Allegato A DISEGNO DI LEGGE Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (1692) V. nuovo titolo ORDINI DEL GIORNO esaminato il disegno di legge 1692, ´Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitariª; valutato líarticolo 1, comma 5 dello stesso decreto-legge; valutata altresì la necessità di tenere conto della flessibilità del lavoro in alcuni comparti dellíeconomia nazionale e in particolare nellíagricoltura, nei servizi e soprattutto nel turismo, che utilizzano contratti a tempo determinato, di periodi inferiori ad un anno, impegna il Governo: a trovare adeguata soluzione per tali comparti nellíambito del decreto annuale sui flussi di immigrazione ________________ (*) Accolto dal Governo
impegna il Governo: a detrarre dai flussi previsti per i lavoratori extracomunitari un numero uguale al numero di lavoratori cui sarà revocato il provvedimento di espulsione ai sensi della presente legge.
impegna il Governo: a detrarre dai flussi previsti per i lavoratori extracomunitari un numero uguale al numero di lavoratori a cui sarà riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*) 1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ________________ (*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1 ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE (Legalizzazione di lavoro irregolare) 1. Chiunque, nellíesercizio di uníattività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dellíufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. 2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi dellíimprenditore o della società e del suo legale rappresentante; b) líindicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione; c) líindicazione della tipologia e delle modalità di impiego; d) líindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. 3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati: a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui allíarticolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: ´testo unicoª, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallíarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno; b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore. 4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica líammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per líimpiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi allíeventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno. 5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta líimprocedibilità e líarchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dellíesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchè della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. 6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione allíoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri. 7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per líimputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allíorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire líequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dellíUnione europea; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che líinteressato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dellíapplicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. 9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. EMENDAMENTI Conseguentemente, allíarticolo 3: al comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con ´2.840.320ª e le parole: ´5.955.640ª con ´11.911.280ª; al comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con ´2.534.886ª e le parole: ´1.861.548ª con ´3.723.096ª.
Conseguentemente, allíarticolo 3: al comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con ´2.840.320ª e le parole: ´5.955.640ª con ´11.911.280ª; al comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con ´2.534.886ª e le parole: ´1.861.548ª con ´3.723.096ª.
Conseguentemente, allíarticolo 3: al comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con ´2.840.320ª e le parole: ´5.955.640ª con ´11.911.280ª; al comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con ´2.534.886ª e le parole: ´1.861.548ª con ´3.723.096ª.
´1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto possono denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro allíufficio territoriale del governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2ª.
´1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 10 giugno 2002, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei modi e nei termini stabiliti ai commi 1 e 2. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro di validità pari a due anniª. Conseguentemente, allíarticolo 3: al comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con ´2.130.160ª e le parole: ´5.955.640ª con ´8.933.460ª; al comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con ´1.895.164ª e le parole: ´1.861.548ª con ´2.792.322ª.
´1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato, nel territorio dello Stato, uníattività non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi di quanto stabilito allíarticolo 26 della legge 25 luglio 1998, n. 286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validità pari a due anniª. Conseguentemente, allíarticolo 3: al comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con ´2.130.160ª e le parole: ´5.955.640ª con ´8.933.460ª; al comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con ´1.895.164ª e le parole: ´1.861.548ª con ´2.792.322ª.
´a) copia sottoscritta della dichiarazione díimpegno a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno, corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore extracomunitario, relativa alle generalità dello stesso, alla data di ingresso in Italia ed alla data di inizio del rapporto di lavoro;ª.
Conseguentemente, sopprimere le parole: ´, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un annoª.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre mesiª.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo, ultimo periodo, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesiª.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesiª.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo, ultimo periodo, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a nove mesiª.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: ´ovveroª fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre mesiª.
Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesiª.
Conseguentemente, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a nove mesiª.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesiª.
´b-bis. dichiarazione sottoscritta dal lavoratore extracomunitario, relativa alle sue generalità, alla data di ingresso in Italia ed alla data di inizio del rapporto di lavoroª.
´3-bis. Al comma 3, lettera a), dellíarticolo 33 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 le parole: "pari allíimporto trimestrale" sono sostituite con: "pari alla metà dellíimporto trimestrale". 3-ter. Allíonere derivante dallíapplicazione del comma 3-bis, valutato in euro 100 milioni per líanno 2002 e in euro 50 milioni per líanno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni: a) allíarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono abrogate; b) allíarticolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1† gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea"; c) líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogatoª.
´3-bis. Al comma 3, lettera a), dellíarticolo 33 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 le parole: "pari allíimporto trimestrale" sono sostituite con: "pari alla metà dellíimporto trimestrale"ª.
´3-bis. È consentita líassunzione del lavoratore extracomunitario con contratto a tempo determinato della durata di un anno, prorogabile, con il consenso del lavoratore, per un ulteriore anno e per una sola voltaª.
´3-ter. I soggetti di cui al comma 1, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione, possono stipulare con il lavoratore extracomunitario un contratto di lavoro subordinato, ai sensi del precedente comma 3, lettera a). In tal caso, il permesso di soggiorno di cui al successivo comma 5 ha validità dalla data di presentazione della dichiarazione di emersioneª.
´3-bis. Per i lavoratori extracomunitari minorenni in età lavorativa ai sensi dellíarticolo 68 della legge n. 144 del 1999, la dichiarazione di emersione di cui al comma 3, lettera a), comporta líinstaurazione di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge n. 196 del 1997ª.
´3-bis. Il versamento del contributo forfettario di cui alla lettera b) del comma 3, determina la copertura assicurativa e previdenziale del lavoratore a partire dalla data di presentazione della domanda di emersioneª.
´3-bis. I regolarizzandi, profughi o richiedenti asilo, che non abbiano ancora ottenuto il documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini della presente leggeª.
´5-bis. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, i soggetti di cui al comma 1 debbono osservare tutti gli adempimenti in materia assicurativa, ivi compresa la Denuncia Nominativa Assicurati di cui allíarticolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38ª.
I RELATORI ´6-bis. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente decreto-legge, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, di lavoro e di carattere finanziario e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioniª.
Conseguentemente, allíarticolo 3, aggiungere dopo il comma 2 il seguente: 2-bis. Allíonere derivante dallíattuazione dellíarticolo 1, comma 7, valutato in 840 milioni di euro per líanno 2002 e 840 milioni per líanno 2003 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni: a) allíarticolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: ´fino al 31 dicembre 2002ª sono soppresse; b) allíarticolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: ´pari a sei mesi per ogni anno solareª fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ´pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1† gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europeaª; c) líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso; d) allíarticolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Líincentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per líacquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc"; e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni: 1) articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 5) articolo 2, decreto legislativo 1† aprile 1996, n. 239; 6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1† dicembre 1981, n. 692; 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novmebre 1997, n. 461; 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77; 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; 10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Conseguentemente, allíarticolo 3: al comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con: ´2.840.320ª e le parole: ´5.955.640ª con: ´11.911.280ª; al comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con: ´2.534.886ª e le parole: ´1.861.548ª con le seguenti: ´3.723.096ª.
´8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi del primo comma dellíarticolo 13 del decreto legislativo n. 286/98; o comunque un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica anche se il provvedimento non è stato eseguito e il destinatario è trattenuto presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza; b) che appartengano ad una delle categorie indicate dallíarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallíarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellíarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallíarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; c) nei cui confronti sia stata emessa uníintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni perchè il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o perchè privi di valido documento attestante líidentità e la nazionalità; d) che siano entrati clandestinamente nel territorio nazionale, dopo essere stati respinti alla frontiera; e) che siano destinatari di un provvedimento di espulsione avverso il quale è stato presentato ricorso successivamente respinto; f) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dellíUnione europea; g) che siano stati arrestati in flagranza per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che líinteressato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dellíapplicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione; h) che siano stati sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con decreto di archiviazione o con sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto; i) si trovino nelle condizioni di cui allíarticolo 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni. 8-bis. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, le disposizioni del presente articolo non si applicano nemmeno ai rapporti di lavoro che occupino prestatori díopera extracomunitari ai quali sia stato intimato di lasciare il territorio dello Stato per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che, sulla base di dati obiettivi che documentino líinserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto, nonchè il comportamento complessivo tenuto dallo stesso, líautorità che ha emanato il provvedimento accerti che sussistono le condizioni per la revoca dellíintimazioneª.
Conseguentemente, allíarticolo 3: Al comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con le altre: ´2.840.320ª e le parole: ´5.955.640ª con le seguenti: ´11.911.280ª; Al comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con le altre: ´2.534.886ª e le parole: ´1.861.548ª con le seguenti: ´3.723.096ª.
