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materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2002                                                                                                                      settembre          

 

 

 

 

 

Sommario:

·      Decreto legge n.195 del 9 settembre 2002

·      Circolare n.14 del Ministero dell’Interno

·      Circolare n.50 del Ministero del Lavoro

·      Note di Sergio Briguglio

·      Circolare Inail

·      Domande frequenti sulla regolarizzazione

·      Siti Internet

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 29

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

 

 

DECRETO LEGGE N° 195 DEL 9 SETTEMBRE 2002 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI

  

 

Art. 1

 

(Legalizzazione di lavoro irregolare)

 

1.      Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2.       La dichiarazione contiene a pena di inammissibilità:

a)      i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

b)      l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c)      l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d)      l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3.    Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a)      copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;

b)      attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 Euro per ciascun lavoratore.

4.   Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo, , che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a)      nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b)      che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione Europea;

c)      che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

Art.2

 (Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del presente decreto, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso. 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1,ultima parte, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e) del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica la disciplina, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

10. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n.189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

 

 

 

 

 

Art.3

(Norma finanziaria)

 

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160,00 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.635.170,10 per l'anno 2002 ed in euro 2.964.727,60 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Ministero dell' Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e I'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

 

Circolare n. 14                                                                                                 Roma, 9 settembre 2002

 

Prot. N, 47455/30

 

AI SIGG. PREFETTI   LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA AUTONOMA

DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA AUTONOMA

DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

 

e, p.c   AI SIGG. QUESTORI     LORO SEDI

ALLE POSTE ITALIANE S.p.A. ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI

Gabinetto

Dipartimento delle PolitIche sociali e previdenziali

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

AL DLPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI

E TERRITORIALI

SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI

LEGISLATIVI E LE RELAZIONI PARLAMENTARI

SEDE

 

 

 

 

 

 

Ministero dell' Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e I'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

 

 

Poiché il contributo forfetario che il datore di lavoro versa è “ pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato”, deve prevalere l’interpretazione restrittiva della disposizione di cui trattasi, per cui può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla data del 10 giugno 2002.

 

3. Con il Decreto Legge è stato previsto che il rilascio del permesso di soggiorno all’atto della stipula del contratto di lavoro comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dello straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale revoca è operante ex legge e non richiede, pertanto, apposito provvedimento del Prefetto.

 

4. Sia la legge 189/2002 che il Decreto Legge 195/2002 prevedono che la dichiarazione di emersione “è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali”.

Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà recarsi agli uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento del delegante.

 

 

               IL CAPO DIPARTIMENTO

               (Dr.ssa Anna M. D’Ascenzo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell' Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e I'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

 

 

 

OGGETTO: Decreto Legge n. 195 del 9/9/2002 recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002

 

Di seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002, è stato emanato il Decreto Legge n. 195 in data 9 settembre 2002, con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari. Con tale atto si è data attuazione all’impegno, a suo tempo assunto dal Governo dinanzi al Parlamento, di provvedere – contestualmente all’entrata in vigore della nuova normativa sull’immigrazione – alla legalizzazione di lavoratori dipendenti extracomunitari in posizione irregolare, alle medesime condizioni stabilite dalla legge 189/2002 per lavoratori extracomunitari addetti a lavoro domestico o di assistenza.

 

In riferimento ad entrambi i provvedimenti normativi – legge 189/2002 (Bossi- Fini) e Decreto Legge 195/2002 – si richiama la particolare attenzione su quanto segue:

 

1. Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con “contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato” ovvero con “ contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno”.

 

2. Il termine dei “ tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore”, dei provvedimenti richiamati, nei quali è necessari avere svolto il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno interpretati in combinato disposto con le successive disposizioni contenute nella legge 189/2002, e non nella semplice formulazione letterale, considerata a sé stante.

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.50/2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dichiarazione di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione di legalizzazione di lavoro non domestico irregolare

 


 


Roma, 20 settembre 2002

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.8.2002 n. 199, Supplemento ordinario n. 173, la legge 30 luglio 2002 n. 189, che modifica il "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

L'art. 33 della nuova disciplina consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari – privi dell'apposito permesso di soggiorno per lavoro – che, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, sono stati occupati come domestici con mansioni di assistenza alle persone non autosufficienti o con mansioni di sostegno al bisogno familiare. Nel primo caso non è previsto alcun limite numerico all'emersione, mentre per quelli di sostegno al bisogno familiare è possibile regolarizzare un solo cittadino extracomunitario per ogni nucleo familiare.

