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To: "Elena Rozzi - Save the Children Italia" <elena@savethechildren.it>

Subject: Newsletter Minori stranieri non accompagnati / n. 4

Date: Wed, 16 Oct 2002 08:48:00 +0200

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Status:  

 

 Italia

 

 

"I minori stranieri non accompagnati"

Newsletter - n. 4 / Ottobre 2002

 

 

 

 

 

Carissimi/e,

vi inviamo un numero straordinario della Newsletter per aggiornarvi sulla possibilita', per i minori stranieri privi di permesso di soggiorno o titolari di permesso di soggiorno per minore eta', di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro attraverso la regolarizzazione in corso.

L'ottenimento di un permesso di soggiorno per lavoro consente di superare i noti problemi connessi al permesso di soggiorno per minore eta', in quanto il permesso per lavoro da' diritto al minore di lavorare regolarmente e di rinnovare il permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.

 

Ricordiamo che i tempi per presentare la domanda di regolarizzazione sono strettissimi, in quanto i termini scadono l'11 Novembre 2002.

 

Le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro sono le seguenti:

 

1) I minorenni possono accedere alla regolarizzazione in corso: non vi sono, cioe', condizioni ostative connesse alla minore eta'.

 

2) L'accesso alla regolarizzazione per i minori e' pero' vincolato al rispetto delle norme generali che regolano l'ammissione al lavoro dei minorenni.

Ricordiamo che un minore può essere ammesso al lavoro solo se:

a) ha compiuto 15 anni;

b) ha assolto l'obbligo scolastico;

c) il contratto di lavoro gli consente la frequenza di attività formative, in quanto i minori sono soggetti all'obbligo formativo fino ai 18 anni: un minore può dunque stipulare un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro oppure un contratto ordinario che pero' gli consenta, come orari e condizioni di lavoro, di frequentare attività formative nel sistema scolastico o della formazione professionale.

 

3) La possibilita' di accedere alla regolarizzazione con contratti di apprendistato o di formazione-lavoro non e' esclusa dalle leggi che disciplinano la regolarizzazione, e quindi in base alla normativa vigente sarebbe possibile regolarizzarsi in questo modo.

Tuttavia, dato che i funzionari di numerose Prefetture e Direzioni Provinciali del Lavoro affermano che non e' possibile accedere alla regolarizzazione con questi tipi di contratto, abbiamo chiesto chiarimenti al Ministero dell'Interno e al Ministero del Lavoro.

Il Ministero dell'Interno ha rimandato la questione al Ministero del Lavoro.

Il dirigente del Ministero del Lavoro che sta seguendo le questioni connesse alla regolarizzazione (Dott. Silveri) ci ha risposto a voce che non e' possibile accedere alla regolarizzazione con contratti di apprendistato o di formazione-lavoro.

Benche' tale esclusione venga giustificata con motivazioni che a nostro avviso non trovano alcun fondamento nella legge, e fatta comunque salva la possibilita' di presentare la domanda di regolarizzazione e poi eventualmente presentare ricorso contro un rigetto illegittimo, e' probabile che la maggior parte delle Prefetture e Direzioni Provinciali del Lavoro seguano tale indicazione.

 

4) Resta comunque la possibilita' per i minori di accedere alla regolarizzazione con contratti di lavoro ordinari, purche' consentano la frequenza di attivita' formative nel sistema scolastico o nel sistema della formazione professionale.

Come accennato sopra, infatti, l’obbligo formativo puo' essere assolto anche frequentando la scuola o la formazione professionale contemporaneamente all'esercizio di attivita' lavorativa con un contratto di lavoro ordinario, diverso dall'apprendistato (l'art. 1, co. 4 del regolamento di attuazione D.P.R. 257/2000 prevede esplicitamente la possibilita' per i minori soggetti all'obbligo formativo di stipulare contratti diversi dall'apprendistato: “I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilita' di frequenza delle attivita' formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2 [ovvero nella scuola o nella formazione professionale]").

 

5)  Non ci sono state fornite indicazioni, invece, riguardo alla possibilita' per il minore di firmare direttamente il contratto di soggiorno.

Si noti tuttavia che secondo larga parte della giurisprudenza e della dottrina il minore puo' stipulare direttamente il contratto di lavoro, senza che sia necessario l’intervento del rappresentante legale: quindi anche nei casi in cui il rappresentante legale (ovvero il genitore, o il tutore nominato dall'Autorità Giudiziaria, o l'Ente Locale) non abbia la possibilita' di firmare il contratto di soggiorno, il minore dovrebbe poter stipulare direttamente il contratto.

 

 

Rimandiamo al sito curato dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) <http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm>http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm per le istruzioni di dettaglio relative alle procedure della regolarizzazione e per gli aggiornamenti riguardanti le disposizioni man mano introdotte mediante circolari.

 

 

 

Al di la' delle questioni connesse alla regolarizzazione, si continuano ad attendere chiarimenti sull'applicazione dell'art. 25 della legge 189/2002 (Bossi-Fini) relativo ai minori stranieri non accompagnati.

 

Sul sito di Save the Children potrete trovare, dalla prossima settimana:

1) una nota della Presidente del Comitato per i minori stranieri relativa all'interpretazione dell'art. 25 della legge 189/2002 (nella versione del 14 Ottobre, aggiornata e corretta rispetto a quella del 3 Ottobre): alla pagina <http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm>http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm

 

2) le proposte in merito ai minori stranieri non accompagnati (compresi i minori richiedenti asilo) elaborate da Save the Children per il regolamento di attuazione della legge 189/2002, che dovrà essere discusso e approvato nei prossimi mesi: alla pagina <http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm>http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm

 

 

 

Infine, vi ricordiamo che potete rivolgervi, per qualsiasi chiarimento o consulenza su specifici casi riguardanti minori stranieri non accompagnati, al servizio di consulenza legale di Save the Children, scrivendo a: <mailto:legale@savethechildren.it>legale@savethechildren.it

 

 

Cordiali saluti,

Elena Rozzi

 

 

 

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a cura di:

Elena Rozzi

Responsabile Programma "Minori stranieri non accompagnati"

Save the Children Italia

via Gaeta 19 - 00185 Roma

tel. +39 06 4807001 - fax +39 06 48070039

e-mail: <mailto:elena@savethechildren.it>elena@savethechildren.it

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