Progetto di Costituzione basato sulle
risoluzioni approvate dal parlamento europeo
( Parlamento UE, progetto 03.10.2002 )
Progetto di Costituzione
basato sulle risoluzioni approvate dal Parlamento europeo
Strasburgo, 3 ottobre 2002
PREAMBOLO
TITOLO I - LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
Capo I - Dignità
Capo II- Libertà
Capo III- Uguaglianza
Capo IV - Solidarietà
Capo V- Cittadinanza
Capo VI - Giustizia
Capo VII - Disposizioni generali
TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI E OBIETTIVI
TITOLO III - POLITICHE E COMPETENZE
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Il Parlamento europeo
Capo III - Il Consiglio
Capo IV - La Commissione
Capo V - La Corte di giustizia
Capo VI - La Corte dei conti
Capo VII - I Comitati consultivi
Capo VIII - Il sistema europeo delle banche centrali e la Banca centrale
europea
Capo IX - La Banca europea degli investimenti
TITOLO V - ATTI E PROCEDIMENTI
TITOLO VI - CONTROLLO GIURISDIZIONALE
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI BILANCIO
TITOLO VIII - ACCORDI INTERNAZIONALI
TITOLO IX - COOPERAZIONE RAFFORZATA
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
PREAMBOLO
RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente
europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione
dell'Europa futura, nella prospettiva di uno sviluppo di tipo federale,
SOTTOLINEANDO che l’appartenenza all’Unione europea si fonda su
valori comuni ai popoli che la compongono, sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione,
MIRANDO a rafforzare la solidarietà tra i popoli europei nel rispetto
delle loro diversità della loro storia, della loro cultura, della loro
lingua e delle loro strutture istituzionali e politiche,
DESIDERANDO garantire ai cittadini e a coloro che risiedono nell'Unione
migliori condizioni di vita e un ruolo attivo nello sviluppo economico e
sociale,
DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, e a
rafforzare il modello sociale europeo, tenendo conto del principio dello
sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del
rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente,
DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e
ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti una moneta unica e
stabile,
DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la
definizione e la progressiva attuazione di una politica di difesa comune,
rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al
fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,
DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel
contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia,
GLI STATI MEMBRI E I POPOLI DELL’UNIONE EUROPEA ADOTTANO LA COSTITUZIONE
ED IL TRATTATO SEGUENTI:
COSTITUZIONE DELL’UNIONE
TITOLO I
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE [1]
PREAMBOLO
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno
deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui
valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di
uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di
democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua
azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento di questi valori comuni, nel rispetto
della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei,
dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro
pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché
la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta,
rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della
società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e
tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti
in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali
adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, e i diritti
riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia [delle
Comunità europee] e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti
degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi
enunciati qui di seguito.
CAPO I - DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e
tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1.Ogni individuo ha diritto alla vita.
2.Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né
giustiziato.
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1.Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2.Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti
inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1.Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di
servitù.
2.Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3.È proibita la tratta degli esseri umani.
CAPO II - LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1.Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che
lo riguardano.
2.Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a
un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il
diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
rettifica.
3.Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di
un'autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o
convinzione, così come la libertà di manifestare la propria
religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e
l'osservanza dei riti.
2.Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e d'informazione
1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2.La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo
politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di
fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.
2.I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell’Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica
è rispettata.
Articolo 14
Diritto all'istruzione
1.Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2.Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.
3.La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1.Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2.Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3.I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di
cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto
dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1.Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della
stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti
imposti dall'interesse generale.
2.La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del Trattato.
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1.Le espulsioni collettive sono vietate.
2.Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in
cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III - UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1.È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali.
2.Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e del Trattato è vietata
qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le
disposizioni particolari contenute nel Trattato stesso.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
1.I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della
loro età e della loro maturità.
2.In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve
essere considerato preminente.
3.Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al
suo interesse.
Articolo 25
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26
Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure
intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità.
CAPO IV - SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito
dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle
condizioni previsti dal diritto dell’ Unione e dalle legislazioni e
prassi nazionali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai
livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad
azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni
e prassi nazionali.
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1.Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2.Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro
e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al
lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola
dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed
eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la
loro istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1.È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico
e sociale.
2.Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un
motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di
maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o
l'adozione di un figlio.
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1.L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali
la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le
modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e
prassi nazionali.
2.Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha
diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3.Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal
diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi
nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed
attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
della salute umana.
Articolo 36
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale
previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione
e al Trattato.
Articolo 37
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
CAPO V - CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1.Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate
in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e
dagli organi dell'Unione.
2.Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3.Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei
danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle
loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli
Stati membri.
4.Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una
delle lingue del Trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42
Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre
al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle
istituzioni o degli organi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia e il
Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare
una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45.
Libertà di circolazione e di soggiorno
1.Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2.La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente alla Costituzione e al Trattato, ai cittadini dei paesi terzi che
risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo
Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela
delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
CAPO VI - GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un
giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di
farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il
patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare
un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1.Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2.Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle
pene
1.Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato
è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la
legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare
quest'ultima.
2.Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da
tutte le nazioni.
3.Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale
è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una
sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle istituzioni e agli
organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure
agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne
promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. Il presente Titolo non introduce competenze nuove o compiti nuovi per
l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dalla
Costituzione.
