COMMISSIONI 1 e 11 RIUNITE
1 (Affari costituzionali)
11 (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDI' 18 SETTEMBRE 2002
3a Seduta

Presidenza del Presidente della 11 Commissione
ZANOLETTI



Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.


La seduta inizia alle ore 20,45.


IN SEDE REFERENTE

(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
(1471) BORDON ed altri. – Apposizione obbligatoria delle impronte digitali sulle carte di identitı
(1477) Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerı all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati, che si intendono riferiti al decreto legge in conversione.

Il senatore PIROVANO illustra il seguente ordine del giorno:

0/1692/1/1 e 11

PIROVANO, STIFFONI, VANZO, MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, TIRELLI

"Il Senato della Repubblica
impegna il Governo
a detrarre da flussi previsti per i lavoratori extracomunitari un numero uguale al numero dei lavoratori a cui sarı riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi della presente legge."


Il senatore MAFFIOLI illustra l'emendamento 1.19, inteso a meglio precisare l'ambito di applicazione del provvedimento all'esame. L'emendamento 1.23 ha invece una finalitı di coordinamento del testo, cosÏ come l'emendamento 1.29, relativamente alla competenza territoriale dei centri per l'impiego.

Il senatore BATTISTI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.49 e 1.52, analoghi nella finalitı di estendere oltre i tre mesi indicati al comma 1 dell'articolo 1 il periodo di occupazione irregolare del lavoratore da prendere in considerazione ai fini della regolarizzazione. Riguardo a tale periodo, l'emendamento 1.51 si propone di consentire la regolarizzazione anche per i soggetti impiegati in un arco temporale complessivamente non inferiore a sessanta giorni. Gli emendamenti 1.55 e 1.54 ampliano il termine previsto per la presentazione della denuncia di lavoro irregolare.
Dati per illustrati gli emendamenti 1.50, 1.53, 1.48 e 1.65, il senatore Battisti sottolinea quindi la eccessiva genericitı – tale da porre non pochi dubbi sul piano della costituzionalitı – dell'ultimo periodo del comma 4, di cui l'emendamento 1.56 propone la soppressione. L'emendamento 1.57 intende porre un termine temporale all'attivitı di accertamento della questura, di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1, mentre l'emendamento 1.58 si propone di rendere meno indeterminata l'ipotesi di mancata presentazione delle parti, di cui al comma 5 dell'articolo 1, indicando le modalitı con cui deve avvenire la notificazione dell'invito rivolto dalla prefettura alle parti medesime. Con l'emendamento 1.59 si vuole porre rimedio ad una palese svista del Governo, sostituendo, al comma 6 dell'articolo 1, la fattispecie dell'estinzione del reato, in luogo della non punibilitı.
Proseguendo nella sua esposizione il senatore Battisti illustra quindi gli emendamenti 1.64 e 1.60 che riformulano la lettera a) del comma 8, circoscrivendone la portata ai soggetti per i quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertı personale, convalidato dall'autoritı giudiziaria. Analogamente l'emendamento 1.61 modifica la lettera c) prescrivendo, quale condizione per l'esclusione dalla sanatoria, la condanna con sentenza, anche non definitiva, in luogo della mera denuncia. L'attuale formulazione della medesima lettera c), inoltre, non contempla talune formule assolutorie, quali i casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale e i casi di non luogo a procedere di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, che sono quindi introdotte dall'emendamento 1.62.
L'emendamento 1.63, infine, Ë volto a perseguire tutti i casi in cui vi sia una falsitı nella dichiarazione di emersione, a prescindere dal fine cui essa sia mirata.
Dı quindi per illustrati gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.1 e 1.0.4, che introducono altrettanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore PIROVANO illustra l'emendamento 1.67 che intende sancire la continuitı dell'occupazione per il periodo di tre mesi antecedente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione, di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'emendamento 1.68 introduce invece una necessaria modifica del termine per la presentazione della denuncia di lavoro irregolare. Dı infine per illustrato l'emendamento 1.69.

Il senatore VIVIANI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.72, 1.73 e 1.71, finalizzati a definire in modo meno restrittivo i termini entro i quali Ë possibile procedere alla regolarizzazione, disciplinata dal decreto-legge all'esame. L'emendamento 1.74 differisce a novanta giorni il termine per la presentazione delle denunce, mentre l'emendamento 1.75 introduce una necessaria precisazione terminologica. L'emendamento 1.76 intende rendere le disposizioni di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 1, maggiormente aderenti alla realtı del mercato del lavoro, quanto alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. L'emendamento 1.78, sopprimendo il termine di un anno relativamente al rilascio del permesso di soggiorno ai lavoratori oggetto della procedura di regolarizzazione, intende ricondurre la normativa in discussione a quella di carattere generale, evitando cosÏ un trattamento ingiustificatamente discriminatorio nei confronti dei lavoratori messi in regola.
L'emendamento 1.80, infine, precisa che l'accertamento della regolaritı della posizione contributiva, di cui al comma 5 dell'articolo 1, riguarda il lavoratore regolarizzato e non l'insieme della manodopera occupata dal datore di lavoro.

