Direzione Generale della Giustizia e degli
Affari Interni
Direzione A : Circolazione delle persone, cittadinanza, diritti fondamentali
Bruxelles, l’11 luglio 2002
Unità A/2/fm D(2002) 4409
Signor Garatto
Coordinamento europeo per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia
24, avenue de
Stalingrad
1000 Bruxelles
Egregio signore,
La ringraziamo della vostra lettera del 13 giugno
2002 sulla nuova proposta relativa al diritto al ricongiungimento famigliare.
Bisogna prima di tutto risituare il testo. Questa
nuova proposta è certo meno ambiziosa delle prime proposte della
Commissione sulla materia. Tuttavia le ricordiamo che due anni di trattative
non hanno potuto trovare il consenso degli Stati membri del Consiglio. Il
Consiglio europeo di Laeken, del 14-15 dicembre 2001, ha dunque constatato che
“i progressi si sono rivelati essere meno sostanziali e meno rapidi del
previsto” e ha invitato la Commissione a presentare una nuova iniziativa
per facilitare il compresso all’interno del Consiglio.
La Commissione non poteva dunque ignorare il
risultato di due anni di trattative. La nuova proposta si basa ampiamente su
tale risultato. Solo sui punti in cui la trattativa resta bloccata in modo
persistente, la Commissione ha introdotto modifiche e proposto un nuovo metodo.
Quest’ultimo è incentrato su una maggiore flessibilità,
necessaria a superare lo stallo. Mette in atto soprattutto determinate deroghe,
che tengano conto di alcune legislazioni già esistenti, per lasciare il
tempo agli stati di raggiungere il livello medio di armonizzazione. Ciò
nonostante la Commissione ha tenuto a garantire che tale flessibilità
fosse inquadrata secondo due modalità, nella sostanza e nel tempo. Da un
lato, la clausola dello stand still non autorizza gli altri Stati membri a fare uso
delle deroghe, se la loro legislazione non le prevedeva al momento
dell’adozione della direttiva. Gli Stati membri non potranno abbassare il
livello dei diritti accordati ai membri della famiglia. Dall’altro, la
clausola dell’appuntamento fissa la scadenza del riesame dei punti
più spinosi e in cui si sono fatti meno progressi verso
l’armonizzazione legislativa.
Questa nuova iniziativa costituisce solo la prima
tappa di un processo più lungo. Non si tratta quindi in un regresso, ma
di un primo passo. Quest’ultimo è tanto più utile quanto
più rapidamente bisognerà fissare un quadro europeo, anche se
dovesse rimanere flessibile in un primo tempo, in vista di un ampliamento
successivo, per evitare che l’accesso di nuovi Stati membri comporti
un’ulteriore e maggiore divergenza delle legislazioni.
Da questo punto di vista il Consiglio europeo di
Siviglia ha fissato un termine preciso, giacché gli Stati membri hanno
il dovere di trovare un accordo sulla materia prima del giugno del 2003. Spetta
ora agli Stati membri, dopo aver consultato il Parlamento europeo, di optare
per questa nuova proposta o di introdurre altri emendamenti.
Restando, ben inteso, a sua disposizione per ogni
genere di approfondimento o ulteriore spiegazione del testo, le porgo distinti
saluti.
Firmato: J.L.DE BROUWER, Direttore
d’Unità