(Sergio Briguglio 5/10/2002)

 

 

ALCUNE QUESTIONI DI RILIEVO RIGUARDO AL DIRITTO D’ASILO

 

 

1. Proposta modificata di Direttiva “procedure”

 

La proposta presenta diversi punti delicati:

 

·       Trattenimento del richiedente in sede di esame di primo grado (sottoposto a convalida iniziale e periodica dell’autorita’ giudiziaria) in caso di

o      necessita’ per esame efficiente

o      pericolo di fuga

o      necessita’ per decisione di primo grado rapida (< 15 gg.)

o      attesa trasferimento in Stato che abbia accettato la responsabilita’ dell’esame ex Dublino-II (< 1 mese)

·       Trattenimento sempre possibile in sede di esame di secondo grado

·       Procedura accelerata applicabile in caso di

o      domanda (presumibilmente) inammissibile

o      domanda manifestamente infondata

o      domanda (presumibilmente) infondata

o      domanda ripetuta

o      domanda cui si applichi una procedura alla frontiera

·       Domanda inammissibile se

o      altro Stato ha accettato la responsabilita’ dell’esame ex Dublino-II

o      altro Stato (non membro) e’ Stato di primo asilo

o      altro Stato (non membro) e’ paese terzo sicuro

o      altro Stato membro o altro Stato diverso da quello d’origine e da considerarsi paese terzo sicuro hanno chiesto l’estradizione del richiedente e tale estradizione e’ legale

o      il richiedente e’ incriminato da un Tribunale in ternazionale

·       Un paese e’ considerato sicuro solo se offre garanzie rispetto alle procedure e al trattamento relativo ai rifugiati e al rispetto dei diritti dell’Uomo (condizioni dettagliate definite nell’Allegato I alla direttiva; nota: non del tutto coerenti con la direttiva) e se

o      il richiedente ha legami stretti o ha avuto possibilita’ di ottenere protezione

o      vi e’ motivo di ritenere che il richiedente sara’ ammesso o riammesso per l’esame di una domanda di protezione

o      non vi e’ motivo di ritenere che per il caso specifico del richiedente il paese non risulti sicuro

·       Una domanda e’ manifestamente infondata in caso di

o      presentazione, a sostegno della domanda, di soli elementi privi di qualunque relazione con la Convenzione di Ginevra (nota: e se relativi a protezione sussidiaria?)

o      provenienza da paese d’origine sicuro

o      manifesta esclusione del richiedente dalla condizione di rifugiato in base alla direttiva sullo status

·       Un paese e’ considerato paese d’origine sicuro solo se offre garanzie di stabilita’ e di rispetto delle liberta’ democratiche (condizioni dettagliate definite nell’Allegato II alla direttiva) e se

o      il richiedente ne ha la cittadinanza (o ne aveva la stabile residenza, se apolide)

o      non vi e’ motivo di ritenere che per il caso specifico del richiedente il paese non risulti sicuro

·       Una domanda e’ infondata se sono assenti motivi di fondato timore di persecuzione (ai sensi della direttiva sullo status) e se e’ soddisfatta una delle condizioni seguenti:

o      occultamento di elementi determinanti per la decisione

o      dichiarazione deliberatamente falsa

o      ripresentazione di una domanda priva di elementi sostanziali nuovi (nota: probabilmente in assenza di procedure apposite per domande ripetute)

o      presentazione della domanda solo nell’imminenza dell’esecuzione o dell’adozione di un provvedimento di allontanamento

o      mancato rispetto degli obblighi (collaborazione, presentazione, etc.)

o      ingresso o prolungamento di soggiorno illegali, senza presentazione puntuale alle autorita’

o      pericolo per sicurezza dello stato o condanna definitiva per crimine particolarmente grave (nota: in quale paese?)

