Ministero dellíInterno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTAí CIVILI E LíIMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELLíIMMIGRAZIONE
E DELLíASILO
Circolare n. 14
Prot. n. 47455/30
Roma, 9 settembre 2002
|
AI
SIGG. PREFETTI |
LORO
SEDI |
|
AL
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI |
TRENTO |
|
AL
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI |
BOLZANO |
|
AL
SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VAL D'AOSTA |
AOSTA |
e,
p.c.: |
AI
SIGG. QUESTORI |
LORO
SEDI |
|
ALLE
POSTE ITALIANE S.p.a. |
ROMA |
|
AL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: Gabinetto - Dip. Politiche
Sociali - |
ROMA |
|
AL
GABINETTO DEL SIG. MINISTRO |
SEDE |
|
AL
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI |
SEDE |
|
AL
DIPARTIMENTO DELLA P.S. |
SEDE |
|
ALL'UFFICIO
CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI PARLAMENTARI |
|
OGGETTO: Decreto Legge n. 195 del 9/9/2002 recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
subordinato di extracomunitari, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 6
settembre 2002.
Di seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 settembre 2002, Ë stato emanato il Decreto Legge
n. 195 in data 9 settembre 2002, con il quale sono state introdotte
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
subordinato di extracomunitari. Con tale atto si Ë data attuazione all'impegno,
a suo tempo assunto dal Governo dinanzi al Parlamento, di provvedere -
contestualmente all'entrata in vigore della
nuova normativa sull'immigrazione - alla legalizzazione di lavoratori
dipendenti extracomunitari in posizione irregolare, alle medesime condizioni
stabilite dalla legge 189/2002 per lavoratori extracomunitari addetti a lavoro
domestico o di assistenza.
In riferimento ad entrambi i provvedimenti normativi - legge 189/2002 (Bossi - Fini) e Decreto Legge 195/2002 - si richiama la particolare attenzione su quanto segue:
1. il Decreto Legge n 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con "contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato" ovvero con "contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno"-
2. Il termine dei "tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore", dei provvedimenti richiamati, nei quali Ë necessario avere svolto il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno interpretati in combinato disposto con le successive disposizioni contenute nella legge 189/2002, e non nella semplice formulazione letterale, considerata a sÈ stante
PoichÈ il contributo forfetario che il datore di lavoro versa Ë "pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato", deve prevalere l 'interpretazione restrittiva della disposizione dÏ cui trattasi" per cui puÚ essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioË dalla data del 10 giugno
3. Con il Decreto Legge Ë stato previsto che il rilascio del permesso di soggiorno all'atto della stipula del contratto di lavoro comporta la con testuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dello straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale revoca Ë operante ex lege e non richiede, pertanto, apposito provvedimento del Prefetto.
4. Sia la legge 189/2002 che il Decreto Legge 195/2002 prevedono che: la dichiarazione di emersione "Ë presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali".
PoichÈ il richiedente Ë il datore di lavoro, Ë questi che dovrý recarsi agli uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento del delegante.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott.sa Anna Maria D'Ascenzo)