Home Page
comunicati stampa documentazione normativa links utili mappa personalizza cerca
 

(download del documento in formato . rtf)

 

DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI E RELATIVO DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

Relazione illustrativa

 

 Il provvedimento reca norme in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari, completando la linea di intervento giý adottata per colf e badanti dall'articolo 33 delle legge 30 luglio 2002, n.189.

            Le disposizioni hanno carattere di straordinaria necessitý ed urgenza in quanto, considerata la necessitý di procedere alla legalizzazione del lavoro dei cittadini extracomunitari occupati irregolarmente presso le imprese allo scopo di permettere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, occorre far coincidere le misure proposte, per evidenti motivi organizzativi e per le aspettative ormai diffuse, con la citata regolarizzazione delle colf e badanti; che, si applicherý a decorrere dal 10 settembre prossimo venturo.

L'intervento segue sostanzialmente le direttrici normative giý tracciate.

            L'articolo 1, in analogia alla regolarizzazione di colf e badanti di cui all'articolo 33 della 189, prevede per le imprese che abbiano occupato irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore del provvedimento, la possibilitý di legalizzare i rapporti di lavoro.

            La denuncia, che contiene l'impegno a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata non inferiore ad un anno, deve essere presentata alla Prefettura ñ Ufficio territoriale di Governo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge attraverso gli uffici postali, a spese del datore di lavoro. Quest'ultimo deve altresÏ provvedere al pagamento di un contributo forfetario pari a 700 euro.

            I commi 2 e 3 individuano, rispettivamente, le condizioni di ammissibilitý e ricevibilitý delle dichiarazioni.

            Il comma 4 assegna alla prefettura ñ Ufficio territoriale di Governo il termine di 60 giorni per la verifica delle predette condizioni, rimettendo alla questura l'accertamento della eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di validitý pari ad un anno.

Le parti, ai sensi del comma 5, sono quindi invitate, nei dieci giorni successivi, alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di durata non inferiore ad un anno.

            Il permesso di soggiorno potrý poi essere rinnovato previo accertamento della esistenza del rapporto di lavoro e della regolaritý della posizione contributiva.

            Il comma 6 prevede inoltre che i soggetti che abbiano denunciato, ai sensi delle emanande disposizioni, rapporti di lavoro irregolare non sono punibili per violazioni relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario antecedentemente compiute in relazione al rapporto di lavoro che si intende regolarizzare.

            I commi 7 e 8 individuano, rispettivamente, le procedure di adozione della disciplina relativa ai criteri di imputazione del contributo forfettario (costi di organizzazione - posizione contributiva del lavoratore) e le ipotesi di non applicabilitý della legalizzazione.

            Infine, il comma 9 prevede le sanzioni penali (da 2 a 9 mesi di reclusione) per coloro che presentino una dichiarazione non rispondente al vero.

            L'articolo 2 (disposizioni transitorie e finali) detta disposizioni che, in parte, integrano la disciplina di cui all'articolo 1, ed, in parte, modificano la legge n. 189 del 2002.

            In particolare, si prevede (comma 1) che fino alla data di conclusione della procedura non possono essere adottati,  nei confronti dei lavoratori oggetto di dichiarazione ex articolo 1, provvedimenti di espulsione (salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato).

            Il comma 2 disciplina le conseguenze del rilascio del permesso di soggiorno in relazione all'esito di provvedimenti amministrativi di allontanamento.

Il comma 3 prevede che i lavoratori regolarizzati ai sensi del presente decreto legge siano sottoposti entro un anno a rilievi fotodattiloscopici.

            Di particolare rilevanza Ë il comma 4, nel quale si specifica che le disposizioni di cui ai commi 1,  2 e 3 nonchÈ le modalitý di presentazione della dichiarazione  si applicano anche alla regolarizzazione di colf e badanti di cui alla legge n. 189/2002, articolo 33.

I successivi commi cinque sei e sette concernono i rilievi fotodattiloscopici.,

            Il comma 5 esclude dall'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici gli stranieri che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per non pi˜ di tre mesi o che siano in Italia per sottoporsi a cure mediche.

Il comma 6, ancora in materia di rilievi fotodattiloscopici, ai sensi del decreto legislativo n. 286/98, e successive modifiche, garantisce l'osservanza delle norme della legge 31 dicembre 1996, n.675 per il trattamento e la conservazione dei dati concernenti le impronte digitali.

Il comma 7 chiarisce che ai rilievi medesimi siano sottoposti anche i cittadini italiani all'atto del rilascio della carta di identitý elettronica di cui al decreto legislativo n. 443/2000. La disposizione traduce l'impegno del Governo in accoglimento di un ordine del giorno approvato in sede parlamentare, che risponde all'esigenza di garantire certezza di identitý non soltanto dei cittadini extracomunitari.

            Il comma 8 detta disposizioni interpretative concernenti i soggetti destinatari dei servizi di accoglienza muniti di permesso umanitario di cui all'articolo 1 setxties del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.309.