·       Ammesso il mantenimento di procedure alla frontiera (ingresso del richiedente autorizzato solo in caso di esito positivo dell’esame) gia’ vigenti, purche’ compatibili con le garanzie riguardo ad accesso alla procedura, diritto a rimanere fino a decisione assunta, motivazione della decisione negativa e informazione sui mezzi di impugnazione, diritto all’assistenza giuridica e alla rappresentanza legale, diritti del rappresentante o consulente legale, garanzie per i minori non accompagnati, trattenimento, ruolo dell’ACNUR, protezione dei dati

·       In caso di procedura ordinaria: effetto sospensivo automatico del ricorso e dell’istanza di verifica, salvo che sia diversamente previsto da normativa gia’ in vigore; in tal caso, decisione sulla sospensione (d’ufficio o su istanza) da parte del giudice, salvo motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato

·       In caso di procedura accelerata: deroghe all’effetto sospensivo stabilite per legge; in quei casi, decisione sulla sospensione (d’ufficio o su istanza) da parte del giudice, salvo

o      domanda inammisisbile

o      decisione negativa gia’ adottata dal giudice in merito a richiesta diretta ad evitare l’allontanamento, e assenza di elementi nuovi (sul richiedente e sul suo paese)

o      domanda ripetuta con esito negativo dell’esame preliminare

o      motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato

 

In sintesi:

 

§       trattenimento in sede di esame di primo grado sempre possibile per chi presenti la domanda da irregolare (pericolo di fuga), salvo che nei casi in cui il richiedente si presenti spontaneamente (domande in questura)

§       procedura accelerata sempre sostanzialmente possibile per chi presenti la domanda da irregolare (imminenza di allontanamento, presentazione non puntuale), salvo che nei casi in cui il richiedente si presenti spontaneamente (domande in questura), a meno di attribuzione abusiva del carattere di “non puntualita’”

§       procedura accelerata in presenza di

-        paese terzo sicuro: possibilita’ non utilizzata di chiedere asilo, ma anche legami (inammissibilita’)

-        paese di origine sicuro (manifesta infondatezza)

-        procedure alla frontiera (meno garantite) gia’ in vigore: possibile l’introduzione in legge organica asilo

§       trattenimento sempre possibile in sede di esame di secondo grado (ricorso o verifica)

§       ricorso sopensivo salvo

-        normativa gia’ in vigore (procedura ordinaria): possibile l’introduzione in legge organica asilo

-        casi previsti dalla legge (procedura accelerata)

§       l’ultima parola sull’allontanamento spetta al giudice, salvo domanda inammissibile (a parte ordine pubblico e sicurezza dello Stato)

 

 

2. Definizione del Regolamento di attuazione della Legge 189/02

 

 

o      accesso allo studio (per i minori, richiedenti o figli di richiedenti, inclusa la possibilita’ di completare l’istruzione secondaria anche a maggiore eta’ raggiunta)

o      al lavoro (dopo un periodo non superiore all’anno dalla presentazione della richiesta di asilo, e per tutta la fase di ricorso, se protetta da effetto sospensivo)

o      alla formazione professionale

 

 

o      permesso per un anno automaticamente rinnovabile fino a cessazione della protezione

o      documento di viaggio

o      accesso alla carta di soggiorno in esenzione dai requisiti di reddito

o      accesso all’attivita’ lavorativa entro sei mesi dal riconoscimento dello status di protezione, e alla formazione entro un anno

o      accesso all’alloggio, all’assistenza sociale e all’istruzione a parita’ con i cittadini

o      accesso ai programmi di integrazione entro un anno dal riconoscimento dello status di protezione

 

 

·       Ammessi ai CPT

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi autorizzati a svolgervi attivita’ di assistenza

·       Consentito, su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del prefetto, l'accesso al CPT a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri trattenuti; orari di visita di durata > 2 ore al giorno; diniego dell’autorizzazione comunicato per iscritto entro 48 ore dalla ricezione dell’istanza, ai fini di eventuale impugnazione; l’autorizzazione puo’ essere chiesta anche tramite gli organismi ammessi al CPT (se previsto dall’accordo di collaborazione)

