GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DELLA DICHIARAZIONE DI
EMERSIONE PER COLF E BADANTI
Premesse generali:
Dal 28 Agosto è in
distribuzione presso i 14.000 sportelli postali il plico contenente il modulo
per la presentazione della dichiarazione, il bollettino di conto corrente
postale per il versamento del contributo totale pari a 290,00 euro, la busta
prestampata all’interno della quale bisognerà introdurre la
documentazione, la cedola dell’assicurata, le istruzioni.
Nel kit è
contenuta, inoltre, una Tabella-Codice Stato. All’interno di questa
tabella mancano i codici di sei paesi quali la Danimarca, il Libano, la
Romania, la Repubblica Domenicana, la Liberia e la Russia. Tali codici verranno
pubblicati dal Ministero degli Interni e forniti dagli Uffici Postali dove
bisognerà richiederli.
Chiunque può recarsi presso
gli uffici postali e richiedere il plico contenente i moduli.
La richiesta dovrà,
però, essere fatta esclusivamente dal datore di lavoro e
interesserà solo i rapporti lavorativi di tipo subordinato.
Se esistono più datori di
lavoro, questi potranno tutti presentare la dichiarazione di emersione. Ciascun
datore dovrà, in primo luogo, munirsi del kit e procedere alla sua
compilazione. Il contributo forfetario di 290.00 euro e 40 euro per
l’assicurata, dovrà essere comunque pagato da ogni datore di
lavoro per intero. Ciascun datore potrà indicare nel modulo una
retribuzione inferiore ai 439 euro, purché il lavoratore mensilmente
percepisca da tutti i datori di lavoro una retribuzione totale non inferiore ai
439 euro.
Ogni dichiarazione deve essere
riferita a un solo lavoratore.
La domanda potrà essere
presentata a partire dal 10 settembre 2002 e non oltre l’11 novembre
2002.
Le domande presentate con dati o
documentazione incompleta saranno trattate per ultime dagli Uffici Unici
Territoriali del Governo.
ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE
Il
modulo va compilato in stampatello, con penna di colore blu o nero, facendo
attenzione a riempire ogni casella con una sola lettera e lasciando una casella
vuota tra un nome e l’altro.
Il
modulo per la dichiarazione è suddiviso in varie parti.
Pagina 1: i dati relativi al DATORE DI LAVORO
q
Il
codice fiscale,
q
il
cognome,
q
il
nome,
q
lo
stato civile: inserire L per stato libero o in caso di divorzio, C per
coniugato e V se vedovo/a.
q
il
sesso: specificare la lettera M per il sesso maschile e la lettera F per il
sesso femminile.
q
La
data di nascita: inserirla nel formato GG/MM/AAAA. Occorre cioè
scrivere prima il giorno (es.01), poi il mese (es.07) e infine l’anno
(es.1960). Se non si conoscono i dati relativi al giorno e al mese, deve essere
inserita la cifra 00/00 nelle apposite caselle.
q
lo
stato di nascita e il codice Stato,
q
Il
luogo di nascita e la provincia,
q
la
residenza e la provincia di residenza,
q
l’indirizzo,
il numero civico, la scala, l’interno e il codice di avviamento postale
(C.A.P.).
q
la
cittadinanza italiana, il tipo di documento di identità (se carta di
identità, patente o passaporto), il numero, la data,
l’autorità che lo ha rilasciato e la data di scadenza nello stesso
formato della data di nascita,
q
altra
cittadinanza se diversa da quella italiana,
q
il
numero della carta o del permesso di soggiorno se si è cittadini
extracomunitari, la data di scadenza e il motivo del rilascio.
Dopo aver compilato le apposite caselle
inerenti ai dati del datore di lavoro, nel modulo è prestampata la
dichiarazione con la quale si dichiara
“di aver occupato alle proprie dipendenze, nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della legge di modifica della
normativa in materia di immigrazione e di asilo, persona
extracomunitaria”.
Quindi,
potrà essere regolarizzato solo chi era presente in Italia prima del 10
giugno 2002. Non potranno invece essere “sanati” quelli che sono
entrati in Italia dopo il 10 giugno. Naturalmente, anche il rapporto di lavoro
deve aver avuto inizio prima di tale data.
Pagina 1: i dati relativi al LAVORATORE
Nella
prima pagina del modulo vanno indicati anche i dati del lavoratore straniero.
q
il
codice fiscale, se si possiede,
q
il
cognome e il nome,
q
il
numero di datori di lavoro presso il quale il lavoratore presta
l’attività lavorativa e che presenteranno la dichiarazione di
emersione,
q
lo
stato di nascita e il relativo codice,
q
il
luogo di nascita,
q
la
cittadinanza e la residenza nello Stato di provenienza,
q
l’indirizzo
di residenza nel Paese di provenienza,
q
il
recapito in Italia ossia l’indirizzo presso il quale alloggia il
lavoratore, compresa la provincia, il codice di avviamento postale,
q
il
numero del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio,
l’autorità che lo ha rilasciato e la data di scadenza. Se il
lavoratore non possiede il passaporto in corso di validità o un
documento equivalente valido ai fini dell’espatrio non potrà
essere regolarizzato.
q
I
dati relativi al permesso di
soggiorno (se il lavoratore possiede un permesso scaduto o per motivi di
studio, turismo, spettacolo, ecc.): numero, il motivo del rilascio, la data di
emissione e di scadenza, la data del primo ingresso in Italia e il varco di
entrata, il numero dell’eventuale visto d’ingresso, il tipo di
permesso, la data di scadenza e la competente autorità italiana che
l’ha rilasciato. Se il lavoratore non ha mai posseduto un permesso di
soggiorno, non deve essere inserita nessuna indicazione negli spazi relativi al
permesso di soggiorno ma egli potrà comunque usufruire della sanatoria.
