GRUPPO DI RIFLESSIONE

di  organismi ed associazioni di ispirazione religiosa attivi nel campo delle migrazioni

 

ACLI

ACSE

ADRA

AGESCI

Caritas Italiana

Comunità di S. Egidio

CSER

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Fondazione Migrantes della CEI

Gruppo Martin Buber - Ebrei per la pace

Jesuit Refugee Service

Nessun Luogo è Lontano

UCSEI

 

 

Dr. Alfredo Mantovano

Sottosegretario Ministero dell’Interno

Fax: 06-4814661

 

Ogg. Proposte sulla regolarizzazione

 

Le associazioni del Gruppo di Riflessione, da anni attivamente coinvolte nel lavoro con gli immigrati e i rifugiati, desiderano sottoporLe alcune proposte in relazione alle principali difficoltà che gli immigrati che desiderano emergere dalla irregolarità attraverso la regolarizzazione in corso incontrano.

 

Il Gruppo di Riflessione e le associazioni che ne fanno parte rimangano a sua disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

 

Distinti saluti.

 

 

Roma, 31.10.2002                

ADRA, ACSE, UCSEI, Astalli, FCEI, Nessun Luogo è lontano, ACLI, Comunita’ di S.Egidio

 

 

 

 

 

 

Segreteria di coordinamento:

Via  Firenze 38 - 00184  Roma  -  tel.  06  48905101  -  fax  06  48916959 E -mail:  srm@fcei.it


GRUPPO DI RIFLESSIONE

di  organismi ed associazioni di ispirazione religiosa attivi nel campo delle migrazioni

 

ACLI

ACSE

ADRA

AGESCI

Caritas Italiana

Comunità di S. Egidio

CSER

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Fondazione Migrantes della CEI

Gruppo Martin Buber - Ebrei per la pace

Jesuit Refugee Service

Nessun Luogo è Lontano

UCSEI

 

 

 

Roma, 18.10.2002

 

 

 

ALCUNE PROPOSTE SULLA REGOLARIZZAZIONE

 

1. Lavoratori per i quali il datore di lavoro si rifiuti di procedere a regolarizzazione

 

Sono numerosissimi i casi di lavoratori il cui datore di lavoro rifiuta di procedere alla regolarizzazione o, addirittura, procede a licenziamento immediato per il timore di esservi costretto. Tali lavoratori sono esclusi, senza propria colpa, dalla possibilita’ di usufruire della regolarizzazione in corso.

 

Si propone che, ove il lavoratore, entro il termine dell’11 novembre, apra una vertenza tramite un sindacato o intenti una causa davanti al giudice del lavoro per il riconoscimento del rapporto di lavoro ovvero presenti ricorso allo stesso giudice del lavoro ex art. 700 c.p.c., la questura rilasci, su richiesta un permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6, T.U. di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

Il rilascio di tale permesso non richiederebbe alcun intervento del Legislatore e potrebbe essere deciso in via puramente amministrativa, dato che potrebbe essere invocata, in un caso del genere, la presenza di “seri motivi” tali da giustificarlo pur in assenza degli usuali requisiti.

 

Il permesso potrebbe essere rilasciato “per attesa occupazione” o per altro titolo che consenta la stipula di un contratto di lavoro. La durata potrebbe essere di sei mesi, rinnovabile fino alla definizione della vertenza o alla decisione del giudice.

 

In caso di disponibilita’ alla conciliazione (e alla stipula del contratto di soggiorno) da parte del datore di lavoro, il permesso potrebbe essere convertito in permesso per lavoro subordinato, sulla base dell’art. 5, co. 9, T.U., che consente la conversione in presenza di requisiti per permesso a diverso titolo. Analogo provvedimento di conversione potrebbe essere adottato in presenza di possibilita’ di stipulare un contratto di soggiorno con altro datore di lavoro.

 

Ove il contenzioso tra lavoratore e datore di lavoro si concluda sfavorevolmente al lavoratore prima che questi abbia convertito il permesso di soggiorno temporaneo, si potrebbe procedere alla revoca di tale permesso e all’allontanamento del lavoratore.