Articolo 52
Portata dei diritti garantiti
1.Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dal presente Titolo devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità
di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i
diritti e le libertà altrui.
2.I diritti riconosciuti negli articoli 8, 15 commi 2 e 3, 18, 21 comma 2, 22,
23 comma 2, 35, 37, 38, 39, 40, 41 commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 46 si
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dal Trattato .
3.Laddove il presente Titolo contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono
uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione
non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più
estesa.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione del presente Titolo deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione
tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione del presente Titolo deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che
miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nel
presente Titolo o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni
più ampie di quelle previste dal presente Titolo.
TITOLO II
PRINCIPI FONDAMENTALI E OBIETTIVI
Articolo 55
L’Unione europea
1.L’Unione europea è costituta dagli Stati membri e dai loro
cittadini. Ogni potere dell’Unione emana da questi ultimi.
2.L’Unione rispetta l’identità storica, culturale e
linguistica degli Stati membri e la loro struttura costituzionale. Essa
esercita i suoi poteri e le sue competenze sulla base dei principi di
sussidiarietà, di proporzionalità e di trasparenza .
3.L'Unione ha personalità giuridica e si dota dei mezzi necessari per
conseguire i propri obiettivi e per portare a compimento le proprie politiche.
4.Il diritto dell’Unione, conforme alla Costituzione, prevale sul diritto
degli Stati membri.
Articolo 56
I principi dell’Unione
1.L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto,
principi che sono comuni agli Stati membri, e che sono espressi nel Titolo I .
2.L'Unione fa propri i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove il
mantenimento della pace, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e
dello Stato di diritto, il rispetto e la tutela dei diritti umani in Europa e
nel mondo; partecipa alle organizzazioni internazionali che perseguono tale
scopo .
Articolo 57
Gli obiettivi dell’Unione
L’Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) promuovere un progresso economico e sociale, un alto grado di
competitività e di convergenza dei risultati economici, e un elevato
livello di occupazione e di protezione sociale, per pervenire a uno sviluppo
equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio
senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e
l'instaurazione di un'unione economica e monetaria con una moneta unica;
b) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento
della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della
qualità della vita;
c) affermare la sua identità sulla scena internazionale attraverso il
perseguimento delle finalità e l’affermazione dei principi di cui
all'articolo precedente; difendere i valori comuni, gli interessi fondamentali,
l’indipendenza e l’integrità dell’Unione; rafforzare
la sicurezza dell’Unione in tutte le sue forme; promuovere la
cooperazione internazionale;
d) rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi
Stati membri; conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà,
sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle
persone insieme a un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la
lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia.
Articolo 58
La cittadinanza dell’Unione
1.È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell'Unione completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2.I cittadini dell'Unione partecipano alla sua vita politica nelle forme
previste dalla Costituzione e dal Trattato; godono dei diritti e sono soggetti
ai doveri previsti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
Articolo 59
Leale cooperazione e solidarietà
1.Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare
atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione e
dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni dell’Unione.
Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.
2.Gli Stati agiscono in uno spirito di lealtà e di solidarietà
reciproca e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la
realizzazione degli scopi definiti dalla Costituzione o dal Trattato o sia
contraria agli interessi dell’Unione.
TITOLO III
POLITICHE E COMPETENZE
Articolo 60
Le politiche dell’Unione
1.Per il raggiungimento dei fini enunciati nell’articolo 57 lettere a) e
b) l'azione dell’Unione europea comporta:
a) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri,
degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali;
b) il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali e di ogni restrizione
all’entrata e all’uscita delle merci;
c) una politica commerciale comune;
d) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
e) una politica comune nel settore dei trasporti;
f) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato
interno;
g) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al
funzionamento del mercato interno ;
h) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in
materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di
una strategia coordinata per l'occupazione;
i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
j) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
k) una politica nel settore dell'ambiente;
l) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
n) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
o) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della
salute;
p) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al
pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
r) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli
scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
s) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo;
2.Per il raggiungimento dei fini enunciati nell’art.57 lettera c)
l’azione dell’Unione europea comporta:
a)l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune mediante la
definizione di principi e orientamenti comuni, la decisione di strategie
comuni, l’adozione di azioni e posizioni comuni, la cooperazione
sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica;
b) la progressiva definizione di una politica di sicurezza e di difesa comune,
sostenuta da una cooperazione nel settore degli armamenti, che include le
missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della
pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi,
ivi comprese le misure tese al ristabilimento della pace .
3. Per il raggiungimento dei fini enunciati nell’art. 57 lettera d)
l’azione dell’Unione europea comporta:
a) misure riguardanti l’ingresso e la circolazione delle persone;
b) misure in materia di politica dell’immigrazione e nei settori dei
controlli alle frontiere esterne, dell’asilo e della salvaguardia dei
diritti dei cittadini dei paesi terzi;
c) misure nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
e nel settore della cooperazione amministrativa, compreso il riconoscimento
delle decisioni giudiziali ed extragiudiziali;
d) misure per la prevenzione e la repressione della criminalità,
organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli
esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di
armi, la corruzione e la frode;
e) la promozione di una più stretta cooperazione fra le autorità
giudiziarie, le forze di polizia, le autorità doganali dei paesi membri,
anche attraverso apposite agenzie, come Eurojust ed Europol ;
f) il riavvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in
materia penale;
g) la protezione dei diritti delle persone a livello dell’Unione anche
attraverso apposite autorità indipendenti istituite dal Trattato, come
il Garante europeo per la protezione dei dati personali .
