Regione Lazio

Assessorato alla sanità

Direzione regionale - Servizio Sanitario Regionale

 

 

 

Prot…44695 .10K1.3                            Roma, li  1 ottobre 2002

 

 

FAX URGENTE

 

 

 

OGGETTO: Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri

         non appartenenti alla Unione Europea

 

 

 

In seguito all’entrata in vigore della recente disposizione normativa

relativa alla condizione degli stranieri in Italia, L. n° 189 del 30 luglio

2002 “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”, la

scrivente Direzione Regionale SSR ritiene opportuno precisare quanto segue:

 

1. La legge sopraccitata non apporta alcuna modifica agli articoli 34, 35 e

36 del D.lgs 286/98 che disciplinano e regolamentano le procedure di accesso

al Servizio Sanitario Nazionale da parte degli  stranieri.

 

Rimangono, quindi, invariate le disposizioni in materia sanitaria riferite

agli stranieri regolarmente soggiornanti  ed a quelli non in regola con le

norme relative all’ingresso ed  al soggiorno (STP) di cui al citato Testo

Unico e Regolamento di attuazione (DPR 394/99) , nonché della  deliberazione

di G.R. 2444/00 “Linee Guida per l’assistenza sanitaria agli stranieri non

appartenenti alla U.E.”.

 

 

2. Devono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale tutti gli

stranieri non in regola per i quali, ai sensi delle recenti disposizioni di

legge, è stata presentata la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

e sono, quindi, in attesa di  regolarizzazione.

 

Costoro, ai sensi del Telex del Ministero della Sanità del 1 aprile 2000 e

della circolare n° 24/99 dell’Assessorato Sanità della Regione Lazio, sono

iscritti temporaneamente ( sei mesi, rinnovabili ) al Servizio Sanitario

Regionale in attesa della definizione della propria posizione e del

conseguente rilascio del permesso di soggiorno.

 

 Ai fini dell’iscrizione temporanea sarà sufficiente, per lo straniero,

presentare alla Azienda USL competente una documentazione attestante

l’avvenuta dichiarazione di emersione ed una attestazione dei propri dati

anagrafici.

 

In seguito alla presentazione del permesso di soggiorno tale iscrizione

perderà il carattere di temporaneità ed avrà la durata del permesso stesso.

 

    Si invitano le SS.LL. a dare ampia e sollecita diffusione, nonché

applicazione, delle presenti direttive a tutte le strutture che operano

nell’ambito territoriale di propria competenza.