1) CHI PUO’ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE?

 

Sia la legge 189/2002 che il Decreto Legge 195/2002 prevedono che la dichiarazione di emersione “è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali”.

Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà recarsi agli    uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire    apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un    documento di riconoscimento del delegante (vedi circolare n. 14).

 

 

 

2)   IN CASO DI PIU’ DATORI DI LAVORO, OGNUNO DI ESSI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E PAGARE IL CONTRIBUTO FORFETTARIO?

 

Si, ogni datore di lavoro è tenuto a presentare la dichiarazione ed a versare per intero il contributo forfetario.

 

 

 

3)   CHE COSA VUOL DIRE “OCCUPATI NEI TRE MESI ANTECEDENTI LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE  DELLA LEGGE BOSSI-FINI?

 

Il  termine dei “tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore”, dei provvedimenti interessati, nei quali è necessario aver svolto il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno interpretati in combinato disposto con le successive disposizioni contenute nella legge 189/2002, e non nella semplice formulazione letterale, considerata a sé stante.

Poiché il contributo forfetario che il datore versa  è “pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato”, deve prevalere l’interpretazione restrittiva della disposizione di cui trattasi, per cui può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla data del 10 giugno 2002 (vedi circolare n. 14).

Al riguardo, farà fede la dichiarazione del datore di lavoro.

4)   CHI E’ IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI TURISMO, DI STUDIO O ALTRO, PUO’ USUFRUIRE DI QUESTA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE?

 

Si, colui che si trova regolarmente soggiornante in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato con motivazione diverse (turismo, affari, studio, richiesta di asilo, ecc.) può accedere alla procedura di regolarizzazione, purché sia osservata  la retribuzione minima prevista per il relativo contratto di lavoro.

 

 

 

5)   LA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATA ALLA PREFETTURA-UTG DI RESIDENZA DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE O DOVE HA LUOGO LA PRESTAZIONE DI LAVORO?

 

Come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modulo per la regolarizzazione di colf e badanti la Prefettura di competenza a cui presentare la domanda è quella di residenza del datore di lavoro o quella del luogo dove viene svolta l’attività lavorativa. Per il lavoro subordinato, in aggiunta alle predette possibilità, viene indicata anche la Prefettura dove ha sede l’impresa.

 

 

 

6)   IL LAVORATORE CHE NON HA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’, PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO?

 

La domanda di regolarizzazione può essere presentata anche a favore di un extracomunitario  con documento di riconoscimento scaduto, non ancora rinnovato.

In ogni caso, all’atto della sottoscrizione del contratto, il lavoratore deve essere in possesso di un documento di identificazione in corso di validità. E’ ammesso  anche l’attestato di identità rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica del proprio Paese.

In fase di rinnovo, però, il lavoratore dovrà comunque essere munito del passaporto in corso di validità.

 

 

7)   PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO UN RICHIEDENTE ASILO?

 

Il richiedente asilo, in attesa dell’audizione innanzi alla competente Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, può accedere alla regolarizzazione, senza sospendere o annullare l’iter procedurale attivato per il riconoscimento stesso. Se successivamente gli verrà riconosciuto lo status di rifugiato, potrà convertire il permesso di soggiorno per lavoro in quello più favorevole collegato allo status di rifugiato.

 

 

 

8)   NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO, SIA IMPOSSIBILITATO A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO, E’ CONSENTITA LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI UN ALTRO SOGGETTO?

 

Si, nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto (ad es. per gravi motivi di salute) è sufficiente una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia.

Per ragioni connesse allo stato di salute, in base a quanto previsto dall’art. 4 della legge 445/2000,  sono, inoltre,  autorizzati alla sottoscrizione il coniuge, i figli, i parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado, in possesso della relativa documentazione attestante lo status. Il necessario accertamento dell’identità del dichiarante dovrà essere effettuato dal pubblico ufficiale all’atto della convocazione.

 

 

 

 

9)   NEL CASO DI SOGGETTO AFFETTO DA PATOLOGIA O  HANDICAP CHE NE LIMITI L’AUTOSUFFUCIENZA, I PARENTI DI CUI ALL’ART. 4 DEL DPR 445/2000 POSSONO SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI DICHIARAZIONE DI EMERSIONE?

 

Si, possono sottoscrivere i moduli i congiunti di cui al richiamato art. 4 (il coniuge, i figli, i parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado). Il necessario accertamento dell’identità del dichiarante e del rapporto di  parentela (da dimostrarsi, da parte del dichiarante, con apposita documentazione) dovrà essere effettuato dal pubblico ufficiale all’atto della convocazione.

 

 

 

10) PUO’ ESSERE DATORE DI LAVORO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA UN FAMILIARE (FIGLIO)  RESIDENTE IN UNA PROVINCIA DIVERSA DAL LUOGO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO (CASA GENITORE)?

 

Si. In questo caso è conveniente che la domanda venga presentata presso la Prefettura-UTG nella provincia ove si svolge la prestazione di lavoro e (presumibilmente sede di residenza del lavoratore).

 

 

 

11) DEVE ESSERE RESTITUITO IL CONTRIBUTO FORFETTARIO VERSATO QUALORA LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE VENGA RIGETTATA?

 

No. Tale contributo va considerato come versamento “una tantum” per la dichiarata occupazione del lavoratore “in nero” e non è prevista dalla legge la restituzione, venendo a sanare la posizione irregolare pregressa del datore di lavoro.

 

 

 

12) A CHI VA PRESENTATO IL RICORSO DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA E QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE?

 

Il mero provvedimento di rigetto, essendo di natura amministrativa, è ricorribile presso il T.A.R., da parte del datore di lavoro, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.

Allo straniero, quindi, viene notificato il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno con invito ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 15 giorni. Nel caso in cui non si allontani spontaneamente, qualora rintracciato, verrà espulso con provvedimento  ricorribile presso il Tribunale in composizione monocratica, così come previsto dall’art. 13, c. 8, della legge n. 189 del 30 luglio 2002.

 

 

 

13)     LA CERTIFICAZIONE MEDICA – RICHIESTA IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE DI “BADANTE” - PUO’ ESSERE RILASCIATA DAL MEDICO DI FAMIGLIA?

 

Si, non è necessaria alcuna documentazione clinica specialistica.

 

 

 

14) IL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CHE ASPETTA ANCORA LA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI SANATORIA PRESENTATA NEL 1998, PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO CON QUESTA NUOVA PROCEDURA DI EMERSIONE?

 

Si, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

 

 

 

 

15) IL MINORE STRANIERO, DIVENUTO NEL FRATTEMPO MAGGIORENNE, DESTINATARIO DI UN PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO ASSISTITO A CUI NON HA OTTEMPERATO, PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO?

 

Si. Non è necessaria la revoca del provvedimento di rimpatrio in quanto il minore è ormai divenuto maggiorenne.

 

16)        QUAL E’ IL TERMINE PER LA CONSEGNA DEI MODULI?

 

Il termine per la consegna delle dichiarazione di emersione, relativo a colf e badanti, è fissato al giorno 10 novembre 2002. Ma poiché tale giorno è festivo, il termine viene prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (ex art. 2963 cc) ossia all’11 novembre 2002.

Il termine per la consegna della dichiarazione di legalizzazione del lavoro subordinato è fissato al giorno 10 ottobre 2002. Nel disegno di legge, approvato dal Senato, è previsto lo slittamento di tale termine all’11 novembre 2002.

 

 

 

 

17)        IN CASO DI DATORI DI LAVORO PLURIMI LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA IN UN’UNICA BUSTA?

 

No, le richieste dovranno essere presentate in buste separate, possibilmente presentate contestualmente, per una più rapida connessione delle dichiarazioni, che comunque sarà effettuata d’ufficio.

 

 

 

18) QUANDO IL DATORE DI LAVORO DEVE GARANTIRE IL PAGAMENTO DEL VIAGGIO DI RIENTRO DEL LAVORATORE STRANIERO NEL PROPRIO PAESE?  E QUAL E’ IL DATORE DI LAVORO SU CUI RICADE QUESTO ONERE?

 

La garanzia per il pagamento delle spese di viaggio è fornita dal datore di lavoro alla Prefettura-UTG e non al lavoratore. La disposizione è finalizzata esclusivamente ad evitare aggravi di spesa a carico dello Stato in caso di rimpatrio del lavoratore, disposto dalle Autorità competenti.

In caso di più datori di lavoro, gli stessi sono obbligati in solido.

Si terrà conto dei rapporti di lavoro in atto e per ultimo dichiarati.

 

 

 

19) PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO UN RAPPORTO DI LAVORO CHE PREVEDE UNA DURATA DI LAVORO INFERIORE O SUPERIORE  AD UN ANNO?

 

Il rapporto di lavoro per colf e badanti deve essere almeno non inferiore  ad un anno essendo correlato al permesso di soggiorno che, in base alla norma, viene rilasciato per la durata di un anno.

La durata del rapporto di lavoro subordinato, come precisa la legge, è a tempo indeterminato o di durata non inferiore ad un anno.

 

 

 

 

 

 

20) POSSONO ESSERE CUMULATE – AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO STABILITO – LE  ORE DI LAVORO PRESTATE COME BADANTE CON QUELLE PRESTATE COME COLLABORATRICE DOMESTICA?

 

Si. Il contratto di lavoro a cui si fa riferimento è lo stesso.

 

 

21) IN CASO DI LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE, SUCCESSIVO ALLA REGOLARIZZAZIONE, E TEMPESTIVAMENTE SEGNALATO DAL DATORE DI LAVORO ALLE QUESTURE, L’IMMIGRATO POTRA’ AVVALERSI DELL’ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO E DI SEI MESI DI TEMPO PER LA RICERCA DI UN NUOVO DATORE DI LAVORO?

 

Si, in questo caso valgono le disposizioni di carattere generale previste dalla normativa in vigore, che prevedono la possibilità dell’iscrizione per un periodo non inferiore a sei mesi, salvo un più lungo periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

 

 

 

22)     COSA AVVIENE NEI CONFRONTI DEL FIGLIO MINORE A SEGUITO DEL LAVORATORE, INTERESSATO DALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE?

 

Il minore verrà iscritto nel permesso di soggiorno rilasciato al genitore a seguito dell’avvenuta regolarizzazione.

 

 

 

23)     DA QUANDO DECORRE L’ONERE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS?

 

Il forfait già versato copre soltanto il trimestre dal 10 giugno 2002 al 10 settembre 2002. Per i rimanenti periodi di lavoro, sarà  l’INPS a fare i conteggi ed a comunicarli al datore di lavoro.