TRIBUNALE DI GROSSETO

                                  

Ricorso ex articolo 13 D.Lvo 286/98 con richiesta di remissione nei termini ex articolo 184 bis c.p.c

In favore della Sig.                  nato in Albania il 4/7/1979 (cittadino albanese), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Festelli, in forza di mandato a margine tradotto anche in lingua madre del ricorrente, elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore in Grosseto Via Rattazzi 20,

                                AVVERSO

Il decreto di espulsione in data 5/9/2002 emesso dal Prefetto di Grosseto e notificato contestualmente all’intimazione della Questura di Grosseto (doc. 1).

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Il ricorrente ritiene illegittimo, ingiusto ed infondato il provvedimento di espulsione e lo impugna con ogni altro atto presupposto e conseguente per i seguenti motivi:

1)    Violazione comma 7° articolo 13 del decreto legislativo 286/98

L’atto è affetto da violazione di legge in quanto il comma 7° dell’articolo 13 prevede che il decreto di espulsione e l’intimazione di cui all’articolo 14 devono essere comunicati all’interessato tradotti in una lingua da lui conosciuta. I provvedimenti in oggetto sono stati tradotti solo in Inglese, lingua sconosciuta al ricorrente, anziché in lingua albanese. La traduzione in lingua rumena era possibile da parte dell’autorità che ha emesso il provvedimento visto che proprio presso il Tribunale di  Grosseto esistono interpreti e traduttori presenti anche nelle liste dei consulenti tecnici.

Del resto il ricorrente è solo da pochi mesi in Italia come asserisce la Questura – Prefettura  e non ha conoscenza completa né dell’italiano né dell’inglese;

Conseguentemente i provvedimenti impugnati vanno revocati e annullati.

Per completezza occorre ricordare che per giurisprudenza dello stesso Tribunale di Grosseto la traduzione in lingua madre dell’interessato è necessaria a pena di nullità del provvedimento ( Si vedano i decreti Filimon c. prefettura del 14/8/2002; Samokina c. Prefettura del 12/9/2002).

Del resto la mancanza di comprensione della lingua italiana e inglese ha comportato l’impossibilità per il ricorrente di capire la portata del provvedimento di espulsione e di impugnarlo tempestivamente. E’ dunque giustificata la richiesta di remissione nei termini ex articolo 184 bis c.p.c..

2)    Violazione articolo 8 della legge 241/90

Risulta inoltre evidente dalla semplice lettura dei provvedimenti che è stato omessa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prevista dall’articolo 8 della legge 241/90 menomando così sensibilmente il diritto difensivo dell’attuale ricorrente.

La norma in questione ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi salvo quelli esclusi per espressa disposizione di legge. Nel Testo Unico delle leggi sull’immigrazione non si rinviene alcuna norma derogante in tal senso.

Per tali motivi i provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione di legge e manifesta illogicità del procedimento seguito dalla p.a..

3)    Assenza, insufficienza e contradditorietà della motivazione ex articolo 3 della legge 241/90

Si legge nel provvedimento di espulsione, redatto su un modulo pre stampato, che la motivazione sarebbe la seguente “…è entrato in Italia il 2 agosto 2002 sottraendosi ai controlli di frontiera…”.

 In  realtà l’amministrazione dovrà provare sulla base di quali elementi ha ritenuto che il Sig. …………………è entrato il 2 agosto 2002.

La motivazione contrasta poi con le risultanze documentali del passaporto nel quale si rinviene visto rilasciato dalla repubblica della Grecia il 17/4/2002 (doc. 2); è quindi evidente che il ricorrente in forza della convenzione di Schenghen è entrato in Italia proveniente dalla Grecia munito di regolare visto.

4)    ancora nullità del decreto di espulsione per assenza di sottoscrizione del Prefetto- incompetenza del Vice prefetto

Risulta di solare evidenza che il decreto notificato non contiene la sottoscrizione del competente Prefetto.

E’ stata infatti consegnata al cittadino straniero una copia conforme priva della firma dell’organo che ha adottato il provvedimento.

E’ pertanto onere della p.a. provare che l’originale è stato sottoscritto dal Prefetto e la data in cui il medesimo è stato sottoscritto; infatti il provvedimento impugnato non riporta neanche il protocollo dell’ufficio prefettizio.

Risulta poi evidente l’incompetenza del vice prefetto alla firma in luogo del Prefetto perché il potere corrispondente non è derogabile. In ipotesi sarà la p.a. a dover provare l’eventuale esistenza di delega scritta al Vice prefetto o la temporanea assenza del titolare della prefettura.

5)    nel merito – assenza dei presupposti per l’espulsione

Risulta dalla copia integrale del passaporto del ricorrente, documento che è stato ampiamente visionato dall’ufficio stranieri della Questura  che il ricorrente ha ottenuto un visto d’ingresso dalla Repubblica greca quindi in un paese nell’area di Schenghen.

E’ dunque evidente e verosimile che il ricorrente è entrato in Italia nel periodo di validità del visto e si è soffermato oltre la scadenza del visto.

La presunta dichiarazione addebitata al        è sicuramente frutto di un errore dovuto alla non conoscenza della lingua italiana.

In via subordinata occorre poi osservare come l’assoluta non conoscenza della lingua italiana e quindi della legislazione italiana è causa di forza maggiore che scusa la mancata richiesta del permesso di soggiorno. Del resto è comportamento diffuso della polizia di frontiera di non rilasciare alcuna informazione scritta circa i doveri del cittadino straniero, informazione che invece sarà obbligatoria non appena entreranno in vigore le modifiche al testo unico sull’immigrazione di recente approvazione.

 

6)    nullità per incompetenza dell’organo che ha emanato l’intimazione di espulsione

L’intimazione di cui al 1° comma dell’articolo 14 della legge 286/98, la cui notifica è contestuale ex articolo 13 comma 7°, deve essere emessa dal Questore.

L’intimazione consegnata al ricorrente è sottoscritta solo da un ufficiale di Polizia e non dal Questore.

Conseguentemente il provvedimento è affetto da eccesso di potere o incompetenza dell’organo che lo ha emanato.

 

7)    nel merito, ed eventuale “sanatoria” prevista dalla legge di riforma del T.U. sull’immigrazione

           Il ricorrente ha depositato la richiesta di riemersione come risulta dalla dichiarazione della ditta…………(doc…).

Appare dunque doveroso non solo sospendere il

provvedimento di espulsione ma anche concedere al ricorrente di accedere ai benefici della cosiddetta riemersione.

                                    p.q.m.

Il soprascritto procuratore,

                                    CHIEDE

Che il Tribunale di Grosseto, composizione monocratica, previa remissione in termini e sospensione del provvedimento opposto, annulli il decreto di espulsione del 5/9/2002 del Prefetto di Grosseto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si produce: 1) decreto di espulsione; 2) copia passaporto; 3)dichiarazione di riemersione.

Grosseto, 1/10/2002

                                                           Avv. Marco Festelli