(Sergio Briguglio 17/9/2002)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI ALCUNE PROPOSTE DI DIRETTIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO

 

Lavoro subordinato

 

-       Quote di norma solo per limiti accoglienza

-       Si accede al permesso per lavoro subordinato in presenza di contratto e prova di necessita’ economica (accertamento di indisponibilita’)

-       Esonero dall’accertamento per lavoratori con permessi in corso o dopo 3 anni di lavoro negli ultimi 5

-       Accesso anche sul posto con permesso o visto per soggiorno di breve durata (senza garanzia proroga)

-       Durata < 3 anni

-       Rinnovo: come rilascio (tranne eventualmente accertamento)

-       Revoca o diniego di rinnovo per disoccupazione > 3 mesi su 12 (primi 2 anni), > 6 mesi su 12 (dopo)

 

Lavoro autonomo

 

-       Come lavoro subordinato, ma

o     risorse, adempimenti e piano d’affari (in luogo di contratto)

o     effetto positivo su economia nazionale (in luogo di necessita’ economica)

o     revoca o diniego di rinnovo per ricorso eccessivo ad assistenza pubblica (in luogo di disoccupazione)

 

Ricongiungimento

 

-       Richiedente: permesso > 1 anno e prospettiva di soggiorno stabile

-       Ammessi: coniuge, figli, figli del coniuge

-       Possibile mantenimento limiti per figli > 12 anni

-       Ammissibili: genitori a carico non sostenuti in patria, figli maggiorenni a carico non autosufficienti; convivente stabile o persona con relazione registrata

-       Possibile accesso per familiari gia’ presenti

-       Autorizzazione e primo rinnovo condizionati a disponibilita’ di risorse stabili, assicurazione sanitaria, alloggio (escuso rifugiato)

-       Per rifugiato, ammessi altri familiari a carico e genitori di minore non accompagnato

-       Accesso a lavoro, studio e formazione

-       Permesso autonomo dopo 5 anni o in caso di morte, divorzio, separazione

-       Revoca o diniego di rinnovo per venir meno condizioni di rilascio o accertamento relazione di comodo

-       Ricorso: si tiene conto di inserimento e legami con paese di origine

 

Residenti di lungo periodo

 

-       Condizioni: 5 anni di soggiorno ininterrotto; reddito, assicurazione sanitaria (salvo rifugiato o nato nello Stato membro); assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (non mere condanne)

-       Status permanente; documento da rinnovare

-       Allontanamento per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (non mere condanne), sanzionati anche per cittadini; impugnabile; si tiene conto di conseguenze per famiglia, eta’, durata, legami

-       Revoca per allontanamento, assenza > 2 anni (salvo diritto di soggiorno in altro Stato), acquisto status in altro Stato

-       Diritti: sostanziale parificazione col cittadino (tranne voto)

-       Diritto di soggiorno in altro Stato: per lavoro; per studio o residenza elettiva, con reddito sufficiente e assicurazione sanitaria

-       Richiesta permesso entro 3 mesi da ingresso

-       Familiari gia’ riuniti nel primo Stato ammessi nel secondo (mantengono il permesso nel primo Stato fino a scadenza; soggiorno computato per permesso autonomo); altri familiari ammessi come per ricongiungimento

-       Diritti residente: tutto, tranne assistenza sociale; familiari: come ricongiunti, per lavoro, studio e formazione

-       Primi 5 anni: residente e familiari allontanabili solo per decadenza condizioni soggiorno e per ordine pubblico o sicurezza dello Stato

-       Il residente e i familiari allontanati sono riammessi nel primo Stato

-       Dopo 5 anni di soggiorno nel secondo Stato, il residente puo’ ottenere lo status nel secondo Stato

 

Asilo: procedura

 

-       Alontanamento non anteriore alla decisione di I grado

-       Informazione in lingua presumibilmente comprensibile

-       Diritto al colloquio (salvo impossibilita’), con interprete; in mancanza, diritto di presentare osservazioni scritte

-       Non rifiutabile comunicazione con ACNUR o ONG delegata

-       Diritto all’assistenza legale (gratuita, con possibili limitazioni, in sede di ricorso)

-       Obbligo per il richiedente di fornire gli elementi basilari per l’esame

-       Trattenimento (sottoposto a convalida) possibile per pericolo di fuga o necessita’ di esame efficiente o rapido

-       Domanda ritirata (anche implicitamente) o abbandonata: rigetto o sospensione procedura; diritto di ripresentazione (anche come domanda ripetuta)

-       ACNUR e ONG delegate accedono ad aree di trattenimento, informazioni (con consenso richiedente); presentano osservazioni

-       Trattamento dati al riparo dal paese di origine

-       Procedura accelerata (< 3 mesi) per

o     domande inammissibili: Dublino-II; Stato di primo asilo (gia’ concesso); paese terzo sicuro (garanzia procedura e disposto a esaminare domanda); estradizione in paese terzo sicuro; incriminazione Tribunale internazionale

o     domande manifestamente infondate: nessuna relazione con Ginevra; paese d’origine sicuro (garanzie diritti); manifesta esclusione direttiva status

o     domande infondate: assenza di motivi di fondato timore e comportamento fraudolento o uso strumentale della domanda o mancato rispetto obblighi o presentazione ritardata incondizioni di soggiorno illegale o domanda ripetutra senza fatti nuovi pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato

o     domande ripetute (esame preliminare per valutare necessita’ di procedura completa)

o     procedure in frontiera (entro 2 settimane; solo se gia’ vigenti)

-       Ricorso giurisdizionale contro diniego:

o     procedura ordinaria: effetto sospensivo immediato, salvo previsione vigente; in caso, decisione del giudice, salvo ordine pubblico o sicurezza dello Stato

o     procedura accelerata: deroghe all’effetto sospensivo stabilite per legge; in caso decisione del giudice, salvo

§      domanda inammissibile

§      decisione negativa pregressa del giudice su istanza contro allontanamento e assenza elementi nuovi

§      domanda ripetuta con esame preliminare negativo

§      ordine pubblico o sicurezza dello Stato