Guida alla regolarizzazione dei lavoratori immigrati.

Premessa.

 

Come si avrà modo di comprendere dalla lettura di questa Guida, la regolarizzazione in atto dei lavoratori immigrati non appartenenti all'Unione europea,  a differenza di quella del 1998, non è una vera e propria sanatoria della condizione di clandestinità del cittadino entrato irregolarmente nel nostro paese, o che si sia trovato sucessivamente in una simile posizione.

Sia l'art. 33 della legge 189/2002, sia il D.L 195/2002 sono marcatamente caratterizzate dalla finalità di far emergere il lavoro irregolare, sulla strada già tracciata dalla legge 338/2001 (c.d. legge Tremonti). 

Entrambe le leggi, infatti, pur dovendo necessariamente coinvolgere il lavoratore in nero e il suo datore, sembrano rivolgersi unicamente a quest'ultimo, consentendogli di uscire dalla condizione di irregolarità: l'aver fatto lavorare senza alcuna formalizzazione legale e/o contrattuale cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno richiesto dalla legge. Ciò si ricava dalla semplice lettura dell'incipit delle leggi, nonché dal fatto che è il datore di lavoro a dover presentare la dichiarazione di emersione ed è ancora questi il successivo destinatario di tutte le comunicazioni da parte della Prefettura competente (di archiviazione della pratica o di convocazione presso lo sportello polifunzionale per la firma del contratto).

Proprio per questa caratterizzazione, il cittadino straniero, che trovandosi nella condizione di poter sanare la propria posizione - il buon esito della procedura è condizione per il rilascio del permesso di soggiorno -, non riesce a farlo a causa del rifiuto del proprio datore non ha apparentemente alcuno strumento per tutelarsi.

Già dopo una settimana dall'entrata in vigore delle leggi, non si contano i casi denunciati di rapporti di lavoro in nero conclusisi bruscamente a seguito della domanda da parte del lavoratore di poter essere regolarizzato, piuttosto che quelli in cui il datore di lavoro ha opposto un secco rifiuto alla possibilità di sanare la posizione irregolare o, peggio, quelli in cui il datore di lavoro ha condizionato la presentazione della domanda di emersione al pagamento da parte dello straniero di una somma di denaro piuttosto ingente; si confermano così i timori sulla difficile attuazione di questa sanatoria.

 

D'altro canto, le due leggi sono l'unica possibilità concessa a un rilevante numero di cittadini stranieri di regolarizzare la propria permanenza in Italia. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno (sia per lavoro domestico che per altro tipo di lavoro subordinato) allo straniero verrà rilasciato il permesso di soggiorno di durata variabile da uno e due anni, a seconda della tipologia di rapporto lavorativo instaurato (un anno per i lavoratori domestici e gli altri lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato, due anni per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato).

 

Altro profilo da non sottovalutare nell'analisi della  normativa in commento è la possibilità concessa unicamente ai lavoratori in via di regolarizzazione di poter accedere alla "moratoria" sulle espulsioni, contenuta nel decreto legge e applicabile anche ai lavoratori domestici, per tutta la durata del procedimento di regolarizzazione. La ricevuta dell'avvenuta spedizione del plico (bianco o azzurro, a seconda del rapporto di lavoro) consentirà infatti al cittadino straniero di non essere espulso pur in assenza di regolare permesso di soggiorno.

 

A conclusione di queste brevi note introduttive, ci sembra opportuno rilevare che, nella migliore tradizione consolidatasi nel vigore della legge Turco-Napolitano, anche la legge di riforma, per essere applicata, necessiterà dell'intervento massiccio di circolari amministrative esplicative.

Come se non bastasse, poi, i Decreti Ministeriali che dovrebbero completare la normativa sostanziale sul piano degli adempimenti previdenziali (INPS e INAIL) non sono stati ancora emanati. Ciò crea inevitabilmente perplessità in capo ai datori di lavoro in merito alla regolarizzazione: non è chiaro infatti se sarà possibile regolarizzare periodi superiori ai tre mesi, come verranno imputati i contributi previdenziali versati con il sistema forfettario, come ci si dovrà comportare sul piano fiscale e previdenziale successivamente alla consegna della domanda di emersione, se, infine, si potrà fruire delle agevolazioni per l'emersione irregolare previsto dalla legge Tremonti.

 

Proprio in ragione dell'esistenza di dubbi interpretativi, allo stato non risolvibili con certezza ma che richiedono comunque un tentantivo di risposta ragionevole,  e in attesa di maggiori chiarimenti da parte dei ministeri competenti, questa guida alla regolarizzazione non si limita a fornire istruzioni sulle modalità di compilazione delle domande di emersione ma cerca di offrire una risposta ai quesiti che nei primi giorni di applicazione ci sono stati rivolti più di frequente.

Si è, pertanto, ritenuto di suddividere il presente lavoro in tre parti, grossomodo così schematizzabili

-       presupposti applicativi, modalità di attuazione e effetti delle leggi;

-       sintesi delle peculiarità del lavoro domestico;

-       risposta ai quesiti più frequenti.

 

N.B. Questa Guida è aggiornata al 9 ottobre 2002. Variazioni potranno essere apportate in seguito alla conversione del D.L. 195/2002 e alla pubblicazione di Decreti Ministeriali e di circolari amministrative dei Ministeri competenti (Lavoro e Interno).


1. Alcune notizie sui tempi per la regolarizzazione dei lavoratori subordinati destinatari delle procedure di emersione

 

 

·      Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199 : pubblicazione della legge 30 luglio 2002, n. 189

·      Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2002, n. 211: pubblicazione del D.L. 9  settembre 2002, n. 195

·      dalla data di entrata in vigore (10 settembre, in entrambi i casi) decorreranno i termini per presentare la dichiarazione di emersione (sino all'11 novembre per i lavoratori domestici, sino al 10 ottobre, per gli altri casi) e i tre mesi a ritroso per la determinazione della durata minima del rapporto di lavoro che può essere regolarizzato.

 

Alcune osservazioni sui tempi effettivi di attuazione in riferimento ad entrambe le regolarizzazioni:

-       la legge potrà essere effettivamente applicata solo se verrà accompagnata dai decreti ministeriale contenente i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme che il datore di lavoro dovrà versare all'INPS, a titolo di contributo forfettario (art. 33, co. 6 e co. 3, lett. a) della legge 189/2002 e art. 1, co. 7, del D.L. 195/2002) per la regolarizzazione del proprio dipendente;

-       è molto probabile che il termine del 10 ottobre venga prorogato all'11 novembre, in sede di conversione del decreto legge;

-       sempre in sede di conversione potrebbe essere ampliato il numero dei destinatari della moratoria sulle espulsioni.

2. La normativa di riferimento

 

2.a) Lavoratori domestici

 

L'art. 33 della legge 189/2002 è la fonte legale che introduce la procedura di emersione individuando i presupposti sostanziali e formali per la accedere alla cd. sanatoria di colf e badanti. Tuttavia, l'articolo citato non è l'unico riferimento normativo che occorrerà prendere in considerazione per far ottenere un permesso di soggiorno per lavoro a un cittadino extracomunitario e per far sì che le modalità di esecuzione del contratto di lavoro instaurato siano rispettose della complessiva disciplina (di fonte legale e contrattuale - contratto collettivo di categoria) che regolamenta ogni aspetto del rapporto di lavoro domestico (sia sul piano sostanziale, sia su quello previdenziale). Proprio a questo proposito, si è pensato di suddividere il presente vademecum in due parti: la prima dedicata alla procedura di emersione, la seconda volta a indicare le semplici regole che presiedono alla corretta gestione di un rapporto di lavoro di natura subordinata (anche se particolare, come quello domestico).

 

In estrema sintesi la normativa di riferimento sarà presumibilmente la seguente:

·      T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs 25/7/1998, n. 286) come modificato dalla legge 189/2002, in particolare: artt. 5-bis (contratto di soggiorno) e 33;

·      decreto ministeriale (lavoro) per la determinazione del contributo forfettario (non è detto che venga emanato, anche se dovranno comunque stabilire delle regole per l'eventuale regolarizzazione di periodi più lunghi dei tre mesi minimi);

·      Regolamento di attuazione del testo unico (D.P.R. 31/8/1998, n. 394) come (presumibilmente) modificato da un futuro provvedimento normativo, allo scopo di armonizzare vecchia e nuova disciplina;

·      circolari applicative che in materia di immigrazione non mancano mai, dei ministeri dell'Interno e del lavoro;

·      CCNL Lavoro domestico dell'8/3/2001.

·      normativa previdenziale specifica per i lavoratori domestici.

 

2.b) Altri lavoratori subordinati

 

·      T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs 25/7/1998, n. 286) come modificato dalla legge 189/2002, in particolare: artt. 5-bis (contratto di soggiorno);

·      D.L. 9/9/2002, n. 195, come sarà modificato dalla legge di conversione;

·      decreto ministeriale (lavoro) per la determinazione delle modalità di imputazione del contributo forfettario e di quelle relative alla corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti i tre mesi, nonché le modalità per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto legge e la stipulazione del coontratto di soggiorno;

·      Regolamento di attuazione del testo unico (D.P.R. 31/8/1998, n. 394) come (presumibilmente) modificato da un futuro provvedimento normativo, allo scopo di armonizzare vecchia e nuova disciplina;

·      circolari applicative dei ministeri dell'Interno e del lavoro;

·      Contratto collettivo di lavoro applicabile al singolo rapporto di lavoro (metalmeccanici, edili, commercio, ecc…)

 

2.1 Gli aspetti salienti dell'art. 33 e del D.L. 195/2002

 

L'art. 33 prevede che "chiunque" abbia occupato in nero nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (almeno dal 10 giugno 2002) cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea, adibendoli ad attività di assistenza a familiari affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, oppure ad attività di lavoro domestico, può procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, denunciandone la sussistenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro l'11 novembre 2002, il 10, scaddenza naturale, è una domenica).