Il relatore BOSCETTO, dati per illustrati gli emendamenti 1.90, 1.66, 1.85, 1.87, 1.86, 1.89 e 1.88, si sofferma sull'emendamento 1.92, che modifica la lettera a) del comma 8 precisando le disposizioni inerenti ai casi per i quali non Ë ammissibile il processo di regolarizzazione, il quale prevede la possibilitı di revocare i provvedimenti di espulsione qualora sussistano circostanze oggettive riguardanti l'inserimento sociale degli interessati. Con la nuova formulazione proposta per la lettera a) dell'articolo 1, comma 8, si supera inoltre la questione dell'inammissibilitı del procedimento di regolarizzazione per i soggetti interessati da un provvedimento restrittivo della libertı personale, sostituendo tale locuzione con il riferimento alla pi˜ opportuna fattispecie della sottoposizione a procedimento penale per delitto non colposo. Si tratta di un'ipotesi diversa da quella prospettata dalla successiva lettera c), che esclude la regolarizzazione per i soggetti che risultino denunciati per uno dei reati indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, ma che salva l'esigenza di disporre di strumenti che consentano di intervenire in una fase antecedente alla sentenza di primo grado.
Si sofferma altresÏ sull'emendamento 1.91, che sopprime il riferimento all'Unione europea al fine di evitare che dei cittadini stranieri che abbiano ricevuto un diniego alla richiesta di asilo - che viene automaticamente segnalato alla banca dati prevista dagli Accordi di Schengen - vengano inconsapevolmente esclusi dal procedimento di regolarizzazione in Italia.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.32 che, estendendo a sessanta giorni il termine di trenta giorni previsto al comma 1 dell'articolo 1 per la presentazione delle denuncie, intende operare il necessario allineamento tra la normativa all'esame e quella di cui all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002.
L'emendamento 1.33 intende consentire ai lavoratori stranieri di denunciare all'Ufficio territoriale del Governo la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere dal 10 giugno 2002, mentre l'emendamento 1.34 affronta il problema della regolarizzazione dei lavoratori autonomi. L'emendamento 1.35, al comma 2, lettera c) dell'articolo 1, precisa che il rapporto di lavoro deve decorrere da una data stabilita a partire dal 10 giugno 2002. Con l'emendamento 1.36, si intende allineare alla disciplina generale la previsione relativa alla durata del permesso di soggiorno, di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1. Gli emendamenti 1.37 e 1.38 introducono precisazioni importanti al comma 5 dell'articolo 1.
Dato per illustrato l'emendamento 1.40, il senatore Ripamonti si sofferma sull'emendamento 1.42 che consente la denuncia di periodi di lavoro antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, utilizzando a tal fine la normativa generale prevista per l'emersione del lavoro nero. Con la soppressione della lettera a) del comma 8, proposta con l'emendamento 1.43, si vuole infine eliminare una disposizione eccessivamente punitiva e di incerta e difficile applicazione.

Il senatore VALDITARA dı per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.1, e fa presente che l'emendamento 1.2 introduce una disposizione volta ad incentivare l'adesione da parte dei datori di lavoro al procedimento di regolarizzazione, precisando gli effetti del versamento del contributo di 700 euro di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 1.

Il senatore MAGNALBO' dı per illustrato l'emendamento 1.18 e ritira l'emendamento 1.17.

Il senatore Massimo BRUTTI illustra l'emendamento 1.77, che intende dimezzare l'importo del contributo forfettario corrisposto dai datori di lavoro di cui all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, ai fini della emersione di colf e badanti irregolarmente occupati. L'emendamento 1.79 intende allineare alla normativa generale la disciplina della durata del permesso di soggiorno per i lavoratori regolarizzati, superando la logica discriminatoria che contraddistingue l'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 1; con l'emendamento 1.82 si sopprime il principio ingiustamente restrittivo di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 1. L'attuale formulazione di tale norma, peraltro, Ë oggetto di una riflessione critica anche da parte dei gruppi politici di maggioranza, come testimoniano i numerosi emendamenti da essi presentati, i contenuti dei quali verranno attentamente valutati da parte dei gruppi politici dell'opposizione. Alla stessa finalitı dell'emendamento 1.82 si ispira anche il successivo emendamento 1.84. L'emendamento 1.83, infine, puntualizza i casi di inapplicabilitı delle disposizioni relative alla regolarizzazione, con riferimento all'adozione di un provvedimento di espulsione per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il senatore EUFEMI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.26 e 1.27, volti entrambi a favorire la regolarizzazione dei lavoratori operanti in settori caratterizzati da un elevato tasso di stagionalitı, come l'agricoltura e il turismo. L'emendamento 1.20 intende precisare che la verifica della regolaritı della posizione contributiva, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, deve intendersi riferita ai lavoratori regolarizzati. L'emendamento 1.24 vuole incoraggiare il ricorso alle procedure di regolarizzazione da parte dei datori di lavoro, e consiste nell'estensione delle fattispecie di non punibilitı, la cui durata temporale viene inoltre esplicitamente indicata fino alla data del rilascio ovvero del diniego del permesso di soggiorno. Dı quindi per illustrati gli emendamenti 1.30, 1.22 e 1.21, ritira l'emendamento 1.25 e passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.31, volto a sopprimere alla lettera b) dell'articolo 1, comma 8, il riferimento all'Unione europea, al fine di evitare che siano esclusi dalla regolarizzazione dei soggetti solamente per il fatto di non aver ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno in altri Stati membri dell'Unione europea i quali, peraltro, non partecipano tutti agli accordi di Schengen.
L'emendamento 1.28 Ë poi volto ad assicurare un pi˜ efficace coordinamento della tempistica connessa al provvedimento assicurando un termine pi˜ ampio per l'espletamento del procedimento di regolarizzazione.

Il senatore TURRONI, dati per illustrati gli emendamenti 1.39 e 1.41, si sofferma sugli emendamenti 1.44 e 1.45 volti, rispettivamente, a sopprimere la lettera b) e a riformulare la lettera c) in conformitı con il principio, peraltro sostenuto anche dalla maggioranza in altre sedi, che la mera denuncia non puÚ costituire un elemento per escludere delle persone dalla sanatoria. La preclusione, pertanto, non puÚ che essere riferita ai soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato.

Il senatore BATTAFARANO osserva che la soppressione del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1, prospettata dall'emendamento 1.81, intende assicurare che, nell'ambito della procedura di regolarizzazione, per i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1, non vi siano pagamenti ulteriori rispetto al contributo forfettario di cui alla lettera b) del comma 3, al fine di non disincentivare l'adesione del datori di lavoro alle procedure di regolarizzazione.

