Roma, 27 settembre 2002
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
UFFICIO ENTRATE E VIGILANZA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9
settembre 2002 è stato pubblicato il decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195
recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari”.
Scopo
di tale normativa è quello di sanare, con le medesime modalità stabilite dalla
legge n. 189/2002 (cfr. circolare n. 58/2002) per i lavoratori extracomunitari
addetti al lavoro domestico o di assistenza, la posizione irregolare dei lavoratori extracomunitari dipendenti da imprese costituite sia in forma individuale che societaria.
· Datori di lavoro
Possono usufruire dell’agevolazione tutte le imprese, costituite sia in forma individuale che societaria, che nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del cennato decreto (10 settembre 2002) hanno occupato alla proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare.
· Lavoratori
Per regolarizzare il rapporto di lavoro devono,
quindi, essere presenti i seguenti requisiti:
-
rapporto di lavoro
dipendente iniziato da
almeno tre mesi prima
dell’entrata in vigore del decreto-legge (10 settembre 2002);
-
origine
extracomunitaria del
lavoratore dipendente;
-
lavoro svolto
alle dipendenze di una impresa individuale o di una società.
La
disciplina in esame prevede che il datore di lavoro può denunciare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione di apposita dichiarazione di emersione unitamente al versamento di un contributo forfetario pari a 700
Euro per ciascun
lavoratore da effettuarsi
presso gli uffici postali, che ne rilasceranno relativa attestazione.
I
datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione devono, tra
l’altro, impegnarsi a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo indeterminato (decreto legislativo n.286/1998) ovvero a tempo determinato di
durata non inferiore ad un anno.
Effettuate
le necessarie verifiche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte
delle competenti Autorità amministrative (UTG/Centro regionale per
l’impiego/Questura), i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, su
invito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, stipuleranno
il contratto di soggiorno
(permesso di soggiorno e
contratto di lavoro subordinato).
Con
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno determinate
le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi ed i premi afferenti periodi
denunciati antecedenti ai
tre mesi oggetto di dichiarazione di emersione.
La
mancata presentazione delle parti comporta l’archiviazione del relativo
provvedimento.
Per
quanto riguarda gli aspetti operativi connessi all’emanazione del
menzionato decreto-legge n.195/2002, si fa presente quanto segue.
I
datori di lavoro devono presentare, entro e non oltre cinque giorni
dall’inoltro della dichiarazione
di emersione, “denuncia
di iscrizione” ai fini
dell’apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i lavoratori
emersi, anche nel caso in cui
il datore di lavoro sia già titolare di precedente rapporto
assicurativo.
L’apertura
di una separata posizione assicurativa territoriale, mediante acquisizione di specifica “denuncia
di iscrizione”, serve esclusivamente per l’assicurazione dei
lavoratori subordinati extracomunitari emersi .
In
attesa che si concluda l’iter relativo alla stipula del contratto di soggiorno, le Sedi dovranno procedere alla sola
protocollazione delle
“denunce di iscrizione”, laddove necessario (lavoro nero), onde consentire l’istituzione e
vidimazione dei libri regolamentari
o dei documenti equipollenti, di cui all’art. 20 del T.U. n.
1124/1965.
L’immissione
di tutti gli ulteriori dati dovrà essere effettuata solo dopo il
rilascio dell’apposita procedura di gestione con la quale sarà
consentito, tra l’altro, di modificare la “fonte denuncia”.
Il modulo di iscrizione deve essere corredato della ricevuta, rilasciata dal competente ufficio postale, comprovante l’avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione, nonché della denuncia nominativa degli assicurati (art. 14 del Dlgs. n. 38/2000), ossia dell’indicazione, del codice fiscale dei lavoratori regolarizzati ovvero, in mancanza di questo, delle generalità degli stessi.
Considerato
che il Ministero del Lavoro
con circolare n. 50/2002, ha precisato che “tutti gli obblighi
contrattuali e di legge previsti, tra cui quelli relativi agli obblighi
assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati
allo svolgimento del rapporto di lavoro” decorrono “dalla data di
entrata in vigore della legge (10 settembre 2002)”, il rapporto assicurativo avrà
come “data inizio” il
10 settembre 2002.
Inoltre,
qualora il contratto
di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa
vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto
espletato, i datori
di lavoro devono
corrispondere comunque i premi
assicurativi afferenti detto rapporto per il periodo successivo
all’entrata in vigore del decreto-legge (10 settembre 2002).
