è il costante aumento delle situazioni di fuga da situazioni di violenza generalizzata o di grave discriminazione o di esclusione sociale ed economica (per ragioni etniche, culturali, religiose et) nelle quali l’interessato non può provare di essere stato vittima di una persecuzione in senso stretto. Tali situazioni non possono tuttavia essere classificabili come “semplici” migrazioni per motivi economici poiché ci si trova di fronte a delle serie violazioni di alcuni diritti umani fondamentali e ad una richiesta di protezione, associata ad una, spesso reale, impossibilità di rimpatrio.
- 1.5. I rifugiati spesso provengono da paesi “alleati” o comunque sui quali vi sono forti interessi geopolitici da parte dei paesi occidentali. Ciò comporta un atteggiamento politico verso l’asilo assai diverso che nel passato (la Turchia è l’esempio più lampante di tale situazione)
2.
Alcune delle conseguenze
più evidenti dei mutamenti in atto
- 2.1. Si registra lo sviluppo, nei paesi di destinazione, di una vasta fascia di clandestinità di (ex) richiedenti asilo, la cui domanda è stata respinta o che semplicemente hanno abbandonato la procedura di asilo
- 2.2. Frequente è caduta della persona, il cui rientro è comunque impossibile per ragioni legate sia alla sicurezza (colui che non era, al momento diretto della sua partenza, vittima diretta della persecuzione, lo diventa al momento del suo rientro in quanto la sua condizione e il suo percorso diviene “visibile” alle autorità locali, sia che esse rappresentino il potere dello stato che quello dei gruppi che esercitano di fatto l’autorità politica) sia alla situazione economica e sociale, nel circuito delle forme estreme di sfruttamento (connessioni non trascurabili con il fenomeno del “trafficking”)
- 2.3. Va preso atto dell’assoluto fallimento delle politiche europee di “ripartizione” del carico dei richiedenti asilo sulla base di parametri del tutto burocratici (conv. di Dublino) che non incidono sulle condizioni reali del paese “prescelto” ne prendono in considerazione reale i fattori di attrazione famigliare e amicale del rifugiato.
- 2.4. Da parte delle organizzazioni internazionali di tutela del diritto d’asilo, nonché da parte della maggioranza degli enti nazionali, si registra una inquietante tendenza ad “accettare acriticamente” la lettura politica dominante, tesa ad accreditare l’immagine di una estesa strumentalizzazione delle domande di asilo da parte di migranti per motivi economici che abusano del canale dell’asilo. Invece di elaborare una propria riflessione (ed una conseguente proposta politica) su tale fenomeno (comunque reale) si registra una accettazione (a volte convinta) di una politica di restrizione delle garanzie procedurali allo scopo di scremare le domande e garantire i rifugiati “genuini” da quelli in mala fede.
3.
Il processo di erosione del
diritto d’asilo
In tutti i paesi della UE è in atto un allarmante processo di“erosione” del diritto d’asilo. I principali assi di tale processo sono:
3.1 L’attuazione, a
volte “de iure”, spesso “de facto” di aperte azioni di
contrasto alla possibilità “fisica” del richiedente asilo di
accedere alla procedura di asilo.
3.2 La riduzione delle
garanzie procedurali e delle forme di tutela giuridica dei richiedenti asilo
3.3 Uno
“svuotamento” del processo di armonizzazione europea delle
normative sul diritto d’asilo
3.1.
- 3.1.1. pratica estesa del “refoulement” di potenziali richiedenti asilo, classificati come “clandestini”
- 3.1.2.utilizzo spregiudicato degli accordi di riammissione di migranti anche con paesi “produttori” di rifugiati
- 3.1.3. campagne politiche miranti a confondere il rifugiato con il clandestino e ad offuscare il valore etico del diritto d’asilo
- 3.1.4. spostamento del problema verso i paesi vicini, applicando normative ed accordi basati sul principio del “paese terzo sicuro”
3.2.