Il senatore DEL PENNINO illustra quindi congiuntamente gli emendamenti 1.46 e 1.47: essi sono del tutto coerenti con l'impostazione adottata dai gruppi politici di maggioranza nel definire le fattispecie di esclusione della applicabilitı della procedura di regolarizzazione di cui al decreto-legge in conversione, ma al tempo stesso si propongono di precisare in modo pi˜ puntuale la relativa casistica, anche al fine di evitare che eventuali lacune della normativa possano incoraggiare flussi di lavoratori clandestini attratti dalla possibilitı che periodicamente vengano adottati in Italia provvedimenti di sanatoria.

Il senatore VANZO illustra il subemendamento 1.92/1, riferito all'emendamento 1.92 dei relatori, volto a consentire di pianificare i flussi migratori sulla base di criteri predeterminati e con il coinvolgimento degli enti territoriali. Dı quindi per illustrato l'emendamento 1.70.

Il presidente ZANOLETTI prende atto che vengono dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1 ed invita quindi i rispettivi proponenti ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore DI SIENA illustra l'emendamento 2.21, volto a sopprimere le disposizioni sui rilievi fotodattiloscopici le quali violano i princÏpi vigenti in materia di tutela della riservatezza e, sebbene se ne proponga la progressiva estensione a tutti i cittadini, riflettono una concezione essenzialmente xenofoba. Le rispettive operazioni di rilevazione, inoltre, comporterebbero uno spreco di risorse che appare improprio in un momento in cui si chiedono, per altro verso, dei sacrifici per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Il senatore TURRONI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 2.21. Dı per illustrati gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Il senatore BATTISTI illustra l'emendamento 2.29, volto a sopprimere il riferimento ai soggetti che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato, che appare ridondante rispetto ad altre norme che precisano le misure applicabili ai medesimi soggetti. Dı quindi per illustrati gli emendamenti 2.17 e 2.16.

Il senatore EUFEMI dı per illustrati gli emendamenti all'articolo 2 di cui Ë primo firmatario.

Il senatore VIVIANI si sofferma sugli emendamenti 2.23 e 2.22, volti a precisare le modalitı con le quali vengono assunti i rilievi fotodattiloscopici, e 2.24, che modifica l'articolo 33 della legge n. 189 del 2002 al fine di ridurre gli oneri derivanti per i datori di lavoro dalla regolarizzazione di colf e badanti.
L'emendamento 2.26 sopprime inoltre delle disposizioni di legge, inerenti alle spese di fornitura dell'alloggio, che sarebbe pi˜ opportuno precisare in sede di emanazione del regolamento attuativo della legge n. 189 del 2002.

Il relatore BOSCETTO, dati per illustrati gli emendamenti 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37, illustra l'emendamento 2.38, richiamandosi alle considerazioni giı espresse in precedenza, che estende al procedimento di emersione di colf e badanti previsioni analoghe a quelle recate dall'emendamento 1.92, giı illustrato.

Il senatore PETERLINI illustra gli emendamenti 2.15 e 2.1 volti, rispettivamente, a dispensare dai rilievi fotodattiloscopici i lavoratori stagionali - che dovrebbero altrimenti sottrarre una quota rilevante di tempo dalle prestazioni lavorative per assolvere ad adempimenti burocratici - ed a riconoscere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltı di determinare in autonomia le quote massime di stranieri da ammettere nei rispettivi territori.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 2.25 che precisa le modalitı di prelievo dei rilievi fotodattiloscopici dei cittadini italiani.
L'emendamento 2.27 modifica inoltre le disposizioni inerenti alle spese di affitto per un alloggio riducendo, fra l'altro, il limite massimo della trattenuta che puÚ essere applicata a tal fine alla retribuzione del lavoratore straniero.

Il senatore RIPAMONTI si sofferma sull'emendamento 2.11, volto a sopprimere il comma 8, che reca disposizioni che appaiono incongrue rispetto all'obiettivo di regolarizzare i lavoratori extracomunitari. Gli emendamenti 2.12, 2.14 e 2.13 prevedono poi la soppressione del comma 9 ovvero, in subordine, la sua riformulazione al fine di precisare, fra l'altro, che la trattenuta mensile dalla retribuzione del lavoratore straniero deve essere riferita specificamente alle spese di affitto dell'alloggio. Esiste infatti il rischio che il lavoratore straniero, oltre a pagare l'affitto, sia soggetto a ulteriori trattenute sulla retribuzione per generiche spese di fornitura dell'alloggio.

Il senatore PIROVANO illustra gli emendamenti 2.20, 2.19 e 2.18 che precisano le disposizioni applicabili alla soluzione alloggiativa del lavoratore straniero e del suo nucleo familiare e alla copertura delle spese per l'eventuale rientro nel paese di origine degli stessi. Dı quindi per illustrato l'emendamento 2.28.

Il presidente relatore ZANOLETTI prende atto che vengono dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario MANTOVANO dı per illustrato l'emendamento x1.1, riferito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 195.

Il presidente ZANOLETTI avverte quindi che Ë conclusa l'illustrazione degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame congiunto.


SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore VIVIANI afferma la disponibilitı della propria parte politica a procedere celermente nell'esame dei provvedimenti in titolo, di cui sarebbe auspicabile la conclusione da parte delle Commissioni riunite nel corso della settimana corrente.

Il senatore PASTORE, presidente della prima Commissione, ricorda che giı nella scorsa settimana venne prospettata un'accelerazione dell'iter dei disegni di legge su cui non si Ë tuttavia registrato il consenso. Considerando che la considerevole quantitı di emendamenti presentati sulla base del termine concordato la scorsa settimana non ha consentito alla 5 Commissione di esprimervi il necessario parere, ritiene tuttavia che la seduta antimeridiana giı convocata domani, alle ore 8,30, potrebbe non aver pi˜ ragion d'essere e prospetta invece la possibilitı di completare l'esame degli emendamenti nella giornata di martedÏ 24 settembre, tenendo due sedute delle Commissioni riunite, che potrebbero aver luogo, rispettivamente alle ore 15 e alle ore 20,30.

Il senatore TURRONI conviene sull'ipotesi di proseguire l'esame il prossimo 24 settembre ma, considerato che l'emendamento x1.1 Ë stato appena depositato dal Governo, chiede di fissare dei termini congrui per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Su proposta del presidente ZANOLETTI le Commissioni riunite convengono di fissare, quale termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento x1.1, giovedÏ 19 settembre alle ore 12 nonchÈ di proseguire l'esame degli emendamenti martedÏ 24 settembre tenendo, rispettivamente, una seduta pomeridiana alle ore 15 ed una seduta notturna alle ore 20,30.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ZANOLETTI comunica che, alla luce del programma dei lavori delle Commissioni riunite testÈ convenuto, la seduta giı convocata domani, alle ore 8,30, non avrı pi˜ luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 22,15.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1692

al testo del decreto-legge


1.19

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 1 sostituire le parole: ´Chiunque nell'esercizio di un'attivitı d'impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupatoª con le seguenti parole: ´Fatti salvi i soggetti di cui all'articolo 33 comma 1 della legge 30 luglio 2002, n.İ189, i datori di lavoro che hanno occupatoª;

İİİİİİİİConseguentemente, allo stesso comma, sostituire la parola: ´puÚª con la parola: ´possonoª.

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1.67

Pirovano, Stiffoni, Vanzo, Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Provera, Tirelli

İİİİİİİİAl comma 1, dopo: ´ha occupatoª aggiungere: ´in maniera continuativaª.

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1.72

Viviani, Battafarano, Bassanini, Brutti Massimo, Di Siena, Montagnino, Treu, Dato

İİİİİİİİAl comma 1 sostituire le parole: ´nei tre mesi antecedenti laª con le parole: ´antecedentemente allaª.

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1.52

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 1, sostituire le parole: ´ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decretoª con le seguenti: ´nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, ha occupato, anche non continuativamente per un periodo complessivamente non inferiore a sei mesi,ª.

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1.49

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 1, sostituire le parole: ´ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decretoª con le seguenti: ´nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, ha occupato, anche non continuativamente per un periodo complessivamente non inferiore a quattro mesi,ª.

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1.73

Viviani, Battafarano, Brutti Massimo, Di Siena

İİİİİİİİAl comma 1 sostituire le parole: ´nei tre mesi antecedenti laª con le seguenti: ´entro tre mesi dallaª.

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1.71

Viviani, Battafarano, Brutti Massimo, Di Siena, Montagnino, Treu, Dato

İİİİİİİİAl comma 1 sostituire le parole: ´nei tre mesiª con le seguenti: ´per almeno tre mesiª.

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1.68

Pirovano, Stiffoni, Vanzo, Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Provera, Tirelli

İİİİİİİİAl comma 1, sostituire le parole: ´tre mesiª con le seguenti: ´90 giorniª.

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1.51

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 1, dopo le parole: ´nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decretoª inserire le seguenti: ´, anche non continuativamente per un periodo complessivamente non inferiore a sessanta giorniª.

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1.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİAl comma 1, sostituire la parola: ´trentaª con la parola: ´centoventiª.

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1.74

Viviani, Battafarano, Bassanini, Brutti Massimo, Di Siena, Montagnino, Treu, Dato

İİİİİİİİAl comma 1 sostituire le parole: ´entro trenta giorniª con le parole: ´entro novanta giorniª.

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1.55

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 1, sostituire le parole: ´entro trenta giorniª con le seguenti: ´entro la data dell'11 novembre 2002ª.

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1.90

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ´entro trenta giorniª con le seguenti: ´entro l'11 novembre 2002ª.

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1.54

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 1, sostituire le parole: ´entro trenta giorniª con le seguenti: ´entro sessanta giorniª.

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1.30

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 1, sostituire le parole: ´trenta giorniª con le seguenti: ´sessanta giorniª.

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1.32

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 1, sostituire le parole: ´trenta giorniª con le seguenti: ´sessanta giorniª.

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1.75

Bassanini, Viviani, Battafarano, Brutti Massimo, Treu, Montagnino, Dato

İİİİİİİİAi commi 1, 4 e 5 sostituire le parole: ´Prefettura-Ufficio territoriale del Governoª con le seguenti: ´Ufficio territoriale del Governoª.

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1.66

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ´, a proprie spese,ª.

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1.33

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 10 giugno 2002, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei modi e nei termini stabiliti ai commi 1 e 2. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro di validitı pari a due anniª.

İİİİİİİİConseguentemente, all'articolo 3:

İİİİİİİİİİİİal comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con ´2.130.160ª e le parole: ´5.955.640ª con ´8.933.460ª;

İİİİİİİİİİİİal comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con ´1.895.164ª e le parole: ´1.861.548ª con ´2.792.322ª.

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1.34

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato, nel territorio dello Stato, un'attivitı non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 26 della legge 25 luglio 1998, n.İ286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validitı pari a due anniª.

İİİİİİİİConseguentemente, all'articolo 3:

İİİİİİİİİİİİal comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con ´2.130.160ª e le parole: ´5.955.640ª con ´8.933.460ª;

İİİİİİİİİİİİal comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con ´1.895.164ª e le parole: ´1.861.548ª con ´2.792.322ª.

İ

1.35

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 2, lettera c), dopo le parole: ´l'indicazioneª aggiungere le seguenti: ´della data d'inizio stabilita a partire dal 10 giugno 2002,ª.

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1.12

Fabbri, Barelli

İİİİİİİİAl comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

İİİİİİİİİİİİ´a) copia sottoscritta della dichiarazione d'impegno a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno, corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore extracomunitario, relativa alle generalitı dello stesso, alla data di ingresso in Italia ed alla data di inizio del rapporto di lavoro,ª.

İ

1.50

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 3, lettera a), sopprimere le parole: ´a tempo indeterminatoª.

İİİİİİİİConseguentemente, sopprimere le parole: ´,İovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un annoª.

İ

1.85

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 3, lettera a), sostituire le parole: ´approvato conª con le seguenti: ´di cui alª.

İ

1.23

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 3, lettera a), sostituire le parole: ´approvato conª con le seguenti: ´di cui alª.

