LA REGOLARIZZAZIONE

 

I minori stranieri irregolari o titolari di permesso di soggiorno per minore età e i ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso di soggiorno e che si trovano attualmente in Italia come irregolari possono accedere alla regolarizzazione e ottenere un permesso di soggiorno per lavoro se soddisfano le condizioni stabilite in generale per la regolarizzazione attualmente in corso.

Oltre alle condizioni stabilite in generale per la regolarizzazione, i minori devono inoltre soddisfare le condizioni stabilite per l’ammissione dei minorenni al lavoro.

 

 

1) LA REGOLARIZZAZIONE IN GENERALE

 

Le norme relative alla regolarizzazione attualmente in corso sono stabilite dalla legge 189/2002, dal decreto-legge 195/2002 e da una serie di circolari ministeriali.

Riportiamo di seguito alcune indicazioni fondamentali, rimandando al sito curato dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm per le istruzioni di dettaglio relative alla procedura e per gli aggiornamenti riguardanti le disposizioni che saranno successivamente introdotte mediante circolari (suggeriamo di consultare periodicamente gli aggiornamenti anche perche' e' possibile che le circolari introducano disposizioni meno restrittive di quelle stabilite inizialmente).

 

Sono previste norme parzialmente differenti per la regolarizzazione di assistenti alla persona e collaboratori domestici e per la regolarizzazione degli altri lavoratori dipendenti.

 

 

1) Chi puo' accedere alla regolarizzazione:

 

1) Possono essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti, nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 189/2002 e del decreto-legge 195/2002, ovvero tra il 10 giugno e il 10 settembre 2002. E' necessario aver lavorato per tutti e tre i mesi e non solo aver iniziato il rapporto di lavoro irregolare durante questo periodo, anche se non e' chiaro come questo dovra' essere dimostrato; probabilmente, in mancanza di prove contrarie (quali timbri a data sul passaporto che dimostrino un ingresso in Italia successivo al 10 giugno) sara' sufficiente la dichiarazione da parte del datore di lavoro secondo la quale il rapporto di lavoro ha avuto luogo per tutti e tre i mesi.

Per la regolarizzazione dei lavoratori diversi da assistenti alla persona e collaboratori domestici, il datore di lavoro deve impegnarsi a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o comunque di durata non inferiore a un anno.

 

2) Non possono essere regolarizzati gli stranieri che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- hanno ricevuto un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; N.B. quasi certamente a breve questa disposizione sarà modificata e sarà consentito l’accesso alla regolarizzazione di coloro per i quali sussistano le condizioni per la revoca dell’espulsione in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale; non sarà comunque consentita la regolarizzazione di coloro che hanno un procedimento penale, o che hanno ricevuto un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato, o che sono stati espulsi e sono poi rientrati senza autorizzazione;

- risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche da parte di paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi o convenzioni internazionali in tal senso;

- sono stati denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza), salvo che abbiano ottenuto un provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilita', e salvi gli effetti della riabilitazione;

- sono destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;

- hanno ricevuto un provvedimento limitativo della liberta' personale (questa condizione e' posta solo per la regolarizzazione dei lavoratori diversi da assistenti alla persona e collaboratori domestici);

- risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

 

 

2) Cenni sulla procedura:

 

1) scadenze: la domanda di regolarizzazione deve essere presentata entro l’11  novembre 2002, sia per assistenti alla persona e collaboratori domestici sia per altri lavoratori dipendenti;

 

2) costo: il datore di lavoro deve versare per la regolarizzazione di un lavoratore:

- 330 euro (290 per i contributi + 40 per la spedizione), per assistenti alla persona e collaboratori domestici;

- 800 euro (700 per i contributi + 100 per la spedizione), per altri lavoratori.

