GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PER COLF E BADANTI

 

Premesse generali:

Dal 28 Agosto è in distribuzione presso i 14.000 sportelli postali il plico contenente il modulo per la presentazione della dichiarazione, il bollettino di conto corrente postale per il versamento del contributo totale pari a 290,00 euro, la busta prestampata all’interno della quale bisognerà introdurre la documentazione, la cedola dell’assicurata, le istruzioni.

Nel kit è contenuta, inoltre, una Tabella-Codice Stato. All’interno di questa tabella mancano i codici di sei paesi quali la Danimarca, il Libano, la Romania, la Repubblica Domenicana, la Liberia e la Russia. Tali codici verranno pubblicati dal Ministero degli Interni e forniti dagli Uffici Postali dove bisognerà richiederli.

Chiunque può recarsi presso gli uffici postali e richiedere il plico contenente i moduli.

La richiesta dovrà, però, essere fatta esclusivamente dal datore di lavoro e interesserà solo i rapporti lavorativi di tipo subordinato.

Se esistono più datori di lavoro, questi potranno tutti presentare la dichiarazione di emersione. Ciascun datore dovrà, in primo luogo, munirsi del kit e procedere alla sua compilazione. Il contributo forfetario di 290.00 euro e 40 euro per l’assicurata, dovrà essere comunque pagato da ogni datore di lavoro per intero. Ciascun datore potrà indicare nel modulo una retribuzione inferiore ai 439 euro, purché il lavoratore mensilmente percepisca da tutti i datori di lavoro una retribuzione totale non inferiore ai 439 euro.

Ogni dichiarazione deve essere riferita a un solo lavoratore.

La domanda potrà essere presentata a partire dal 10 settembre 2002 e non oltre l’11 novembre 2002.

Le domande presentate con dati o documentazione incompleta saranno trattate per ultime dagli Uffici Unici Territoriali del Governo.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

 

Il modulo va compilato in stampatello, con penna di colore blu o nero, facendo attenzione a riempire ogni casella con una sola lettera e lasciando una casella vuota tra un nome e l’altro.

 

Il modulo per la dichiarazione è suddiviso in varie parti.

 

Pagina 1: i dati relativi al DATORE DI LAVORO

 

q      Il codice fiscale,

q      il cognome,

q      il nome,

q      lo stato civile: inserire L per stato libero o in caso di divorzio, C per coniugato e V se vedovo/a.

q      il sesso: specificare la lettera M per il sesso maschile e la lettera F per il sesso femminile.

q      La data di nascita: inserirla nel formato GG/MM/AAAA. Occorre cioè scrivere prima il giorno (es.01), poi il mese (es.07) e infine l’anno (es.1960). Se non si conoscono i dati relativi al giorno e al mese, deve essere inserita la cifra 00/00 nelle apposite caselle.

q      lo stato di nascita e il codice Stato,

q      Il luogo di nascita e la provincia,

q      la residenza e la provincia di residenza,

q      l’indirizzo, il numero civico, la scala, l’interno e il codice di avviamento postale (C.A.P.).

q      la cittadinanza italiana, il tipo di documento di identità (se carta di identità, patente o passaporto), il numero, la data, l’autorità che lo ha rilasciato e la data di scadenza nello stesso formato della data di nascita,

q      altra cittadinanza se diversa da quella italiana,

q      il numero della carta o del permesso di soggiorno se si è cittadini extracomunitari, la data di scadenza e il motivo del rilascio.

 

Dopo aver compilato le apposite caselle inerenti ai dati del datore di lavoro, nel modulo è prestampata la dichiarazione con la quale si dichiara  “di aver occupato alle proprie dipendenze, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo, persona extracomunitaria”.

Quindi, potrà essere regolarizzato solo chi era presente in Italia prima del 10 giugno 2002. Non potranno invece essere “sanati” quelli che sono entrati in Italia dopo il 10 giugno. Naturalmente, anche il rapporto di lavoro deve aver avuto inizio prima di tale data.

 

Pagina 1: i dati relativi al LAVORATORE

 

Nella prima pagina del modulo vanno indicati anche i dati del lavoratore straniero.

 

q      il codice fiscale, se si possiede,

q      il cognome e il nome,

q      il numero di datori di lavoro presso il quale il lavoratore presta l’attività lavorativa e che presenteranno la dichiarazione di emersione,

q      lo stato di nascita e il relativo codice,

q      il luogo di nascita,

q      la cittadinanza e la residenza nello Stato di provenienza,

q      l’indirizzo di residenza nel Paese di provenienza,

q      il recapito in Italia ossia l’indirizzo presso il quale alloggia il lavoratore, compresa la provincia, il codice di avviamento postale,

q      il numero del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, l’autorità che lo ha rilasciato e la data di scadenza. Se il lavoratore non possiede il passaporto in corso di validità o un documento equivalente valido ai fini dell’espatrio non potrà essere regolarizzato.

q      I dati relativi al  permesso di soggiorno (se il lavoratore possiede un permesso scaduto o per motivi di studio, turismo, spettacolo, ecc.): numero, il motivo del rilascio, la data di emissione e di scadenza, la data del primo ingresso in Italia e il varco di entrata, il numero dell’eventuale visto d’ingresso, il tipo di permesso, la data di scadenza e la competente autorità italiana che l’ha rilasciato. Se il lavoratore non ha mai posseduto un permesso di soggiorno, non deve essere inserita nessuna indicazione negli spazi relativi al permesso di soggiorno ma egli potrà comunque usufruire della sanatoria.