İ

1.53

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 3, lettera a), sostituire le parole: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre mesiª.

İİİİİİİİConseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre mesiª.

İ

1.76

Viviani, Piloni, Bassanini, Brutti Massimo, Di Siena, Montagnino, Treu, Dato

İİİİİİİİAl comma 3, lettera a), sostituire le parole: ´di durata non inferiore ad un annoª con le seguenti: ´di durata non inferiore a sei mesiª.

İ

1.48

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 3, lettera a), sostituire le parole: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesiª.

İİİİİİİİConseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: ´ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesiª.

İ

1.3

Valditara

İİİİİİİİAl comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´la cui data di inizio non puÚ essere successiva alla data di entrata in vigore del presente decretoª.

İ

1.18

MagnalbÚ

İİİİİİİİAl comma 3, lettera a), aggiungere al termine del periodo, le seguenti parole: ´la cui data di inizio non puÚ essere successiva alla data di entrata in vigore del presente decretoª.

İ

1.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİAl comma 3, lettera b), sostituire la parola: ´700ª, con la seguente: ´300ª.

İİİİİİİİConseguentemente diminuire di pari importo lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitı previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2002.

İ

1.13

Fabbri, Barelli

İİİİİİİİAl comma 3, aggiungere la seguente lettera c):

İİİİİİİİ´b-bis. dichiarazione sottoscritta dal lavoratore extracomunitario, relativa alle sue generalitı, alla data di ingresso in Italia ed alla data di inizio del rapporto di lavoroª.

İ

1.77

Viviani, Brutti Massimo

İİİİİİİİAl comma 3 aggiungere i seguenti:

İİİİİİİİ´3-bis. Al comma 3, lettera a), dell'articolo 33 della legge n.İİ189 del 30 luglio 2002 le parole: "pari all'importo trimestrale" sono sostituite con: "pari alla metı dell'importo trimestrale".

İİİİİİİİ3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-bis, valutato in euro 100 milioni per l'anno 2002 e in euro 50 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

İİİİİİİİİİİİİİİİa) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002 n.İİ63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n.İİ112, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono soppresse;

İİİİİİİİİİİİİİİİb) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002 n.İİ63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n.İİ112, le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1† gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea";
İİİİİİİİİİİİİİİİ
c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.İİ383, Ë soppressoª.

İ

1.14

Fabbri

İİİİİİİİDopo il comma 3, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´3-bis. » consentita l'assunzione del lavoratore extracomunitario con contratto a tempo determinato della durata di un anno, prorogabile, con il consenso del lavoratore, per un ulteriore anno e per una sola voltaª.

İ

1.15

Fabbri

İİİİİİİİDopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´3-ter. I soggetti di cui al comma 1, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione, possono stipulare con il lavoratore extracomunitario un contratto di lavoro subordinato, ai sensi del precedente comma 3, lettera a). In tal caso, il permesso di soggiorno di cui al successivo comma 5 ha validitı dalla data di presentazione della dichiarazione di emersioneª.

İ

1.29

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 4, sopprimere la parola: ´regionaleª.

İ

1.56

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 4, sopprimere il secondo periodo.

İ

1.57

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 4, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: ´Entro sette giorniª.

İ

1.65

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 4, secondo periodo, sopprimere, in fine, le parole: ´di validitı pari ad un annoª.

İ

1.78

Viviani, Bassanini, Battafarano, Brutti Massimo, Di Siena, Montagnino, Dato, Treu

İİİİİİİİAl comma 4, sopprimere le parole: ´di validitı pari ad un annoª.

İ

1.36

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 4, sostituire, in fine, le parole: ´ad un annoª, con le seguenti: ´a due anniª.

İ

1.6

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİAl comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ´dieciª, con la seguente: ´trentaª.

İ

1.58

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 5, dopo le parole: ´la Prefettura-Ufficio territoriale del Governoª, inserire le seguenti: ´mediante notificazione nelle forme previste dagli articoli 148 e 149 del codice di procedura penaleª.

İ

1.7

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİAl comma 5, sopprimere il secondo periodo.

İ

1.8

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİAl comma 5, terzo periodo, sopprimere dalle parole: ´dell'esistenza di un rapporto di lavoroª, fino alle altre: ´non inferiore ad un anno, nonchȪ.

İ

1.79

Viviani, Piloni, Bassanini, Brutti Massimo, Di Siena, Montagnino, Treu, Dato

İİİİİİİİAl comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: ´un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ogni due anni e un rapporto a tempo determinato ogni annoª.

İ

1.27

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: ´non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´non inferiore a sei mesiª.

İ

1.26

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: ´non inferiore ad un annoª, con le seguenti: ´non inferiore a nove mesiª.

İ

1.37

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 5, in fine, dopo le parole: ´posizione contributivaª, aggiungere le seguenti: ´previdenziale ed assistenzialeª.

İ

1.20

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 5, sostituire le parole: ´della manodopera occupataª, con le seguenti: ´del lavoratore regolarizzato ai sensi del presente decreto-leggeª.

İ

1.38

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 5, in fine, sostituire le parole: ´della manodopera occupataª, con le seguenti: ´del lavoratore extracomunitario interessatoª.

İ

1.80

Viviani, Battafarano, Piloni, Bassanini, Brutti Massimo, Di Siena, Dato, Montagnino, Treu

İİİİİİİİAl comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: ´della manodopera occupataª, con le parole: ´dello stesso lavoratoreª.

İ

1.16

Fabbri

İİİİİİİİAl comma 6, il primo periodo, Ë sostituito con il seguente: ´I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale e previdenziale nonchÈ per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari, indicati nella dichiarazione di emersione, compiute fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostantivi al rilascio del permesso di soggiornoª.

İ

1.24

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 6, il primo periodo, Ë sostituito con il seguente: ´I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale e previdenziale nonchÈ per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari, indicati nella dichiarazione di emersione, compiute fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostantivi al rilascio del permesso di soggiornoª.