4.L'azione dell’Unione a norma del presente articolo mira ad eliminare le
ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
5.Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate
nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni di cui a
questo articolo, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile.
Articolo 61
Il sistema di ripartizione delle competenze
1.L’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e
degli obiettivi che le sono assegnati dalla Costituzione .
2.Nelle materie di competenza esclusiva dell’Unione, solo essa può
adottare regole legislative. In queste materie gli Stati membri possono
intervenire solo previa autorizzazione dell’Unione, e nei limiti di
questa, secondo le modalità fissate dal Trattato .
Articolo 62
Sussidiarietà e proporzionalità
1.Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’Unione
interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e
nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a
livello comunitario.
2.Nelle materie che non sono di sua esclusiva competenza l’intervento
dell’Unione è legittimo soltanto nella misura in cui soddisfa
almeno uno dei seguenti tre criteri:
a) lo spazio pertinente dell’azione prevista eccede i limiti di uno Stato
membro e l’azione stessa comporterebbe rischi di effetti
controproducenti, in termini di distorsione o squilibrio per uno o più
Stati, ove non fosse attuata a livello comunitario;
b) l’azione prevista a livello comunitario, rispetto alle azioni analoghe
che sarebbero attuate separatamente da ogni singolo Stato membro, presenta un
vantaggio di sinergia tangibile in termini di efficacia e di economia di scala;
c) l’azione prevista risponde ad un’esigenza di solidarietà
o di coesione che, alla luce delle disparità di sviluppo, non può
essere assunta in modo soddisfacente nel quadro di ogni Stato membro.
3.L'azione dell’Unione non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
4.Ciascuna istituzione assicura, nell’esercizio delle sue competenze, il
rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
secondo le disposizioni e le procedure previste dal Trattato .
Articolo 63
Le competenze esclusive dell’Unione
L’Unione ha competenze esclusive nelle seguenti materie:
a) il mercato interno, comprese le libertà di circolazione delle
persone, dei beni, dei servizi e dei capitali e i servizi finanziari;
b) la politica della concorrenza;
c) le politiche strutturali e di coesione;
d) il consolidamento e lo sviluppo dello spazio comune di libertà,
sicurezza e giustizia;
e) la politica doganale;
f) la definizione e la conduzione della politica estera e di difesa comuni;
g) le relazioni economiche esterne;
h) gli accordi di associazione;
i) il finanziamento del bilancio dell’Unione;
j) nonché, per i paesi che aderiscono alla moneta unica, la politica
monetaria.
Articolo 64
Le competenze comuni all’Unione e agli Stati membri
1.Nelle seguenti materie di competenza comune, l’Unione fissa gli
orientamenti, i principi generali e gli obiettivi, compreso, ove necessario,
regole comuni e standard minimi:
a) la promozione della parità tra uomini e donne;
b) la politica sociale e dell’occupazione;
c) la politica di immigrazione e le altre politiche legate alla libera
circolazione delle persone;
d) la tutela dei consumatori;
e) l’ambiente;
f) la politica agricola e della pesca;
g) i trasporti;
h) le reti transeuropee;
i) la ricerca e lo sviluppo tecnologico;
j) l’energia;
k) la fiscalità legata al mercato unico;
l) la politica estera;
m) la politica di difesa e di sicurezza, interna ed esterna, nella loro
dimensione transnazionale.
n) la cooperazione allo sviluppo;
o) l’associazione dei paesi e territori d’oltremare.
2.In tali materie la norma comunitaria mira ad una disciplina uniforme
esclusivamente laddove rischierebbero di essere seriamente compromesse la
parità dei diritti o la concorrenza. Gli Stati membri mantengono la loro
capacità di legiferare quando l’Unione non abbia ancora esercitato
le sue prerogative.
3.Nelle seguenti materie di competenza comune, l’Unione agisce unicamente
per completare l’azione degli Stati membri, che mantengono pertanto la
competenza di diritto comune:
a) l’istruzione, la formazione professionale e la gioventù;
b) la protezione civile;
c) la cultura
d) i mezzi d’informazione;
e) lo sport;
f) la sanità;
g) l’industria;
h) il turismo;
i) i contratti civili e commerciali.
4.Nelle seguenti materie di competenza comune, l’Unione coordina le
politiche nazionali secondo le procedure previste dal Trattato :
a) le politiche di bilancio e fiscali nel quadro dell’unione economica e
monetaria;
b) le politiche dell’occupazione.
Articolo 65
Le competenze degli Stati membri
Spetta agli Stati membri la competenza in riferimento ad ogni materia non
indicata nella Costituzione e nel Trattato.
Articolo 66
Altri interventi dell’Unione
Quando un’azione dell’Unione risulti necessaria per raggiungere uno
degli scopi indicati nella Costituzione, senza che essa abbia previsto i poteri
d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio e il Parlamento, con la
procedura di cui all’articolo 98 prendono le disposizioni del caso. La
Corte dei conti riferisce al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento
europeo sulle conseguenze del trasferimento di competenze sul bilancio
dell’Unione.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 67
Il Consiglio europeo
1.Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo
e ne definisce gli orientamenti politici generali.
2.Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri
nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri
incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della
Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la
Presidenza del capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercita la
Presidenza del Consiglio.
3.Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo
ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui
progressi compiuti dall'Unione.