 

La regolarizzazione potrà riguardare un solo collaboratore domestico per nucleo familiare e un numero illimitato di assistenti agli anziani o ai malati non del tutto autosufficienti.

 

Il decreto legge disciplina la regolarizzazione di tutti i rapporti irregolari di lavoro subordinato, ad esclusione, ovviamente,  di quelli domestici.

Sono pertanto esclusi i rapporti di lavoro autonomo, anche se si tratta di prestazioni rese in modo coordinato e continuativo.

Per quanto riguarda i soci lavoratori di cooperativa, questi potranno essere regolarizzati in questi casi:

-       venga dichiarata la loro assunzione in qualità di lavoratori subordinati;

-       accanto al rapporto associativo (eventualmente già in essere) venga dichiarato che ai sensi del regolamento interno gli stessi, nello svolgimento della loro attività, saranno inquadrati come lavooratori subordinati ai sensi di quanto dispone la legge 142/2002.

 

I datori di lavoro che presenteranno la dichiarazione di emersione non saranno passibili di sanzione per la violazione delle norme relative al soggiorno, al lavoro, agli aspetti finanziari connesse alla pregressa occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.

 

3 Chi non potrà essere regolarizzato

 

L’art. 33, comma 7, della L. n.189/2002 e l’art. 1, comma 8, del D.L. n.195/2002 elencavano una serie di situazioni riguardanti i cittadini extracomunitari che ne impedivano la regolarizzazione, tra cui l’essere stati raggiunti da un decreto di espulsione per un motivo diverso dal mancato rinnovo (tra i casi più frequenti: decreto di espulsione per sottrazione ai controlli di frontiera – art.13, lett.a, d.lgs. n.286/98 - ; decreto di espulsione per mancata richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso – art.13, comma 2, lett.b, d.lgs. n. 286/98 -).

Tuttavia, in sede di conversione in legge del D.L. n.195/2002 (conversione attualmente in corso), alcuni emendamenti presentati da forze politiche di maggioranza allargano le maglie della regolarizzazione anche ai soggetti destinatari di decreti di espulsione diversi da quelli per mancato rinnovo, attribuendo ai Prefetti – su istanza di revoca proposta dagli interessati – il potere di revocare tali decreti in considerazione dell’inserimento sociale del cittadino extracomunitario.

I lavoratori extracomunitari che rientrano in questi casi dovranno dunque inoltrare alla Prefettura-UTG specifica istanza in cui chiedere la revoca del relativo decreto di espulsione, presumibilmente contestualmente o successivamente all’inoltro della domanda di regolarizzazione da parte del datore.

 

Alla luce delle modifiche in corso, non potranno essere regolarizzati colf, badanti e altri lavoratori extracomunitari:

 

6      nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, de testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 e successive modificazioni;

7      che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

8      che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione*.

***

Nella dichiarazione di emersione dovranno essere indicati alcuni elementi conoscitivi delle generalità delle parti stipulanti il contratto di soggiorno, del tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato e della retribuzione convenuta. La mancata indicazione anche di uno solo di questi elementi comporterà l'inammissibilità della domanda (art. 33, comma 2).

La dichiarazione dovrà altresì essere corredata da alcuni allegati a pena di irricevibilità della stessa (comma 3).

 

La procedura di regolarizzazione è caratterizzata dal coinvolgimento degli uffici postali e delle Prefetture: ai primi ci si dovrà infatti rivolgere per ritirare il "kit", che conterrà la documentazione necessaria per presentare la dichiarazione di emersione; le Prefetture (oggi Uffici Territoriali del Governo, presenti in quasi tutti i capoluoghi di Provincia) convocheranno le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del relativo permesso di soggiorno allo straniero.

 

Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, allo scopo di eludere le norme in materia di immigrazione è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

 

 

 

Vademecum

 

Chi sono i destinatari della regolarizzazione

 

1) I cittadini extracomunitari che, al momento dell'entrata in vigore della legge, stiano prestando la propria attività lavorativa, senza alcuna formalizzazione legale e contrattuale (in nero) da almeno tre mesi per un cittadino italiano, o straniero regolarmente soggiornante, e svolga per questi una delle seguenti attività:

·                    assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o da handicap che limitano l'autosofficienza;

·                    lavoro domestico;

 

Attesa la specificità e la collocazione della prestazione dedotta nel contratto, l'ambito familiare, sembra da escludere la possibilità che il lavoratore straniero possa essere assunto da un soggetto diverso da una persona fisica.

 

2) I cittadini extracomunitari che, al momento dell'entrata in vigore della legge, stiano prestando la propria attività lavorativa, senza alcuna formalizzazione legale e contrattuale (in nero) da almeno tre mesi per un soggetto che eserciti un'attività imprenditoriale, sia in forma individuale che societaria.

 

Presupposti minimi (comuni) per poter accedere alla regolarizzazione

 

Potranno accedere alla regolarizzazione i cittadini extracomunitari che:

1.     siano in possesso del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio (non lo prescrive la legge, ma lo si desume dalla lettura della Dichiarazione di emersione: vi sono campi che devono essere compilati con i dati del documento valido per l'espatrio);

2.     siano sprovvisti di un  permesso di soggiorno oppure siano titolari di un permesso che non consente di svolgere attività lavorativa (ad esempio: turismo, cure mediche, minore età, ecc.);

3.     siano d'accordo con il proprio datore di lavoro affinché lo stesso:

* proceda alla presentazione della dichiarazione di emersione (il cittadino straniero nel corso dell'intera procedura svolge un ruolo puramente passivo, il datore di lavoro, sarà l'unico destinatario delle successive comunicazioni: convocazione presso la Prefettura ed eventuale provvedimento di archiviazione);

* stipuli il contratto di soggiorno, ai sensi dell'art. 5bis del T.U., come modificato dalla legge 189/2002;

* si impegni a versare il contributo forfettario per sanare il mancato pagamento dei contributi previdenziali (290 euro per i lavoratori domestici, 700 euro per gli altri);

* si impegni a garantire una sistemazione alloggiativa e a pagare le spese di viaggio in caso di rientro definitivo del lavoratore nel Paese di origine.

 

La procedura di emersione (comune)

 

Entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge 189/2002 ed entro 1 mese dall'entrata in vigore del D.L. 195/2002 (salvo proroghe), il datore di lavoro che intenda procedere alla regolarizzazione di un cittadino straniero, occupato alle proprie dipendenze nei tre mesi precedenti (dal 10/6/2002), deve recarsi presso uno dei 14.000 uffici postali per ritirare l'apposito plico contenente tutto il necessario per la presentazione della dichiarazione.

Nel suddetto plico il dichiarante troverà:

le istruzioni per la compilazione;

il bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfettario indicato dalla legge;

la busta prestampata dove inserire la documentazione con tutti gli allegati;

la cedola dell'assicurata, con l'indicazione del datore di lavoro e del lavoratore;

il modulo per la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare.

 

Compilazione della dichiarazione di emersione:

 

La dichiarazione di emersione del lavoro nero, limitata ad un lavoratore per nucleo familiare in caso di colf, senza limiti per gli assistenti a malati e/o anziani e per i lavoratori dell'impresa, dovrà contenere a pena di inammissibilità:

a)     le generalità del datore di lavoro con attestazione della cittadinanza e, nel caso di datori stranieri, della regolarità della presenza in Italia (n.  permesso o carta di soggiorno con eventuale scadenza);

b)    l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati, del n. di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e dell'eventuale permesso di soggiorno;

c)     l'indicazione della tipologia e della modalità di impiego (ad. es.: colf/badanti, tempo pieno/part-time, inquadramento professionale, ecc.);

d)    l'indicazione della retribuzione convenuta che non potrà essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento.

 

Suggerimenti pratici.

 

Il costo effettivo mensile per il datore di lavoro domestico - Gli unici riferimenti alla retribuzione contenuti nell'art. 33 sono i minimi previsti dal CCNL in vigore. Tuttavia, sempre per quanto previsto nella domana di emersione, non da un'altra e diversa fonte legale, il cittadino straniero assunto come lavoratore domestico dovrà comunque percepire una retribuzione minima mensile pari a 439,00 euro (cioè l'importo dell'assegno sociale che viene utilizzato come presunzione di minimo vitale di sussistenza). A ciò si deve aggiungere il costo dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) che oscillano tra un massimo di 1,01 euro all'ora per rapporti di lavoro sino a 24 ore settimanali e con una retribuzione oraria fino a 6.15 euro all'ora (cfr. circolare INPS n. 56 del 22/3/2002, allegata) a minimo di 0,74 euro per rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali e con una retribuzione oraria pari a 3,97 euro all'ora (cfr. circolare INPS n. 56 del 22/3/2002, allegata).

 

Pluralità di datori di lavoro. - Accade di frequente (anzi, il più delle volte, si può dire sia la regola) che un lavoratore che lavori come domestico, svolga la propria attività per più famiglie. In questo caso, si suggerisce al lavoratore di attivarsi affinché i diversi datori di lavoro presentino tutti la dichiarazione di emersione assieme. Nella singola dichiarazione si dovrà indicare la retribuzione oraria e mensile effettivamente pattuita che sommata a quelle degli altri datori di lavoro dovrà dare come risultato i 439,00 euro.