Inoltre, il Governo ha emanato – in attuazione dell'ordine del giorno approvato l'11 luglio scorso dal Senato – il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 che consente di legalizzare, a condizioni analoghe, i lavoratori extracomunitari dipendenti non domestici.

Il termine dei tre mesi è da intendersi in senso restrittivo e cioè il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 e essersi svolto con continuità in quel lasso di tempo, come è stato chiarito anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 9 settembre 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione).

In entrambi i casi è previsto che, per la regolarizzazione, il datore di lavoro denunci la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, inviando la dichiarazione di emersione o di legalizzazione tramite un Ufficio Postale.

Per maggiori dettagli sulla procedura, si rinvia alle due circolari emanate dal Ministero dell'Interno, cioè la n. 13 del 19 luglio 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione) e la nota n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^Div. del 27 luglio 2002 (del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Si evidenzia che, per la normalizzazione dei rapporti irregolari, è necessario il pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penale ed interessi. Gli importi previsti sono di 290,00 Euro per i domestici di sostegno al bisogno familiare o per l'assistenza ai non autosufficienti (oltre 40,00 Euro per spese di presentazione), e di 700,00 Euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti (oltre 100,00 Euro per spese). Il relativo attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia, ai fini della ricevibilità.

Per quella parte del rapporto di lavoro regolarizzato, eventualmente svolto prima dei tre mesi anteriori all'entrata in vigore della legge e denunciato dal datore di lavoro, dovranno essere corrisposti successivamente i contributi previdenziali e gli interessi.

E' in corso di pubblicazione il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua il contributo forfettario pari a 290,00 Euro per la regolarizzazione del lavoro domestico ed è, invece, in via di perfezionamento il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla determinazione delle modalità di imputazione del contributo forfettario pari a 700,00 Euro, per la legalizzazione di lavoro non domestico, anche con riferimento alla posizione contributiva del lavoratore.

I datori di lavoro che si avvalgono della regolarizzazione non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute – in relazione allo specifico rapporto di lavoro denunciato – anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

Per lo svolgimento della fase conclusiva della procedura, ciascuna Prefettura-UTG istituirà un apposito "Sportello polifunzionale", nel quale sarà presente almeno un incaricato di ogni Amministrazione chiamata nel procedimento, e potrà essere articolato in una o più "unità operative", in relazione alle esigenze locali ed alle risorse disponibili.

Per promuovere l'emersione e la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari, questo Ministero ha concordato con quello dell'Interno di fornire agli Sportelli Polifunzionali la collaborazione delle proprie strutture territoriali, in particolare delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Inoltre, quest'Amministrazione ha attivato a livello centrale un "call center", in grado di assicurare in tempo reale la necessaria assistenza a tutti gli interessati.

La collaborazione che le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno assicurare concerne la stipula del "contratto di soggiorno per lavoro subordinato".

Per agevolare al massimo la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e per semplificare in modo omogeneo l'attività delle D.P.L., è stato predisposto lo schema del contratto di soggiorno per le due distinte ipotesi, cioè per i rapporti di lavoro domestico e per quelli di lavoro non domestico (allegati n.1 e 2),

Per ogni singolo caso, il modello contrattuale sarà fornito all'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro dal terminalista che le Poste Italiane metteranno a disposizione dello Sportello Polifunzionale, e che provvederà a fornire il contratto prima del ricevimento degli utenti. Il modello contrattuale sarà già prestampato nelle parti essenziali (vale a dire, dati anagrafici, estremi del documento di riconoscimento, condizioni contrattuali conformi all'impegno assunto dal datore di lavoro con la dichiarazione di emersione o legalizzazione).

Il contratto dovrà essere reso disponibile dalle Poste Italiane con congruo anticipo, per consentire una preistruttoria e accelerare il lavoro degli incaricati delle DPL.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, al momento della stipula, curerà i seguenti adempimenti:

1.preliminarmente, controllerà i documenti d'identità e la corrispondenza con i riferimenti già compilati;
2.insieme con il datore di lavoro e con il lavoratore, controllerà la correttezza dei dati e delle condizioni contrattuali già compilate. In particolare per la verifica dei minimi retributivi contrattuali, da eseguire servendosi anche dell'ausilio del personale di supporto di cui si parlerà più avanti, saranno fornite agli incaricati le apposite tabelle utilizzate dalle DPL.
3.verificherà la corrispondenza dell'orario settimanale alla retribuzione evidenziata nella dichiarazione. Poiché nella modulistica non è stato previsto il riferimento alla categoria, si è ritenuto necessario predisporre, per ragioni di uniformità, la tabella (allegato n. 3) che ha assunto a base di calcolo per le badanti una categoria non inferiore alla seconda e per le colf la terza categoria;
4.farà completare alle parti le clausole contrattuali eventualmente ancora in bianco;
5.farà apporre alle parti l'indicazione del luogo e della data, nonché la rispettiva sottoscrizione.

Il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con contratto di soggiorno per lavoro subordinato "a tempo indeterminato" "ovvero con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno", quest'ultimo deve intendersi riferito anche ai lavori svolti presso imprese agricole, purché la durata sia almeno di 12 mesi.

Se al momento dell'identificazione e riscontro preliminare, dovessero essere rilevati dati anagrafici diversi da quelli precompilati, il caso deve essere segnalato al rappresentante della Prefettura-UTG, per le determinazioni definitive.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, tenuta presente la specifica fase del procedimento a lui affidata, non dovrà chiedere alcuna ulteriore notizia, oltre a quelle necessarie per la compilazione del modello contrattuale; in particolare, non è previsto che debba curare alcun approfondimento né sulla capacità economica o sulle esigenze del datore di lavoro né sulle caratteristiche dell'alloggio offerto. Questo, sia in ragione della natura speciale della legge sia perché la dichiarazione di emersione o legalizzazione interviene su rapporti di lavoro già in corso; è da ritenere pertanto che la parte datoriale sia nelle condizioni economiche per assicurarne la prosecuzione.

Tuttavia, nonostante la legge non preveda espressamente la verifica della capacità reddituale del datore di lavoro, vista l'importanza di questo criterio (di cui verosimilmente si occuperà a regime l'emanando regolamento di attuazione), particolare attenzione dovrà essere posta ai casi che sollevano dubbi sull'effettività dei rapporti di lavoro che si vorrebbero fare emergere (ad esempio nei casi di un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro).

In tale evenienza – da circoscrivere ai casi palesemente suscettibili di simulazione che dovessero pervenire allo sportello polifunzionale – l'incaricato della D.P.L. sospenderà i propri adempimenti, accantonando la pratica e rimettendone l'esame all'ufficio di appartenenza.

Il contratto dovrà essere sottoscritto in duplice originale (uno per il datore di lavoro ed uno per il lavoratore); l'incaricato avrà cura di conservarne una copia per la D.P.L.

Per completezza, è appena il caso di evidenziare che la normativa per la legalizzazione dei rapporti consente la stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato stabile, cioè a tempo indeterminato con orario di lavoro secondo le previsioni del CCNL, ovvero a tempo determinato non inferiore ad un anno. In ogni caso l'orario minimo di lavoro non potrà essere inferiore a quello contrattuale e comunque non potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali. Ciò tenuto conto che, al di sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio, già assistiti da una garanzia di mantenimento.

Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre 2002). Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a decorrere dalla data del 10 settembre 2002, a pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi. Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque dovuti i contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n, 189/2002 e cioè il 10 settembre 2002.

Per la regolarizzazione dei domestici, il reddito da lavoro del cittadino extracomunitario non può essere inferiore a 439,00 Euro e può essere conseguito anche con una pluralità di rapporti di lavoro.

In questa fattispecie, ciascun datore di lavoro presenterà la propria dichiarazione agli uffici postali, specificando nel modulo l'importo dello stipendio e le ore di lavoro prestate (nel modulo è prevista una casella dove è scritto occupato presso n°….. datori di lavoro, che possono essere due, tre o più). La somma delle cifre corrisposte dai vari datori di lavoro non può comunque essere inferiore ai 439 Euro. Naturalmente, ogni datore di lavoro dovrà versare l'intero contributo forfettario.

