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DECRETO-LEGGE 9 settembre 2002, n.195

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare attuazione all'impegno  assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente   all'entrata   in   vigore   della  nuova  normativa sull'immigrazione,  a  legalizzare  i  lavoratori  extracomunitari in posizione   irregolare   alle  medesime  condizioni  stabilite  dalla predetta normativa per altre categorie di lavoratori extracomunitari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro dell'interno,  di  concerto  con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a   il
seguente decreto-legge:

Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare

  1. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in forma individuale  che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alle  proprie dipendenze  lavoratori  extracomunitari in posizione irregolare, puo' denunciare,  entro  trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del  rapporto  di  lavoro  alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  competente  per  territorio,  mediante  la  presentazione, a proprie  spese,  di  apposita  dichiarazione  attraverso  gli  uffici postali.  Qualora  si  tratti  di  societa'  operanti  in  Italia, la denuncia  e'  sottoscritta  e presentata del legale rappresentante. A tutti  gli  effetti,  la  data  di presentazione e' quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
  2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita':
    a) i dati identificativi dell'imprenditore o della societa' e del suo legale rappresentante;
    b)  l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita' del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
    c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
    d)  l'indicazione  della  retribuzione  convenuta,  in misura non inferiore   a   quella  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
  3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono allegati:
    a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei  termini  di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  nelle forme di cui all'articolo 5-bis  del  testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di seguito  denominato: "testo unico", approvato con decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio  2002,  n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
    b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
  4.   Nei   sessanta   giorni   successivi   alla   ricezione  della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro   che   hanno  presentato  la  predetta  dichiarazione  e  dei lavoratori   extracomunitari   ai   quali  e'  riferita  la  medesima dichiarazione,  verifica  l'ammissibilita'  e  la ricevibilita' della dichiarazione  e  la  comunica  al  centro  regionale  per  l'impiego competente  per  territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi   all'eventuale   rilascio  del  permesso  di  soggiorno  di validita' pari ad un anno.
  5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi  per  stipulare  il  contratto  di  soggiorno  per lavoro subordinato  e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo  le  condizioni  soggettive  di cui al comma 4. La mancata presentazione    delle    parti    comporta    l'improcedibilita'   e l'archiviazione  del  relativo procedimento. Il permesso di soggiorno puo'  essere  rinnovato  previo  accertamento  dell'esistenza  di  un rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di  durata  non inferiore ad un anno, nonche' della regolarita' della posizione contributiva della manodopera occupata.
  6.  I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da l a 3, non sono punibili  per  le  violazioni  delle  norme relative al soggiorno, al lavoro  e  di  carattere  finanziario, compiute antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in  relazione all'occupazione   dei   lavoratori   extracomunitari  indicati  nella dichiarazione  di  emersione  presentata.  Le  predette  cause di non punibilita'  non  si  applicano  a  coloro che abbiano presentato una dichiarazione  di  emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
  7.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio  decreto,  le  modalita'  per  l'imputazione  del  contributo forfettario  di  cui  al  comma  3,  lettera  b), sia per fare fronte all'organizzazione  e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato,  al  fine  di  garantire  l'equilibrio finanziario delle relative  gestioni  previdenziali.  Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
    a) nei  confronti  dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione  per  motivi  diversi  dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno   ovvero   un   provvedimento  restrittivo  della  liberta' personale;
    b)   che   risultino  segnalati,  anche  in  base  ad  accordi  o convenzioni  internazionali  in  vigore  in Italia, ai fini della non  ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
    c) che  risultino  denunciati  per  uno  dei reati indicati negli articoli  380  e  381  del  codice  di procedura penale, salvo che il procedimento  penale  si  sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato  che  il  fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato  non  lo  ha  commesso,  ovvero  risultino  destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
  9.  Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del  comma  1,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, e' punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

 

Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali

  1.   Fino   alla   data  di  conclusione  della  procedura  di  cui all'articolo 1,   non   possono   essere  adottati  provvedimenti  di allontanamento  dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi  nella  dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
  2.  Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di  espulsione  gia'  adottati  nei  confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.
  3.  In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dall'articolo 5,  comma 1,  lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori estracomunitari che stipulano il contratto    di   soggiorno   per   lavoro   subordinato   ai   sensi dell'articolo 1,  comma 5,  ovvero  altro  contratto  di lavoro, sono sottoposti  a  rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio  del  permesso  di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
  4.  Le  disposizioni  dei  commi 1,  2 e 3, nonche' le modalita' di presentazione   della   dichiarazione   di   legalizzazione   di  cui all'articolo 1,  comma 1,  ultimo  periodo, si osservano anche per la presentazione  delle  dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  5.  Le  disposizioni  di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge  30  luglio  2002,  n. 189, non si applicano allo straniero che richiede  il  permesso  di  soggiorno  di  cui al comma 3, lettere a)  ed e),  del  medesimo  articolo,  di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
  6.  Per  il  trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5,  commi  2-bis  e  4-bis,  e  6, comma 4, del testo unico, approvato  con  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286, come modificati,   rispettivamente,   dagli  articoli 5  e 7  della  legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  personali,  prevista  per  i  dati  di  cui  all'articolo 4, comma 1, lettera a),  della  legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  e successive modificazioni.
  7.  All'atto della consegna della carta d'identita' elettronica, di cui  all'articolo 36  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  i  cittadini italiani sono sottoposti a rilievi   dattiloscopici,   ai  sensi  dell'articolo 5,  commi  2-bis e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  8.   Al   comma 4,   primo   periodo,   dell'articolo 1-sexies  del decreto-legge    30 dicembre    1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n.  39,  introdotto dall'articolo 32  della  legge  30 luglio  2002, n. 189, per soggetto destinatario  dei  servizi  di  accoglienza  di  cui  al  comma 1 del medesimo  articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui  all'articolo 5,  comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  9.  I  datori  di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel   contratto   di   soggiorno   per   lavoro  subordinato  di  cui all'articolo 6  della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le  spese  per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono,  a  titolo  di  rivalsa  e  per la durata della prestazione, trattenere  mensilmente  dalla  retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

     

Art. 3.
Copertura finanziaria

  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato  in  euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno  2003,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo 1, commi 4 e 5,  valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per  l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     

Art. 4.
Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 9 settembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli