PROPOSTE PER L’AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO

 

 

 

Stabilità del soggiorno, della propria presenza sul territorio nazionale e sicurezza del rinnovo del permesso di soggiorno

 

Essere sicuro della propria presenza sul territorio nazionale italiano e di estrema importanza per lo straniero, per la serietà e la sicurezza del proprio progetto migratorio e del proprio futuro e dei familiari. La L.189/2002, art. 5 commi 4 e 5  e l’articolo 13 comma 2 del DPR 31 agosto 1999 non contengono precise condizioni e non specificano la documentazione da presentare per il rinnovo del permesso di soggiorno. Occorrono ulteriori precisazioni volte a favorire la sicurezza del rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Proposte tecniche:

-        precisare che il rilascio del permesso di soggiorno della durata di sei mesi di cui all’articolo 22 comma 9 L.189/2002, riguarda soltanto coloro che sono al primo rinnovo del permesso di soggiorno, e che le disposizioni di cui all’articolo 36 comma 4 del DPR 31 agosto 1999 n. 493, riguardano soltanto i primi ingressi che sono al primo rinnovo del permesso di soggiorno.

-        precisare che per quanto riguarda il secondo ed i successivi rinnovi, la dimostrazione del reddito di cui all’articolo 13 comma 2 del DPR 31 agosto 1999 n. 493,  non deve necessariamente coincidere con la presentazione di un contratto di lavoro al momento del rinnovo del permesso di soggiorno.

-        precisare che tale reddito va quantificato in misura minore al reddito richiesto per il rilascio della carta di soggiorno.

-        precisare che rientrano nella “fonte lecita” del reddito di cui all’articolo 13 comma 2 del DPR 31 agosto 1999 n. 493: 1) la “garanzia” di terzi e non solo dei familiari e dei soggetti presenti sullo stato di famiglia (a tale fine può essere richiesta anche la polizza assicurativa utilizzata per l’applicazione della precedente normativa riguardante lo sponsor), 2) il lavoro irregolare “nero”, in presenza di una denuncia all’Ispettorato del Lavoro o di una vertenza sindacale in atto.

-        precisare che per quanto riguarda il secondo ed i successivi rinnovi, quando si tratta di persone non occupate al momento del rinnovo, è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (attesa occupazione) della durata di un anno rinnovabile.

-        sopprimere il dispositivo di cui all’articolo 13 comma 4 del DPR 31 agosto 1999 n. 493, una norma inopportuna non prevista ne dal testo unico ne dalle modifiche introdotte dalla L.189/2002.

-        prevedere che dopo 5 anni di presenza regolare in Italia senza aver commesso alcun reato, il rinnovo del permesso di soggiorno è automatico.

-        precisare che il passaporto o altro documento equipollente è richiesto per il rilascio del primo permesso di soggiorno, e che per il rinnovo del permesso di soggiorno può essere esibita la Carta di identità rilasciata dal Comune di residenza dello straniero in Italia o la Patente di Guida rilasciata dalla prefettura competente per territorio. (Il passaporto è infatti un documento di viaggio e non occorre che gli stranieri siano costretti a rinnovare i loro passaporti se non intendono viaggiare.Per il rinnovo del passaporto in molti casi occorrono spese enormi e viaggi faticosi per la capitale, spese e viaggi evitabili visto che la normativa assicura la certezza dell’identità dello straniero regolare da un anno.)

 

 

 

Il diritto all’unità familiare:

 

E’ un diritto fondamentale sancito dalla costituzione ed il ricongiungimento con il coniuge ed i figli è un elemento che responsabilizza maggiormente il lavoratore o la lavoratrice verso la comunità nella quale vive con i propri familiari, rafforza la tranquillità, favorisce l’integrazione, impedisce il coinvolgimento nella criminalità e rafforza la sicurezza delle nostre città e quartieri. Occorre favorire i ricongiungimenti familiari e semplificare al massimo possibile le procedure per il rilascio da parte delle Questure del nulla osta al ricongiungimento familiare ed il visto di ingresso per coesione familiare da parte delle Rappresentanze d’Italia all’estero.

 

Proposte tecniche:   

-        abbreviare i tempi massimi di rilascio del nulla osta e dei visti da 90 a 60 giorni.

-        chiarire che la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo può essere fatta anche tramite un contratto d’affitto di qualsiasi tipo e di qualsiasi durata, tramite una dichiarazione di garanzia o di ospitalità di terzi.