Le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo inviteranno tutte le parti coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data e presso un unico sportello. Saranno stipulati tanti contratti quanti sono i datori e sarà concesso, naturalmente, un unico permesso di soggiorno. I datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile (ex art. 2 comma 10 del Decreto Legge 195).

Nella consapevolezza che le Direzioni Provinciali del Lavoro sono carenti di risorse umane, in particolare nelle Città del centro-nord, quest'Amministrazione utilizzerà 300 unità impiegatizie dell'Area Funzionale B, posizione economica B3, assunte con contratto di lavoro interinale per il tramite di un'agenzia specializzata, da destinare ad attività di supporto alle "unità operative" interessate agli Sportelli Polifunzionali, sotto la guida di un referente per ogni Direzione Provinciale del Lavoro. Una parte dei lavoratori interinali è utilizzata presso la struttura centrale di questo Ministero, dove è attivo il "call center".

In merito al libretto di lavoro, durante la procedura di emersione e legalizzazione sono da ritenersi sospesi gli obblighi di rilascio. E' noto infatti che sta per giungere a conclusione l'iter procedurale che abroga la relativa disciplina. Pertanto, esigenze di semplificazione del procedimento impongono, nelle more dell'abrogazione, che l'incaricato della D.P.L divulghi l'informazione che la richiesta dei libretti di lavoro potrebbe a breve rivelarsi inutile e che comunque il mancato rilascio in sede di stipula del contratto non pregiudica l'instaurazione del rapporto di lavoro.

La firma sul contratto può avvenire secondo le regole comuni. Nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto (ad es. per gravi motivi di salute) è sufficiente una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia.

 

 

 

 

 

Note Di Sergio Briguglio:

 

 

I punti più significativi della circolare n.50/2002 del Ministero del Lavoro sono i seguenti:

1) Si chiarisce che non verrà effettuato alcun controllo (se non nei casi sospetti: ad esempio, regolarizzazione di un numero insolitamente alto di lavoratori da parte dello stesso datore di
lavoro) ne' sulle caratteristiche dell'alloggio, ne' sulla capacita' reddituale del datore di lavoro.

2) Si stabilisce che, in caso di singolo datore di lavoro, oltre a valere il minimo salariale di 439 euro mensili, vale un minimo di ore di lavoro settimanali (20). L'interpretazione dei motivi portati a
sostegno di questa disposizione ("Ciò tenuto conto che, al di sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio, già assistiti da una
garanzia di mantenimento") e' affidata agli esegeti del pensiero, tradizionalmente assai debole, del Ministero del lavoro.

3) L'obbligo contributivo e assicurativo scatta con la data di inizio del contratto (10 settembre). Questo vale anche per i casi in cui l'esito della procedura di regolarizzazione dovesse essere negativo: per il periodo dal 10 settembre alla data di conclusione del rapporto, i contributi andranno versati.

 

 

 

Roma, 27 settembre 2002

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

UFFICIO ENTRATE E VIGILANZA

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari.

Decreto - legge 9 settembre 2002, n. 195. Prime istruzioni.

PREMESSE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002 è stato pubblicato il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”.

Scopo di tale normativa è quello di sanare, con le medesime modalità stabilite dalla legge n. 189/2002 (cfr. circolare n. 58/2002) per i lavoratori extracomunitari addetti al lavoro domestico o di assistenza, la posizione irregolare dei lavoratori extracomunitari dipendenti da imprese costituite sia in forma individuale che societaria.

SOGGETTI INTERESSATI ALL’EMERSIONE

· Datori di lavoro

Possono usufruire dell’agevolazione tutte le imprese, costituite sia in forma individuale che societaria, che nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del cennato decreto (10 settembre 2002) hanno occupato alla proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare.

· Lavoratori

Per regolarizzare il rapporto di lavoro devono, quindi, essere presenti i seguenti requisiti:

- rapporto di lavoro dipendente iniziato da almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge (10 settembre 2002);

- origine extracomunitaria del lavoratore dipendente;

- lavoro svolto alle dipendenze di una impresa individuale o di una società.

AGEVOLAZIONE

La disciplina in esame prevede che il datore di lavoro può denunciare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione di apposita dichiarazione di emersione unitamente al versamento di un contributo forfetario pari a 700 Euro per ciascun lavoratore da effettuarsi presso gli uffici postali, che ne rilasceranno relativa attestazione.