´a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personaleª.
´a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi da quelli previsti dallíarticolo 13, comma 2, lettere a) e b), del testo unico approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998ª. Conseguentemente, allíarticolo 3: al comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con: ´2.840.320ª e le parole: ´5.955.640ª con: ´11.911.280ª; al comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con: ´2.534.886ª e le parole: ´1.861.548ª con: ´3.723.096ª.
´a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti líinserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nellíipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che líinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allíarticolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui al comma 2, articolo 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente letteraª.
´c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato, in Italia o in uno dei Paesi dellíUnione europea, per uno dei delitti previsti dallíarticolo 380 e 381 del codice di procedura penaleª.
´c) che risultino condannati, anche non in via definitiva, con sentenza pronunciata in Italia o in uno dei paesi dellíUnione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penaleª. Conseguentemente, allíarticolo 3: al comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con ´2.840.320ª e le parole: ´5.955.640ª con ´11.911.280ª; al comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con ´2.534.886ª e le parole: ´1.861.548ª con ´3.723.096ª.
´c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato, in Italia, per uno dei delitti previsti dallíarticolo 380 e 381 del codice di procedura penaleª.
´c-bis che abbiano rilasciato false generalitàª.
´8-bis. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, le disposizioni del presente articolo non si applicano nemmeno ai rapporti di lavoro riguardanti extracomunitari ai quali sia stato intimato di lasciare il territorio dello Stato per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che, sulla base di dati obiettivi che documentino líinserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto, líautorità che ha emanato il provvedimento accerti che sussistono le condizioni per la revoca dellíintimazioneª.
´9-bis). Il numero massimo previsto di lavoratori extracomunitari da regolarizzare è stabilito nellíammontare di 30.000 unitàª. ´9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, líobbligo relativo alla comunicazione dellíalloggio di cui allíarticolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dellí11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189ª.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE ´Art. 1-bis (Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare) 1. Allíarticolo 33, comma 1, primo periodo, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sostituire le parole: "tre mesi", con le seguenti: "trenta giorni"ª.
´Art. 1-bis. (Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare) 1. Allíarticolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: ´ha occupatoª, sono inserite le seguenti: ´, anche non continuativamente per un periodo complessivo comunque non inferiore a sessanta giorniª. 2. Allíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o handicap, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, è dovuto da ciascun datore di lavoro in rnisura proporzionale al lavoro svolto presso di esso". 3. Allíarticolo 5-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dallíarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La previsione di cui al comma l, lettera b), non si applica ai contratti di soggiorno per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienza"ª.
´Art. 1-bis. (Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare) 1. Allíarticolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ha occupato", sono inserite le seguenti: ", anche non continuativamente per un periodo complessivo comunque non inferiore a sessanta giorni"ª.
´Art. 1-bis. (Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189) 1. Allíarticolo 5-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dallíarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera b), non si applica ai contratti di soggiorno per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienza"ª.
´Art. 1-bis. (Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione di lavoro domestico e di assistenza familiare) 1. Allíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o handicap, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, è dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di esso"ª.
´Art. 1-bis. 1. Allíarticolo 33, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o handicap, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, è dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di essoª.
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE (Disposizioni transitorie e finali) 1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui allíarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. 2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellíarticolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno. 3. In deroga a quanto previsto dallíarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallíarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dellíarticolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonchè le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allíarticolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellíarticolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallíarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. 6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui allíarticolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. 7. Allíatto della consegna della carta díidentità elettronica, di cui allíarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellíarticolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallíarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189. 8. Al comma 4, primo periodo, dellíarticolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallíarticolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui allíarticolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allíarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dellíimporto complessivo mensile. EMENDAMENTI ´Art. 2. ñ 1. I commi 2-bis e 4-bis dellíarticolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dallíarticolo 5, comma 1, lettere b) e g) della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono abrogatiª.
´2-bis. Allíarticolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallíarticolo 5, comma 1, lettera e) della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole "ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dellíinterno e allíINPS" sono aggiunte le seguenti "e allíINAIL". 2-ter. Allíarticolo 22, comma 9, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallíarticolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole "Le questure forniscono allíINPS" sono aggiunte le seguenti "e allíINAIL". 2-quater. Allíarticolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È data facoltà allíINAIL di accedere al registro informatizzato". 2-quinquies. Allíarticolo 33, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo líarticolo 5 è inserito il seguente: "5-bis. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, i soggetti di cui al comma 1 debbono osservare tutti gli adempimenti in materia assicurativa, ivi compresa la Denuncia Nominativa Assicurati di cui allíarticolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38"ª.