 

3) avvio della procedura:

- i moduli per la regolarizzazione possono essere ritirati presso gli Uffici Postali e presso altre sedi stabilite a livello locale (sindacati, associazioni, patronati ecc.);

- il datore di lavoro deve effettuare il versamento dei contributi e quindi inviare per posta alla Prefettura-UTG la busta con il modulo compilato, la ricevuta del pagamento dei contributi, e gli altri documenti richiesti; la spedizione puo' essere effettuata anche da altra persona per conto del datore di lavoro, purche' munita di delega e di documento di identita' del datore di lavoro;

- per le fasi successive della procedura: vedi il sito dell'ASGI: http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm

 

 

 

 

2) LA REGOLARIZZAZIONE PER I MINORENNI

 

Un minore può accedere alla regolarizzazione nel rispetto delle leggi che regolano l’ammissione al lavoro dei minorenni, e quindi solo dopo il compimento dei 15 anni e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e con modalità tali da non violare l’obbligo formativo.

Sono però emerse alcune incertezze su alcuni aspetti, rispetto ai quali si attendono chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro.

Tali incertezze riguardano:

1)             la possibilità di accedere alla regolarizzazione con un contratto di apprendistato;

2)             la possibilità per i minorenni di accedere alla regolarizzazione con contratti diversi dall’apprendistato;

3)             la possibilità per i minorenni di stipulare direttamente il contratto di soggiorno;

4)             la responsabilità del tutore.

 

 

1) Le condizioni per l’ammissione dei minorenni al lavoro

 

Un minore può essere ammesso al lavoro solo dopo aver assolto l’obbligo scolastico e aver compiuto 15 anni (Dlgs. 345/99, art. 5: “L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”).

 

1) L’assolvimento dell’obbligo scolastico: la legge 9/99 (elevamento dell’obbligo di istruzione) e la legge 30/2000 (riordino dei cicli di istruzione) hanno elevato l’obbligo scolastico (in fase di prima applicazione) a 9 anni, fino al quindicesimo anno di età.

 

2) L’età minima per l’ammissione al lavoro:

a)     in generale, ovvero per stipulare un contratto di lavoro ordinario diverso dal contratto di apprendistato e dal contratto di formazione e lavoro, l’età minima è fissata a 15 anni (Dlgs. 345/99, art. 5);

b)    per stipulare un contratto di apprendistato o un  contratto di formazione e lavoro, l’età minima è fissata a 16 anni (legge 196/97, art. 16; legge 451/94, art. 16).

 

Per l’ammissione dei minorenni al lavoro sono poi previste alcune norme a tutela del minore, tra cui:

a)     i minori non possono in generale svolgere determinati tipi di lavoro (lavori insalubri o pericolosi, lavoro notturno ecc.);

b)    per la stipula del contratto, e' necessario che l'ASL competente certifichi, a seguito di visita medica, l'idoneita' del minore a svolgere quella specifica attivita' lavorativa.

 

 

 

2) Il contratto di apprendistato

 

Una questione attualmente oggetto di incertezze è se il contratto di apprendistato dia accesso alla regolarizzazione.

I funzionari di diverse Prefetture e Direzioni Provinciali del Lavoro affermano che non sia possibile accedere alla regolarizzazione con un contratto di apprendistato. Le ragioni che vengono citate per giustificare tale esclusione, tuttavia, non ci sembrano trovare fondamento nella normativa vigente.

Il contratto di apprendistato, infatti, pur essendo un contratto “a causa mista” che prevede anche un’attività di formazione, è un contratto di lavoro a tutti gli effetti[1]. Inoltre, si tratta di un contratto che per legge non può avere durata inferiore a 18 mesi.

Sembra dunque certo che il contratto di apprendistato rientri nella fattispecie di “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno” previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 195/2002.

 

Alcuni, poi, sostengono che il contratto di apprendistato non dia accesso alla regolarizzazione in quanto per sua natura non sarebbe compatibile con un rapporto di lavoro instaurato irregolarmente.

Questa argomentazione, tuttavia, ci sembra infondata, in quanto in base al decreto legge n. 195/2002 il contratto in oggetto è il contratto con cui il datore di lavoro si impegna ad assumere lo straniero e non quello con cui dichiara di aver impiegato lo straniero nei tre mesi precedenti.

 

 

 

3) Contratti diversi dall’apprendistato

 

Una seconda questione che viene frequentemente sollevata è se i minori possano regolarizzarsi con contratti di lavoro diversi dal contratto di apprendistato.

L’art 68 della legge n. 144/99 ha introdotto l’obbligo formativo fino ai 18 anni, stabilendo che tale obbligo può essere assolto nella scuola, nella formazione professionale o nell’apprendistato. 