 

Pagina 2: i dati relativi al RAPPORTO DI LAVORO

 

Il datore di lavoro si impegna, cioè, sotto la propria responsabilità, a stipulare successivamente, un vero e proprio contratto di lavoro.

Deve barrarsi la casella relativa al lavoro domestico se il lavoratore svolge attività di collaborazione domestica (colf) oppure la casella relativa ad attività di assistenza se si tratta di badante.

In questo caso occorre precisare:

q      Il nome e cognome della persona assistita dal badante,

q      Il luogo e la data di nascita.

 

Successivamente il datore di lavoro deve specificare:

q      la retribuzione pattuita con il lavoratore straniero. Si ricorda che se la retribuzione convenuta è inferiore a 439.00 euro, non sarà consentita la regolarizzazione del lavoratore straniero.

q      Il luogo di lavoro, ossia la via e la città dove il lavoratore presta effettivamente l’attività lavorativa,

q      le ore settimanali,

q      la sistemazione alloggiativa che il datore di lavoro deve garantire. Ciò vuol dire che sul modulo dovrà essere indicato il domicilio reale del cittadino straniero che si intende regolarizzare ma il datore di lavoro non sarà responsabile se il lavoratore cambierà, in un momento successivo, il proprio domicilio.

 

Pagina 2: i dati relativi agli ALLEGATI

 

Nell’ultima parte dovranno essere barrate le caselle riguardanti gli allegati: devono essere barrate le caselle relative ai documenti che si inseriranno nella busta prestampata.

Devono obbligatoriamente essere allegati:

q      l’attestato di pagamento del contributo forfetario

q      la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro

q      la fotocopia di tutte le pagine del passaporto o del documento valido per l’espatrio del lavoratore

q      la certificazione medica (certificato del medico di famiglia) attestante lo stato di invalidità o di non autosufficienza, se si vuole regolarizzare una o più badanti, oltre a, eventualmente, le dichiarazioni di invalidità rilasciate dalle varie autorità sanitarie competenti.

 

Infine, il lavoratore straniero deve apporre, nel riquadro apposito del modulo, la propria firma, che gli consentirà di ritirare il permesso di soggiorno immediatamente dopo aver stipulato il contratto di lavoro presso lo sportello polifunzionale della Prefettura.

 

COSA FARE DOPO LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

 

Dopo aver compilato il modulo, il bollettino e la cedola dell’assicurata, deve effettuarsi il versamento relativo al bollettino prestampato. Chiunque potrà fare il versamento purché in esso sia specificato chiaramente il nome e la residenza del datore di lavoro.

L’attestato dell’avvenuto pagamento, insieme agli allegati, quali la certificazione medica in caso di regolarizzazione di badante, fotocopia del documento di identità del dichiarante, fotocopia di tutte le pagine del passaporto o del documento valido per l’espatrio dovranno essere inseriti nella busta prestampata. Nella busta prestampata dovrà essere indicata unicamente nelle apposite caselle poste al fianco della scritta “Polifunzionale di…” la provincia di residenza del datore di lavoro.

È necessario ricordare che la dichiarazione di emersione con allegata documentazione dovrà essere inviata con l’assicurata postale contenuta nel plico.

La Prefettura-Ufficio Unico Territoriale del Governo, e le Questure competenti per territorio, verificheranno nei venti giorni posteriori alla presentazione della domanda se tutti i requisiti richiesti siano presenti, ed inoltre che non vi siano cause impeditive al rilascio del permesso di soggiorno. Se esisteranno tutte le condizioni di legge, invieranno una lettera di convocazione al datore di lavoro e al lavoratore per effettuare la stipula di un normale contratto di lavoro.

La dichiarazione e il successivo contratto di soggiorno per i lavoratori domestici, potranno essere stipulati, in nome e per conto delle persone anziane assistite, da un familiare. Tale dichiarazione potrà essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado. Il familiare dovrà essere munito di delega da parte dell’assistito (datore di lavoro) e di un valido documento identificativo.

Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito della dichiarazione di emersione avrà la durata di un anno e se prima della scadenza cesserà il rapporto lavorativo il lavoratore potrà rimanere nel territorio italiano per tutta la durata del permesso. Se alla data della scadenza del permesso il lavoratore non avrà un lavoro allora, in base alle indicazioni del Ministero dell’Interno, dovrà far ritorno nel suo Paese di residenza. Ma tale indicazione sembra in contrasto con il diritto del cittadino straniero in possesso di un permesso per lavoro di iscriversi alle liste di collocamento per ancora un altro anno.