I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione devono, tra l’altro, impegnarsi a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato (decreto legislativo n.286/1998) ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno.

Effettuate le necessarie verifiche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle competenti Autorità amministrative (UTG/Centro regionale per l’impiego/Questura), i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, su invito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, stipuleranno il contratto di soggiorno (permesso di soggiorno e contratto di lavoro subordinato).

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno determinate le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi ed i premi afferenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi oggetto di dichiarazione di emersione.

La mancata presentazione delle parti comporta l’archiviazione del relativo provvedimento.

DENUNCIA ALL’INAIL

Per quanto riguarda gli aspetti operativi connessi all’emanazione del menzionato decreto-legge n.195/2002, si fa presente quanto segue.

I datori di lavoro devono presentare, entro e non oltre cinque giorni dall’inoltro della dichiarazione di emersione, “denuncia di iscrizione” ai fini dell’apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i lavoratori emersi, anche nel caso in cui il datore di lavoro sia già titolare di precedente rapporto assicurativo.

L’apertura di una separata posizione assicurativa territoriale, mediante acquisizione di specifica “denuncia di iscrizione”, serve esclusivamente per l’assicurazione dei lavoratori subordinati extracomunitari emersi .

In attesa che si concluda l’iter relativo alla stipula del contratto di soggiorno, le Sedi dovranno procedere alla sola protocollazione delle “denunce di iscrizione”, laddove necessario (lavoro nero), onde consentire l’istituzione e vidimazione dei libri regolamentari o dei documenti equipollenti, di cui all’art. 20 del T.U. n. 1124/1965.

L’immissione di tutti gli ulteriori dati dovrà essere effettuata solo dopo il rilascio dell’apposita procedura di gestione con la quale sarà consentito, tra l’altro, di modificare la “fonte denuncia”.

Il modulo di iscrizione deve essere corredato della ricevuta, rilasciata dal competente ufficio postale, comprovante l’avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione, nonché della denuncia nominativa degli assicurati (art. 14 del Dlgs. n. 38/2000), ossia dell’indicazione, del codice fiscale dei lavoratori regolarizzati ovvero, in mancanza di questo, delle generalità degli stessi.

Considerato che il Ministero del Lavoro con circolare n. 50/2002, ha precisato che “tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti, tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro” decorrono “dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre 2002)”, il rapporto assicurativo avrà come “data inizio” il 10 settembre 2002.

Inoltre, qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, i datori di lavoro devono corrispondere comunque i premi assicurativi afferenti detto rapporto per il periodo successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (10 settembre 2002).

Nell’ipotesi in cui vengano denunciati rapporti di lavoro la cui data di inizio sia stata dichiarata anteriore ai tre mesi precedenti l’entrata in vigore del decreto-legge n.195/2002 (ad es.: 1° gennaio 2002), i datori di lavoro dovranno corrispondere i premi ed i relativi interessi - così come precisato nella cennata circolare n.50/2002 del Ministero del lavoro - le cui modalità di versamento formeranno, come sopra precisato, oggetto di apposito Decreto Ministeriale, ad oggi non ancora emanato.

DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI

Premesso quanto sopra, si comunica che, al fine di agevolare l’utenza sia interna che esterna nonché di disporre di elementi conoscitivi sull’andamento del fenomeno, si è provveduto ad inserire nel sito INTERNET dell’Istituto due nuovi “link” denominati:

1) Denuncia nominativa degli assicurati a seguito di regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari (L.189/2002) nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed alle modalità da seguire per la denuncia nominativa degli extracomunitari regolarizzati per effetto della legge n. 189/2002, sono disponibili e, quindi, scaricabili due distinti moduli fax a lettura automatizzata.

Con il primo modulo intestato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari, il datore di lavoro, che al momento della stipula del contratto di soggiorno (cfr. circolare n. 58/2002) sia già a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

a) codice fiscale del datore di lavoro dichiarante;

b) codice fiscale del lavoratore regolarizzato;

c) numero della posizione assicurativa sulla quale è dichiarato il lavoratore, che in questo caso (colf e badanti) è uguale a otto volte il numero 9 (99999999);

d) data di stipula del contratto di soggiorno o data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro al momento della stipula del contratto di soggiorno non sia ancora a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, potrà utilizzare il modulo denominato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari mancanti di codice fiscale e dovrà, quindi, indicare al posto del codice fiscale dell’assicurato: il cognome , il nome, il sesso, la data di nascita e il codice della nazione di appartenenza, ferma restando la compilazione dei campi di cui ai precedenti punti a), c) e d).

2) Denuncia nominativa degli assicurati a seguito di regolarizzazione di Lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori (D.L. 195/2002) nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed alle modalità da seguire per la denuncia nominativa degli extracomunitari regolarizzati per effetto del decreto-legge n. 195/2002, sono disponibili e, quindi, scaricabili due distinti moduli fax a lettura automatizzata.

Con il primo modulo intestato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori, il datore di lavoro, che al momento della presentazione della “denuncia di iscrizione” all’INAIL, sia già a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

a) codice fiscale del datore di lavoro dichiarante;

b) codice fiscale del lavoratore regolarizzato;

c) numero della posizione assicurativa sulla quale è dichiarato il lavoratore;

d) data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro, che al momento della presentazione della “denuncia di iscrizione” all’INAIL, non sia ancora a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, potrà utilizzare il modulo denominato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori mancanti di codice fiscale e dovrà, quindi, indicare al posto del codice fiscale dell’assicurato: il cognome , il nome, il sesso, la data di nascita e il codice della nazione di appartenenza, ferma restando la compilazione dei campi di cui ai precedenti punti a), c) e d).

Si precisa che, a seguito di accordi intervenuti con i Ministeri vigilanti, l’acquisizione dei dati relativi a tali tipologie di DNA dovrà avvenire in tempo reale.

Pertanto, in caso di presentazione di denuncia nominativa per colf e badanti extracomunitari nonché per lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori, le Sedi dovranno trasmetterla immediatamente al FAX centrale 800.657.657.

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Si fa, comunque, riserva di più precise e dettagliate istruzioni non appena verrà emanata la legge di conversione del decreto-legge n. 195/2002.

           

 

 

 

                                                                                                              IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                                                       f.to Dr. Ennio Di Luca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE FREQUENTI SULLA REGOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

E’ vero che il lavoratore deve essere assunto per un minimo di un anno?

Sì, è prevista la necessità di almeno un anno di assunzione, ma il lavoratore può licenziarsi quando vuole, meglio non a ridosso della scadenza del permesso, perché non avrebbe più il tempo di cercare un nuovo lavoro.

 

 

E’ previsto un minimo di ore settimanali?

Sì, una circolare del Ministero del Lavoro prevede un minimo di 20 ore settimanali (anche relative ad un complesso di rapporti di lavoro part-time). In ogni caso, il reddito complessivo del lavoratore non deve essere inferiore a € 439,00.

 

 

Nel caso di più datori di lavoro, quale deve garantire l’alloggio alla colf?

Ciascun datore di lavoro, nella sua dichiarazione, dovrà indicare l’alloggio del lavoratore. Se l’onere dell’alloggio ricade su uno (o più d’uno) dei datori di lavoro, questi potrà trattenere dal salario quanto gli è dovuto, nei limiti, comunque, di un terzo del salario stesso.

 

 

Denuncia di ospitalità al Commissariato: deve essere fatta al momento della consegna del plico o alla convocazione in Prefettura?

Entro l’ 11 novembre. Si consiglia di farlo subito dopo la consegna del plico, dal momento in cui il lavoratore è in possesso del tagliando che gli permette di soggiornare legalmente in attesa del permesso vero e proprio.

 

 

Servono prove che attestino la data d’entrata in Italia?

No.

 

Richiedenti asilo: possono fare domanda di sanatoria?

Sì, senza danno per la procedura di esame della domanda, che prosegue. Il problema può presentarsi, ai fini della regolarizzazione, se il richiedente asilo è arrivato in Italia privo di un documento di viaggio.

 

 

 

                                                                                     07 ottobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

 

 

 

 

ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it

digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia Canciani dell'ASGI)

 

Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione: 

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo

 

ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch

 

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org

 

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.

 

GOVERNO:  http://www.governo.it

 

Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

 

Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp