(Sergo Briguglio
27/9/2002)
TESTO DELL’ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 189/2002, COME MODIFICATO DAL DECRETO 195/2002, NELLA FORMA APPROVATA DAL SENATO
Art. 33
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(Dichiarazione di
emersione di lavoro irregolare) |
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1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di
origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a
componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal
presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma
è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di
emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante. |
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2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilità: |
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a) le generalità del datore di lavoro ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la
regolarità della sua presenza in Italia; |
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b) l’indicazione delle generalità e della
nazionalità dei lavoratori occupati; |
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c) l’indicazione della tipologia e delle
modalità di impiego; |
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d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento. |
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3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di
emersione sono allegati: |
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a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari
all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed
interessi; |
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b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore d’opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 6 della
presente -legge; |
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c) certificazione medica della patologia
o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato
il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il
lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare. |
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4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del
Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la
ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono
motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata
di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui è riferita la denuncia. |
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5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte
dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e
della regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l’archiviazione
del relativo procedimento. |
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte
dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e
della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata presentazione delle parti
comporta l’archiviazione del relativo procedimento. |
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di
carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione all’occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con
proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le
modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle
relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3. |
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale
nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica
l’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di
calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a),
nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse
sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui
al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva, previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire
l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui
al comma 3. |
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera extracomunitari |
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a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; |
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento
di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento
in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale.
La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso
disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia
lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all’articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall’articolo 3,
comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi
di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera; |
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato; |
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c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli
effetti della riabilitazione. |
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato
che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non
lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’articolo
411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una
misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. |
Le disposizioni del presente articolo
non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato. |
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8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a
nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. |
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