İ

1.59

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 6, sostituire le parole: ´I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi 1 e 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoroª con le seguenti: ´Per i soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi 1 e 3, sono estinti i reati relativi alla violazione delle norme in materia di soggiorno, di lavoroª.

İ

1.87

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ´non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziarioª con le seguenti: ´non sono punibili nÈ sanzionabili per le violazioni delle norme in materia tributaria, previdenziale ed assistenziale, nonchÈ di quelle comunque connesse al soggiorno e al lavoro nel territorio dello Statoª.

İ

1.86

Boscetto Relatore

İİİİİİİİAl comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ´AltresÏ non sono sanzionabili le violazioni delle disposizioni di carattere previdenziale inerenti al rapporto di lavoro pregresso e regolarizzatoª.

İ

1.89

Boscetto Relatore

İİİİİİİİAl comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ´non punibilitıª aggiungere le seguenti: ´e di non sanzionabilitıª.

İ

1.88

Boscetto Relatore

İİİİİİİİAl comma 6, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: ´ovvero nel caso di reiezione dell'istanza di regolarizzazione per motivazioni diverse dalla infedele dichiarazione degli interessatiª.

İ

1.39

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİDopo il comma 6, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´6-bis. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente decreto-legge, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, di lavoro e di carattere finanziario e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioniª.

İ

1.41

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 7, dopo le parole: ´con proprio decreto,ª aggiungere le seguenti: ´da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-leggeª.

İ

1.40

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 7, primo periodo, in fine, dopo le parole: ´posizione contributivaª aggiungere le seguenti: ´previdenziale ed assistenzialeª.

İ

1.81

Battafarano, Viviani, Bassanini, Di Siena, Brutti Massimo, Treu, Montagnino, Dato

İİİİİİİİAl comma 7 sopprimere il secondo periodo.

İ

1.2

Valditara

İİİİİİİİAl comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: ´Il versamento del contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore, di cui alla lettera b) del comma 3, determina l'estinzione di ogni obbligazione per contributi e premi, sanzioni civili, interessi di mora o compensativi, nonchÈ per sanzioni amministrative, anche di carattere formale non comportanti l'omissione di contributi e premi, relativi a periodi di lavoro di qualunque durata antecedenti il periodo di tre mesi di cui al presente comma 1ª.

İ

1.17

MagnalbÚ

İİİİİİİİAl comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: ´Il versamento del contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore di cui alla lettera b) del precedente comma 3, determina l'estinzione di ogni obbligazione per contributi e premi, sanzioni civili, interessi di mora o compensativi, nonchÈ per sanzioni amministrative, anche di carattere formale non comportanti l'omissione di contributi e premi, relativi a periodi di lavoro di qualunque durata antecedenti il periodo di tre mesi di cui al precedente comma 1ª.

İ

1.42

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ´Per la denuncia di periodi di lavoro antecendenti ai tre mesi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n.İ383 e successive modifiche ed integrazioniª.

İİİİİİİİConseguentemente, all'articolo 3:

İİİİİİİİal comma 1, sostituire le parole: ´1.420.160ª con: ´2.840.320ª e le parole: ´5.955.640ª con: ´11.911.280ª;

İİİİİİİİal comma 2, sostituire le parole: ´1.267.443ª con: ´2.534.886ª e le parole: ´1.861.548ª con le seguenti: ´3.723.096ª.

İ

1.21

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 7, dopo le parole: ´di cui al comma 1ª, aggiungere le seguenti: ´ivi compresi gli eventuali premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliª.

İ

1.46

Del Pennino

İİİİİİİİSostituire il comma 8 con il seguente:

İİİİİİİİ´8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
İİİİİİİİİİİİ
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286/98; o un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica anche se il provvedimento non Ë stato eseguito e il destinatario Ë trattenuto presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza;

İİİİİİİİİİİİb) che appartengano ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
İİİİİİİİİİİİ
c) nei cui confronti sia stata emessa un'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni quando il permesso di soggiorno Ë stato revocato o annullato;
İİİİİİİİİİİİ
d) che siano entrati clandestinamente nel territorio nazionale, dopo essere stati respinti alla frontiera;
İİİİİİİİİİİİ
e) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
İİİİİİİİİİİİ
f) che siano stati arrestati in flagranza per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione;
İİİİİİİİİİİİ
g) che siano stati sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con decreto di archiviazione o con sentenza di proscioglimento perchÈ il fatto non sussiste, perchÈ il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto;
İİİİİİİİİİİİ
h) si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286/98ª.

İ

1.43

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 8, sopprimere la lettera a).

İ

1.82

Viviani, Bassanini, Battafarano, Brutti Massimo, Di Siena, Montagnino, Treu, Dato

İİİİİİİİAl comma 8, sopprimere la lettera a).

İ

1.92/1

Calderoli, Pirovano, Stiffoni, Vanzo

İİİİİİİİAl comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui al comma 2, articolo 3, della legge 30 luglio 2002, n.İ189, vengono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente leggeª.

İ

1.92

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 8, la lettera a) Ë sostituita dalla seguente:

İİİİİİİİİİİİ´a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non puÚ essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.İ286, e successive modificazioni e integrazioniª.

İ

1.64

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

İİİİİİİİİİİİ´a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della liberta personaleª.

İ

1.83

Brutti Massimo, Viviani

İİİİİİİİAl comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

İİİİİİİİİİİİ´a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del testo unico approvato con decreto legislativo n.İ286 del 1998;ª.

İ

1.9

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİAl comma 8, lettera a), sopprimere le parole: ´provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero unª.

İ

1.25

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 8, lettera a) sopprimere le parole: ´ovvero di un provvedimento restrittivo della libertı personaleª.

İ

1.1

Valditara

İİİİİİİİAl comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´ad eccezione di coloro nei confronti dei quali il prefetto, effettuati adeguati accertamenti circa la reale esistenza del rapporto di lavoro e la condotta dei lavoratori medesimi, abbia disposto la revoca del provvedimento di espulsione. La revoca non si adotta nel caso di lavoratori che, giı espulsi, abbiano lasciato il territorio nazionale ovvero che a seguito di intimazione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera si siano resi irreperibili, nonchÈ di lavoratori che siano stati denunciati per qualsiasi reato commesso nel territorio nazionale;ª.