I RELATORI ´4-bis Il comma 7 dellíarticolo 33, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti: "7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori díopera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi del primo comma dellíarticolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, o comunque un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica anche se il provvedimento non è stato eseguito e il destinatario è trattenuto presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza; b) che appartengano ad una delle categorie indicate dallíarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallíarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellíarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallíarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; c) nei cui confronti sia stata emessa uníintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni perchè il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o perché privi di valido documento attestante líidentità e la nazionalità; d) che siano entrati clandestinamento nel territorio nazionale, dopo esere stati respinti alla frontiera; e) che siano destinatari di un provvedimento di espulsione avverso il quale è stato presentato ricorso successivamente respinto; f) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dellíUnione europea; g) che siano stati arrestati in flagranza per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che líinteressato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dellíapplicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caro, gli effetti della riabilitazione; h) che siano stati o siano sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con decreto di archiviazione o con sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto; i) si trovino nelle condizioni di cui allíarticolo 13, comma 13, del decreto legislativo n. 268 del 1998e successive modificazioni. 7-bis. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, le disposizioni del presente articolo non si applicano nemmeno ai rapporti di lavoro che occupino prestatori díopera extracomunitari ai quali sia stato intimato di lasciare il territorio dello Stato per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che, sulla base di dati obiettivi che documentino líinserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto, nonché il comportamento complessivo tenuto dallo stesso, líautorità che ha emanato il provvedimento accerti che sussistono le condizioni per la revoca dellíintimazione"ª.
´Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui al comma 2, articolo 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente letteraª.
´4-bis. La lettera a), del comma 7, dellíarticolo 33, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituita dalla seguente: "a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti líinserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nellíipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che líinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allíarticolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui al comma 2, articolo 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera"ª.
´4-bis. Allíarticolo 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il terzo periodo è abrogatoª.
´4-bis. Il terzo periodo del comma 6, articolo 33, legge 30 luglio 2002, n. 189, è soppressoª.
´9-bis. In applicazione dellíarticolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallíarticolo 3 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono le Regioni e le Province stesse, secondo gli Statuti di autonomia e le relative norme di attuazioneª.
´9-bis. Allíarticolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "in condizioni di parità con i cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni"ª.
´9-bis. Allíarticolo 22, comma 13, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallíarticolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono soppresse le seguenti parole: ", al compimento del sessantacinquesimo anno di età," ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato líattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dal 5 per cento annuo"ª. Conseguentemente allíarticolo 3, aggiungere dopo il comma 2, il seguente: ´2-bis. Allíonere derivante dallíattuazione dellíarticolo 2, comma 9-bis, valutato in 50 milioni di euro per líanno 2002, 42 milioni di euro per líanno 2003 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2004 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni: f) allíarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono soppresse; g) allíarticolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1† gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea"; h) líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppressoª.
I RELATORI, ´9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dellíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato". 9-ter. Il primo periodo del comma 6 dellíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dal seguente: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti allíoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica líarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni". 9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dellíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale". 9-quinquies. Al comma 7, lettera c), dellíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che líinteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallíarticolo 411 del codice di procedura penale"ª.
I RELATORI, ´9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dellíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato". 9-ter. Il primo periodo del comma 6 dellíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dal seguente: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti allíoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica líarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni". 9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dellíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale". 9-quinquies. Al comma 7, lettera c), dellíarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che líinteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallíarticolo 411 del codice di procedura penale"ª. 9- sexies. Allíarticolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: ´di cui agli articoli 18, 23 e 28,ª alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ´già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesimeª.
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE (Copertura finanziaria) 1. Allíonere derivante dallíattuazione dellíarticolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per líanno 2002 ed in euro 5.955.640 per líanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Allíonere derivante dallíattuazione dellíarticolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per líanno 2002 ed in euro 1.861.548 per líanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. EMENDAMENTO ´2-bis. Per l'erogazione del compenso del lavoro straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attività richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69 a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al medesimo Ministeroª.
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ´1-bis. Allíarticolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: ´di cui agli articoli 18, 23 e 28,ª alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ´già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesimeª
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