Pagina 2: i dati relativi al RAPPORTO DI LAVORO
Il datore di lavoro si impegna,
cioè, sotto la propria responsabilità, a stipulare
successivamente, un vero e proprio contratto di lavoro.
Deve barrarsi la casella relativa
al lavoro domestico se il lavoratore svolge attività di collaborazione
domestica (colf) oppure la casella relativa ad attività di assistenza se
si tratta di badante.
In questo caso occorre precisare:
q
Il
nome e cognome della persona assistita dal badante,
q
Il
luogo e la data di nascita.
Successivamente
il datore di lavoro deve specificare:
q
la
retribuzione pattuita con il lavoratore straniero. Si ricorda che se la
retribuzione convenuta è inferiore a 439.00 euro, non sarà
consentita la regolarizzazione del lavoratore straniero.
q
Il
luogo di lavoro, ossia la via e la città dove il lavoratore presta
effettivamente l’attività lavorativa,
q
le
ore settimanali,
q
la
sistemazione alloggiativa che il datore di lavoro deve garantire. Ciò
vuol dire che sul modulo dovrà essere indicato il domicilio reale del
cittadino straniero che si intende regolarizzare ma il datore di lavoro non
sarà responsabile se il lavoratore cambierà, in un momento
successivo, il proprio domicilio.
Pagina 2: i dati relativi agli ALLEGATI
Nell’ultima parte dovranno
essere barrate le caselle riguardanti gli allegati: devono essere barrate le
caselle relative ai documenti che si inseriranno nella busta prestampata.
Devono obbligatoriamente essere
allegati:
q
l’attestato
di pagamento del contributo forfetario
q
la
fotocopia del documento di identità del datore di lavoro
q
la
fotocopia di tutte le pagine del passaporto o del documento valido per
l’espatrio del lavoratore
q
la
certificazione medica (certificato del medico di famiglia) attestante lo stato
di invalidità o di non autosufficienza, se si vuole regolarizzare una o
più badanti, oltre a, eventualmente, le dichiarazioni di
invalidità rilasciate dalle varie autorità sanitarie competenti.
Infine, il lavoratore straniero
deve apporre, nel riquadro apposito del modulo, la propria firma, che gli
consentirà di ritirare il permesso di soggiorno immediatamente dopo aver
stipulato il contratto di lavoro presso lo sportello polifunzionale della
Prefettura.
COSA
FARE DOPO LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver compilato il
modulo, il bollettino e la cedola dell’assicurata, deve effettuarsi il
versamento relativo al bollettino prestampato. Chiunque potrà fare il
versamento purché in esso sia specificato chiaramente il nome e la residenza
del datore di lavoro.
L’attestato
dell’avvenuto pagamento, insieme agli allegati, quali la certificazione
medica in caso di regolarizzazione di badante, fotocopia del documento di
identità del dichiarante, fotocopia di tutte le pagine del passaporto o
del documento valido per l’espatrio dovranno essere inseriti nella busta
prestampata. Nella busta prestampata dovrà essere indicata unicamente
nelle apposite caselle poste al fianco della scritta “Polifunzionale
di…” la provincia di residenza del datore di lavoro.
È necessario
ricordare che la dichiarazione di emersione con allegata documentazione
dovrà essere inviata con l’assicurata postale contenuta nel plico.
La Prefettura-Ufficio
Unico Territoriale del Governo, e le Questure competenti per territorio, verificheranno
nei venti giorni posteriori alla presentazione della domanda se tutti i
requisiti richiesti siano presenti, ed inoltre che non vi siano cause
impeditive al rilascio del permesso di soggiorno. Se esisteranno tutte le
condizioni di legge, invieranno una lettera di convocazione al datore di lavoro
e al lavoratore per effettuare la stipula di un normale contratto di lavoro.
La dichiarazione e il successivo
contratto di soggiorno per i lavoratori domestici, potranno essere stipulati,
in nome e per conto delle persone anziane assistite, da un familiare. Tale
dichiarazione potrà essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli
o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado. Il familiare
dovrà essere munito di delega da parte dell’assistito (datore di
lavoro) e di un valido documento identificativo.
Il permesso di soggiorno
rilasciato a seguito della dichiarazione di emersione avrà la durata di
un anno e se prima della scadenza cesserà il rapporto lavorativo il
lavoratore potrà rimanere nel territorio italiano per tutta la durata
del permesso. Se alla data della scadenza del permesso il lavoratore non
avrà un lavoro allora, in base alle indicazioni del Ministero
dell’Interno, dovrà far ritorno nel suo Paese di residenza. Ma
tale indicazione sembra in contrasto con il diritto del cittadino straniero in
possesso di un permesso per lavoro di iscriversi alle liste di collocamento per
ancora un altro anno.