 

Resterebbero ferme, in ogni caso, le eventuali conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

 

 

2. Verifiche relative all’alloggio in fase di rilascio del permesso di soggiorno

Molti dei lavoratori interessati alla regolarizzazione sono alloggiati in stanze o appartamenti che non appartengono al datore di lavoro, ne’ sono stati da questo procurati. Spesso questi lavoratori hanno difficolta’ a ottenere la formalizzazione del contratto di affitto o della cessione di fa

bbricato da parte dei proprietari.

 

Si propone che in sede di rilascio dei permessi di soggiorno, in considerazione del carattere transitorio delle norme sulla regolarizzazione, non sia richiesta la certificazione relativa a tali contratti o cessioni e che non vengano effettuate verifiche sull’idoneita’ dell’alloggio, in analogia con quanto previsto per le condizioni di reddito del datore di lavoro. Tali controlli potranno essere effettuati in fase di rinnovo dei permessi.

 

 

3. Titolari di altri permessi di soggiorno

 

Vi e’ una casistica molto vasta di stranieri, legalmente presenti in Italia o con permessi scaduti nel corso del periodo 10/6/02-10/9/02, che hanno effettuato prestazioni lavorative regolari (es.: straniero in possesso del cedolino della questura relativo alla regolarizzazione del 1998) o solo parzialmente irregolari (es.: lavoratore stagionale con permesso in scadenza a meta’ agosto che abbia prolungato l’attivita’ lavorativa oltre la data di scadenza del permesso). Molti di questi rischiano di essere penalizzati per aver violato le disposizioni di legge in misura minore di coloro che invece possono accedere alla regolarizzazione in corso.

 

Si propone, per ragioni di equita’ e di opportunita’, che tutti questi lavoratori stranieri possano ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno: alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori, nei casi in cui il rapporto di lavoro e’ stato totalmente o parzialmente irregolare; senza bisogno del versamento dei contributi pregressi, nei casi in cui il rapporto sia stato completamente regolare.

 

4. Espulsioni con accompagnamento immediato.

 

Successivamente al 10 settembre scorso, data di entrata in vigore della Legge 189/02, sono stati adottati provvedimenti di espulsione ai danni di lavoratori per i quali il datore di lavoro non aveva ancora provveduto a spedire la dichiarazione di emersione. In base alle nuove norme, si tratta di provvedimenti da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. E’ ragionevole ritenere che, in mancanza di effettiva esecuzione, tali provvedimenti avrebbero potuto essere revocati, su richiesta dell’interessato, non appena il datore di lavoro avesse provveduto a spedire la dichiarazione.

 

Le modifiche apportate dal Senato al decreto-legge 195/02, in sede di conversione in legge, impediscono di revocare, ai fini della regolarizzazione, provvedimenti di quel genere. E’ evidente come, alla luce di queste modifiche, quei provvedimenti non avrebbero dovuto essere adottati, in quanto palesemente inopportuni.

 

Si propone di stabilire una immediata moratoria, fino all’11 novembre, per i provvedimenti di espulsione motivati da semplice irregolarita’ delle condizioni di ingresso e soggiorno, e di chiarire come i provvedimenti di espulsione adottati successivamente al 10 settembre e non effettivamente seguiti dall’accompagnamento coattivo alla frontiera non siano da considerare irrevocabili ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla regolarizzazione.

 

 

5. Pratiche di rinnovo pendenti.

 

Molte istanze di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro sono pendenti, per incompletezza dei requisiti relativi alla disponibilita’ di fonti di reddito.

 

Si propone che, in presenza di una opportunita’ di stipula di contratto di soggiorno, queste istanze possano essere accolte, sulla base dell’art. 5, co. 5, T. U. (presenza di nuovi elementi), anche senza che il lavoratore debba ricorrere alla procedura prevista per la regolarizzazione in corso.

 

 

6. Lavoro autonomo.

 

Il Governo ha accolto un ordine del giorno, in sede di conversione in legge del decreto-legge 195/02, col quale lo si impegna a favorire la regolarizzazione di lavoratori autonomi che prestino i loro servizi a vantaggio di imprese legalmente operanti.

 

Si propone che si dia attuazione a questo impegno consentendo la regolarizzazione di lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (o per i quali comunque non si configuri un rapporto di lavoro subordinato) e i soci-lavoratori di cooperative.