-        Prevedere che la traduzione della documentazione comprovante il grado di parentela o qualsiasi altro stato, fatto o qualità personale rilasciata all'estero possa essere legalizzata anche dai consolati dei paesi esteri in Italia e dalle prefetture. (DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 5 comma 7 lettera a) 

-        Precisare che l’idoneità dell’alloggio può essere dimostrata  presentando uno dei seguenti due documenti: 1- attestazione dell’Ufficio comunale che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2- certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Precisare se è possibile che tale idoneità può essere autocertificata dallo straniero. (DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 5 comma 7 lettera b) 

-        Precisare che il consenso del titolare dell’alloggio previsto dalla L.189/2002, art. 28 comma 3 lettera a) è l’unico consenso richiesto ed è richiesto esclusivamente nel solo caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori.     

 

 

 

Minori: il rilascio del permesso di soggiorno ai minori regolarmente soggiornanti accompagnati da uno o da entrambi i genitori regolarmente soggiornanti al compimento della maggiore età
 

L’attuale normativa (articolo 31 della L.189/2000) dispone chiaramente che i minori accompagnati da uno o da entrambi i genitori regolari sono iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (comma 1, art. 31 L.189/2002), e che al compimento del quattordicesimo anno di età, al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o carta di soggiorno fino al compimento della maggiore età. Al compimento della maggiore età la normativa (art. 32 della L.189/2002) si presta invece a diverse interpretazioni e molte questure costringono il neo maggiorenne a scegliere o il permesso di soggiorno per motivi di studio o il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale situazione sta creando gravi problemi a questi giovani ed alle loro famiglie: optare per il permesso di soggiorno per studio impedisce loro (quando trovano un lavoro) di trasformare il loro permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro se non rientrano nelle quote previste dai decreti flussi. Inoltre, alla fine del percorso scolastico, i titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso non rientrassero nelle quote, devono lasciare il territorio dello stato. Optare invece per il permesso di soggiorno per lavoro, significa dover trovare lavoro a 18 anni ed essere costretti a lasciare gli studi, molti perdendo il lavoro non hanno potuto rinnovare il permesso di soggiorno e si sono trasformati in clandestini. 

A molti altri che hanno optato per il permesso di soggiorno per motivi di studio, andando male gli studi, si sono trovati nella impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per studio e non rientrando nella quota dei decreti flussi sono stati trasformati in clandestini.                  

 

Questa minaccia alla regolarità della presenza regolare di questi giovani immigrati, e la mancanza di un progetto di futuro credibile costringe, nella migliore delle ipotesi, molti di loro ad abbandonare gli studi precocemente, persino fin dalla scuola dell’obbligo. E’ una situazione che non garantisce il loro diritto allo studio, un diritto fondamentale ed uno dei fattori più importanti per l’integrazione della seconda generazione degli immigrati. Non hanno la pari opportunità con i loro coetanei italiani di lavorare e contemporaneamente proseguire i loro studi. Non avranno un percorso comune ai loro coetanei italiani e vivranno al margine della società e nella migliore delle ipotesi continueranno a fare gli stessi lavori di bassa qualifica che hanno fatto i loro genitori.

 

Questo gravissimo problema può essere superato, interpretando elasticamente la normativa, permettendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai minori immigrati al compimento della maggiore età.  

 

Proposta tecnica: precisare che al compimento della maggiore età, allo straniero titolare di permesso di soggiorno per famiglia può essere rilasciato uno dei permesso di soggiorno previsti dall’art.32 della L.189/2002, oppure può mantenere il titolo del permesso di soggiorno per famiglia quando uno o di entrambi i genitori garantisce il reddito sufficiente per il suo mantenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta di soggiorno

 

Proposte tecniche:

-        precisare che per il rilascio della Carta di Soggiorno oltre al passaporto od altro documento equipollente, di cui all’articolo 16 comma 3 lettera a) del DPR 31 agosto 1999, n. 394, può essere presentata la Carta d’Identità rilasciata dal Comune di residenza dello straniero in Italia o la Patente di Guida rilasciata dalla prefettura competente per territorio.

-       precisare che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato-attesa occupazione è uno dei permessi di soggiorno che consentono un numero indeterminato di rinnovi per tanto in presenza degli altri requisiti richiesti dall’articolo 9 della L.189/2002, tale permesso di soggiorno consente il rilascio della Carta di Soggiorno.

-       precisare che la vidimazione della Carta di Soggiorno nel termine di dieci anni dal rilascio non è soggetta alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e che la Carta di Soggiorno viene revocata esclusivamente nel caso in cui nei confronti dello straniero sia stata emessa sentenza di condanna per reati di cui all’articolo 380 nonché limitatamente ai reati non colposi , all’articolo 381.

