(Sergio Briguglio 5/10/2002)
1. Proposta modificata di
Direttiva “procedure”
La proposta presenta diversi punti delicati:
·
Trattenimento del richiedente in sede di esame di
primo grado (sottoposto a convalida iniziale e periodica
dell’autorita’ giudiziaria) in caso di
o
necessita’
per esame efficiente
o
pericolo
di fuga
o
necessita’
per decisione di primo grado rapida (< 15 gg.)
o
attesa
trasferimento in Stato che abbia accettato la responsabilita’
dell’esame ex Dublino-II (< 1 mese)
· Trattenimento sempre possibile in sede di esame
di secondo grado
· Procedura accelerata applicabile in
caso di
o domanda
(presumibilmente) inammissibile
o domanda manifestamente infondata
o domanda
(presumibilmente) infondata
o domanda ripetuta
o domanda cui si
applichi una procedura
alla frontiera
·
Domanda
inammissibile
se
o
altro
Stato ha accettato la responsabilita’ dell’esame ex Dublino-II
o
altro
Stato (non membro) e’ Stato di primo asilo
o
altro
Stato (non membro) e’ paese terzo sicuro
o
altro
Stato membro o altro Stato diverso da quello d’origine e da considerarsi
paese terzo sicuro hanno chiesto l’estradizione del richiedente e tale
estradizione e’ legale
o
il
richiedente e’ incriminato da un Tribunale in ternazionale
·
Un paese e’ considerato sicuro solo se offre garanzie rispetto
alle procedure e al trattamento relativo ai rifugiati e al rispetto dei diritti
dell’Uomo (condizioni dettagliate definite nell’Allegato I alla
direttiva; nota: non del tutto coerenti con la direttiva) e se
o
il richiedente
ha legami stretti o
ha avuto possibilita’ di ottenere protezione
o
vi
e’ motivo di ritenere che il richiedente sara’ ammesso o riammesso
per l’esame di una domanda di protezione
o
non vi
e’ motivo di ritenere che per il caso specifico del richiedente il paese
non risulti sicuro
·
Una domanda e’ manifestamente
infondata in
caso di
o
presentazione,
a sostegno della domanda, di soli elementi privi di qualunque relazione con la
Convenzione di Ginevra (nota: e se relativi a protezione sussidiaria?)
o
provenienza
da paese d’origine sicuro
o
manifesta
esclusione del richiedente dalla condizione di rifugiato in base alla direttiva
sullo status
·
Un paese
e’ considerato paese d’origine sicuro solo se offre garanzie di
stabilita’ e di rispetto delle liberta’ democratiche (condizioni dettagliate definite
nell’Allegato II alla direttiva) e se
o
il
richiedente ne ha la cittadinanza (o ne aveva la stabile residenza, se apolide)
o
non vi
e’ motivo di ritenere che per il caso specifico del richiedente il paese
non risulti sicuro
·
Una domanda e’ infondata se sono assenti motivi di fondato
timore di persecuzione (ai sensi della direttiva sullo status) e se e’
soddisfatta una delle condizioni seguenti:
o
occultamento
di elementi determinanti per la decisione
o
dichiarazione
deliberatamente falsa
o
ripresentazione
di una domanda priva di elementi sostanziali nuovi (nota: probabilmente in
assenza di procedure apposite per domande ripetute)
o
presentazione
della domanda solo nell’imminenza dell’esecuzione o
dell’adozione di un provvedimento di allontanamento
o
mancato
rispetto degli obblighi (collaborazione, presentazione, etc.)
o
ingresso
o prolungamento di soggiorno illegali, senza presentazione puntuale alle
autorita’
o
pericolo
per sicurezza dello stato o condanna definitiva per crimine particolarmente
grave (nota: in quale paese?)
·
Ammesso
il mantenimento di procedure alla frontiera (ingresso del richiedente
autorizzato solo in caso di esito positivo dell’esame) gia’
vigenti,
purche’ compatibili con le garanzie riguardo ad accesso
alla procedura, diritto a rimanere fino a
decisione assunta, motivazione della decisione
negativa e informazione sui mezzi di impugnazione, diritto all’assistenza giuridica e alla
rappresentanza legale, diritti del
rappresentante o consulente legale, garanzie
per i minori non accompagnati, trattenimento,
ruolo dell’ACNUR, protezione dei dati
·
In
caso di procedura ordinaria: effetto sospensivo automatico del ricorso e dell’istanza di verifica, salvo che sia diversamente previsto da normativa
gia’ in vigore;
in tal caso, decisione sulla sospensione (d’ufficio o su istanza) da
parte del giudice,
salvo motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
·
In
caso di procedura accelerata: deroghe all’effetto sospensivo stabilite per
legge; in quei
casi, decisione sulla sospensione (d’ufficio o su istanza) da parte del giudice, salvo
o
domanda
inammisisbile
o
decisione
negativa gia’ adottata dal giudice in merito a richiesta diretta ad
evitare l’allontanamento, e assenza di elementi nuovi (sul richiedente e
sul suo paese)
o
domanda
ripetuta con esito negativo dell’esame preliminare
o
motivi
di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
In sintesi:
§
trattenimento in sede di
esame di primo grado sempre possibile per chi presenti la domanda da irregolare
(pericolo di fuga), salvo che nei casi in cui il richiedente si presenti
spontaneamente (domande in questura)
§
procedura accelerata
sempre sostanzialmente possibile per chi presenti la domanda da irregolare
(imminenza di allontanamento, presentazione non puntuale), salvo che nei
casi in cui il richiedente si presenti spontaneamente (domande in questura), a
meno di attribuzione abusiva del carattere di “non
puntualita’”
§
procedura accelerata in
presenza di
-
paese terzo sicuro:
possibilita’ non utilizzata di chiedere asilo, ma anche legami (inammissibilita’)
-
paese di origine
sicuro (manifesta infondatezza)
-
procedure alla frontiera
(meno garantite) gia’ in vigore: possibile l’introduzione in
legge organica asilo
§
trattenimento sempre
possibile in sede di esame di secondo grado (ricorso o verifica)
§
ricorso sopensivo salvo
-
normativa gia’ in
vigore (procedura ordinaria): possibile l’introduzione in legge
organica asilo
-
casi previsti dalla
legge (procedura accelerata)
§
l’ultima parola
sull’allontanamento spetta al giudice, salvo domanda inammissibile (a parte ordine pubblico e sicurezza dello Stato)
2. Definizione del Regolamento di attuazione della
Legge 189/02
o
accesso allo studio (per i minori, richiedenti o figli di richiedenti,
inclusa la possibilita’ di completare l’istruzione secondaria anche
a maggiore eta’ raggiunta)
o
al lavoro (dopo un periodo non superiore all’anno dalla presentazione della richiesta di asilo, e per
tutta la fase di ricorso, se
protetta da effetto sospensivo)
o
alla formazione
professionale
o
permesso per un anno automaticamente rinnovabile fino a cessazione della
protezione
o
documento di viaggio
o
accesso alla carta di
soggiorno in esenzione dai requisiti
di reddito
o
accesso all’attivita’
lavorativa entro sei mesi dal riconoscimento dello status di protezione, e alla
formazione entro un anno
o
accesso all’alloggio, all’assistenza sociale e all’istruzione a parita’ con i cittadini
o
accesso ai programmi di integrazione entro un anno dal riconoscimento dello status di protezione
·
Ammessi ai CPT
o
familiari conviventi
o
difensore dello straniero
o
ministri di culto
o
personale della rappresentanza
diplomatica o consolare
o
membri degli organismi
autorizzati a svolgervi
attivita’ di assistenza
·
Consentito, su richiesta
dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del prefetto, l'accesso al CPT a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti
che intendano far visita agli stranieri trattenuti; orari di visita di durata >
2 ore al giorno; diniego dell’autorizzazione comunicato per iscritto
entro 48 ore dalla ricezione dell’istanza, ai fini di eventuale impugnazione; l’autorizzazione puo’ essere chiesta
anche tramite gli organismi
ammessi al CPT (se previsto dall’accordo di collaborazione)
·
Il delegato ACNUR e i suoi rappresentati autorizzati e muniti di permesso del Mininterno possono accedere
al CPT in qualunque momento (salve esigenze di sicurezza e di funzionamento del
CPT) e intrattenersi in colloquio riservato con lo straniero, se consenziente
·
Garantite, allo straniero,
o
la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a
trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di
