COMMISSIONE EUROPEA

Direzione Generale della Giustizia e degli Affari Interni

Direzione A : Circolazione delle persone, cittadinanza, diritti fondamentali

Unità A2 : immigrazione e asilo

 

                                                                                              Bruxelles, l’11 luglio 2002

                                                                                              Unità A/2/fm D(2002) 4409

 

 

Signor Garatto

Coordinamento europeo per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia

24, avenue de Stalingrad

1000 Bruxelles

 

Egregio signore,

 

La ringraziamo della vostra lettera del 13 giugno 2002 sulla nuova proposta relativa al diritto al ricongiungimento famigliare.

 

Bisogna prima di tutto risituare il testo. Questa nuova proposta è certo meno ambiziosa delle prime proposte della Commissione sulla materia. Tuttavia le ricordiamo che due anni di trattative non hanno potuto trovare il consenso degli Stati membri del Consiglio. Il Consiglio europeo di Laeken, del 14-15 dicembre 2001, ha dunque constatato che “i progressi si sono rivelati essere meno sostanziali e meno rapidi del previsto” e ha invitato la Commissione a presentare una nuova iniziativa per facilitare il compresso all’interno del Consiglio.

 

La Commissione non poteva dunque ignorare il risultato di due anni di trattative. La nuova proposta si basa ampiamente su tale risultato. Solo sui punti in cui la trattativa resta bloccata in modo persistente, la Commissione ha introdotto modifiche e proposto un nuovo metodo. Quest’ultimo è incentrato su una maggiore flessibilità, necessaria a superare lo stallo. Mette in atto soprattutto determinate deroghe, che tengano conto di alcune legislazioni già esistenti, per lasciare il tempo agli stati di raggiungere il livello medio di armonizzazione. Ciò nonostante la Commissione ha tenuto a garantire che tale flessibilità fosse inquadrata secondo due modalità, nella sostanza e nel tempo. Da un lato, la clausola dello stand still non autorizza gli altri Stati membri a fare uso delle deroghe, se la loro legislazione non le prevedeva al momento dell’adozione della direttiva. Gli Stati membri non potranno abbassare il livello dei diritti accordati ai membri della famiglia. Dall’altro, la clausola dell’appuntamento fissa la scadenza del riesame dei punti più spinosi e in cui si sono fatti meno progressi verso l’armonizzazione legislativa.

 

Questa nuova iniziativa costituisce solo la prima tappa di un processo più lungo. Non si tratta quindi in un regresso, ma di un primo passo. Quest’ultimo è tanto più utile quanto più rapidamente bisognerà fissare un quadro europeo, anche se dovesse rimanere flessibile in un primo tempo, in vista di un ampliamento successivo, per evitare che l’accesso di nuovi Stati membri comporti un’ulteriore e maggiore divergenza delle legislazioni.

 

Da questo punto di vista il Consiglio europeo di Siviglia ha fissato un termine preciso, giacché gli Stati membri hanno il dovere di trovare un accordo sulla materia prima del giugno del 2003. Spetta ora agli Stati membri, dopo aver consultato il Parlamento europeo, di optare per questa nuova proposta o di introdurre altri emendamenti.

 

Restando, ben inteso, a sua disposizione per ogni genere di approfondimento o ulteriore spiegazione del testo, le porgo distinti saluti.

 

 

Firmato: J.L.DE BROUWER, Direttore d’Unità