·       Il delegato ACNUR e i suoi rappresentati autorizzati e muniti di permesso del Mininterno possono accedere al CPT in qualunque momento (salve esigenze di sicurezza e di funzionamento del CPT) e intrattenersi in colloquio riservato con lo straniero, se consenziente

·       Garantite, allo straniero,

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione alla autorita’ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di eta’ < 14 anni, di chi esercita la potesta’ sul minore di non volersi avvalere dell’intervento di tale autorita’; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la liberta’ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o      la liberta’ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilita’ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dell’unita’ familiare e dei diritti del minore

o      la libertà di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puo’ determinare una lesione dell’identita’

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita’ sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

·       Lo straniero e’ informato della possibilita’ di colloquio con membri degli organismi ammessi al CPT

·       Allo straniero e’ consegnata copia, in lingua a lui comprensibile, del regolamento del CPT e della comunicazione sui diritti e doveri relativi al trattenimento

·       Lo straniero deve avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilita’ di colloquio con i membri degli organismi ammessi al CPT prima della procedura di convalida del trattenimento; ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero puo’ essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero; ogni nuovo elemento di rilievo puo’ essere comunicato anche successivamente alla convalida

·       L’eventuale comunicazione all’autorita’ consolare e’ effettuata, di norma, successivamente alla convalida

·       L’assistenza e, se possibile, la sorveglianza delle donne trattenute deve essere effettuata da donne

·       Il minore puo’ essere trattenuto, e con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo a tutela del suo diritto all’unita’ familiare, a condizione che vi sia la richiesta di un genitore o la decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore e’ affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni

·       Il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CPT e con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento ad altro CPT adeguato

·       La direzione del CPT, direttamente o tramite gli organismi ammessi al centro, garantisce, su richiesta dello straniero, la comunicazione del trattenimento a familiari e conoscenti

·       Nei limiti imposti dalle esigenze di vita collettiva, la gestione dei servizi erogati nel CPT deve essere compatibile con l’esercizio della liberta’ religiosa

·       Se gli accordi di collaborazione con gli organismi ammessi al CPT non consentono di garantire tutte le forme di assistenza previste, il prefetto ne affida l’attuazione al gestore, che puo’ avvalersi di operatori professionali qualificati; deve essere assicurata, se possibile, la presenza quotidiana, nel centro, di operatori esterni

 

 

3. Interferenza tra politica di immigrazione e diritto d’asilo

 

o      l’asilante ha un diritto di ammissione fino a dimostrazione dell’infondatezza dell’istanza (non refoulement)

o      il migrante e’ ammesso in base a regole definite per convenienza

o      informazione incompleta del migrante sulla reale situazione del mercato del lavoro

o      incapacita’ di rimpatrio in caso di mancato inserimento (spese di viaggio, debiti contratti)

o      gli stranieri cercano l’incontro diretto: ingresso o prolungamento del soggiorno illegali: 79.000 sanati e 22.000 chiamate nominative (dall’estero?) per anno nel periodo 1990-1998; elusione: 80-100%

o      la clandestinita’ diventa un problema: accentuazione delle misure repressive

o      l’asilo – in presenza di procedure garantiste – diventa una via di fuga (o e’ percepito come tale)

o      le procedure relative all’asilo diventano sempre meno garantiste: trattenimento in caso di domanda presumibilmente abusiva

o      Il trattenimento costa; del ricorso affidato al giudice non si possono fissare i tempi: negazione dell’effetto sospensivo automatico del ricorso (al piu’ decisione amministrativa sull’istanza di sospensione: prefetto)

o      dimostri di disporre di mezzi di sostentamento, alloggio e assicurazione contro il rischio di malattie, per il periodo di soggiorno richiesto

o      depositi biglietto di ritorno o risorse equivalenti

o      fotocopia passaporto

o      impronte digitali (o simili)

o      clandestinita’ e traffici

o      richieste abusive d’asilo