- 3.2.1. interpretazione restrittiva dei criteri della Convenzione di Ginevra
- 3.2.2 vaghezza delle norme che assicurano forme di protezione sussidiaria sulla base delle norme di diritto internazionale diverse dalla convenzione di Ginevra, ed in particolare della Conv. Europea dei diritti dell’Uomo e grande discrezionalità nella loro applicazione
- 3.2.3 forti pressioni politiche sugli organi di valutazione al fine di restringere i criteri di valutazione, quando non espliciti inviti a decidere sulla base di parametri di opportunità politica
- 3.2.4. restrizione delle previdenze assistenziali
- 3.2.5 restrizioni della tutela giurisdizionale, fino a vere e proprie pratiche di negazione esplicita di tale tutela.
- 3.2.6 uso largo di forme di trattenimento o di vera e propria detenzione dei richiedenti asilo allo scopo prioritario di ostacolare il contatto dei RA con gli enti di tutela
- 3.2.7. utilizzo sempre più esteso della polizia in ogni fase della procedura (accesso, trattenimento, esame di merito), a fronte di una sempre maggiore restrizione dei poteri di controllo da parte delle organizzazioni indipendenti
- 3.2.8. largo utilizzo, nella gestione dei servizi di assistenza per i organizzazioni “umanitarie” che dichiarano di non occuparsi della “tutela giuridica” delle persone, bensì solo degli aspetti relativi alla stretta assistenza materiale.
3.3
- 3.3.1 rallentamento dei tempi previsti per l’armonizzazione
- 3.3.2 indebolimento delle previsioni normative vincolanti per gli stati, attraverso: a) definizione di standard minimi del tutto generici; b) presenza di larghe possibilità di deroga, su base del tutto discrezionale; c) mancanza di strumenti internazionali di controllo affidati ad enti indipendenti dal potere esecutivo dei singoli stati, e mancanza di controllo da parte di istituzioni della unione europea quali l Parlamento
L’attuale processo di armonizzazione europea si presenta più come un allarmante processo di “concordato svuotamento” del diritto d’asilo che una prospettiva di armonizzazione positiva e di consolidamento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali della persona
4. Proposte di
azione per le associazioni
4.1. Modificare
l’approccio di fondo al fenomeno
Bisogna ripensare all’asilo tramite un approccio globale al fenomeno che sia in grado di saperlo “leggere” all’interno del più grande fenomeno delle migrazioni internazionali. Tale necessità di fondare un nuovo approccio non mira affatto a svuotare il diritto d’asilo dalla sua specificità, bensì mira proprio a garantirla.
Per ciò che riguarda le agenzie specializzate nel settore dell’asilo, tale ripensamento dovrebbe muoversi su due piani:
4.1.1 La nascita di una maggiore consapevolezza delle connessioni profonde che vi sono tra i fenomeni migratori e il diritto d’asilo. Tale consapevolezza, una volta acquisita, deve trasformarsi in azioni concrete di:
-
apertura
al dialogo con le associazioni e gli enti che si occupano direttamente di
immigrazione
-
pressione
sulle istituzioni internazionali, in primis l’ACNUR, per innescare anche
il quelle sedi un processo di mutamento di atteggiamenti e di cultura.
-
forte
richiesta di revisione delle normative dei vari stati in materia di immigrazione
attraverso l’apertura effettiva di canali di immigrazione regolare per
lavoro.
Tale processo troverà
certamente resistenze di natura culturale (concezione dell’asilo), professionali
(messa in
discussione del proprio ruolo tradizionale) ed economiche (possibile messa a rischio
dei progetti di assistenza consolidati). Rimane tuttavia una strada
indispensabile da percorrere.
4.1.2 La nascita di una analoga
maggiore consapevolezza sulla necessità di collocare il diritto
d’asilo nell’ambito della più generale tutela dei diritti
umani fondamentali
riconosciuti nel territorio della UE. Ciò non significa che alcuni enti
non debbano “specializzarsi” nel settore specifico
dell’asilo, ma che deve modificarsi la percezione culturale che colloca
l’asilo in una dimensione chiusa in se stessa.