Da ultimo, il comma 9 prevede, infine, che i datori di lavoro i quali, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possano, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria e l'articolo 4 quella concernente l'entrata in vigore del provvedimento.


 

Relazione tecnico normativa

 

NECESSIT¿ DELL'INTERVENTO NORMATIVO

 

            Le disposizioni hanno carattere di straordinaria necessitý ed urgenza in quanto, considerata la necessitý di procedere alla legalizzazione del lavoro dei cittadini extracomunitari occupati irregolarmente presso le imprese, occorre far coincidere le misure proposte, per evidenti motivi organizzativi e per le aspettative ormai diffuse, con la regolarizzazione delle colf e badanti; regolarizzazione che, per effetto dell'articolo 33 della legge n. 189/02, si applicherý a decorrere dal 10 settembre prossimo venturo.

 

ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO ED INCIDENZA DELLE NORME PROPOSTE SULLE LEGGI E I REGOLAMENTI VIGENTI

 

            Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 intervengono in materia di legalizzazione di lavoro irregolare prestato da cittadini extracomunitari alle dipendenze di imprese italiane in almeno tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

            Si Ë scelto di rendere coerente, nei limiti della compatibilitý, l'intervento di regolarizzazione di cui alla legge n. 189 del 2002, articolo 33, relativo alle colf e badanti, con quello di cui al presente decreto.

            Nella stessa linea di coerenza sono, quindi, dettate le condizioni di ammissibilitý e di ricevibilitý della denuncia e stabiliti i tempi e la procedura (affidata alla Prefettura ñ Ufficio territoriale del Governo); procedura che si conclude con la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui all'articolo 6 della legge 189, ovvero a tempo determinato, ma di durata non inferiore all'anno, periodo che corrisponde alla durata del permesso di soggiorno.

            Contestualmente viene altresÏ rilasciato un permesso di soggiorno pari ad un anno, rinnovabile a condizione che il rapporto di lavoro prosegua e che la posizione contributiva del soggetto sia regolare.

Sempre in analogia all'articolo 33, comma 6, della legge n. 189/2002, sono previste le cause di non punibilitý per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario compiute antecedentemente in relazione all'occupazione di lavoratori oggetto della denuncia ed, inoltre, la forma ed i contenuti del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi ai medesimi fini di cui al citato articolo 33, comma 6.

            Ugualmente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 riproducono sostanzialmente il dettato dei commi 7 e 8 del pi˜ volte citato articolo 33 relativi alle ipotesi di non applicabilitý della legalizzazione ed alle sanzioni penali per le false dichiarazioni.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2,  rende coerente il sistema con i provvedimenti amministrativi che siano stati adottati o che possano ancora essere adottati, in base alla vigente legislazione, sia prima che dopo la legalizzazione del rapporto di lavoro.

Il comma 4 completa la disciplina dell'articolo 33 della legge 189, estendendo l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchÈ le modalitý di presentazione personale della dichiarazione anche alla regolarizzazione di colf e badanti.

Il comma 5, nel richiamare le disposizioni dei commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo  n. 286/98 relative ai rilievi fotodattiloscopici ne limita gli effetti, disponendo che essi non si effettuino nei confronti dei soggetti richiedenti permesso di soggiorno ai sensi del comma 3, lettere a) ed e), ovvero per visita affari e turismo o  superiore alle necessitý specificatamente documentate nei casi consentiti dal testo unico, qualora non superiore a tre mesi (salvo che si tratti di cure mediche).

Il comma 6 coordina i rilievi fotodattiloscopici previsti dal testo unico sull'immigrazione con la disciplina del trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Il comma 7 si riferisce, invece, alla carta d'identitý elettronica prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, disponendo che i cittadini italiani al momento della consegna siano soggetti a rilievi fotodattiloscopici.

Il comma 8 interviene quale norma interpretativa del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, allo scopo di precisare  i soggetti destinatari  dei servizi di accoglienza e, cioË, gli stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni.

Infine, al comma 9, si integrano le disposizioni della norma dell'articolo 6 della legge 189, prevedendo che i datori di lavoro i quali, ai sensi del decreto legislativo appena citato, abbiano sostenuto delle spese per l'alloggio del lavoratore extracomunitario, possano trattenere dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo del corrispettivo mensile.

 

ANALISI DELLA COMPATIBILIT¿ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO ED ANALISI DELLA COMPATIBILIT¿ CON LE COMPETENZE DELLE REGIONI ORDINARIE ED A STATUTO SPECIALE.

 

Non si rinvengono nella disciplina introdotta motivi di incompatibilitý con l'ordinamento comunitario.

Con riferimento invece alla compatibilitý con le competenze delle regioni ordinarie o a statuto speciale, si osserva che la disciplina dell'immigrazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, Ë riservata allo Stato, in via esclusiva.

 

ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

 

Non sono state introdotte nuove definizioni normative. Le definizioni adottate riproducono o si richiamano a quelle di cui alla legge n. 189 del 2002.

 

 

2002, all rights reserved