TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI BARI
N.
200/2002 R.C.
n. 3206 Cron.
Il
Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio, con la
partecipazione dei signori:
1) Dr.
Francesco Paolo Occhiogrosso
Presidente
2) Dr.
Luigi Petrucci Giudice
3) Dr.
Carmela Lombardi
Giudice onoraria
4) Dr.
Carlo Ippolito
Giudice onorario
Letti
gli atti relativi ai minori D. D. e R. figlie di D. P. .
Letto il
proprio precedente decreto n. 1034 dell'8.03.02, con il quale si autorizzava il
padre a permanere sul territorio nazionale in attesa dell'espletamento
dell'istruttoria.
Rilevato
che all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che i minori sono ben
inseriti nel contesto italiano: i genitori collaborano con gli operatori
sociali, D. frequenta regolarmente il locale asilo comunale, le notizie
pervenute dagli operatori sociali sono molto positive. Il servizio sociale
internazionale ha, invece, confermato quanto riferito dai genitori sulle
difficili condizioni dell'educazione dei minori in Albania. Inoltre non
v'è motivo di dubitare su quanto riferito dai genitori rispetto
alla possibilità di mantenere il proprio nucleo familare, qualora fossero
costretti a tornare nel paese d'origine. d'altra parte non si può
sottacere la circostanza che solamente il padre è stato colpito da
provvedimento d'espulsione, pertanto la madre ed i figli non sarebbero
giuridicamente costretti a tornare in Albania, anche se ovviamente la
separazione del nucleo comprometterebbe ulteriormente le difficili condizioni
dei minori.
Ritenuto
che la norma invocata, nonostante l'interpretazione fornita dal Supremo
collegio anche di recente, è suscettibile di essere interpretata in
modo tale da ricomprendere anche il grave pregiudizio psicologico che
rinverrebbe ai minori in caso di sradicamento dal nostro paese (così
come autorevolmente sostenuto dalla locale Corte di Appello, che risulta, tra
l'altro, unico giudice superiore in materia di volontaria giurisdizione).
P.Q.M.
Letto il
parere del pubblico ministero,
Applicati
gli artt. 31, 3° comma, d.lg. 286/1998 -150, 737 e ss. c.p.c., così
provvede:
1)
autorizza D.P. a rimanere sul territorio italiano sino al 30.6.03, con permesso
di espletare attività lavorativa e salvo ulteriori proroghe alla
scadenza del periodo;
2) manda
alla cancelleria per la comunicazione al pubblico ministero in sede e la
notificazione da effettuarsi in via ordinaria in plico chiuso al padre, ai
difensori eventualmente nominati, al servizio sociale ed al consultorio
familiare del comune di ----------, alla Questura di Bari, Ufficio Immigrati.
Così
deciso in Bari, lì 14.8.2002
il
giudice
est.
(f.to
dott. Luigi Petrucci)
Il
Presidente
(f.to
dott. Francesco Paolo Occhiogroso).