Articolo 68
Le istituzioni
1.L’esecuzione dei compiti affidati all’Unione è assicurata
dalle seguenti istituzioni:
- il Parlamento europeo
- il Consiglio
- la Commissione
- la Corte di giustizia
- la Corte dei conti
2.Nei compiti ad essi affidati il Consiglio e la Commissione sono assistiti da
un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono
funzioni consultive.
Articolo 69
Principio di attribuzione dei poteri
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la
Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini
previsti dalla Costituzione e dal Trattato.
Articolo 70
Il Sistema europeo delle banche centrali e la Banca centrale europea
Sono istituiti, secondo le procedure previste dal Trattato, un Sistema europeo
di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea
(in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti
dalla Costituzione, dal Trattato e dallo statuto ad esso allegato.
Articolo 71
La Banca europea degli investimenti
È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti
delle attribuzioni che le sono conferite dal Trattato e dallo statuto ad esso
allegato.
CAPO II - IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 72
Composizione
1.Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei popoli degli
Stati riuniti nell’Unione. I rappresentanti sono eletti a suffragio
universale diretto per un periodo di cinque anni.
2. Il Parlamento europeo elabora, con la procedura di cui all’art. 98, un
progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo
una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a
tutti gli Stati membri. Il progetto può prevedere che una certa
percentuale di seggi sia ripartita, secondo il sistema proporzionale,
nell’ambito di una circoscrizione europea unica .
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato dal
Trattato e deve garantire un’adeguata rappresentanza dei popoli degli
Stati riuniti nell’Unione. Il numero dei membri del Parlamento europeo
non può essere superiore a settecento .
3.Lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei
membri del Parlamento europeo sono stabiliti con atto legislativo approvato dal
Parlamento a maggioranza dei suoi membri .
4.Il Parlamento europeo stabilisce a maggioranza dei suoi membri il proprio
regolamento interno e decide dove fissare la sua sede e tenere le sue riunioni.
Articolo 73
Funzioni
1.Il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti
comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito della procedura di cui
all’art.98, nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.
2.A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla
Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa
necessaria l'elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell'attuazione
della Costituzione.
3.Il Parlamento europeo esprime un parere vincolante sui principali aspetti e
sulle scelte fondamentali da compiere in materia di politica estera e di
sicurezza dell'Unione ed è regolarmente informato dalla Presidenza e
dalla Commissione in merito al suo sviluppo .
4.Il Parlamento europeo in seduta pubblica procede all’esame della
relazione generale annuale sui progressi compiuti dall’Unione. Il
Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare
raccomandazioni al Consiglio europeo, al Consiglio o alla Commissione.
Articolo 74
Mozione di censura
Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato
della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi
almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di
censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della
Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi
continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro
sostituzione. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati
per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri
della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.
Articolo 75
Votazioni
Salvo i casi in cui è previsto che Parlamento europeo deliberi a
maggioranza assoluta dei suoi membri o sia altrimenti stabilito, il Parlamento
europeo delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.
Articolo 76
Diritto di petizione al Parlamento europeo
Qualsiasi cittadino dell’Unione e ogni persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare,
individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione
al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività
dell’Unione e che la (lo) concerne direttamente.
Articolo 77
Il Mediatore europeo
1.Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di
qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di
cattiva amministrazione ai sensi dell’art.43.
2.Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per
la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.
Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di
giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più
alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso
una colpa grave.
3.Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento
dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun
organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il mediatore non può
esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
CAPO III - IL CONSIGLIO
Articolo 78
Composizione e Presidenza
1.Il Consiglio, salvi i casi in cui si riunisce nella composizione dei capi di
Stato e di governo, è composto di rappresentanze degli Stati membri
nominate dai loro rispettivi governi. Ogni rappresentanza è diretta da
un ministro incaricato in modo specifico e permanente degli affari dell’Unione.
2.La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per
una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera
all'unanimità.
3.Il Presidente in carica del Consiglio riferisce al Parlamento europeo
all’inizio della Presidenza per la presentazione del programma, durante
la presidenza per riferire sui progressi realizzati e alla fine della
presidenza per tracciare un bilancio consuntivo .
4.Apposite riunioni del Consiglio, composto dai ministri degli Stati membri
competenti per le rispettive materie, sono dedicate alla politica estera e di
sicurezza comune e alla politica di difesa .
Articolo 79
Funzioni
1 Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dalla Costituzione il
Consiglio:
a)partecipa alla funzione legislativa nell’ambito della procedura di
codecisione
b) provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati
membri,
c) dispone di un potere di decisione.
2.Con riguardo alla politica estera e di sicurezza comune il Consiglio:
a)prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della
politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali
definiti dal Consiglio europeo.
b)raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare
adottando azioni comuni e posizioni comuni.
3.Il Consiglio promuove la cooperazione fra gli Stati membri e con le
istituzioni dell’Unione nell’ambito della cooperazione giudiziaria
e di polizia avvalendosi degli strumenti previsti dal Trattato, quali Eurojust
e Europol .
4.Quando il Consiglio agisce in veste di legislatore, le sue riunioni sono
pubbliche. Le deliberazioni, le votazioni, le dichiarazioni di voto e i punti
del processo verbale attinenti all’adozione di testi legislativi sono
resi pubblici.
Articolo 80
Votazioni
1.Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata salvi i casi in cui sia
previsto che il Consiglio deliberi all’unanimità o a maggioranza
semplice .
2.La maggioranza qualificata si intende raggiunta con il voto favorevole della
maggioranza semplice degli Stati membri che rappresentano la maggioranza della
popolazione totale degli Stati membri dell'Unione .
3.Le astensioni dei membri presenti o rappresentanti non ostano
all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è
richiesta l’unanimità.
CAPO IV - LA COMMISSIONE
Articolo 81
Composizione
1.La Commissione è composta di membri scelti in base alla loro
competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione
La composizione della Commissione è stabilita dal Trattato
2.I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza
nell'interesse generale dell’Unione.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano
istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da
ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato
membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i
membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.
Articolo 82
Nomina
1.I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni,
fatta salva l’eventuale mozione di censura.
Il loro mandato è rinnovabile.
2.Il Consiglio, riunito al livello dei capi di Stato o di governo e deliberando
a maggioranza qualificata, designa due o più candidati alla carica di
Presidente della Commissione. Fra questi candidati il Parlamento europeo
elegge, a maggioranza dei suoi membri, il Presidente della Commissione .
3.Il Presidente della Commissione designa, consultato il Consiglio, gli altri
membri della Commissione.
I membri così designati sono soggetti al voto di approvazione da parte
del Parlamento europeo, a maggioranza dei suoi membri.
4.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con
il Presidente della Commissione, designa un candidato alla carica di Alto
Rappresentante della politica estera e di sicurezza comune che assume le
funzioni di vicepresidente della Commissione ed è dotato di particolari
obblighi nei confronti del Consiglio e del Parlamento europeo .
La designazione deve essere approvata dal Parlamento europeo, a maggioranza dei
suoi membri.
Articolo 83
Presidenza
1.La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo
Presidente, che ne decide l’organizzazione interna per garantire la
coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione.
Le competenze che spettano alla Commissione sono ripartite fra i membri dal
Presidente. Il Presidente può modificare la ripartizione delle
competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le
funzioni loro attribuite, sotto la sua autorità.
2.Previa deliberazione del collegio, il Presidente nomina uno o due
vicepresidenti tra i membri della Commissione, in aggiunta all’Alto
Rappresentante.
3.Previa deliberazione del collegio, il Presidente pone la questione di fiducia
dinanzi al Parlamento. Il rifiuto della fiducia da parte della maggioranza dei
membri del Parlamento comporta le dimissioni della Commissione .
4.A causa di gravi errori commessi nell’esercizio delle sue funzioni,
ogni membro della Commissione è tenuto a rassegnare le proprie
dimissioni su richiesta del Presidente della Commissione.
Articolo 84
Funzioni
Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo dell’Unione la
Commissione:
a) esercita il potere di iniziativa legislativa e partecipa alla formazione
degli atti adottati in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio ;
b) vigila sull'applicazione delle disposizioni della Costituzione e del
Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della
Costituzione e del Trattato stessi;
c) formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal Trattato, quando
questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga
necessario;
d) dispone di un proprio potere di decisione e esercita le competenze
necessarie per l’attuazione degli atti legislativi dell’Unione .
Articolo 85
Votazioni
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
CAPO V - LA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo 86
Composizione e nomina
1. La Corte di giustizia è composta da un numero dispari di giudici non
inferiore al numero degli Stati membri e da un numero di avvocati generali pari
alla metà dei giudici . Ove ciò sia richiesto dalla Corte di
giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e col parere
conforme del Parlamento europeo, può aumentare il numero degli avvocati
generali.
L’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente con
assoluta imparzialità e in piena indipendenza conclusioni motivate sulle
cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il
suo intervento.
2. I giudici e gli avvocati generali sono scelti tra personalità che
offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni
richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni
giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza. Durano
in carica per un periodo di nove anni non rinnovabile . Sono nominati dal
Consiglio a maggioranza qualificata previo parere conforme del Parlamento
europeo .
3.Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo
allegato al Trattato. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su
richiesta della Corte di giustizia e previo parere conforme del Parlamento
europeo, può modificare le disposizioni dello statuto.
4.La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura .
Articolo 87
Funzioni
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano,
nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto
nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione e del Trattato.
Alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado possono essere affiancate
camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici,
competenze giurisdizionali previste dal Trattato.
Articolo 88. Tribunale di primo grado
1.Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato
membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di
giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da
avvocati generali.
2.I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano
tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per
l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Durano in carica per un periodo di
nove anni non rinnovabile . Sono nominati dal Consiglio a maggioranza
qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo .
3.Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le
disposizioni del Trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al
Tribunale di primo grado.
Le competenze e le regole di procedura del Tribunale sono fissate dal Trattato
e dallo Statuto della Corte di giustizia .
CAPO VI - LA CORTE DEI CONTI
Articolo 89
Composizione e nomina
1.La Corte dei conti è composta da un cittadino di ciascun Stato membro.
2.I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o
hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno
o che possiedono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire
tutte le garanzie d'indipendenza.
3.I membri della Corte dei conti sono nominati dal Consiglio a maggioranza
qualificata previo parere conforme del Parlamento europeo . Durano in carica
sei anni.
4.I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena
indipendenza, nell'interesse generale dell’Unione.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano
istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da
ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
Articolo 90
Funzioni
1.La Corte dei conti assicura il controllo dei conti
2.Secondo le modalità fissate nel Trattato, la Corte dei conti esamina i
conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione. Esamina del pari i
conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato
dall’Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.
