RG 7825/02

Tribunale di Milano

 

Sezione Lavoro

 

Nella causa di -----

con gli avv.ti Polizzi e Guariso e il dott. Neri

-----,  ricorrente

contro

----, convenuto

e contro

---  s.a.s.. di ----, convenuto

 

 

Verbale di udienza

 

Oggi, all’udienza del 22.10.2002, avanti il giudice del Lavoro dott. Santosuosso, è presente il ricorrente personalmente assistito dall’avv. Polizzi che esibisce copia del ricorso notificato presso la residenza del convenuto sig. ---  e presso la sede legale della società convenuta  --- s.a.s. il 17 ottobre 2002.Nessuno compare alle 17.40 per le parti convenute. Il ricorrente chiede venga dichiarato la contumacia dei convenuti e insiste per l’accoglimento delle domande formulate in ricorso.

 

Il Giudice

 

Preso atto della regolarità della notifica e della mancata competizione e costituzione dei convenuti dichiara la contumacia degli stessi;

visti gli atti di causa e in particolare la sentenza N.2121/02 del Tribunale di Milano che accerta la sussistenza del rapporto di lavoro dal 3.10.1999;

ritenuto  il pericolo nel ritardo in considerazione dell’imminente scadenza del termine per la regolarizzazione;

 

ordina

 

a ---, in proprio  e quale socio accomodatario della ---s.a.s. di --, di presentare con le modalità di cui all’art.1 del decreto legge  n. 195/02, la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro con il ricorrente .

Concede termine di giorni 30 per la proposizione del giudizio di merito.

 

Depositato in Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2002.