 

 

 

Autocertificazione:

 

Consentire ai cittadini immigrati il più ambio utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per tutti gli stati, fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. L’articolo 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394 (Regolamento d’attuazione) esclude tale uso nei casi in cui le disposizioni del testo unico o dello stesso regolamento prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti. 

 

Proposta tecnica: ridurre al minimo necessario le disposizioni del nuovo regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti come i codici fiscali, le dichiarazioni dei redditi, i certificati dello stato civile nei casi di matrimoni o nascite avvenute in Italia o avvenute in Italia e già trascritti nei comuni italiani, i contratti d’affitto, i contratti di lavoro, i certificati di iscrizioni alle camere di commercio, ecc.  

 

 

Tutela della salute

 

La parificazione dei diritti sanciti dalla legge dovrebbe riguardare anche la non scadenza dell'iscrizione al S.S.N. esattamente come i cittadini italiani e la fine dell'obbligo al rinnovo di tale iscrizione ad ogni scadenza e rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Proposta tecnica: sostituire il comma 4 dell’articolo 42 del DPR 31 agosto 1999, n. 394  con il seguente comma: “La durata dell’iscrizione è pari alla durata prevista per i cittadini italiani. L’iscrizione cessa esclusivamente per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L. a cura della questura, salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L’iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono a meno le condizioni di cui al comma 1”.

 

 

Iscrizione alle liste di collocamento

 

Con la riforma del mercato del lavoro (legge …..…. ), l’iscrizione alle liste di collocamento non è più obbligatoria.

Proposta tecnica: occorre che vengano soppresse dal Regolamento aggiornato tutti i riferimenti all’iscrizione al collocamento come requisito per l’accesso a qualche diritto o qualche servizio, per il rilascio di qualche documento o per la validità di qualche iscrizione. Esempio: l’iscrizione al collocamento non deve essere più richiesta allo straniero per potersi iscrivere al S.S.N., e al comma 1 dell’articolo 42 del DPR 31 agosto 1999, n. 394: riga 8, le parole “iscritto nelle liste di collocamento” vanno sostituite con la parola “disoccupato”.

 

 
Iscrizione anagrafica

 

La parificazione dei diritti sanciti dalla legge dovrebbe riguardare anche la non scadenza dell'iscrizione anagrafica con la scadenza del permesso di soggiorno.

 

Proposta tecnica: dopo il comma 1 dell’articolo 15 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 , aggiungere quanto segue: “La durata e la

scadenza dell’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri è parificata a quelle per i cittadini italiani. Oltre che per irreperibilità, l’iscrizione cessa esclusivamente per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati al Comune a cura della questura, salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.”

 

 

Assistenza sociale

 

L’esclusione degli immigrati dai diritti e dai servizi non viene esplicitamente praticata per il motivo che sono immigrati, ma attraverso meccanismi più o meno celati che di fatto impediscono loro l’accesso ai diritti ed ai servizi a loro garantiti in base all’articolo 2 dalla Legge 189/2002. Un esempio è condizionare l’accesso degli immigrati a certe prestazioni di assistenza sociale (assegno sociale, assegno per le famiglie numerose, assegno di natalità, assegno di invalidità civile ecc..) al possesso della Carta di Soggiorno e non del permesso di soggiorno. A tale riguardo occorre sia precisato che debbano essere rispettati e pienamente applicati, i dispositivi dell’articolo 2 comma 3 della Legge 189/2002 (La Repubblica italiana (…) garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani) e dell’articolo 41 comma 1 della Legge 189/2002 (Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale ….). 

 

Proposta tecnica: precisare che per la fruizione di tutte le provvidenze e di tutte le prestazioni, anche economiche, siano esse statali (INPS, INAIL, ecc..), regionali, provinciali o comunali, basterebbe il possesso del permesso di soggiorno e non necessariamente della carta di soggiorno così come agli articoli 2 e 41 della Legge 189/2002. 

 

 

Accesso al permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

Proposta tecnica: Consentire i canali legali d'ingresso per turismo o per visita ai familiari, comunque soggetti alla verifica dei normali requisiti, potrebbero essere vantaggiosamente utilizzati per l’incontro tra le parti. Facilitare il rilascio dei visti per turismo o per visita familiare presso le rappresentanze d'Italia all'estero.

 

 

Conversione dei permessi di soggiorno per studio

Proposta tecnica: Esaminare le domande di conversione da studio a lavoro subordinato o autonomo e rilasciare tali  in qualsiasi momento dell'anno. In seguito i numeri degli ingressi previsti dal decreto flussi possono essere decurtati dal numero dei permessi convertiti in lavoro.

 

 

Genova, 27.10.2002

Saleh Zaghloul - Ufficio Stranieri CGIL