Essa assiste il Parlamento europeo ed il Consiglio nell’esercizio della
loro funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio.
CAPO VII - I COMITATI CONSULTIVI
Articolo 91
Il Comitato economico e sociale
1.Il Comitato economico e sociale è costituito, secondo le
modalità fissate nel Trattato, da rappresentanti delle varie componenti
di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in
particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e
artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e
dell’interesse generale.
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può superare
un terzo del numero dei deputati del Parlamento europeo .
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
2. Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi
previsti dal Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in
cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno,
può formulare un parere di propria iniziativa.
Articolo 92
Il Comitato delle regioni
1.Il Comitato delle regioni è composto, secondo le modalità
fissate nel Trattato, di rappresentanti delle collettività regionali e
locali, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una
collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili
dinanzi a un’assemblea eletta
Il numero dei membri del Comitato delle Regioni non può essere superiore
a trecentocinquanta .
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale
dell’Unione.
2.Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi
previsti dal Trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due
istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la
cooperazione transfrontaliera.
CAPO VIII - IL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI E LA BANCA CENTRALE
EUROPEA
Articolo 93
Lineamenti essenziali
Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.
La BCE ha personalità giuridica.
Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio
direttivo e il comitato esecutivo.
Articolo 94
Il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo
1.Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo
della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali.
2.Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro
altri membri.
Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono
nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel
settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri
a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e
previo parere conforme del Parlamento europeo e consultato il consiglio
direttivo della BCE.
Il mandato dei membri del Comitato esecutivo ha una durata di otto anni e non
è rinnovabile.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato
esecutivo.
3.Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro
attribuiti, né la BCE né una banca centrale nazionale né
un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare
istruzioni dalle istituzioni o dagli organi dell’Unione, dai governi
degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo .
Articolo 95
Funzioni
1.I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
a)definire e attuare la politica monetaria dell’Unione;
b) svolgere le operazioni sui cambi;
c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
d) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
e) contribuire alle politiche delle competenti autorità per quanto
riguarda la vigilanza degli enti creditizi e della stabilità del sistema
finanziario.
2.La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote
all'interno dell’Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono
emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali
nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale
nell’Unione.
CAPO IX - LA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 96
Lineamenti essenziali e funzioni
1.La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità
giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
2.La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo
appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato
e senza scosse del mercato comune nell'interesse dell’Unione. A tal fine
facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire
scopi di lucro, il finanziamento dei progetti indicati nel Trattato in tutti i
settori dell'economia.
TITOLO V
ATTI E PROCEDIMENTI
Articolo 97
Gli strumenti giuridici dell’Unione
1. L'Unione persegue gli obiettivi fissati nel Titolo II:
a) adottando atti legislativi espressi in regolamenti e direttive
b) prendendo decisioni
c) formulando raccomandazioni o pareri
d) decidendo strategie comuni
e) adottando azioni comuni e posizioni comuni
f) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la
conduzione della loro politica.
2.Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari
da essa designati.
La raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Le strategie comuni sono attuate nei settori in cui gli Stati membri hanno
importanti interessi in comune. Fissano i rispettivi obiettivi, la durata e i
mezzi che l’Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario
un intervento operativo dell’Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la
portata e i mezzi di cui l’Unione deve disporre, le condizioni di
attuazione e, se necessario, la durata.
Le posizioni comuni definiscono l’approccio dell’Unione su una
questione di particolare natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono
affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni
comuni.
Articolo 98
Procedura di codecisione per l’approvazione degli atti legislativi
1.Il Parlamento europeo e il Consiglio esercitano congiuntamente il potere
legislativo, con la partecipazione attiva della Commissione .
2.La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Le proposte legislative della Commissione sono messe a disposizione dei
governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di accertarsi che
i Parlamenti nazionali possano debitamente riceverle .
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del
Parlamento europeo:
a) se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento
europeo, può adottare l’atto proposto così emendato;
b) se il parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare
l’atto proposto;
c) adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo.
Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che
l’hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa
esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Se entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l’atto in
questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo
compongono, l’atto proposto si considera non adottato;
c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri
che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio
e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
4. Per agevolare l’esposizione delle rispettive posizioni e favorire il
raggiungimento di accordi, rappresentanti del Parlamento europeo possono
partecipare alle riunione del Consiglio e rappresentanti del Consiglio possono
partecipare alle riunione del Parlamento europeo. I rappresentanti del
Parlamento europeo e del Consiglio hanno diritto di parola
5.Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del
Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
approva tutti gli emendamenti, l’atto in questione si considera adottato
nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio
deve deliberare all’unanimità sugli emendamenti su cui la
Commissione ha dato parere negativo.
Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio,
d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei
settimane il comitato di conciliazione.
6.Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro
rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il
compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza
qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e dei
rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del
comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire
un riavvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nell’adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla
posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.
7.Se entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di
conciliazione approva un progetto comune, il parlamento europeo ed il Consiglio
dispongono di un termine dei sei settimane a decorrere dall’approvazione
per adottare l’atto in questione in base al progetto comune, a
maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il parlamento
europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In
mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale
termine, l’atto in questione si considera non adottato.
8.Se il comitato do conciliazione non approva un progetto comune, l’atto
proposto si considera non adottato.