İ

1.60

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ´convalidato dall'autoritı giudiziariaª.

İ

1.44

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 8, sopprimere la lettera b).

İ

1.31

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 8, lettera b), sopprimere le parole: ´o dell'Unione europeaª.

İ

1.91

Boscetto Relatore

İİİİİİİİAl comma 8, lettera b), in fine, sopprimere le parole: ´o dell'Unione europeaª.

İ

1.45

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

İİİİİİİİİİİİ´c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato, in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 e 381 del codice di procedura penaleª.

İ

1.84

Brutti Massimo, Viviani

İİİİİİİİAl comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

İİİİİİİİİİİİ´c) che risultino condannati, anche non in via definitiva, con sentenza pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penaleª.

İ

1.10

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİAl comma 8, lettera c), sostituire le parole: ´che risultino denunciatiª con le seguenti: ´per i quali sia intervenuta sentenza di condanna, anche non definitiva, in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europeaª.

İ

1.61

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 8, lettera c), sostituire la parola: ´denunciatiª con le seguenti: ´condannati con sentenza anche non definitivaª.

İ

1.62

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´ovvero nei casi di archiviazione previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e nei casi di non luogo a procedere di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, e comunque con le formule previste dagli articoli citatiª.

İ

1.69

Pirovano, Stiffoni, Vanzo, Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Provera, Tirelli

İİİİİİİİAl comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

İİİİİİİİİİİİ´d) che abbiano rilasciato false generalitıª.

İ

1.28

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİDopo il comma 8, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´8-bis. I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoª.

İ

1.47

Del Pennino

İİİİİİİİDopo il comma 8, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´8-bis. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, le disposizioni del presente articolo non si applicano nemmeno ai rapporti di lavoro riguardanti extracomunitari ai quali sia stato intimato di lasciare il territorio dello Stato per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che, sulla base di dati obiettivi che documentino l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto, l'autoritı che ha emanato il provvedimento accerti che sussistono le condizioni per la revoca dell'intimazioneª.

İ

1.22

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 9, sostituire le parole: ´del presente decretoª con la seguente: ´vigentiª.

İ

1.63

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 9, sopprimere le seguenti parole: ´al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decretoª.

İ

1.11

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİAl comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´» altresÏ punibile con un'ammenda pari al quintuplo del contributo forfettario di cui alla lettera b) del comma 3 chiunque addebiti al lavoratore extracomunitario da regolarizzare tutte o in parte le spese relative alla regolarizzazione medesima, comprese le somme relative ai contributi previdenziali pregressiª.

İ

1.70

Calderoli, Pirovano, Stiffoni, Vanzo

İİİİİİİİDopo il comma 9, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİİİİİ´9-bis). Il numero massimo previsto di lavoratori extracomunitari da regolarizzare Ë stabilito nell'ammontare di 30.000 unitıª.

İ

1.0.2

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİDopo l'articolo 1, inserire il seguente:


´Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione diİlavoro domestico e di assistenza familiare)


İİİİİİİİ1. All'articolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: ´ha occupatoª, inserire le seguenti: ´, anche non continuativamente per un periodo complessivo comunque non inferiore a sessanta giorniª.

İİİİİİİİ2. All'articolo 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 3, inserire il seguente:

İİİİİİİİİİİİ"3-bis. Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo Ë titolare di pi˜ rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o handicap, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, Ë dovuto da ciascun datore di lavoro in rnisura proporzionale al lavoro svolto presso di esso".
İİİİİİİİ3. All'articolo 5-
bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 1, inserire il seguente:
İİİİİİİİİİİİ"1-
bis. La previsione di cui al comma l, lettera b), non si applica ai contratti di soggiorno per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza"ª.

İ

1.0.3

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİDopo l'articolo 1, inserire il seguente:


´Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n 189, in materia di emersione diİlavoro domestico e di assistenza familiare)


İİİİİİİİ1. All'articolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ha occupato", inserire le seguenti: ", anche non continuativamente per un periodo complessivo comunque non inferiore a sessanta giorni"ª.

İ

1.0.1

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİDopo l'articolo 1, inserire il seguente:


´Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189)


İİİİİİİİ1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 1, inserire il seguente:

İİİİİİİİİİİİ"1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera b), non si applica ai contratti di soggiorno per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza"ª.

İ

1.0.4

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİDopo l'articolo 1, inserire il seguente:


´Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di emersione diİlavoro domestico e di assistenza familiare)


İİİİİİİİ1. All'articolo 33, cornma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il comma 3, inserire il seguente:

İİİİİİİİİİİİ"3-bis. Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo Ë titolare di pi˜ rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o handicap, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, Ë dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di esso"ª.

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Art. 2.
2.21

Di Siena, Flammia, Longhi, Malabarba, Sodano Tommaso, Ripamonti, Pagliarulo

İİİİİİİİSostituire l'articolo con il seguente:

İİİİİİİİİİİİ´Art. 2. – 1. I commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g) della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono abrogatiª.

İ

2.29

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 1, sopprimere le parole: ´salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Statoª.

İ

2.9

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 1, in fine, sopprimere le parole da: ´salvo che risultinoª fino alla fine del comma.

İ

2.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİSopprimere il comma 3.

İ

2.10

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİSopprimere il comma 3.

İ

2.6

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAi commi 3, 5, 6, 7 e 8 sostituire le parole: ´approvato conª con le seguenti: ´di cui alª.

İ

2.30

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 3, sostituire le parole: ´approvato conª con le seguenti: ´di cui alª.

İ

2.7

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 3, sostituire la parola: ´modificatoª con la seguente: ´introdottoª.

İ

2.31

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 3, sostituire la parola: ´modificatoª con la seguente: ´introdottoª.

İ

2.23

Bassanini, Viviani, Brutti Massimo, Treu, Montagnino, Dato

İİİİİİİİAl comma 3, dopo le parole: ´sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopiciª, aggiungere le parole: ´al momento della consegna della carta d'identitı elettronica, la quale, di norma, viene rilasciataª.

İ

2.22

Bassanini, Battafarano, Viviani, Brutti Massimo, Treu, Montagnino, Dato

İİİİİİİİAi commi 3 e 6, sostituire la parola: ´fotodattiloscopiciª, con la parola: ´dattiloscopiciª.

İ

2.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİAl comma 4, sopprimere le parole: ´e 3ª.

İ

2.32

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 4, sopprimere le parole da: ´, nonchȪ fino a: ´ultimo periodoª.

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2.38

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİDopo il comma 4, inserire il seguente:

İİİİİİİİ´4-bis. La lettera a), del comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.İİ189, Ë sostituita dalla seguente:
İİİİİİİİİİİİ"
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non puÚ essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussite o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.İİ286, e successive modificazioni e integrazioniª.

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2.24

Viviani, Battafarano, Brutti Massimo, Di Siena, Treu, Montagnino, Dato

İİİİİİİİDopo il comma 4, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´4-bis. Sopprimere il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002. n.İİ189ª.

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2.33

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 5, sostituire le parole: ´approvato conª con le seguenti: ´di cui alª.

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2.15

Thaler Ausserhofer, Kofler, Peterlini

İİİİİİİİAl comma 5, aggiungere le seguenti parole: ´ovvero, per lavoratori stagionali stranieri che richiedono il permesso di soggiorno di durata non superiore a tre mesiª.

İ

2.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİSopprimere il comma 6.

İ

2.34

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 6, sostituire le parole: ´approvato conª, con le seguenti: ´di cui alª.

İ

2.8

Eufemi, Maffioli

İİİİİİİİAl comma 7, dopo le parole: ´di cui all'articolo 36 delª, aggiungere le seguenti: ´testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui alª.

İ

2.35

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 7, dopo le parole: ´di cui all'articolo 36 delª, inserire le seguenti: ´testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui alª.

İ

2.36

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 7, sostituire le parole: ´approvato conª, con le seguenti: ´di cui alª.

İ

2.25

Bassanini, Battafarano, Viviani, Brutti Massimo, Treu, Montagnino, Dato

İİİİİİİİAl comma 7, sostituire le parole da: ´ai sensi dell'articolo 5ª, fino alla fine del comma, con le seguenti: ´Si applica il disposto del precedente comma 6ª.

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2.11

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİSopprimere il comma 8.

İ

2.37

Boscetto Relatore, Zanoletti Relatore

İİİİİİİİAl comma 8, sostituire le parole: ´approvato conª con le seguenti: ´di cui alª.

İ

2.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

İİİİİİİİSopprimere il comma 9.

İ

2.12

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİSopprimere il comma 9.

İ

2.26

Bassanini, Di Siena, Battafarano, Viviani, Brutti Massimo, Treu, Montagnino, Dato

İİİİİİİİSopprimere il comma 9.

İ

2.27

Piloni, Viviani, Battafarano, Bassanini, Brutti Massimo, Montagnino, Treu, Dato

İİİİİİİİAl comma 9, sostituire le parole da: ´abbiano sostenutoª fino alla fine con le seguenti: ´abbiano stipulato regolare contratto di locazione e sostengano le spese per l'affitto di un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente la quota della somma relativa, comunque fino a un massimo di un quarto dell'importo mensile complessivoª.

İ

2.14

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

İİİİİİİİAl comma 9, sostituire le parole: ´per fornire unª con le seguenti: ´per l'affitto di unª.

İ

2.13

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan, Turroni

İİİİİİİİAl comma 9, dopo le parole: ´fornire un alloggioª aggiungere le seguenti: ´purchÈ non di loro proprietıª.

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2.20

Pirovano, Stiffoni, Vanzo, Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Provera, Tirelli

İİİİİİİİAl comma 9, dopo la parola: ´alloggioª aggiungere le seguenti: ´al lavoratore e al suo nucleo familiareª.

İ

2.17

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 9, sostituire le parole: ´un terzo dell'importo complessivo mensileª con le seguenti: ´un quinto dell'importo complessivo mensileª.

İ

2.16

Battisti, Petrini, Mancino, Baio Dossi, Toia, Dato, Montagnino

İİİİİİİİAl comma 9, sostituire le parole: ´un terzo dell'importo complessivo mensileª con le seguenti: ´un quarto dell'importo complessivo mensileª.

İ

2.19

Pirovano, Stiffoni, Vanzo, Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Provera, Tirelli

İİİİİİİİAl comma 9, dopo le parole: ´importo complessivo mensileª aggiungere le seguenti: ´dei costi sostenuti per l'alloggioª.

İ

2.18

Pirovano, Stiffoni, Vanzo, Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Provera, Tirelli

İİİİİİİİAl comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´In esecuzione di quanto previsto alla lettera b) del medesimo articolo di legge, il datore di lavoro si impegna al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore e del suo nucleo familiare nel paese d'origine. Per questi costi non Ë prevista alcuna rivalsaª.

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2.1

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Ruvolo, Salzano, Rollandin

İİİİİİİİDopo il comma 9, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´10. In applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.İ286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2002, n.İ189, alla determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono le Regioni e le Province stesse, secondo gli Statuti di autonomia e le relative norme di attuazioneª.

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2.28

Pirovano, Stiffoni, Vanzo, Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Provera, Tirelli

İİİİİİİİDopo il comma 9, aggiungere il seguente:

İİİİİİİİ´9-bis. All'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.İ286, e successive modificazioni, dopo le parole: "in condizioni di paritı con i cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni"ª.

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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N.İİ1692
x1.1

Il Governo

İİİİİİİİDopo il comma 1, inserire il seguente:

İİİİİİİİ´1.bis: All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n.İ189, le parole da: ´di cui agli articoli 18, 23 e 28,ª alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ´giı esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesimeª.

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