Il contributo forfettario dovrà comunque essere versato da ogni datore di lavoro.

Su questo punto specifico, la Prefettura di Milano (in www. prefettura.mi.camcom.it) consiglia ai datori di lavoro di presentare congiuntamente le domande all'Ufficio Postale, in modo da consentire alla Poste di trattarle come unico plico.

Posto che non sembra essere passata la proposta più ragionevole di inserire tutte le dichiarazioni di emersione in un'unica busta, si raccomanda di far presente all'addetto dell Ufficio postale di attenersi alle indicazioni della Prefettura citate.

 

Gli allegati alla dichiarazione di emersione

 

Alla dichiarazione di emersione dovranno essere allegati i seguenti documenti, a pena di irricevibilità:

a)                      attestato del pagamento del contributo forfettario (439 euro per i domestici, 700 euro per gli altri), pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o interessi;

b)                      copia di impegno a stipulare il contratto di soggiorno previsto dall'art. 5 bis del testo unico di cui al T.U. della disciplina in materia di immigrazione, come modificato dalla legge 198/2002;

c)                      certificazione medica della patologia o handicap del componente della famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore;

d)                      copia dei documenti di identità

 

Suggerimenti pratici.

 

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato - E' previsto dall'art. 5bis del T.U. ed è stato introdotto dalla "Bossi-Fini". Verrà stipulato presso lo sportello polifunzionale quando le parti verranno convocate, dopo le verifiche della regolarità della documentazione allegata alle dichiarazioni (sul punto, v. più nel dettaglio al successivo punto 5) Convocazione presso gli sportelli Polifunzionali)

Il contratto, che dovrà avere durata minima di 12 mesi, conterrà a pena di invalidità:

a)     la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dagli alloggi  di edilizia residenziale pubblica;

b)    l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese di provenienza;

 

La disponibilità di un alloggio -

Questo sarà sicuramente uno dei punti più controversi e di più difficile applicazione della disposizione di legge. Sono a tutti note le difficoltà che i lavoratori stranieri trovano nella ricerca di un appartamento o anche solo di una stanzqa in condivisione. A ciò si aggiunga che nella maggior parte dei casi il contratto di affitto non esiste. In questi casi che, lo si ripete, costituiscono la regola, piuttosto che l'eccezione, appare impossibile per il datore di lavoro garantire l'alloggio al proprio dipendente.

Anche su questo punto si attendono risposte dal Ministero dell'Interno.

 

Certificazione medica - Si ritiene sia sufficiente una dichiarazione del medico di base che attesti lo stato di infermità della persona che dovrà essere assistita.

In ogni caso si suggeriscono i seguenti accorgimenti per le corrispondenti ipotesi:

·      assistenza a una persona handicappata: allegare la dichiarazione prevista dalla legge 104/1993 che attesta lo stato di invalidità;

·      - assistenza a persona titolare di assegno di accompagnamento, assegno di invalidità o pensione di invalidità: allegare la relativa certificazione dell'INPS;

·      assistenza a persona comunque non del tutto autosufficiente, che non sia tuttavia titolare di alcuna delle provvidenze menzionate al punto che precede: allegare certificazione del medico di famiglia che attesti  la patologia e l'impossibilità a svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana (cucinare, mangiare, lavarsi, vestirsi, governo della casa, ecc.).

 

Altra documentazione - E' necessario allegare alla dichiarazione di emersione copia di tutte le pagine del documento valido per l'espatrio del lavoratore straniero, compresa la compertina (spesso il numero del passaporto è stampigliato lì).

 

Il confezionamento della busta e gli adempimenti presso gli uffici postali

 

Una volta compilata e sottoscritta la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro fatte le fotocopie da conservare in duplice copia (una per sé, l'altra per il lavoratore), si recherà all'Ufficio postale dove:

·      pagherà il contributo forfettario (saranno disponibili gli appositi moduli prestampati);

·      presenterà la dichiarazione di emersione;

·      pagherà le relative spese (40 euro, per i lavoratorri domestici, 100 euro, per gli altri);

·      inserirà la documentazione di cui al punto che precede nella busta prestampata;

·      consegnerà il plico all'impiegato delle poste che rilascerò il tagliando timbrato dell'assicurata.

 

Suggerimenti pratici.

 

Tagliando dell'assicurata - E' opportuno farne una copia da consegnare al lavoratore che la conserverà insieme a tutte le altre . La copia del modulo della dichiarazione, unitamente a copia del tagliando dell'assicurata costituiranno la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, anche ai fini di un eventuale futuro controllo di polizia.

 

Spedizione del plico all'ufficio postale. - L'assicurata all'ufficio postale potrà essere spedita dal datore di lavoro o da un suo delegato. In questo caso, il delegato dovrà essere munito di una semplice delega e della fotocopia del documentoo di identità del delegante. 

 

Assistenza anziani e/o persone inferme. - Si possono scegliere due strade:

1) la dichiarazione e il contratto vengono sottoscritti dalla persona cui deve essere prestata asssistenza;

2) la dichiarazione e il contratto vengono sottoscritte da un familiare dell'assistito.

 

Nel primo caso, qualora la persona inferma non sia in grado, per un impedimento permanente, né a sottoscriverere la domanda di regolarizzazione, né a recarsi allo sportello polifunzionale, sembra che l'unica possibilità sia quella di conferire una procura speciale a un soggetto terzo.

Sempre la Prefettura di Milano (in www.prefettura.mi.camcom.it) ha escluso l'applicabilittà dell'art. 4, comma 2 del DPR 28/12/2000, n. 445.

 

Convocazione presso gli sportelli polifunzionali. - A seguito della spedizione del plico alla Prefettura competente (quella di residenza del datore di lavoro o quella del luogo in cui si svolgerà il rapporto di lavoro) nessuna ulteriore attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro e al lavoratore interessato. Le parti dovranno solamente aspettare la lettera di convocazione della Prefettura che conterrà tutte le indicazioni riguardanti l'appuntamento (luogo, giorno, orario) per i successivi adempimenti.

 

La Prefettura verifica l'ammissibilità della domanda e la ricevibilità della stessa, verificherà, cioè, sia la corretta compilazione della dichiarazione di emersione, sia la presenza di tutti gli allegati.

 

Successivamente alla comunicazione della insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la parti saranno convocate dalla Prefettura presso uno degli sportelli polifunzionali che saranno approntati per la definizione della pratica.

 

Il datore di lavoro e il lavoratore si dovranno presentare il giorno stabilito presso lo sportello indicato nella comunicazione portando con sé:

1.     gli originali dei documenti di identità (proprio e del lavoratore);

2.     la copia di tutti i documenti allegati alla dichiarazione di emersione del lavoro nero;

3.     tutti gli altri documenti eventualmente richiesti nella comunicazione di convocazione.

4.     4  fotografie del lavoratore e una marca da bollo da 10.33 euro.

 

La mancata presentazione delle parti nel luogo, nel giorno e nell'orario stabilito, potrà comportare l'archiviazione della pratica, con perdita del diritto alla regolarizzazione!!

 

Presso ogni sportello saranno presenti:

1.     un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, al fine di rilasciare, al lavoratore che ne sia sprovvisto, il codice fiscale;

2.     un rappresentante della Prefettura che esaminerà in via definitiva la dichiarazione presentata , completandola con elementi eventualmente mancanti;

3.     un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro per la stipulazione del contratto di soggiorno e, si presume, il rilascio del libretto di lavoro;

4.     un rappresentante della Questura per il ritiro del permesso di soggiorno.

 

E' probabile che presso lo sportello sia anche presente un rappresentante dell'INPS per la definizione della pratica previdenziale.

In mancanza  del funzionario dell'ente previdenziale il datore di lavoro dovrà dichiarare all'INPS l'assunzione del lavoratore mediante compilazione del Mod. LD09 (a disposizione presso le sedi INPS e i patronati). Per tale procedura si rimanda alla parte del presente Vademecum, relativa alla disciplina del lavoro domestico.

 

Caratteristiche del permesso di soggiorno rilasciato.

 

Il permesso di soggiorno avrà durata annuale e sarà rinnovabile per lo stesso periodo se sarà data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

 

Si ritiene che il permesso di soggiorno rilasciato ex art. 33 sia identico in tutto  e per tutto a un normale permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

Per tale motivo al momento del rinnovo - stante anche il tenore letterale del comma 5 dell'art. 33 che parla di continuità del rapporto e non di quel rapporto specifico che ha consentito la regolarizzazione - sarà sufficiente la prova dell'esistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato.

 

La considerazione per cui il permesso di soggiorno in parola debba poter consentire, ad esempio, il ricongiungimento familiare, piuttosto che l'iscrizione alle liste di collocamento, ecc, si dovrebbe desumere altresì dal fatto che in caso contrario, nei confronti dell'art. 33 potrebbe essere sollevata una questione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di parità di trattamento.

 

Condanne per le dichiarazioni mendaci

 

Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione, sempre che ne possa conoscere la mendacità, è punito con la reclusione da 2 a 9 mesi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

 

 


SINTESI SCHEMATICA

Procedura di regolarizzazione COLF e BADANTI

 

DESTINATARI DELLA REGOLARIZZAZIONE:

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

che prestano attività lavorativa da almeno TRE MESI per un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante e che siano adibiti:

6      a LAVORO DOMESTICO

7      ad ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ai componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che limitano l’autosufficienza;

 

e che al momento dell’entrata in vigore della legge:

 

6      siano in possesso del passaporto o altro documento valido per l’espatrio:

7      siano sprovvisti di un permesso di soggiorno o titolari di un permesso che non consente di svolgere attività lavorativa

8      siano d’accordo con il proprio datore di lavoro affinché lo stesso proceda alla presentazione della dichiarazione di emersione, stipuli il contratto di soggiorno, versi il contributo, si impegni a garantire una sistemazione alloggiativa nonché a versare le spese di viaggio in caso di rientro definitivo del lavoratore nel Paese di origine.

 

SOGGETTI ESCLUSI DALLA REGOLARIZZAZIONE

6       coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera (non eseguito)

 

6       coloro che siano destinatari di un provvedimento di espulsione con intimazione (ad es. per essersi sottratti ai controlli di frontiera o per non avere richiesto il p.s. entro 8 giorni dall’ingresso) e che siano sottoposti a procedimento penale per un qualsiasi delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso – si veda nota pagg. 5,6 -

 

6       coloro che risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato

 

6       coloro che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 c.p.p. salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione – si veda nota pagg. 5,6

 

6       coloro che non siano in possesso del passaporto o di un documento equipollente valido per l’espatrio.


PROCEDURA DI EMERSIONE:

A)     DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

Il datore di lavoro che intende procedere alla regolarizzazione del cittadino straniero occupato alle proprie dipendenze nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge (10-6-2002) deve:

1)        ritirare, presso  l’Ufficio postale, l’apposito plico contenente:

-  le istruzioni per la compilazione

-  il bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfettario (pari a Euro 290)

-  la busta prestampata dove inserire la documentazione con tutti gli allegati

-  la cedola dell’assicurato con l’indicazione del datore di lavoro e del lavoratore

-  il modulo per la dichiarazione di lavoro irregolare

 

6      compilare la dichiarazione di emersione in stampatello, riempiendo ogni casello con un solo carattere, lasciando una casella vuota tra un nome e l’altro. La dichiarazione (limitata ad un lavoratore per nucleo familiare in caso di colf, senza limiti per gli assistenti a malati e/o anziani) deve contenere a pena di inammissibilità:

-  le generalità del datore di lavoro (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita);

-  l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori extracomunitari occupati, del n. di passaporto o di altro documento valido per l’espatrio e dell’eventuale permesso di soggiorno;

-  l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego (colf/badanti, tempo pieno/part-time)

-  l’indicazione della retribuzione convenuta (non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento)

6      allegare alla dichiarazione di emersione i seguenti documenti, a pena di irricevibilità:

-  attestato di pagamento del contributo forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o interessi;

-  certificazione medica della patologia o handicap del componente della famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore;

-  copia del documento di identità del dichiarante;

-  copia di tutte le pagine del documento valido per l’espatrio del lavoratore;

-  copia di impegno a stipulare il contratto di soggiorno.

6      conservare in fotocopia la documentazione predisposta (una per sé e l’altra per il lavoratore)

7      recarsi all’Ufficio postale dove:

-  pagherà il contributo forfettario

-  presenterà la dichiarazione di emersione

-  pagherà le relative spese (40 Euro)

-  inserirà la dichiarazione di emersione nella busta prestampata

-  consegnerà il plico all’’impiegato delle poste che rilascerà il tagliando timbrato dell’assicurata contenente la causale e i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore.

Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione allo scopo di eludere le norme in materia di immigrazione è punito con la reclusione da 2 a 9 mesi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

 

B)     CONVOCAZIONE PRESSO GLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI

Le buste contenenti la dichiarazione di emersione e i relativi allegati saranno trasmesse dagli uffici postali al Centro Servizi delle Poste Italiane che:

-  trasmetterà le istanze ad ogni Prefettura

-  invierà i dati (informatici) alle Questure competenti che accerteranno se sussistono eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno in favore del lavoratore extracomunitario.

Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione

-  la Prefettura verificherà l’ammissibilità della domanda e la ricevibilità della stessa

-  la Questura accerterà se sussistono motivi che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno

Nei 10 giorni successivi alla comunicazione della insussistenza di motivi ostativi il datore di lavoro sarà convocato dalla Prefettura presso lo Sportello Polifunzionale indicato nella comunicazione per la definizione della pratica.

Il datore di lavoro e il lavoratore si dovranno presentare nella sede, nel giorno e nell’orario stabiliti portando con sé:

-  gli originali dei documenti di identità

-  la copia di tutti i documenti allegati alla dichiarazione di emersione

-  gli altri documenti eventualmente richiesti nella comunicazione di convocazione

Presso ogni sportello saranno presenti:

-  un Rappresentante dell’Agenzia delle entrate per il rilascio, al lavoratore che ne sia sprovvisto, del codice fiscale;

-  un Rappresentante della Prefettura, per l’esame, in via definitiva, della dichiarazione presentata;

-  un Rappresentante della Direzione Provinciale del lavoro per la stipula del contratto di soggiorno;

-  un Rappresentante della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.

La mancata presentazione delle parti nel luogo, nel giorno e nell’orario stabilito, potrà comportare l’ARCHIVIAZIONE della pratica, con perdita del diritto alla regolarizzazione.

 

C)     STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, stipulato presso lo Sportello Polifunzionale davanti al Rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro conterrà, a pena di invalidità:

6      la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

7      l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese di provenienza.

 

D)    PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno rilasciato:

a)     avrà durata annuale

b)     sarà rinnovabile per lo stesso periodo se sarà data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

 

E)     RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le Prefetture accantoneranno le pratiche per trattarle al termine di tutta la procedura di emersione e regolarizzazione:

-  se risultano incomplete nella compilazione

-  se mancano gli allegati previsti

-  se presentano aspetti di dubbio e di particolare complessità

-  se le parti non si presentano senza giustificato motivo nel giorno della convocazione.

I provvedimenti di rigetto e archiviazione delle istanze saranno notificati al domicilio del datore di lavoro, tramite il servizio postale. Dalla data del rigetto decorrono i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego

 


La disciplina del lavoro domestico: regole sostanziali, previdenziali e fiscali

Dopo la regolarizzazione del collaboratore familiare addetto al lavoro domestico (colf) o di assistenza (badante) secondo la procedura ora spiegata, è necessario seguire alcune semplici regole, per lo più contenute nel contratto nazionale disciplinante il lavoro domestico (ccnl); si consiglia pertanto di averne sempre una copia aggiornata, reperibile nelle librerie o presso le associazioni sindacali di categoria (schema riepilogativo del contratto).

In sintesi le regole più importanti da seguire sono le seguenti:

 

REGOLE SOSTANZIALI

 

1) La scelta dell’inquadramento del lavoratore (art. 10 ccnl)

Il contratto nazionale prevede un preciso inquadramento (ed una corrispondente retribuzione) a seconda delle mansioni svolte dal lavoratore o dalla lavoratrice, e precisamente:

Nella prima categoria super sono inquadrati i lavoratori che abbiano una specifica professionalità sul piano pratico operativo in possesso di diploma o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici (ad esempio: infermieri professionali che svolgono attività di assistenza qualificata). Si precisa che il cittadino extracomunitario in possesso di diploma o attestato rilasciato all’estero può ottenerne il riconoscimento in Italia, esperendo la procedura prevista da accordi bilaterali (ove esistenti) o dalle disposizioni di legge italiane.

Nella prima categoria sono inquadrati i lavoratori in possesso di elevata competenza professionale (ad esempio: istitutore, puericultore, infermiere diplomato generico, assistente anziani) ovvero i lavoratori che presiedono all’andamento della casa con piena autonomia e responsabilità (ad esempio: maggiordomo, direttore di casa, chef o capocuoco).

Le badanti, a seconda delle mansioni, del grado di professionalità e dei titoli, potrebbero quindi essere inquadrate nella 1° super o nella prima categoria.

Nella seconda categoria sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni relative alla vita familiare, per i quali è richiesta la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode di ville o case private).

Nella terza ed ultima categoria sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni prettamente manuali e di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, alla manutenzione ordinaria del giardino, aiuto in cucina, addetto alla lavanderia, assistente agli animali domestici).

Quindi le colf, a seconda delle mansioni (e della varietà delle stesse), potrebbero essere inquadrate nella seconda o nella terza categoria; ad ogni modo, in caso di inquadramento nella terza categoria il lavoratore avrà diritto al passaggio alla seconda categoria generalmente dopo 14 mesi (art. 12 ccnl).

Si precisa da ultimo che in caso di mansioni plurime l’inquadramento (e la retribuzione) sarà corrispondente alle mansioni prevalenti.

 

2) Il periodo di prova (art. 15 ccnl)

Poiché la regolarizzazione presuppone come già instaurato il rapporto lavorativo, non è consentito prevedere un periodo di prova.

In linea generale, ed in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, è possibile (ma non obbligatorio) prevedere – contestualmente all’assunzione e per iscritto - un periodo di prova regolarmente retribuito pari a 30 giorni di lavoro effettivo nel caso di lavoratore inquadrato in una delle categorie più elevate (prima super e prima) e di 8 giorni nel caso di lavoratore inquadrato in una delle restanti categorie.

Nel caso di cessazione del rapporto (per licenziamento o dimissioni) nel corso del periodo di prova, le parti non sono tenute a dare il preavviso (v. oltre).

 

3) La retribuzione e il prospetto paga (art. 30 ccnl)

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione della retribuzione mensile, deve predisporre in duplice copia il prospetto paga, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

Il prospetto paga deve contenere: 1) la retribuzione minima contrattuale; 2) eventuali scatti di anzianità previsti dall’art. 33 ccnl; 3) l’eventuale compenso sostitutivo del vitto e alloggio; 4) l’eventuale superminimo (ovvero compenso aggiuntivo rispetto a quello minimo previsto dal ccnl) con l’indicazione circa l’assorbibilità (in caso di aumenti stabiliti in sede di rinnovo del ccnl o di passaggio di livello) o la non assorbibilità; 5) le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali.

 

4) La tredicesima mensilità e la liquidazione (artt. 35-37 ccnl)

Entro il mese di dicembre il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la tredicesima mensilità, da calcolarsi in base alla retribuzione ordinaria, comprensiva di tutte le voci sopra specificate, eccettuati gli straordinari (se non continuativi).

Al termine del rapporto di lavoro, inoltre, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi in base ai compensi percepiti di anno in anno, diviso 13,5 con la rivalutazione secondo i coefficienti di legge.

 

5) L’orario di lavoro e i riposi (artt. 16, 17, 18, 19, 20 ccnl)

Per i lavoratori conviventi l’orario massimo di lavoro è di 55 ore settimanali e 10 giornaliere non consecutive, mentre per i lavoratori non conviventi l’orario massimo di lavoro è di 48 ore settimanali e 8 giornaliere non consecutive, distribuite su 5 o 6 giorni.

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore a due ore.

E’ possibile richiedere al lavoratore, con almeno un giorno di anticipo (salve emergenze o necessità impreviste), l’effettuazione di ore straordinarie (nel limite di ___ ore settimanali e __ giornaliere) sia di giorno che di notte, che andranno retribuite in misura maggiore rispetto a quelle ordinarie (25% di maggiorazione per lo straordinario diurno, 50% per lo straordinario notturno e 60% per lo straordinario domenicale e festivo, ovvero quello prestato nelle seguenti giornate: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, santo patrono).

Il riposo settimanale del lavoratore è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, e le restanti 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. 

Un lavoratore a tempo pieno (convivente o non convivente) ha quindi, in sostanza, diritto ad un giorno di riposo coincidente con la domenica, ed a mezza giornata di riposo nell’arco della settimana.

Il lavoratore ha inoltre diritto a ferie annuali di 26 giorni continuativi o frazionati al massimo in due periodi all’anno; il lavoratore non italiano può chiedere al datore di lavoro di cumulare le ferie maturate nell’arco (al massimo) di un biennio, onde poter sfruttare un periodo più lungo per un rimpatrio non definitivo.

 

5) Le assenze, i permessi, la gradivanza, il congedo matrimoniale (artt. 22, 24, 25, 27, 28)

Il lavoratore, nel caso in cui debba effettuare visite mediche documentabili, ha diritto a permessi retribuiti secondo le seguenti modalità: a) lavoratori conviventi: 16 ore annue; b) lavoratori non conviventi con un orario di almeno 30 ore settimanali: 12 ore annue; c) lavoratori non conviventi con orario inferiore alle trenta ore settimanali: 12 ore da riproporzionarsi in base all’orario  (ad esempio, in caso di 20 ore i permessi riproporzionati sono di 8 ore annue, così calcolate: 20 : x = 30:12).

In caso di lutto familiare il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito della durata di tre giorni di calendario e nel caso di nascita di un figlio, al lavoratore maschio spettano due giorni di permesso retribuito.

Possono inoltre essere concessi permessi non retribuiti su richiesta motivata del lavoratore.

Le assenze per malattia vanno documentate dal lavoratore con certificato medico da spedire entro tre giorni dall’evento (l’obbligo di certificazione non è previsto, ovviamente, per i lavoratori conviventi, salvo che nel periodo della malattia non si trovino nell’abitazione del datore di lavoro).

Le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (non licenziabilità del lavororarore) per 10-45-180 giorni di calendario a seconda che abbia, rispettivamente, un’anzianità fino a sei mesi, tra i sei mesi e i due anni, ovvero superiore a due anni.

Le assenze non giustificate entro il terzo giorno sono, secondo il contratto collettivo, da considerarsi dimissioni del lavoratore.

In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, comprendente, in caso di lavoratori conviventi, il compenso sostitutivo convenzionale mentre in caso di gravidanza la lavoratrice non può essere adibita al lavoro durante i due mesi antecedenti alla data del presunto parto e nei tre mesi successivi e in tale periodo non può essere licenziata se non per giusta causa.

 

6) La cessazione del rapporto e il preavviso (art. 36 ccnl)

Le parti possono interrompere il rapporto anche verbalmente e senza necessità di motivazione ma con il rispetto di un termine di preavviso. Tale termine, in caso di licenziamento è di 15 ovvero 30 giorni di calendario a seconda che l’anzianità di servizio presso la famiglia sia inferiore o superiore a cinque anni in caso di rapporto con orario superiore a 25 ore settimanali; in caso di dimissioni del lavoratore tali termini di preavviso sono dimezzati; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore a 25 ore settimanali, il preavviso è inoltre ridotto a 8 ovvero 15 giorni di calendario a seconda  che il lavoratore abbia un’anzianità inferiore o superiore a due anni.

Per i porteri privati, i custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 30 ovvero di 60 giorni a seconda che il lavoratore abbia un’anzianità d servizio inferiore o superiore ad un anno.

Nel caso di mancato rispetto del preavviso, la parte che interrompe il rapporto è tenuta  a pagare un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Il rapporto può essere interrotto senza preavviso in caso di giusta causa, ovvero di una mancanza o di un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Benché non previsto, si consiglia di formulare il licenziamento o le dimissioni per iscritto e farsi rilasciare una ricevuta della lettera, in maniera da essere sempre in grado di dimostrare di aver rispettato il preavviso contrattualmente stabilito.

 

REGOLE PREVIDENZIALI

Il datore di lavoro, dopo la regolarizzazione della colf, dovrà presentare all’Inps (Istituto Nazionale Predivenza sociale) la dichiarazione di instaurazione del rapporto; poiché, come già detto, verrà probabilmente prevista presso lo sportello polifunzionale una postazione INPS per la definizione anche della pratica contributiva dello straniero, tale dichiarazione (MOD. LD09) sarà contestuale alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

In caso contrario, il MOD. LD09 sarà a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato e andrà consegnato o allo sportello INPS competente o spedito per posta presso la stessa sede entro il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre o il 10 gennaio rispettivamente per le assunzioni (contratti di soggiorno) avvenuti dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre o dal 1° ottobre al 31 dicembre.

A tale dichiarazione va, in ogni caso, allegata copia del libretto di lavoro del lavoratore (che verrà rilasciato presso lo sportello polifunzionale o è comunque richiedibile presso l’Ispettorato del lavoro), il permesso di soggiorno e un documento di identità del lavoratore e del datore di lavoro.

Inoltre dovrà essere presentata all’INAIL (Istituto Nazionale infortuni sul lavoro e malattie professionali) entro 24 ore dall’assunzione (stipula contratto di soggiorno) una dichiarazione contenente la data di assunzione e i codici fiscali del lavoratore e del datore di lavoro (n° verde fax 800657657).

I contributi Inps e Inail saranno riscossi dall’INPS che ogni trimestre invierà al datore di lavoro dei bollettini. Il datore di lavoro dovrà compilarli seguendo le regole di calcolo indicate nella tabella __.

 

REGOLE FISCALI

Il datore di lavoro non è c.d. sostituto di imposta, e quindi non deve operare alcuna ritenuta fiscale mensile. Ha solo l’obbligo di compilare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno (inclusi straordinari, premi, ecc.), con indicazione dei compensi lordi, delle trattenute INPS effettuate per la quota a carico del lavoratore e del compenso netto complessivo.

Tale dichiarazione servirà al lavoratore per presentare la dichiarazione dei redditi.


SINTESI SCHEMATICA

Disciplina del Lavoro Domestico

 

Normativa di riferimento:

                  Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Domestico 8/3/2001

Lettera di assunzione (art. 6 ccnl)

Successivamente all’espletamento della procedura di emersione presso lo Sportello polifunzionale, le parti sottoscriveranno

-                                          una lettera di assunzione contenente gli elementi previsti all’art. 6 del ccnl:

a)                                                                            data di inizio rapporto

b)                                                                           categoria di appartenenza

c)                                                                            durata del periodo di prova

d)                                                                           esistenza o meno della convivenza totale o parziale

e)                                                                            durata dell’orario di lavoro giornaliero

f)                                                                            eventuale divisa fornita dal datore di lavoro

g)                                                                            indicazione del riposo settimanale in aggiunta alla domenica

h)                                                                           previsione di eventuali spostamenti temporanei

i)                                                                             periodo concordato ferie annuali

j)                                                                             indicazione dello spazio per la custodia degli effetti personali del lavoratore.

-                                          oppure, se questi sono già contenuti nel contratto di soggiorno per lavoro, una lettera contenente il richiamo al contratto già sottoscritto.

 

Inquadramento del lavoratore (art. 10 ccnl)

a)                                         Prima categoria super:

lavoratori che abbiano una specifica professionalità sul piano pratico operativo, in possesso di diploma o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o Enti Pubblici (es. infermieri prof.li

b)                                        Prima categoria:

lavoratori in possesso di elevata competenza professionale (es. istitutore, puericultore, infermiere diplomato generico, assistente anziani) ovvero i lavoratori che presiedono all’andamento della casa con piena autonomia e responsabilità

c)                                         Seconda categoria:

lavoratori che svolgono mansioni relative alla vita familiare, per i quali è richiesta la necessaria specifica capacità professionale (es. baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode di ville o case prvate)

d)                                        Terza categoria:

lavoratori che svolgono mansioni manuali e di fatica (es. addetto alle pulizie, alla manutenzione del giardino, aiuto in cucina, alla lavanderia, assistente animali domestici).

 

Periodo di prova (art. 15 ccnl)

Nel caso di specie, trattandosi di rapporto di lavoro già instaurato, non è consentito un periodo di prova.

 

In linea generale il CCNL prevede

-                                          un periodo di prova pari a 30 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nella categoria Prima super e Proma

-                                          una periodo di prova pari a 8 giorni per i lavoratori inquadrati nella seconda e nella terza categoria.

 

Retribuzione e Prospetto paga (art. 30 ccnl)

Contestualmente alla retribuzione mensile il datore di lavoro deve predisporre il prospetto paga in duplice copia che deve contenere:

1)                                        la retribuzione minima contrattuale

2)                                        eventuali scatti di anzianità

3)                                        eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio

4)                                        eventuale superminimo

5)                                        ore straordinarie

6)                                        compensi per festività

7)                                        trattenute oneri previdenziali

 

Tredicesima mensilità (art. 35 ccnl)

 

Deve essere corrisposta entro il mese di dicembre e calcolata in base alla retribuzione ordinaria comprensiva di tutte le voci sopra specificate

 

Trattamento di fine rapporto (art. 37 ccnl)

Deve essere corrisposto a termine del rapporto e calcolato in base ai compensi percepiti di anno in anno, diviso 13,5 con rivalutazione secondo i coefficienti di legge.

 

Orario di lavoro, Riposi, Ferie (artt. 16, 17, 18, 19, 20 ccnl)

 

Orario di lavoro:

a)                                                            massimo 55 ore settimanali e 10 giornaliere non consecutive per i lavoratori conviventi

b)                                                           massimo 48 ore settimanali e 8 giornaliere non consecutive per i lavoratori non conviventi

distribuite su 5 o 6 giorni.

 

Riposo settimanale

a)                                                          36 ore godute per 24 ore la domenica e le restanti 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana

b)                                                          8 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore a 2 ore

 

Ferie

a)                                                          26 giorni continuativi o frazionati in due periodi dell’anno

b)                                                          il lavoratore non italiano può chiedere al datore di lavoro di cumulare le ferie maturate nell’arco di un biennio per sfruttare un periodo più lungo in caso di rimpatrio non definitivo

 

Assenze, Permessi, Gravidanza, Congedo matrimoniale

(artt. 22, 24, 25, 27, 28 ccnl)

 

Permessi retribuiti per visite mediche documentabili:

a)                                                          16 ore annue per lavoratori conviventi

b)                                                          12 ore annue per lavoratori non conviventi con orario di 30 ore settimanali

c)                                                          12 ore da proporzionarsi in base all’orario per lavoratori non conviventi con orario inferiore a 30 ore settimanali

Permessi non retribuiti:

        possono essere concessi su richiesta motivata del lavoratore

Lutto familiare:

il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito nella misura di tre giorni di calendario

Nascita di un figlio

al lavoratore maschio spettano due giorni di permesso retribuito

Assenze per malattia

-                                          devono essere documentate con certificato medico da spedire     entro tre giorni dall’evento (tale obbligo non è previsto per i lavoratori conviventi, salvo che nel periodo di malattia non si trovino nell’abitazione del datore di lavoro)

-                                          le assenze ingiustificate entro il terzo giorno sono da considerarsi dimissioni del lavoratore

Assenze per malattia e infortunio

                                   danno diritto alla conservazione del posto di lavoro per

-                                          10 giorni per i lavoratori con anzianità fino a sei mesi

-                                          45 giorni per i lavoratori con anzianità tra i sei mesi e i due anni

-                                          180 giorni se l’anzianità è superiore ai due anni

Matrimonio

al lavoratore spetta un congedo retribuito di 15 giorni di calendario

Gravidanza

la lavoratrice non può essere adibita al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data di presunto parto e in tale periodo non può essere licenziata se non per giusta causa.

 

Cessazione rapporto di lavoro e preavviso (art. 36 ccnl)

 

Risoluzione del rapporto

Le parti possono interrompere il rapporto di lavoro, anche verbalmente e senza motivazione.

 

Preavviso

a)                                             Rapporto di lavoro con orario superiore a 25 ore settimanali

-                                          In caso di licenziamento 15 ovvero 30 giorni di calendario se l’anzianità di servizio è inferiore o superiore a 5 anni

-                                          In caso di dimissioni i suddetti termini sono dimezzati

b)                                             Rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore a 25 ore settimanali

-                                          Il termine di preavviso è di 8  o 15 giorni di calendario  a seconda che il lavoratore abbia un’anzianità inferiore o superiore a due anni

c)                                             Rapporto di lavoro con portieri privati, custodi di villa e con dipendenti che usufruiscono con famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro

-                                          preavviso di 30 giorni se il lavoratore ha un’anzianità di servizio inferiore a un anno

-                                          preavviso di 60 giorni se superiore ad un anno

 

Risoluzione senza preavviso

La parte che interrompe il rapporto è tenuta a pagare un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso

 

Regole previdenziali

           

Successivamente alla regolarizzazione il datore di lavoro deve:

a)                                             presentare all’INPS la dichiarazione di avvenuta regolarizzazione mediante compilazione del Modello LD09

-                                          o contestualmente alla definizione della pratica presso lo Sportello Polifunzionale davanti al Rappresentante dell’INPS

-                                          o mediante consegna o invio per posta di detto Modello (a disposizione presso le sedi INPS o patronati) all’Istituto nazionale di Previdenza Sociale competente entro i termini indicati nel Vademecum

Alla dichiarazione devono essere allegati:

-                                          copia del libretto di lavoro del lavoratore

-                                          copia del permesso di soggiorno

-                                          copia del documento di identità del lavoratore e del datore di lavoro

b)                                             presentare ad INAIL entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno una dichiarazione contenente la data di assunzione e i codici fiscali del lavoratore e del datore di lavoro.

 

Regole fiscali

-                                          non essendo il datore di lavoro sostituto di imposta nessuna ritenuta fiscale mensile dovrà essere applicata

-                                          il datore di lavoro ha l’obbligo di compilare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno con indicazione: a) dei compensi lordi b) delle trattenute INPS c) del compenso netto complessivo

-                                          sulla base di questa dichiarazione il lavoratore presenterà la dichiarazione dei redditi solo se il suo reddito annuo sarà superiore al minimo previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (tale limite per l'anno 2001 ammontava a lire 12.000.000).


 

PROCEDURA PER LA LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI

DESTINATARI DELLA REGOLARIZZAZIONE:

CITTADINI EXTRACOMUNITARI in posizione irregolare

che prestano attività lavorativa da almeno TRE MESI: per una IMPRESA INDIVIDUALE o per una SOCIETA e che:

 

6      siano in possesso del passaporto o altro documento valido per l’espatrio:

7      siano sprovvisti di un permesso di soggiorno o titolari di un permesso che non consente di svolgere attività lavorativa

8      non risultino colpiti da un provvedimento di espulsione

9      non risultino segnalati, ai fini della non ammissione nel territorio dello stato italiano

10   non risultino denunciati per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

11   siano d’accordo con il proprio datore di lavoro affinché lo stesso proceda alla presentazione della dichiarazione di emersione, stipuli il contratto di soggiorno, versi il contributo, si impegni a garantire una sistemazione alloggiativa nonché a versare le spese di viaggio in caso di rientro definitivo del lavoratore nel Paese di origine.

 

Sono esclusi dalla regolarizzazione:

- coloro che hanno svolto attività di lavoro autonomo anche se si tratta di prestazioni rese in modo coordinato e continuativo

I soci di cooperativa potranno essere regolarizzati se:

a.     viene dichiarata la loro assunzione in qualità di lavoratori subordinati

b.    viene dichiarato che ai sensi del regolamento interno saranno inquadrati come lavoratori subordinati ai sensi della L. 142/2002

 

Sono altresì esclusi:

a) coloro nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, de testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 e successive modificazioni;

b) coloro che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) coloro che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione*.


PROCEDURA DI EMERSIONE:

A)   DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

Il datore di lavoro che intende procedere alla regolarizzazione del cittadino straniero occupato alle proprie dipendenze nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge deve:

1)      ritirare, presso  l’Ufficio postale, l’apposito plico contenente:

-  le istruzioni per la compilazione

-  il bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfettario (pari a Euro 700 per ciascun lavoratore)

-  la busta prestampata dove inserire la documentazione con tutti gli allegati

-  la cedola dell’assicurato con l’indicazione del datore di lavoro e del lavoratore

-  il modulo per la dichiarazione di lavoro irregolare

 

6      compilare la dichiarazione di emersione in stampatello, riempiendo ogni casella con un solo carattere, lasciando una casella vuota tra un nome e l’altro. La dichiarazione - che in caso di società dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale - deve contenere a pena di inammissibilità:

-  i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

-  l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori extracomunitari occupati, del n. di passaporto o di altro documento valido per l’espatrio e dell’eventuale permesso di soggiorno;

-  l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego

-  l’indicazione della retribuzione convenuta (non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento).

 

   Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato

 

6      allegare alla dichiarazione di emersione i seguenti documenti, a pena di irricevibilità:

-  copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato OVVERO copia sottoscritta di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;

- attestato di pagamento del contributo forfettario, pari a 700 Euro per ciascun lavoratore

6      conservare in fotocopia la documentazione predisposta    

        

6      recarsi all’Ufficio postale dove:

-  pagherà il contributo forfettario

-  presenterà la dichiarazione di emersione

-  pagherà le relative spese

-  inserirà la dichiarazione di emersione nella busta prestampata

-  consegnerà il plico all’’impiegato delle poste che rilascerà il tagliando timbrato dell’assicurata contenente la causale e i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore.

 

B)   CONVOCAZIONE PRESSO GLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI

Le buste contenenti la dichiarazione di emersione e i relativi allegati saranno trasmesse dagli uffici postali al Centro Servizi delle Poste Italiane che:

-  trasmetterà le istanze ad ogni Prefettura

-  invierà i dati (informatici) alle Questure competenti che accerteranno se sussistono eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno in favore del lavoratore extracomunitario.

Nei 60 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione

-  la Prefettura verificherà l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunicherà al Centro regionale per l’impiego competente per territorio;

-  la Questura accerterà se sussistono motivi che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno di validità pari a un anno.

Nei 10 giorni successivi alla comunicazione della insussistenza di motivi ostativi la Prefettura inviterà le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari a un anno.

 

Il datore di lavoro e il lavoratore dovranno presentarsi presso lo sportello nel giorno e nell’orario stabilito portando con sé:

a.     gli originali dei documenti di identità

b.    la copia di tutti i documenti allegati alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare

c.     tutti gli altri documenti eventualmente richiesti nella comunicazione di convocazione

d.    n. 4 fotografie del lavoratore e una marca da bollo da Euro 10,33

 

Presso ogni sportello saranno presenti:

-  un Rappresentante dell’Agenzia delle entrate per il rilascio, al lavoratore che ne sia sprovvisto, del codice fiscale;

-  un Rappresentante della Prefettura, per l’esame, in via definitiva, della dichiarazione presentata;

-  un Rappresentante della Direzione Provinciale del lavoro per la stipula del contratto di soggiorno;

-  un Rappresentante della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.

 

La mancata presentazione delle parti nel luogo, nel giorno e nell’orario stabilito, potrà comportare l’IMPORCEDIBILITA’ e l’ARCHIVIAZIONE della pratica, con perdita del diritto alla regolarizzazione.

 

C)   STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, stipulato presso lo Sportello Polifunzionale davanti al Rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro conterrà, a pena di invalidità:

6      la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari a un terzo dell’importo complessivo mensile.

6      l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese di provenienza.

 

D)   PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno rilasciato:

a)    è rinnovabile previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata

b) comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno

 

E)   RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le Prefetture accantoneranno le pratiche per trattarle al termine di tutta la procedura di emersione e regolarizzazione:

-  se risultano incomplete nella compilazione

-  se mancano gli allegati previsti

-  se presentano aspetti di dubbio e di particolare complessità

-  se le parti non si presentano senza giustificato motivo nel giorno della convocazione.

I provvedimenti di rigetto e archiviazione delle istanze saranno notificati al domicilio del datore di lavoro, tramite il servizio postale. Dalla data del rigetto decorrono i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego

 

ESPULSIONI

 

Fino alla data di conclusione della procedura di emersione non potranno essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di lavoratori compresi nella dichiarazione, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

 

L’esibizione della ricevuta di avvenuta spedizione del plico consentirà al cittadino straniero di non essere espulso pur in assenza di regolare permesso di soggiorno.

 

Possono accedere alla regolarizzazione anche gli stranieri colpiti da un solo provvedimento di espulsione. In tali casi:

a.     lo straniero dovrà inoltrare alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo (UTG) un istanza di revoca del provvedimento di espulsione

b.    il Prefetto deciderà nel merito se revocare l’espulsione, valutando caso per caso

Sono esclusi dalla regolarizzazione coloro che sono stati ragiunti da un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera non eseguito.


QUESITI

 

 

§       DESTINATARI DELLA REGOLARIZZAZIONE

 

1.    E’ necessario che il lavoratore di cui si chiede la regolarizzazione abbia, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge, prestato la propria attività in modo continuativo?

 

Secondo le indicazioni provenienti dal Ministero dell’Interno (si veda la circolare n 14, prot. 47455/30 del 9 settembre 2002 del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione) le Prefetture adotteranno un’interpretazione restrittiva e, pertanto, sarà necessario che il rapporto di lavoro si sia svolto continuativamente per tutti i tre mesi.

Tuttavia, poiché il testo della norma non è esplicito, la domanda potrà essere presentata anche in assenza del requisito della continuità (purché il lavoratore abbia iniziato a lavorare entro il 10 giugno 2002).

 

2.    Per poter accedere alla regolarizzazione di colf e badanti è necessario che il lavoratore presti la propria attività per un numero di ore minimo? Per gli altri lavoratori?

 

No. L’unico limite previsto dalla legge è rappresentato dalla retribuzione minima che deve essere corrisposta a colf e badanti, pari a 440 euro mensili.

Per quanto riguarda gli altri lavoratori non vi è alcun limite prefissato, ma il minimo retributivo sarà quello previsto dal CCNL applicabile.

 

3.    Nell’ipotesi in cui il lavoratore presti la propria attività in favore di diversi datori di lavoro, che procedura è necessario seguire?

 

Si consiglia di attivarsi presso i datori di lavoro affinché presentino contestualmente le singole dichiarazioni di emersione, inserendole tutte in una medesima busta.

Nello spazio apposito del modulo di dichiarazione dovrà essere indicato il numero dei datori di lavoro presso cui lo straniero è impiegato.

I singoli datori di lavoro dovranno versare ciascuno per intero il contributo di regolarizzazione (290 euro per colf e badanti e 700 euro per i lavoratori subordinati) indipendentemente dal numero di ore di lavoro.

Naturalmente, per colf e badanti le varie retribuzioni, sommate tra loro, dovranno raggiungere l’importo minimo previsto di cui al punto precedente.

 

4.    Esiste qualche possibilità di ottenere la regolarizzazione nell’ipotesi in cui il/i datore/i di lavoro si rifiuti/rifiutino di presentare la domanda di emersione?

 

E’ molto difficile individuare una possibilità di tutela per il lavoratore nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non intenda procedere alla regolarizzazione. Il titolare dell’iniziativa, infatti, è esclusivamente il datore di lavoro, mentre ai lavoratori non è riconosciuto alcun ruolo nella procedura.

Si potrebbe tentare di seguire una strada il cui esito è incerto:

1)              la domanda potrebbe essere presentata direttamente dal lavoratore inserendo i dati  del datore di lavoro c/o cui si è prestato l’attività nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della legge (ovviamente il datore di lavoro non firmerebbe né la dichiarazione di emersione né l’impegno a stipulare il contratto), indicando un domicilio a cui potrà essere notificato il provvedimento di rigetto;

2)              contro la dichiarazione d’irricevibilità/inammissibilità della domanda che ne conseguirebbe, mancando i presupposti di legge, si potrebbe proporre ricorso al T.A.R. con contestuale richiesta di sospensiva del provvedimento;

3)              Nel procedimento giurisdizionale così instaurato si potrebbe sollevare la questione di costituzionalità in relazione agli artt.  3 e 35 della Costituzione;

4)              Contestualmente si dovrebbe intentare un’azione intesa all’accertamento del rapporto di lavoro avanti al Tribunale civile.

 

 

§       DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

 

1.    Si dovrà certificare la presenza in Italia entro il 10 giugno 2002?

 

La norma non impone di fornire alcuna prova dell’ingresso in Italia prima di quella data. E’ ovvio che ove l’ingresso nel territorio italiano successivamente al 10 giugno 2002 dovesse risultare documentalmente certificato (ad es. perché il passaporto rechi un timbro d’ingresso successivo a quella data), mancherebbe una condizione essenziale per la regolarizzazione.

Ovviamente, ove la dichiarazione che il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore della legge fosse smentita dalla prova dell’ingresso successiva al 10 giugno, si incorrerà nella responsabilità penale per aver reso una falsa dichiarazione.

 

2.    Come deve essere certificata la patologia o l’handicap relativi al componente della famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore?

 

E’ sufficiente la dichiarazione del medico curante da cui deve risultare la certificazione della patologia o dell’handicap e la necessità dell’assistenza. Qualora si fosse in possesso di ulteriore documentazione sanitaria (cerificati dell’ASL o dell’INPS) sarà opportuno allegarla.

 

3.    La garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore, deve essere certificata?

 

La legge non richiede alcuna certificazione particolare e, quindi, dovrebbe essere sufficiente la dichiarazione che il lavoratore alloggia in un determinato posto (all’interno dell’abitazione presso cui si svolge l’attività di colf o badante o in altro luogo).

I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, potranno, a titolo di rivalsa, e per la durata della prestazione, trattenere dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile (vd. Art. 2 comma 9 del decreto legge).

 

 

4.    Quali altri documenti è necessario allegare alla dichiarazione di emersione?

 

a)              Attestato del pagamento del contributo forfetario.

b)             Dichiarazione d’impegno a stipulare il contratto di soggiorno.

c)              Fotocopia documento d’identità del datore di lavoro e copia di tutte le pagine del passaporto del lavoratore.

