1.

 

1.1. Siamo d’accordo su due punti cruciali: a) l’esclusione del trattenimento dei richiedenti che si presentano in questura (e aggiungerei, del minore non accompagnato richiedente asilo; b) limitare al massimo la discrezionalità del prefetto nel non concedere l’effetto sospensivo. Su entrambi questi capitoli non aggiungerei nulla. Tuttavia, sull’effetto sospensivo del ricorso in caso di procedura ordinaria, poiché una formulazione generale di automatica sospensione non ce lo passeranno mai, forse sarebbe già una buona garanzia, mantenere i casi, comunque stringenti, previsti per la procedura semplificata.

 

1.2. Il regolamento dovrebbe però anche intervenire a tutelare un po’ di più il riesame (la supplica), per quanto possibile.

 

Proposte:

 

-         1.2.1. garantire una possibilità effettiva di presentare il ricorso;attualmente infatti, oltre a mancare nella norma la previsione del gratuito patrocinio, esso è comunque inaccessibile a tutti coloro sprovvisti di documenti (codice fiscale, permesso di soggiorno).

-         1.2.2. specificare che la persona che ha ricevuto una decisione negativa della Commissione Territoriale non puo' essere allontanata nei cinque giorni che ha a disposizione per fare la richiesta di riesame.

-         1.2.3. precisare che in sede di commissione integrata si svolga una nuova audizione del richiedente.

 

 

2.    Il trattenimento

 

 

2.1. Sul trattenimento facoltativo, sono d’accordo a porre il limite dei 30 giorni massimi.

Il regolamento dovrebbe però anche andare a definire con precisione quali sono i casi del trattenimento, indicati dalla legge con estrema vaghezza e prevedere che quando non sussistano più, il richiedente viene subito “rilasciato” e segue la procedura ordinaria e NON quella semplificata (es: quando si accerti l’identità del richiedente, se all’atto della domanda ciò non era stato possibile).

 

 

2.2. L’aspetto sul quale non sono d’accordo è che (mi sembra) tu indichi le stesse garanzie (quanto ad accesso ai centri e ai diritti del trattenuto) sia nel caso dei cpt che nel caso dei centri di identificazione. Penso che una equiparazione sia inaccettabile. Oggi nei cpt non si entra, e vi succede di tutto (dobbiamo ammetterlo). Ciò non deve assolutamente accadere nei centri di identificazione. La differenza tra questi ultimi e i cpt va marcata con la massima evidenza. La peggior cosa che potremmo fare è oggi acconsentire ad una sovrapposizione che, come sai, non ha alcun fondamento giuridico.

 

Nei centri di identificazione va quindi previsto che:

 

a)            le limitazioni all’accesso da parte dell’esterno (associazioni e avvocati) possano essere poste solo in caso di esigenze di sicurezza); l’eventuale orario giornaliero deve essere ampio.

b)            deve essere consentito ai trattenuti di allontanarsi, nell’ambito di un determinato orario, sulla base del regolamento di gestione dei centri stessi.

c)             Va precisato il divieto di comunicazione di informazioni alle autorità consolari.

d)           Ogni centro di identificazione dovrà prevedere (obbligatoriamente) l’istituzione al proprio interno di servizi specifici permanenti (senza orari o limitazioni) di orientamento legale e di tutela sociosanitaria (con particolare attenzione ai casi vulnerabili, quali anziani, donne sole, minori, persone vittima di tortura)

 

3.

 

Ci sono altri due grossi settori sui quali il regolamento dovrebbe in ogni caso intervenire, ovvero:

 

-       le garanzie procedurali in sede di esame della domanda

-       la protezione umanitaria

 

 

3.1. Le garanzie procedurali

 

Sulle garanzie in sede di audizione:

 

-       3.1.1. va fatta una trascrizione del verbale o registrazione dell'intervista.

-       3.1.2. copia del verbale deve potere essere richiesta e acquisita dal richiedente o dal suo legale

-       3.1.3 la decisione della commissione è atto scritto e motivato, notificato all’interessato in una ad egli nota, ovvero in inglese, o francese, o spagnolo, o arabo.

-       3.1.4 Nella a scelta delle altre lingue in cui effettuare le notifiche si deve tenere conto delle lingue nelle quali sono stati più frequenti i colloqui nel corso dell’ultimo anno

-       3.1.5. Va affermato il diritto del richiedente ad essere accompagnato da parte di un legale o di un consulente, o persona di propria fiducia.

-       3.1.6. Obbligo da parte della commissione di acquisire agli atti la documentazione sottopostagli quali memorie personali da parte del richiedente asilo, certificati medici et.

 

 

3.2. Relativamente alla Commissione centrale, sarebbe opportuno, infine, prevedere che:

 

-       3.2.1 la formazione che la commissione centrale è tenuta a fare alle commissioni territoriali sia periodica e si avvalga anche dell’ausilio dell’ACNUR, di enti ed organismi specializzati

-        3.2.2 va indicata una periodicita' delle riunioni della Commissione nazionale (almeno trimestrale)

-    3.2.3 va indicato l’obbligo di redigere rapporti periodici sullo stato delle commissioni periferiche.

 

 

3.3. Protezione umanitaria

 

Il regolamento interviene a definire l’ambito dei benefici riconosciuti al titolare della protezione umanitaria, nonché stabilisce procedure e garanzie in merito al rilascio e al rinnovo dei relativi titoli di soggiorno

 

 

-3.3.1 Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è valido un anno, rinnovabile ed è esteso al lavoro.

 

-       3.3.2 il beneficiario della protezione umanitaria che richieda il rinnovo della protezione alla commissione territoriale deve potere godere delle stesse garanzie procedurali del richiedente (audizione, presenza di un legale, acquisizione degli atti et)

 

-       -3.3.3 prevedere che il permesso di soggiorno sia rilasciato o rinnovato anche senza passaporto.

 

-       3.3.4 equiparare lo status ex protezione umanitaria a quella dei rifugiati per quanto attiene tutte le prassi amministrative (rilascio documenti sostitutivi)

 

-       3.3.5. il beneficiario di un pds per motivi di protezione umanitaria che non ha più titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti di reddito e alloggio previsti dalla norma per il rilascio e il rinnovo dei pds per lavoro può chiedere la conversione del suo titolo di soggiorno. L’esame di tali istanze ha carattere di priorità rispetto alle domande di nuovi ingressi.