9.I termine di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono
prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 99
Caratteri e forme degli atti legislativi
Gli atti legislativi dell’Unione sono motivati e fanno riferimento alle
proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti. Essi sono firmati dal
presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio, sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione, entrano in vigore alla
data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione.
Articolo 100
Gli atti esecutivi dell’Unione
Gli atti esecutivi dell’Unione si fondano su atti legislativi
dell’Unione, e devono rispettarne le previsioni. Essi sono adottati,
fatte salve le rispettive competenze autonome di particolari istituzioni e
organi, dalla Commissione. Le modalità di controllo saranno stabilite
dal Parlamento e dal Consiglio, con la procedura di codecisione, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della Costituzione.
TITOLO VI
CONTROLLO GIURISDIZIONALE
Articolo 101
Ricorso per violazione degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dal
Trattato
1.La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi a lui incombenti in virtù della Costituzione e del Trattato,
emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni
di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato
dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
2.Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia, secondo
le modalità fissate nel Trattato, quando reputi che un altro Stato
membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù della
Costituzione e del Trattato.
3.Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno
degli obblighi ad esso incombenti, tale Stato è tenuto a prendere i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
comporta.
Articolo 102. Ricorso di legittimità degli atti adottati dalle
istituzioni dell’Unione
1.La Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sugli atti
adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del
Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o
pareri, e sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti dei terzi.
A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per
incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione
e del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione,
ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o
dalla Commissione.
2.La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a
pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte dei conti e la BCE
propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
3.Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse
condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le
decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei
confronti di altre persone, la riguardano direttamente o individualmente.
Articolo 103
Ricorso per omissione
1.Qualora, in violazione della Costituzione e del Trattato, il Parlamento
europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati
membri e le altre istituzioni dell’Unione possono adire la Corte di
giustizia per far constatare tale violazione. Il ricorso è ricevibile
soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di
agire.
2.Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle
condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle
istituzioni dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un
atto che non sia una raccomandazione o un parere.
La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a
pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua
competenza o proposti contro di essa.
Articolo 104
Rinvio pregiudiziale
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione della Costituzione e del Trattato;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle
istituzioni dell’Unione e della BCE;
c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati a norma della
Costituzione e del Trattato .
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione
di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi
necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare
alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente
davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione
è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
Articolo 105
Statuto della Corte
1.Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo
separato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della
Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento
europeo, può modificare le disposizioni dello statuto.
2.La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale
regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
3.Lo statuto della Corte definisce i poteri della Corte e gli altri ricorsi che
ad essa possono essere presentati.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI BILANCIO
Articolo 106
Bilancio
1.Tutte le entrate e le spese dell’Unione, ivi comprese quelle relative
al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun
esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Le spese amministrative risultanti per le istituzioni nell’ambito della
politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale sono a carico del bilancio. Le spese operative
risultanti dall'attuazione di dette disposizioni sono a carico del bilancio.
Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
2.Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente
tramite risorse proprie la cui entità è fissata dal Parlamento
europeo in codecisione con il Consiglio .
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e
previo parere conforme del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni
relative al sistema delle risorse proprie dell’Unione di cui raccomanda
l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro
rispettive norme costituzionali.
Articolo 107
Perequazione finanziaria
Un sistema di perequazione finanziaria è introdotto allo scopo di
attenuare eccessivi squilibri economici tra le regioni. Il Trattato stabilisce
le modalità di applicazione di questo sistema.
Articolo 108. Disciplina di bilancio
Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare
proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare
misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve
assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti
delle risorse proprie dell’Unione derivanti dalle disposizioni stabilite
dal Consiglio ai sensi dell’articolo precedente.
La procedura di bilancio si applica alle spese obbligatorie e a quelle non
obbligatorie .
Articolo 109
Interessi finanziari dell’Unione
1.L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre
attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
stessa mediante misure dissuasive e tali da permettere una protezione efficace
negli Stati membri.
2.Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere
contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3.Fatte salve altre disposizioni del Trattato, gli Stati membri coordinano
l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro
la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e
regolare cooperazione tra le autorità competenti.
Articolo 110
Il procuratore europeo
1.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, nomina per un
periodo di sei anni, non rinnovabile, un Procuratore europeo. Il Procuratore
europeo è incaricato di ricercare, perseguire, rinviare a giudizio gli
autori o i complici delle infrazioni che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione e di esercitare dinanzi ai tribunali competenti degli Stati membri
l'azione penale relativa a queste infrazioni nel quadro delle regole fissate
dal Trattato.
2.Il Procuratore europeo viene scelto tra personalità che offrano tutte
le garanzie di indipendenza.
Il Procuratore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non
sollecita né accetta istruzioni dalle istituzioni dell’Unione, dai
governi degli Stati membri, né da qualsiasi altro organismo .
Lo statuto del Procuratore europeo è stabilito con la procedura di
codecisione.
TITOLO VIII
ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 111
Conclusione di accordi con Stati terzi o organizzazioni internazionali
1.Quando le disposizioni della Costituzione prevedano la conclusione di accordi
tra l'Unione e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale,
la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad
avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in
consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in
questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può
impartirle.
Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo
comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.
2.Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la
firma, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, con il parere conforme
del Parlamento europeo .
