(Sergio Briguglio 27/9/2002)
TESTO DEL DECRETO LEGGE 195/2002 INTEGRATO DALLE MODIFICHE APPORTATE DAL SENATO IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE
Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211
del 9 settembre 2002. |
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Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione
all’impegno assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere,
contestualmente all’entrata in vigore della nuova normativa
sull’immigrazione, a legalizzare i lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite dalla predetta
normativa per altre categorie di lavoratori extracomunitari; |
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Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
settembre 2002; |
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Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle
finanze; |
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emana |
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il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. |
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(Legalizzazione di lavoro irregolare) |
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1. Chiunque,
nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma
individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta
giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione
attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti
in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella
recata dal timbro dell’ufficio postale accettante. La dichiarazione di
emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali. |
1. Chiunque,
nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma
individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la
data dell’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo competente per territorio, mediante la
presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli
uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la
denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A
tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro
dell’ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. |
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2. La
dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità: |
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a) i dati identificativi
dell’imprenditore o della società e del suo legale
rappresentante; |
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b) l’indicazione delle
generalità e della nazionalità del lavoratore straniero
occupato al quale si riferisce la dichiarazione; |
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c) l’indicazione della tipologia e
delle modalità di impiego; |
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d) l’indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento. |
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3. Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati: |
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a) copia sottoscritta della dichiarazione
di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui
all’articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito
denominato: «testo unico», approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 6 della legge 30 luglio
2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un
anno; |
a) copia sottoscritta della dichiarazione
di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un
contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all’articolo
5-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo
unico», di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall’articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (…); |
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b) attestato di pagamento di un contributo
forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore. |
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4. Nei sessanta
giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta
dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la
medesima dichiarazione, verifica l’ammissibilità e la
ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per
l’impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono
motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di
validità pari ad un anno. |
4. Nei sessanta
giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta
dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la
medesima dichiarazione, verifica l’ammissibilità e la ricevibilità
della dichiarazione e la comunica al centro (…) per l’impiego competente per
territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità
pari ad un anno. |
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5. Nei dieci
giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio
del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al
comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta
l’improcedibilità e l’archiviazione del relativo
procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo
accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno,
nonchè della regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. |
5. Nei dieci
giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio
del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al
comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta
l’improcedibilità e l’archiviazione del relativo procedimento.
Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento
dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a
tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchè della
regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale
del lavoratore extracomunitario interessato. |
6. I soggetti di
cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non
punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine
di procurare il permesso di soggiorno a stranieri. |
6. I soggetti
di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le
violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino
alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’articolo 22, comma
12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilità non si
applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione
contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di
soggiorno a stranieri. |
7. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le
modalità per l’imputazione del contributo forfettario di cui al
comma 3, lettera b),
sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti
di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del
lavoratore interessato, al fine di garantire l’equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto,
determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e
degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. |
7. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le
modalità per l’imputazione del contributo forfettario di cui al
comma 3, lettera b),
sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti
di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale
ed assistenziale del
lavoratore interessato, al fine di garantire l’equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto,
determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e
degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. |
8. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
riguardanti lavoratori extracomunitari: |
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a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della
libertà personale; |
a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la
revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti
l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione
di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta
nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia
lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all’articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito
di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera. |
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b) che risultino segnalati, anche in base
ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato o dell’Unione europea; |
b) che risultino segnalati, anche in base
ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato (…); |
c) che risultino denunciati per uno dei
reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l’interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi,
in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. |
c) che risultino denunciati per uno dei
reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione
previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi,
in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. |
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9. Chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine
di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto,
è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato. |
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9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l’obbligo
relativo alla comunicazione dell’alloggio di cui all’articolo 7
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari
denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell’11 novembre
2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura
di emersione di cui all’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189 |
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Articolo 2. |
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(Disposizioni transitorie e finali) |
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1. Fino alla
data di conclusione della procedura di cui all’articolo 1, non possono
essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei
confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso
articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. |
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2. Il rilascio
del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 1, comma 5, comporta
la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già
adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di
soggiorno. |
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3. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del testo unico approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 5,
comma 1, lettera b),
della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che
stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono
sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio
del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso. |
3. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come introdotto
dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i
lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono
sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio
del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso. |
4. Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonchè le modalità di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all’articolo
1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall’articolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189. |
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5. Le
disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
dell’articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189,
non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui
al comma 3, lettere a)
ed e), del medesimo
articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che
ne richiede il rinnovo. |
5. Le
disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
dell’articolo 5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189,
non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui
al comma 3, lettere a)
ed e), del medesimo
articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che
ne richiede il rinnovo. |
6. Per il
trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati,
rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si
applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni. |
6. Per il
trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di
cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli
5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista all’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni. |
7.
All’atto della consegna della carta d’identità
elettronica, di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a
rilievi dattiloscopici, ai sensi dell’articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 5,
comma 1, lettere b)
e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189. |
7.
All’atto della consegna della carta d’identità
elettronica, di cui all’articolo 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini
italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi
dell’articolo 5, commi 2-bis e 4-bis,
del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo
modalità stabilite, anche per quanto riguarda l’utilizzazione e
la conservazione dei dati e l’accesso alle informazioni raccolte, con
il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. |
8. Al comma 4,
primo periodo, dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per
soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del
medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui
all’articolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. |
8. Al comma 4,
primo periodo, dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per
soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del
medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui
all’articolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. |
9. I datori di
lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno
per lavoro subordinato di cui all’articolo 6 della legge 30 luglio
2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente
ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una
somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile. |
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9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: “della manodopera
occupata“ sono sostituite dalle seguenti: “previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato“. |
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9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti:
“I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica
l’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni“. |
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9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell’articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: “sia in
relazione alla posizione contributiva“ sono inserite le seguenti:
“previdenziale e assistenziale“. |
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9-quinquies.
Al comma 7
dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, lettera
la a) è
sostituita dalla seguente: “a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca
del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti
l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione
di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta
nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto
a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato
il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’articolo
13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all’articolo
3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come
sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, sono
decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati
a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente
lettera;“. |
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9-sexies. Al comma 7, lettera c), dell’articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, le parole da: “che esclude“ fino
a: “interessato“ sono sostituite dalle seguenti: “che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione
previsti dall’articolo 411 del codice di procedura penale“. |
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9-septies. All’articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189, le parole da: “di cui agli articoli 18, 23 e 28,“
alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “già
esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
svolte dalle direzioni medesime“. |
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Articolo 3. |
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(Copertura finanziaria) |
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1.
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma
3, valutato in euro 1.420.160 per l’anno 2002 ed in euro 5.955.640 per
l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. |
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2.
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, commi
4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l’anno 2002 ed in euro 1.861.548
per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. |
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2-bis. Per l’erogazione del compenso per lavoro
straordinario a favore del personale dell’Amministrazione civile dell’interno
impiegato per fronteggiare l’ulteriore attività richiesta per la
definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all’articolo 1,
è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per
l’anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall’anno 2003,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero |
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Articolo 4. |
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(Entrata in vigore) |
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1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge. |
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Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma,
addì 9 settembre 2002. |
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