 

Si rammenta, inoltre, che all’atto della convocazione c/o la Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore dovrà portare:

d)             4 fotografie

e)              1 marca da bollo da euro 10,33

f)               L’originale del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio

 

6      il datore di lavoro che intende presentare la dichiarazione di emersione

deve avere un reddito minimo?

 

La legge non prevede alcun reddito minimo.

 

 

6      Il datore di lavoro che procede alla regolarizzazione ed alla successiva assunzione ha dei vantaggi di natura fiscale?

 

Un vantaggio certo deriverà per coloro che assumeranno colf o badanti, in quanto i contributi versati per il lavoratore sono considerati, fiscalmente, come oneri deducibili dal reddito e, pertanto, determinano un risparmio fiscale nella misura dell’aliquota applicabile al datore di lavoro (es.: se il totale dei contributi annui versati è pari a 1000 euro e l’aliquota applicabile in concreto è quella del 39%, si avrà un risparmio d’imposta pari a 390 euro).

Per quanto riguarda le imprese che assumeranno i lavoratori subordinati non è previsto alcun vantaggio particolare. Non pare, infatti, che si possa applicare la Legge Tremonti (quella relativa all’emersione dei lavoratori in “nero”) alla presente sanatoria.

 

 

§       LA PROCEDURA

 

1.    Chi deve presentare la domanda di regolarizzazione?

 

Il datore di lavoro è l’unico soggetto legittimato a presentare la dichiarazione di emersione.

Si tenga presente che il Ministero dell’interno (si veda la circolare n 14, prot. 47455/30 del 9 settembre 2002 del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione) ha specificato che la domanda dovrà essere presentata agli uffici postali personalmente dal datore di lavoro o, in alternativa, da un incaricato munito di apposita delega e della copia di un documento di riconoscimento del delegante..

 

12. Il lavoratore può accedere alla documentazione in possesso della P.A. e    ha diritto di partecipare al procedimento volto alla sua regolarizzazione previsto dall’art. 33?

 

La legge non attribuisce al lavoratore alcun ruolo attivo nel corso della procedura.

L’unico adempimento richiesto al lavoratore è rappresentato dalla sottoscrizione del riquadro, posto in fondo al modulo con cui il datore di lavoro s’impegna a sottoscrivere il contratto di soggiorno, contenente la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Tuttavia, per tentare di ovviare a tale esclusione, si può presentare un’istanza di partecipazione al procedimento ai sensi degli art. 7 e ss della Legge 241/1990 che disciplina in generale il procedimento amministrativo e che sancisce “ove non sussistano ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” il diritto di partecipazione (accesso, visione degli atti, diritto di presentare memorie....) da parte di “tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti”.

 

13. Il datore di lavoro può impugnare il provvedimento con cui venga archiviata o dichiarata inammissibile/irricevibile la domanda di regolarizzazione? Qual è la posizione del lavoratore dopo il diniego e in attesa della decisione sul ricorso?

 

I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze di regolarizzazione saranno notificati c/o il domicilio del dichiarante tramite il servizio postale. Dal giorno della ricezione decorrerà il termine di 60 giorni per proporre, avanti al T.A.R. l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego.

Difficilmente, però, il datore di lavoro-ricorrente (difettando di periculum in mora proprio) riuscirà ad ottenere la sospensione in via cautelare degli effetti del provvedimento che continueranno a prodursi almeno sino alla decisione definitiva sul ricorso.

Nel frattempo lo straniero sarà esposto al rischio concreto di un’espulsione che, per la nuova legge, è immediatamente esecutiva anche se sottoposta a gravame o impugnativa da parte dell’interessato (con possibilità di ricorso, tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese d’origine ad espulsione avvenuta !!).

 

14. Il lavoratore può impugnare autonomamente il provvedimento di   diniego?

 

In linea teorica il lavoratore non appare legittimato a impugnare il provvedimento.

Tuttavia valgono le considerazioni svolte al punto 12.

Con l’istanza di accesso al procedimento amministrativo, infatti, lo straniero andrebbe ad acquisire una posizione attiva propria tutelabile davanti al Giudice Amministrativo anche in via cautelare.

 

15.     I lavoratori irregolari per i quali sia stata presentata la dichiarazione di emersione, potranno essere espulsi?

 

Fino alla data di conclusione della procedura, non potranno essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori interessati dalla procedura di regolarizzazione (vd. Art. 2 comma 4 del decreto legge).

Sarà necessario, quindi, che il lavoratore abbia con sé copia della cedola attestante la presentazione della domanda e, possibilmente, copia della documentazione allegata, in modo da poter dimostrare che è in corso la procedura per la regolarizzazione

L’unica eccezione, che consente l’espulsione anche nei confronti dei lavoratori in attesa di regolarizzazione, è rappresentata dall’ipotesi che il lavoratore risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Su questo punto, tuttavia, si è in attesa della conversione del decreto legge che potrebbe modificare la disciplina relativa ai lavoratori destinatari di precedente provvedimento di espulsione.

 

16.     Cosa accade nel caso in cui il datore di lavoro, dopo aver presentato la dichiarazione di emersione non stipuli il contratto di soggiorno? Che valore giuridico deve attribuirsi all’impegno sottoscritto all’atto della presentazione della dichiarazione?

 

Valgono le considerazioni già formulate nella risposta al quesito n. 4. In questo caso, tuttavia, essendo stata presentata una domanda di regolarizzazione completa si potrebbe proporre direttamente ricorso avanti al giudice del lavoro chiedendo la costituzione del rapporto di lavoro con sentenza.

La sentenza potrebbe costituire titolo per ottenere la regolarizzazione e potrebbe essere prodotta nel procedimento di opposizione all’espulsione che venisse eventualmente comminata al lavoratore.

 

 

17.  Che cosa accade se le parti non si presentano all’appuntamento presso lo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG?

 

La legge stabilisce che la pratica sia archiviata. Peraltro, dovrebbe essere possibile richiedere alla Prefetture una seconda convocazione ove le parti dimostrino che la mancata presentazione è stata determinata da giustificato motivo

 

18.  Si procederà all’acquisizione dei rilievi fotodattiloscopici nei confronti dei lavoratori di cui si chiede la regolarizzazione?

 

La legge prevede che l’acquisizione dei rilievi avvenga entro un anno e, comunque, all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno. Sembra che l’orientamento sia quello di procedere in un secondo momento a tale adempimento.

 

 

§       ALTRE

 

15.  Si possono regolarizzare periodi contributivi superiori ai 3 mesi? In che modo?

 

Si. Per quanto riguarda la determinazione degli importi e le modalità di pagamento si dovrà attendere il decreto con cui il Ministro del Lavoro (ai sensi dell’art. 33, 6° comma della Legge Bossi-Fini e dell’art. 1, comma 7 del D.L. 6 settembre 2002) stabilirà “modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti alla regolarizzazione”.

 

16.  Il datore di lavoro dovrà pagare i contributi per il tempo intercorrente tra la spedizione della dichiarazione di emersione e la firma del contratto?

 

Anche se la legge non dice nulla, è certo che siano dovuti i contributi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e quello della firma del contratto sempre che, ovviamente, l’iter per la regolarizzazione abbia esito positivo.

Interrogata sul punto, la Direzione provinciale dell’INPS di Torino ha fornito una risposta affermativa, ritenendo che con la richiesta presentata all’ufficio postale si intende che il lavoratore continua a svolgere le sue prestazioni senza soluzione di continuità.

E’ probabile che la questione sarà affrontata nel decreto menzionato nella precedente risposta.

 

 

17.  Cosa accade se successivamente alla regolarizzazione cessa il rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, etc.)?

 

Al momento della firma del contratto e con il rilascio del permesso di soggiorno, gli stranieri regolarizzati assumono la posizione degli altri lavoratori. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, pertanto, potranno essere iscritti nelle liste di collocamento ed avranno 6 mesi di tempo per trovare un altro impiego (si veda l’art. 22, comma 11 del T.U. sull’immigrazione)

 

 



* * N.B.: è opportuno sottolineare che tale norma, così come il secondo periodo della lettera a) fino a “commesso”, dovrebbe essere interpretata in base ai principi generali che regolano al materia penale, con particolare riferimento al fondamentale principio stabilito dall’art.27, comma 2, Costituzione (presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva). A nostro avviso, in questi casi, un procedimento penale pendente a carico del soggetto straniero non dovrebbe comportare in via automatica l’esclusione del medesimo dalla regolarizzazione. Un’interpretazione differente comporterebbe che il cittadino extracomunitario assolto a conclusione del procedimento penale (o per il quale sia disposta l’archiviazione anche perché manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato, v. art. 411 c.p.p.) ma dopo la chiusura della procedura di regolarizzazione si vedrebbe irragionevolmente impossibilitato ad ottenere il permesso di soggiorno.

* * N.B.: è opportuno sottolineare che tale norma, così come il secondo periodo della lettera a) fino a “commesso”, dovrebbe essere interpretata in base ai principi generali che regolano al materia penale, con particolare riferimento al fondamentale principio stabilito dall’art.27, comma 2, Costituzione (presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva). A nostro avviso, in questi casi, un procedimento penale pendente a carico del soggetto straniero non dovrebbe comportare in via automatica l’esclusione del medesimo dalla regolarizzazione. Un’interpretazione differente comporterebbe che il cittadino extracomunitario assolto a conclusione del procedimento penale (o per il quale sia disposta l’archiviazione anche perché manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato, v. art. 411 c.p.p.) ma dopo la chiusura della procedura di regolarizzazione si vedrebbe irragionevolmente impossibilitato ad ottenere il permesso di soggiorno.