Nell’ipotesi
in cui vengano denunciati rapporti di lavoro la cui data di inizio sia stata
dichiarata anteriore ai tre mesi precedenti l’entrata in vigore del
decreto-legge n.195/2002 (ad
es.: 1° gennaio 2002), i datori di lavoro dovranno corrispondere i premi ed i relativi interessi - così come precisato nella cennata circolare
n.50/2002 del Ministero del lavoro - le cui modalità di versamento formeranno, come sopra
precisato, oggetto di apposito
Decreto Ministeriale, ad oggi non ancora emanato.
Premesso quanto sopra, si comunica che, al fine di agevolare l’utenza sia
interna che esterna nonché di disporre di elementi conoscitivi
sull’andamento del fenomeno, si è provveduto ad inserire nel sito INTERNET dell’Istituto due nuovi “link” denominati:
1)
Denuncia
nominativa degli assicurati
a seguito di regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari (L.189/2002) nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed
alle modalità da seguire
per la denuncia nominativa degli extracomunitari regolarizzati per
effetto della legge n. 189/2002, sono disponibili e, quindi, scaricabili due
distinti moduli fax a lettura automatizzata.
Con il primo modulo intestato modello di
denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di Colf
e Badanti extracomunitari, il
datore di lavoro, che al momento della stipula del contratto di soggiorno (cfr. circolare n. 58/2002) sia già a
conoscenza del codice fiscale del lavoratore, dovrà riportare
obbligatoriamente le seguenti informazioni:
a)
codice fiscale
del datore di lavoro dichiarante;
b)
codice fiscale
del lavoratore regolarizzato;
c) numero della posizione assicurativa sulla
quale è dichiarato il lavoratore, che in questo caso (colf e badanti)
è uguale a otto volte il
numero 9 (99999999);
d) data di stipula del contratto di soggiorno o
data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro al momento della
stipula del contratto di soggiorno non sia ancora a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, potrà utilizzare il modulo denominato modello di
denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di Colf
e Badanti extracomunitari mancanti
di codice fiscale e dovrà, quindi, indicare al posto del
codice fiscale dell’assicurato: il cognome , il nome, il sesso, la
data di nascita e il codice della nazione di appartenenza, ferma restando la compilazione dei campi di
cui ai precedenti punti a), c) e d).
2)
Denuncia
nominativa degli assicurati
a seguito di regolarizzazione di Lavoratori subordinati extracomunitari di
altri settori (D.L.
195/2002) nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed alle
modalità da seguire per la
denuncia nominativa degli extracomunitari regolarizzati per effetto del
decreto-legge n. 195/2002, sono disponibili e, quindi, scaricabili due
distinti moduli fax a lettura automatizzata.
Con il primo modulo intestato modello di
denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di
lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori, il datore di lavoro, che al momento della
presentazione della “denuncia di iscrizione” all’INAIL, sia già a conoscenza
del codice fiscale del lavoratore, dovrà riportare obbligatoriamente le
seguenti informazioni:
a)
codice fiscale
del datore di lavoro dichiarante;
b)
codice fiscale
del lavoratore regolarizzato;
c) numero della posizione assicurativa sulla
quale è dichiarato il lavoratore;
d) data di inizio o di cessazione del rapporto di
lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro, che al momento della presentazione della
“denuncia di iscrizione” all’INAIL, non sia ancora a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, potrà utilizzare il modulo denominato modello di
denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di
lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori mancanti di codice
fiscale e dovrà, quindi, indicare al posto del
codice fiscale dell’assicurato: il cognome , il nome, il sesso, la
data di nascita e il codice della nazione di appartenenza, ferma restando la compilazione dei campi di
cui ai precedenti punti a), c) e d).
Si precisa che, a seguito di accordi intervenuti con i
Ministeri vigilanti, l’acquisizione dei dati relativi a tali tipologie di
DNA dovrà avvenire
in tempo reale.
Pertanto, in caso di presentazione di denuncia
nominativa per colf e badanti
extracomunitari nonché
per lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori, le Sedi dovranno trasmetterla
immediatamente al FAX centrale 800.657.657.
*
* *
Si fa, comunque, riserva di più precise e dettagliate istruzioni non appena verrà emanata la legge di conversione del decreto-legge n. 195/2002.
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Dr. Ennio Di Luca