Il regolamento di attuazione della legge n. 144/99, D.P.R. 257/2000, all’art. 1, co. 4 stabilisce poi che: “I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2” (ovvero nel sistema di istruzione scolastica o della formazione professionale).

 

L’obbligo formativo può dunque essere assolto frequentando la scuola o la formazione professionale contemporaneamente allo svolgimento di attività lavorativa con contratto di lavoro diverso dal contratto di apprendistato: i minori possono perciò stipulare anche contratti di lavoro diversi dall’apprendistato, purché tale contratto assicuri la possibilità di frequenza di attività formative.

Di conseguenza ci sembra che, anche nell’ipotesi in cui i contratti di apprendistato venissero esclusi da quelli che danno accesso alla regolarizzazione, vi sarebbe comunque la possibilità per i minori di regolarizzarsi con contratti di lavoro ordinari, purché prevedano orari e condizioni tali da consentire la frequenza di attività formative.

 

 

 

4) La stipula del contratto

 

Un’altra questione oggetto di incertezze riguarda la stipula del contratto di soggiorno: può un minore firmare direttamente il contratto di soggiorno o il contratto deve essere firmato dal suo rappresentante legale?

Secondo larga parte della giurisprudenza e della dottrina, il minore può stipulare direttamente il contratto di lavoro, senza che sia necessario l’intervento del rappresentante legale.

L’art. 2 del Codice Civile, infatti, stabilisce che “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono fatte salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.”

Dal momento in cui il minore abbia raggiunto l'età minima per l'ammissione al lavoro, dunque, si deve assumere che acquisti anche la capacità di stipulare il contratto: “[...] il legislatore, attribuendo al minore una vera e propria capacità di agire anticipata in materia di lavoro, ha inteso escludere, tanto agli effetti sostanziali quanto agli effetti processuali, qualsivoglia potere di rappresentanza legale, concorrente o sussidiaria, del genitore esercente la potestà.”[2]; “[…] parte della dottrina ritiene che ormai debba ritenersi legislativamente sancita la coincidenza di capacità giuridica speciale e capacità di agire. Il riferimento a quest’ultima deve infatti intendersi implicitamente contenuto nel secondo comma dell’art. 2 cod. civ., giacché non solo non avrebbe senso interpretare l’espressione «è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro» come se attribuisse al minore una forma imperfetta di capacità d’agire (cioè processuale e non contrattuale); ma se così fosse non si spiegherebbe neppure lo spostamento di una norma sulla capacità di lavoro […] in un articolo intitolato alla capacità d’agire […]”[3].

Di conseguenza, ci sembra che il minore possa stipulare direttamente il contratto di soggiorno, senza che sia necessario l’intervento del rappresentante legale.

 

 

 

 

5) La responsabilità del tutore

 

E’ necessario chiarire quali siano le responsabilità del tutore, nel momento in cui il datore di lavoro dichiari di aver impiegato irregolarmente il minore per tre mesi: tale dichiarazione, infatti, implica che il tutore sia venuto meno ai suoi doveri, consentendo al minore di lavorare irregolarmente o non rendendosi conto della situazione.

Il Giudice Tutelare potrebbe quindi rimuovere dall’ufficio il tutore resosi colpevole di negligenza e sostituirlo con altro tutore (Codice Civile, art. 384).

Il tutore non dovrebbe però subire ulteriori sanzioni, a differenza di quanto sostenuto da alcune Questure (ad es. la Questura di Firenze) che hanno minacciato di denunciare penalmente il tutore nel caso in cui venga presentata domanda di regolarizzazione per il minore in tutela.

 

 



[1] “L’apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, se pur “speciale”, riconducibile ad un contratto di lavoro a causa mista: la causa tipica, prestazione di lavoro contro retribuzione, riesce qui arricchita, perché l’azienda è tenuta a fornire anche la formazione professionale necessaria, nonché a permettere la partecipazione alle iniziative di formazione esterne all’azienda.” (F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del lavoro – Il rapporto di lavoro subordinato, UTET, Torino, 1998, p. 126)

[2] A. C. Moro, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 2000, pp. 295

[3] F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del lavoro – Il rapporto di lavoro subordinato, UTET, Torino, 1998, p. 59