LEGALIZZAZIONE DEI LAVORATORI IRREGOLARI

 

I lavoratori stranieri che possono beneficiare della regolarizzazione sono:

-     gli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno;

-        gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consenta attività lavorativa (es. turismo, salute, cure mediche, residenza elettiva, richiedenti asilo politico, ecc.);

-        gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che permetta una limitata attività lavorativa (es. studio, lavoratori dello spettacolo, minore età, ecc.)

 

E' escluso dalla regolarizzazione il lavoratore straniero che:

-       è stato espulso con accompagnamento immediato alla frontiera ed è rientrato in Italia                                               illegalmente;

-        a seguito dell'espulsione, è rientrato nel suo paese, ha richiesto l'autorizzazione del reingresso all'ambasciata italiana ma è già rientrato in Italia illegalmente, senza attendere il visto previsto;

-        risulta destinatario di denunce per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per i quali è previsto l'arresto, obbligatorio o facoltativo in flagranza, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, salvo che abbia ottenuto un provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilità o preveda la loro riabilitazione;

-        risulta destinatario dell'applicazione di una misura di prevenzione;

-        risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato;

-        è stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

 

MODULISTICA

 

Il plico, relativo al lavoro domestico (bianco) e quello relativo al lavoro subordinato (azzurro) contiene:

-       un modulo per la presentazione della dichiarazione del lavoro irregolare;

-       un bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfetario;

-       una busta prestampata in cui inserire la documentazione da presentare allo sportello postale;

-       la cedola dell'assicurata;

-       le istruzioni per la compilazione e per la presentazione della dichiarazione.

 

Nel modulo il datore di lavoro dovrà indicare:

-       le proprie generalità, la sua cittadinanza italiana o la regolarità della propria residenza in Italia;

-       le generalità dei lavoratori irregolarmente occupati, indicando la data d'ingresso in Italia, il Visto d'ingresso e il tipo di permesso di soggiorno eventualmente posseduto;

-       la tipologia e le modalità d'impiego dei lavoratori occupati;

-       la retribuzione convenuta, in base al vigente contratto collettivo nazionale di riferimento.

ALLEGATI

 

Il datore di lavoro alla documentazione da inserire nella busta prestampata, dovrà allegare:

-       l'attestato di pagamento del contributo forfetario

Lavoratori domestici: 290 € ( più 40 € di spese per la spedizione della dichiarazione)

Lavoratori subordinati: 700 € ( più 100 € di spese per la spedizione della dichiarazione)

 

Se vi sono più datori di lavoro per uno stesso lavoratore straniero, ognuno di loro deve effettuare il pagamento del contributo forfetario per intero.

Il forfait già versato copre soltanto il trimestre dal 10 giugno 2002 al 10 settembre 2002. Per i rimanenti periodi di lavoro, sarà L'INPS a fare i conteggi ed a comunicarli al datore di lavoro.

-       la certificazione medica della persona assistita (solo per assistenza a non autosufficienti) documentata dall'Asl o da un privato;

-       una copia del documento d'identità del datore di lavoro (carta d'identità, passaporto, patente di guida);

-       la copia di tutte le pagine del documento valido per l'espatrio del lavoratore.

     (Lo straniero privo del passaporto deve richiedere, in mancanza di passaporto valido, la carta             d'identità consolare, da allegare in copia alla dichiarazione. In caso di passaporto scaduto o mancante, va richiesto all'autorità consolare, un duplicato.)

 

TEMPI

Si ricorda che entrambe le domande di sanatoria vanno presentate entro e non oltre l' 11 novembre 2002.

 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti ci riserviamo di pubblicare al più presto l' SRM Materiali n. 30.Per i contributi da versare dopo aver stipulato il contratto, ci si può rivolgere ai Patronati e sedi dell'INPS locali, ad ogni modo l'ufficio SRM di Roma è sempre disponibile per chiarimenti e/o informazioni.

 

RISCHI DEL DATORE DI LAVORO

 

Si ricorda che il datore di lavoro che ha o ha avuto alle sue dipendenze un lavoratore non regolarizzato e che non intende provvedere con la dichiarazione di emersione a tale situazione, rischia sanzioni amministrative con ripercussioni finanziarie e penali a volte notevoli. L'interruzione del rapporto  lavorativo non preclude il datore dai rischi cui andrebbe incontro.

 

Attenzione a non farsi ingannare da false agenzie o falsi mediatori che si dichiarano disposti, dietro compenso, a fornire informazioni o documenti mancanti.