3.Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere
della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto
con le disposizioni della Costituzione e del Trattato. Quando la Corte di
Giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in
vigore soltanto dopo la revisione della Costituzione e del Trattato.
4.Gli accordi conclusi alle condizioni indicate al presente articolo sono
vincolanti per le istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri.
5.Il Trattato può prevedere procedure diverse per accordi che abbiano
specifici oggetti .
Articolo 112
Accordi di associazione
L’Unione può concludere con uno o più Stati o
organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione
caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da
procedure particolari.
TITOLO IX
COOPERAZIONE RAFFORZATA
Articolo 113
Condizioni generali
1.Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi
previsti dalla Costituzione e dal Trattato, a condizione che la cooperazione:
a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a
proteggere e servire i suoi interessi e a rafforzare il suo processo
d’integrazione e rispetti i limiti, le condizioni e le procedure previste
dal Trattato;
b) rimanga nei limiti delle competenze dell’Unione e non riguardi i
settori che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva
dell’Unione;
c) non rechi pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica e
sociale;
d) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non
vi partecipano;
e) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente al punto 3 del presente
articolo.
2.Nel settore della Politica estera e di sicurezza comune le cooperazioni
rafforzate riguardano l’attuazione di un’azione comune o di una
posizione comune. Esse possono riguardare questioni aventi implicazioni
militari o nel settore della difesa.
3.Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza,
qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse
si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole,
applicando le pertinenti disposizioni del presente Trattato.
4.Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a
tutti gli Stati membri. La partecipazione ad una cooperazione rafforzata resta
possibile in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della decisione di base
e delle decisioni adottate in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri
che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la
partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.
Articolo114
Attuazione della cooperazione rafforzata
1.Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione
della cooperazione rafforzata, benché tutti i membri del Consiglio
possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati
membri partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per
maggioranza qualificata si intende quella di cui all’art.80 comma 2,
riferita ai soli Stati membri interessati . L’unanimità è
costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.
Tali atti e decisioni non rientrano nell’acquis dell’Unione.
2.Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni
adottati per l’attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano.
Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se
del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che
non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l’attuazione da
parte degli Stati membri che vi partecipano.
3.Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese
amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati
membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità
di tutti i suoi membri, previo parere conforme del Parlamento europeo, decida
altrimenti.
4.Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese
sulla base del presente titolo, nonché la coerenza di dette azioni con
le politiche, e cooperano a tale scopo.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 115
Adesione all’Unione
1.Ogni Stato europeo che rispetti i principi della Costituzione può
domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al
Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della
Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
2.Le condizioni per l'ammissione, e gli eventuali adattamenti del Trattato,
formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente.
Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo 116
Sospensione dei diritti di uno Stato membro
1.Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o
della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro
quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo,
può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da
parte di uno Stato membro di uno o più principi della Costituzione e
rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale
constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando
secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità
indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla
situazione nello Stato membro in questione.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale
constatazione permangono validi.
2.Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,
deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o
della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può
constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno
Stato membro dei principi della Costituzione dopo aver invitato il governo
dello Stato membro in questione a presentare osservazioni .
3.Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando
a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti
derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione e
del Trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale
Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene
conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e
sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli
obblighi che gli derivano dalla Costituzione e dal Trattato.
4.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può
successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma
del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato
alla loro imposizione.
5.Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tenere conto del
voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei
membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui
al paragrafo 1.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di
voto a norma del paragrafo 2.
6.Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei
suoi membri.
Articolo 117
Procedura di revisione della Costituzione
1.Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione
possono avanzare progetti intesi a modificare la Costituzione.
2.Qualora il Consiglio, consultati, se del caso, il parlamento europeo e la
Commissione, esprima parere favorevole, i progetti sono sottoposti ad una
apposita Convenzione, composta da un rappresentante per ciascun capo di Stato o
di governo, da due rappresentanti per ciascuno dei Parlamenti nazionali, da un
numero di membri del Parlamento europeo uguale a quello dei rappresentanti dei
capi di Stato o di governo, e da due rappresentanti della Commissione.
La Convenzione stabilisce il proprio regolamento ed elegge al suo interno il
proprio Presidente.
3.Le proposte di modifica elaborate dalla Convenzione sono approvate a
maggioranza di quattro quinti dei suoi membri da una conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri, convocata dal Presidente del
Consiglio .
4.Allorché le modifiche saranno state ratificate da una maggioranza
degli Stati membri la cui popolazione costituisca i due terzi della popolazione
complessiva dell’Unione, i governi degli Stati membri che avranno
ratificato si riuniranno immediatamente per decidere di comune accordo e con il
parere conforme del Parlamento europeo le procedure e la data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni costituzionali e le relazioni con gli Stati
membri, e le relazioni a questo proposito da stabilire con gli altri Stati
membri.
Articolo 118
Procedura di revisione del Trattato
1.Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione
possono avanzare progetti intesi a modificare il Trattato.
2.Qualora il Consiglio, previo parere conforme del Parlamento europeo e, se del
caso, dopo aver consultato la Commissione, esprima parere favorevole alla
convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, questa è convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di
stabilire, con il voto della maggioranza di due terzi dei suoi membri, le
modifiche da apportare al Trattato. In caso di modifiche istituzionali nel
settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.
3.Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da una
maggioranza degli Stati membri la cui popolazione costituisca i due terzi della
popolazione complessiva dell’Unione.