4.2. Agire nel processo di
armonizzazione delle normative europee
4.2.1. Il diritto d’asilo
deve essere riconosciuto come un diritto fondamentale dell’uomo che gli
stati aderenti alla UE si impegnano a rispettare; in particolare il diritto
d’asilo deve essere inserito fra i principi fondamentali della futura
Costituzione Europea.
4.2.2. Il concetto di diritto
d’asilo nel territorio dell’Unione non può basarsi solo
sulla protezione fornita dalla convenzione di Ginevra, che pure rimane pilastro
fondamentale della protezione internazionale, ma deve ricomprendere a pieno
titolo le forme di protezione che sono garantite sia dalla Convenzione Europea
dei diritti dell’Uomo, che dalle altre convenzioni internazionali alle
quali i paesi dell’Unione aderiscono.
4.2.3. Va attuata una revisione
delle normative nazionali dei vari stati della UE in modo da assicurare
maggiore indipendenza dal potere politico da parte degli organi di valutazione
delle istanze di asilo.
4.2.4. Va riaffermato il principio
inderogabile del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva per i
richiedenti asilo la cui istanza sia stata respinta da parte dell’organo
di valutazione.
4.2.5. Va riaffermato il principio
generale della non detenzione (non-trattenimento) dei richiedenti asilo.
L’utilizzo, spesso fatto, all’art. 5 della Convenzione Europea dei
diritti dell’Uomo per giustificare la detenzione dei richiedenti è
del tutto erroneo; al contrario, la detenzione dei richiedenti come misura di
carattere generale, viola i principi fondamentali sanciti dalla stessa
convenzione. Il trattenimento dei richiedenti asilo può essere ammesso,
in applicazione di una norma di uno stato aderente alla convenzione, solo in
situazioni strettamente circoscritte, laddove il diritto del singolo a ricevere
protezione va bilanciato con il diritto della collettività a tutelare la
propria sicurezza.
4.2.6. deve essere prevista
l’introduzione, nella normative nazionali e comunitarie, di disposizioni
che permettano di dare una concreta attuazione al principio di “non
respingimento” (oggi tali norme
sono spesso inefficaci poiché la mancanza di strumenti reali di
controllo le rende più simili a “raccomandazioni morali” che
a norme aventi effettiva forza cogente. Tali disposizioni debbono muoversi
nella direzione di aumentare in particolare le forme di tutela dei rifugiati
che si trovino alle frontiere degli stati nei quali intendono fare ingresso per
chiedere protezione.
4.2.7. Va operata una revisione
profonda della convenzione di Dublino; l’approccio fin qui utilizzato si
è rivelato completamente fallimentare sul piano della ripartizione degli
oneri tra i paesi aderenti, fonte inutile di sprechi economici, nonché
lesivo del diritto del richiedente asilo a potere vivere con la propria
famiglia. Va previsto il diritto
alla riunificazione dei nuclei famigliari con i parenti entro il terzo
grado. In tutti gli altri casi la
convenzione dovrebbe prevedere regole elastiche che tengano conto anche delle
scelte del richiedente (prevedendo, ad esempio, la definizione periodica, di
quote di rifugiati da potere accogliere da parte dei vari paesi aderenti,
ovvero la possibilità che il richiedente possa essere “preso in
carico” da soggetti pubblici o privati di uno stato membro et).
4.2.8. Va studiata la
possibilità di istituire degli organismi nazionali di controllo (eletti
dai parlamenti nazionali) incaricati di verificare il rispetto dei diritti
fondamentali dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Tali organismi debbano
avere accesso alla documentazione in possesso degli uffici incaricati (fatte
salve le disposizioni sulla privacy) e alle strutture di ogni tipo di
accoglienza dei rifugiati e degli stranieri in generale, nonché alle
frontiere et. In tale ottica va valutata la proposta di istituzione di un
servizio di monitoraggio (o commissione permanente) sulla tematiche
dell’asilo presso il Parlamento Europeo
Gianfranco Schiavone