respingimento
o
la comunicazione alla
autorita’ consolare del Paese
di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita,
dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di eta’ < 14
anni, di chi esercita la potesta’ sul minore di non volersi avvalere
dell’intervento di tale autorita’; rischio di persecuzione per lo
straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a
familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e
limitatamente a quelli da lui indicati
o
la tutela della salute
psico-fisica
o
la liberta’ di colloquio
riservato anche con visitatori provenienti
dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT
o
la liberta’ di corrispondenza
riservata anche telefonica
o
la possibilita’ di
esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi
di interpretariato
o
la tutela dell’unita’
familiare e dei diritti del minore
o
la libertà di
culto, l'assistenza religiosa e le
specifiche esigenze relative al culto stesso
o
il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione
puo’ determinare una lesione dell’identita’
o
la tutela dal rischio di
pregiudizio derivante dall'identita’ sessuale
o
il recupero degli
effetti e dei risparmi personali
·
Lo straniero e’ informato della possibilita’ di colloquio con membri degli organismi ammessi al CPT
·
Allo straniero e’
consegnata copia, in lingua a lui
comprensibile, del regolamento del
CPT e della comunicazione sui diritti
e doveri relativi al trattenimento
·
Lo straniero deve avere
accesso ai servizi di interpretariato
e alla possibilita’ di colloquio con i membri degli organismi ammessi al CPT prima della procedura di convalida del trattenimento; ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero puo’
essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero; ogni nuovo elemento di rilievo puo’ essere comunicato anche
successivamente alla convalida
·
L’eventuale comunicazione
all’autorita’ consolare
e’ effettuata, di norma, successivamente alla convalida
·
L’assistenza e, se
possibile, la sorveglianza delle donne trattenute deve essere effettuata da donne
·
Il minore puo’ essere trattenuto, e con trattamento
adeguato alle sue esigenze, solo a
tutela del suo diritto all’unita’ familiare, a condizione che vi sia la richiesta di un genitore o la decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore e’ affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni
·
Il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello
stesso CPT e con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento ad altro CPT adeguato
·
La direzione del CPT,
direttamente o tramite gli organismi ammessi al centro, garantisce, su
richiesta dello straniero, la comunicazione del trattenimento a familiari e conoscenti
·
Nei limiti imposti dalle
esigenze di vita collettiva, la gestione dei servizi erogati nel CPT deve
essere compatibile con l’esercizio della liberta’ religiosa
·
Se gli accordi di
collaborazione con gli organismi
ammessi al CPT non consentono di garantire tutte le forme di assistenza
previste, il prefetto ne affida l’attuazione al gestore, che puo’ avvalersi di operatori
professionali qualificati; deve
essere assicurata, se possibile, la presenza quotidiana, nel centro, di operatori esterni
3. Interferenza tra politica di immigrazione e
diritto d’asilo
o
l’asilante ha un
diritto di ammissione fino a dimostrazione dell’infondatezza
dell’istanza (non refoulement)
o
il migrante e’
ammesso in base a regole definite per convenienza
o
informazione
incompleta del migrante sulla reale
situazione del mercato del lavoro
o
incapacita’ di
rimpatrio in caso di mancato
inserimento (spese di viaggio, debiti contratti)
o
gli stranieri cercano
l’incontro diretto: ingresso o prolungamento del soggiorno illegali: 79.000
sanati e 22.000 chiamate nominative
(dall’estero?) per anno nel periodo 1990-1998; elusione: 80-100%
o
la clandestinita’
diventa un problema: accentuazione delle misure repressive
o
l’asilo – in presenza di procedure garantiste –
diventa una via di fuga (o
e’ percepito come tale)
o
le procedure relative all’asilo diventano sempre meno
garantiste: trattenimento in caso di
domanda presumibilmente abusiva
o
Il trattenimento
costa; del ricorso affidato al giudice non si possono fissare i tempi: negazione dell’effetto sospensivo automatico del ricorso (al piu’ decisione
amministrativa sull’istanza di sospensione: prefetto)
o
dimostri di disporre di
mezzi di sostentamento, alloggio e
assicurazione contro il rischio di malattie, per il periodo di soggiorno
richiesto
o
depositi biglietto di
ritorno o risorse equivalenti
o
fotocopia passaporto
o
impronte digitali (o simili)
o
clandestinita’ e traffici
o
richieste abusive
d’asilo